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Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2088/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 18/09/2026 In vigore dal: 18/09/2026 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di acidi alchilfosfonici dalla Cina e come si applicano concretamente?

Spiegato da FiscoAI
Questo regolamento della Commissione europea istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio (PBTC) provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. I dazi variano a seconda del produttore esportatore cinese: Shandong Taihe Technologies paga il 156,7%, Jiyuan Qingyuan Water Treatment il 183,8%, Nantong Uniphos Chemicals il 192,2%, mentre tutte le altre importazioni dalla Cina sono soggette al 192,2%. Questi dazi si applicano sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, calcolato a titolo di dazio non corrisposto.

L'applicazione dei dazi individuali (più bassi) per le società specifiche richiede la presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri, con una dichiarazione datata e firmata da un responsabile che certifichi il produttore e il volume esportato. Fino alla presentazione di tale fattura, si applica automaticamente il dazio più alto (192,2%) per "tutte le altre importazioni". Gli importatori, i commercianti e le aziende che importano questi prodotti devono quindi documentare accuratamente l'origine e il produttore per beneficiare delle aliquote ridotte.

La misura è stata adottata a seguito di un'inchiesta antidumping che ha accertato dumping significativo e pregiudizio all'industria dell'Unione europea. Gli importi già depositati a titolo di dazi provvisori (istituiti a maggio 2026) sono riscossi definitivamente fino ai nuovi livelli, con eventuale svincolo delle eccedenze. Il regolamento prevede anche che nuovi produttori esportatori cinesi possono richiedere l'applicazione dell'aliquota media ponderata per le società che hanno collaborato, dimostrando di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta e di non essere collegati ai produttori già soggetti alle misure.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2088 of 18 September 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of certain alkyl phosphonic acids and their sodium salts originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2088 21.9.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2088 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 18 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio («PBTC») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 agosto 2025 da LANXESS Deutschland GmbH («Lanxess» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione, del 27 novembre 2025 («regolamento di registrazione») ( 3 ) , la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Misure provvisorie (4) Il 12 maggio 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026 ( 4 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva del procedimento (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), uno degli utilizzatori (Hypred) e il produttore esportatore cinese inserito nel campione Shandong Taihe Technologies Co., Ltd («Taihe») hanno inviato comunicazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. (6) Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere sentite. Si è svolta un’audizione con Taihe. (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (8) La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PBTC originario della Repubblica popolare cinese («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (9) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Taihe ha presentato osservazioni sul calcolo dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti precedentemente comunicati. La Commissione ha pertanto informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato rivisto il valore normale («ulteriori informazioni finali»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. (10) In seguito alle ulteriori informazioni finali, Lanxess ha presentato osservazioni sul calcolo riveduto dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti utilizzati per costruire il valore normale. La Commissione ha pertanto informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato rivisto il valore normale («seconda comunicazione di ulteriori informazioni finali»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla seconda comunicazione di ulteriori informazioni finali. Taihe ha presentato osservazioni. Tali osservazioni ribadiscono tuttavia le stesse argomentazioni sollevate in seguito alla precedente divulgazione delle informazioni della Commissione e non riguardano i fatti e le considerazioni oggetto della seconda comunicazione di ulteriori informazioni finali. La Commissione fa riferimento ai considerando (28) e (67) della sua prima comunicazione di ulteriori informazioni definitive in cui tali osservazioni sono state esaminate e respinte. (11) Non è pervenuta alcuna richiesta di intervento del consigliere-auditore. 