Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2046/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

Pubblicato: 23/11/2021 In vigore dal: 23/11/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 riguardo alla protezione del Kampot Pepper nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione europea, entrato in vigore il 24 novembre 2021, garantisce la protezione nell'Unione europea dell'indicazione geografica "ម្រេចកំពត"/«Kampot Pepper» (pepe della Cambogia). Questo provvedimento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda i produttori e i commercianti di pepe che operano nel territorio comunitario. Il regolamento riconosce il Kampot Pepper come prodotto protetto a livello internazionale, iscritto nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo l'Atto di Ginevra. In pratica, ciò significa che solo il pepe effettivamente proveniente dalla regione di Kampot in Cambogia può essere commercializzato con questa denominazione nell'UE, tutelando così i produttori legittimi da contraffazioni e imitazioni. Il provvedimento è stato adottato dopo una fase di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dopo che nessuna opposizione è stata presentata dai soggetti interessati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2046 of 23 November 2021 granting protection in the Union to the Geographical Indication 'ម្រេចកំពត'/'Kampot Pepper' registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act

Testo normativo

24.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 418/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2046 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2021 che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត» / « Kampot Pepper » iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 14 dicembre 2020 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», richiesto dalla Cambogia, è ormai iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra. (3) In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) perché possano essere presentate eventuali opposizioni. (4) A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» alla luce delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che sono soddisfatte. (5) Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper». (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «pepe». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1 . ( 2 ) GU C 30 del 27.1.2021, pag. 9 .

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Il Regolamento (UE) 2021/2046 rappresenta l'applicazione della normativa UE sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), disciplinate dal Regolamento (UE) 2019/1753 di adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra. Aziende importatrici, distributori e commercianti di prodotti agroalimentari devono consultare questa normativa per verificare la conformità alle regole di etichettatura, tracciabilità e commercializzazione dei prodotti protetti, evitando violazioni della proprietà intellettuale geografica e sanzioni amministrative.

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