Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Hjälmargö (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 riguardo alla registrazione di "Hjälmargös"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 della Commissione europea, del 19 luglio 2024, registra il nome "Hjälmargös" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda un prodotto agricolo o alimentare svedese che ha completato il procedimento di protezione previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile, il che significa che non richiede ulteriori atti normativi nazionali per entrare in vigore. In pratica, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, solo i produttori autorizzati nella zona geografica di origine possono utilizzare la denominazione "Hjälmargös" per i loro prodotti, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità legata all'origine geografica. Per le aziende produttrici, questa registrazione rappresenta una protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome e un valore aggiunto commerciale nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hjälmargö (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2029 of 19 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Hjälmargös (PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2029
26.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2029 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hjälmargö» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Hjälmargös» come indicazione geografica protetta presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Hjälmargös» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Hjälmargös» (DOP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, GU C/2024/2260, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2260/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2029/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/2029 disciplina le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercialisti devono conoscere le regole sulla tracciabilità, l'uso autorizzato della denominazione e le sanzioni per contraffazione, poiché la violazione della protezione geografica comporta conseguenze legali e commerciali significative nel mercato unico europeo.
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