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Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2022/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 10/09/2026 In vigore dal: 10/09/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 sulla registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio dalla Cina e dalla Turchia?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 della Commissione europea, entrato in vigore l'11 settembre 2026, dispone l'obbligo di registrazione presso le autorità doganali di tutte le importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica Popolare Cinese e della Turchia. La registrazione si applica ai prodotti classificati con i codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00 (griglie e reti di fili lisci saldati, non placcate, zincate o rivestite). Questo provvedimento riguarda direttamente gli importatori, i distributori e i commercianti che operano nel settore della siderurgia e della costruzione. Lo scopo della registrazione è consentire alla Commissione di riscuotere dazi antidumping in modo retroattivo sulle importazioni registrate, una volta conclusa l'inchiesta antidumping avviata il 3 giugno 2026 su denuncia dell'European Welded Steel Mesh Producers Association. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, durante i quali le autorità doganali raccoglieranno i dati relativi a ogni importazione per permettere il calcolo e la riscossione dei dazi definitivi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2022 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2022 of 10 September 2026 making imports of welded steel mesh originating in the People’s Republic of China and Türkiye subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2022 11.9.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2022 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 3 giugno 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia. (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 20 aprile 2026 dalla European Welded Steel Mesh Producers Association per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di reti saldate di acciaio. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da griglie e reti, di fili lisci saldati nei punti di incontro; non placcate, oppure zincate o ricoperte di altre materie; presentate o no in rotoli; anche galvanizzate, attualmente classificate con i codici NC 7314 20 90 , 7314 31 00 e 7314 39 00 , originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia. 2. REGISTRAZIONE (4) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. (5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. (6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 26 % e il 73 % per la Repubblica popolare cinese e tra il 44 % e il 51 % per la Turchia e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe pari al 18 % per la Repubblica popolare cinese e al 41 % per la Turchia per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1 o ottobre 2024 al 30 settembre 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (9) Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, come sostenuto nel presente caso in relazione alla Repubblica popolare cinese, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. (10) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (11) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di griglie e reti, di fili lisci saldati nei punti di incontro; non placcate, oppure zincate o ricoperte di altre materie; presentate o no in rotoli; anche galvanizzate, attualmente classificate con i codici NC 7314 20 90 , 7314 31 00 e 7314 39 00 e originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2026/2971, 3.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2971/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2022/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2026/2022 è lo strumento normativo di riferimento per le procedure antidumping, le misure commerciali difensive e la registrazione doganale di importazioni da paesi terzi. Importatori, spedizionieri e consulenti doganali devono conoscere le disposizioni su dazi antidumping, margini di dumping, pregiudizio all'industria dell'Unione e riscossione retroattiva dei dazi, nonché gli obblighi di comunicazione alle autorità doganali secondo il regolamento (UE) 2016/1036.

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