Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2040/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2040 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 per quanto riguarda la definizione di misure transitorie per il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008

Pubblicato: 29/07/2024 In vigore dal: 29/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono le misure transitorie previste dal Regolamento UE 2024/2040 per l'utilizzo del 25-idrossicolecalciferolo nei mangimi animali?

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Il Regolamento UE 2024/2040 introduce misure transitorie per facilitare l'adeguamento degli operatori del settore mangimistico alle nuove condizioni di autorizzazione del 25-idrossicolecalciferolo (una vitamina D utilizzata nei mangimi). La normativa si applica ai produttori e distributori di additivi per mangimi, premiscele, mangimi composti e materie prime destinate a polli da ingrasso, tacchini, altri volatili e suini. In pratica, consente di continuare a commercializzare e utilizzare i prodotti contenenti questo additivo anche se non conformi alle nuove specifiche, purché siano stati prodotti ed etichettati entro determinate scadenze: il 5 novembre 2024 per additivi e premiscele, il 5 maggio 2025 per mangimi composti e materie prime. Questo periodo di transizione evita perturbazioni di mercato e consente agli operatori di esaurire le scorte esistenti secondo le vecchie norme, prima di adeguarsi completamente alle prescrizioni più rigorose introdotte dal Regolamento UE 2024/1070.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2040 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 per quanto riguarda la definizione di misure transitorie per il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2040 of 29 July 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2024/1070 as regards the establishment of transitional measures for the renewal of the authorisation of a preparation of 25-hydroxycholecalciferol produced by Saccharomyces cerevisiae CBS 146008

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2040 30.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2040 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 per quanto riguarda la definizione di misure transitorie per il rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione ( 2 ) ha rinnovato per un periodo di 10 anni l’autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 come additivo per mangimi appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini. (2) La caratterizzazione della sostanza attiva 25-idrossicolecalciferolo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 specifica che il suo composto precursore, il 5,7,24-colestatrienolo, è prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Tale specifica non era inclusa nella precedente autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo, rilasciata dal regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione ( 3 ) . Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 prevede quindi termini di autorizzazione più rigorosi per l’additivo per mangimi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 non ha tuttavia definito misure transitorie per consentire alle parti interessate di adeguarsi ai termini di autorizzazione più rigorosi. (3) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata della modifica delle condizioni di autorizzazione dell’additivo derivante dal rinnovo di quest’ultima per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché per suini a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070. (5) Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa del divieto del 25-idrossicolecalciferolo prodotto da ceppi diversi dal Saccharomyces cerevisiae CBS 146008, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070, dovuto all’assenza di misure transitorie previste da tale regolamento di esecuzione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi 25-idrossicolecalciferolo, autorizzato dal regolamento (CE) n. 887/2009, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 5 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 5 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all’autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione (GU L, 2024/1070, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1070/oj ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l’autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini ( GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/887/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2040/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2040 riguarda l'autorizzazione di additivi per mangimi, le misure transitorie per conformità normativa e la disciplina dei prodotti zootecnici. Gli operatori del settore mangimistico devono considerare le scadenze di immissione in commercio, l'etichettatura conforme e l'esaurimento delle scorte secondo le norme applicabili prima del 5 maggio 2024, aspetti rilevanti per la compliance aziendale e la pianificazione della produzione.

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