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Regolamento UE 2118/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2118 della Commissione, del 24 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Pubblicato: 24/09/2026 In vigore dal: 24/09/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di anatra di Pechino dalla Cina secondo il Regolamento UE 2026/2118?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2118 della Commissione, entrato in vigore il 25 settembre 2026, dispone l'obbligo di registrazione presso le autorità doganali di tutte le importazioni nell'Unione europea di carni di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese. La registrazione riguarda specificamente i produttori e gli importatori che movimentano il prodotto in esame, identificato attraverso codici NC e TARIC dettagliati, e copre carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate e altre preparazioni. Lo scopo della registrazione è consentire la riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora l'inchiesta antidumping in corso (avviata il 9 luglio 2026) accerti il dumping e il pregiudizio all'industria dell'Unione. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e rappresenta una misura cautelare che non pregiudica l'esito finale dell'inchiesta: gli importi effettivi dei dazi saranno determinati solo al termine dell'inchiesta stessa, sulla base dei margini di dumping e del livello di eliminazione del pregiudizio effettivamente accertati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2118 della Commissione, del 24 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2118 of 24 September 2026 making imports of Pekin duck originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2118 25.9.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2118 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2026 che dispone la registrazione delle importazioni di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: (1) Il 9 luglio 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) , l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di anatra di Pechino originaria della Repubblica popolare cinese. (2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 26 maggio 2026 da cinque produttori di anatra di Pechino che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di anatra di Pechino. 1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE (3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da carni di anatra di Pechino, anche intere, in pezzi, fresche, refrigerate, congelate, salate, in salamoia, secche, affumicate, non disossate, disossate e altre preparazioni o conserve di carni di anatra di Pechino, attualmente classificate con i codici NC ex 0207 41 20 , ex 0207 41 30 , ex 0207 41 80 , ex 0207 42 30 , ex 0207 42 80 , ex 0207 44 10 , ex 0207 44 21 , ex 0207 44 31 , ex 0207 44 41 , ex 0207 44 51 , ex 0207 44 61 , ex 0207 44 71 , ex 0207 44 81 , ex 0207 45 10 , ex 0207 45 21 , ex 0207 45 31 , ex 0207 45 41 , ex 0207 45 51 , ex 0207 45 61 , ex 0207 45 71 , ex 0207 45 81 , ex 0210 99 39 , ex 1602 39 21 , ex 1602 39 29 ed ex 1602 39 85 (codici TARIC 0207 41 20 10, 0207 41 30 10, 0207 41 80 10, 0207 42 30 10, 0207 42 80 10, 0207 44 10 10, 0207 44 21 10, 0207 44 31 10, 0207 44 41 10, 0207 44 51 10, 0207 44 61 10, 0207 44 71 10, 0207 44 81 10, 0207 45 10 10, 0207 45 21 10, 0207 45 31 10, 0207 45 41 10, 0207 45 51 10, 0207 45 61 10, 0207 45 71 10, 0207 45 81 10, 0210 99 39 11, 1602 39 21 10, 1602 39 29 10, 1602 39 85 11, 1602 39 85 91) originarie della Repubblica popolare cinese. 2. REGISTRAZIONE (4) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. (5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. (6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. (7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. (8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 132 % e il 223 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 152 % e il 210 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1 o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. (9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta. 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di carni di anatra di Pechino, anche intere, in pezzi, fresche, refrigerate, congelate, salate, in salamoia, secche, affumicate, non disossate, disossate e altre preparazioni o conserve di carni di anatra di Pechino, attualmente classificate con i codici NC ex 0207 41 20 , ex 0207 41 30 , ex 0207 41 80 , ex 0207 42 30 , ex 0207 42 80 , ex 0207 44 10 , ex 0207 44 21 , ex 0207 44 31 , ex 0207 44 41 , ex 0207 44 51 , ex 0207 44 61 , ex 0207 44 71 , ex 0207 44 81 , ex 0207 45 10 , ex 0207 45 21 , ex 0207 45 31 , ex 0207 45 41 , ex 0207 45 51 , ex 0207 45 61 , ex 0207 45 71 , ex 0207 45 81 , ex 0210 99 39 , ex 1602 39 21 , ex 1602 39 29 ed ex 1602 39 85 (codici TARIC 0207 41 20 10, 0207 41 30 10, 0207 41 80 10, 0207 42 30 10, 0207 42 80 10, 0207 44 10 10, 0207 44 21 10, 0207 44 31 10, 0207 44 41 10, 0207 44 51 10, 0207 44 61 10, 0207 44 71 10, 0207 44 81 10, 0207 45 10 10, 0207 45 21 10, 0207 45 31 10, 0207 45 41 10, 0207 45 51 10, 0207 45 61 10, 0207 45 71 10, 0207 45 81 10, 0210 99 39 11, 1602 39 21 10, 1602 39 29 10, 1602 39 85 11, 1602 39 85 91) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2026/3584, 9.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3584/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2118/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2026/2118 è lo strumento normativo di riferimento per operatori del commercio estero che importano prodotti agroalimentari dalla Cina, in particolare per questioni di dazi antidumping, registrazione doganale e misure commerciali difensive. Importatori, spedizionieri e consulenti doganali devono conoscere i codici TARIC specifici, le modalità di registrazione presso le autorità doganali e gli effetti della riscossione retroattiva dei dazi, nonché il collegamento con il Regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa dalle importazioni oggetto di dumping.

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