Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione del 16 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Alho da Graciosa» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 riguardo alla registrazione dell'«Alho da Graciosa»?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione europea, pubblicato il 16 novembre 2021, registra il nome «Alho da Graciosa» come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. L'IGP è uno strumento di protezione che riconosce il legame tra un prodotto e la sua origine geografica, garantendo che solo i produttori della zona designata possono utilizzare questa denominazione. Nel caso specifico, «Alho da Graciosa» identifica un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato proveniente dal Portogallo, appartenente alla classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali). La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dal Portogallo e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, creando un diritto esclusivo di utilizzo della denominazione per i produttori qualificati della regione di Graciosa.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione del 16 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alho da Graciosa» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2035 of 16 November 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Alho da Graciosa’ (PGI))
Testo normativo
23.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 416/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2035 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Alho da Graciosa
»
(IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Alho da Graciosa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Alho da Graciosa» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Alho da Graciosa» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 311 del 3.8.2021, pag. 24
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/2035 si applica alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e alle Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando la registrazione e la protezione dei nomi geografici nel mercato europeo. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono rispettare i criteri di qualità e provenienza geografica per utilizzare legittimamente la denominazione registrata, evitando violazioni della proprietà intellettuale e sanzioni amministrative.
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