1.5. Campionamento (12) Non sono pervenute osservazioni concernenti il campionamento. Sono state pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 8 a 14 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (13) In assenza di osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, sono state confermate le conclusioni riportate nei considerando da 21 a 27 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (14) La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla procedura per la determinazione del valore normale nel caso di specie a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. (15) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie della Commissione di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio. 3.2. Valore normale 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (16) In assenza di osservazioni concernenti l’esistenza di distorsioni significative, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 34 a 134 del regolamento provvisorio. 3.2.2. Paese rappresentativo (17) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Taihe ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Turchia avrebbe dovuto essere selezionata come paese rappresentativo anziché il Brasile, sostenendo che per alcuni dei fattori produttivi la Turchia importava meno dalla Cina rispetto al Brasile. (18) In via preliminare la Commissione ha ricordato che la percentuale delle importazioni dalla Cina in Brasile per alcuni dei fattori produttivi non è risultata tale da escludere il Brasile come potenziale paese rappresentativo. D’altro canto la Commissione ha concluso che la Turchia non era un paese rappresentativo adeguato in quanto i dati pubblicamente disponibili (Orbis) per i produttori turchi di «altri composti organo-inorganici» evidenziavano un tasso eccezionalmente elevato di spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») (59 %) ( 5 ) . In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Taihe ha affermato che la Commissione non aveva divulgato le società o i loro dati finanziari disponibili su Orbis e, di conseguenza, Taihe non era stata in grado di verificare il tasso di SGAV e se tali produttori turchi producessero «altri composti organo-inorganici». (19) In risposta alle osservazioni di Taihe, l’elenco dei produttori turchi di «altri composti organo-inorganici» di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio è stato reso disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. (20) Taihe ha sostenuto che la Commissione avrebbe potuto utilizzare i dati finanziari della società turca TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TICARET A.S. (TARKİM) per stabilire le SGAV e il tasso di profitto esenti da distorsioni per il PBTC. (21) In alternativa Taihe ha affermato che, sebbene la Commissione abbia concluso che la Turchia non disponeva di dati finanziari prontamente disponibili, ciò non dovrebbe costituire un ostacolo al fatto che la Turchia sia un paese rappresentativo appropriato. Di conseguenza Taihe ha proposto alla Commissione di utilizzare i prezzi all’importazione della Turchia per stabilire prezzi esenti da distorsioni per i fattori produttivi e di fare riferimento ai dati finanziari dei produttori di altri paesi per stabilire le SGAV e il tasso di profitto. A tal fine Taihe ha proposto alla Commissione di utilizzare i dati finanziari della suddetta società turca TARKİM e della società malese ANCOM BERHAD. (22) La Commissione esprime disaccordo con tali argomentazioni. Come spiegato nella nota al fascicolo in merito alle fonti per la determinazione del valore normale (di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio), le società che fabbricano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dovrebbero comunicare le loro attività con il codice NACE 20.14. Le società proposte da Taihe, TARKİM e ANCOM BERHAD, non hanno comunicato le loro attività con il codice NACE 20.14 e pertanto non possono essere considerate una fonte adeguata per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni. (23) Di conseguenza la proposta di Taihe di utilizzare i prezzi all’importazione della Turchia per stabilire prezzi esenti da distorsioni per i fattori produttivi e di fare riferimento ai dati finanziari dei produttori di altri paesi per stabilire le SGAV e il tasso di profitto non può essere accettata. Come descritto al considerando 22, Taihe non ha fornito alternative adeguate per le fonti delle SGAV e dei profitti, né ha presentato alcuna argomentazione motivata contro la ragionevolezza delle SGAV e dei profitti utilizzati dalla Commissione. La Commissione ha pertanto ribadito che le fonti dei fattori produttivi e delle SGAV e dei profitti utilizzate nel regolamento provvisorio sono adeguate. (24) In assenza di altre osservazioni e sulla base di quanto precede, si conferma pertanto la conclusione provvisoria di cui al considerando 155 del regolamento provvisorio. 3.2.3. Fattori produttivi 3.2.3.1. Materie prime (25) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Taihe ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i dati del Global Trade Atlas («GTA») sulle importazioni da tutti i paesi verso tutti i paesi per stabilire un valore di riferimento internazionale esente da distorsioni per il fosfito di dimetile («DMPI»), come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio. In particolare Taihe ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto escludere le esportazioni dalla Germania e dalla Svizzera per fissare un prezzo esente da distorsioni per il DMPI. In alternativa, Taihe Group ha proposto di utilizzare il prezzo all’esportazione per il DMPI dell’India come prezzo esente da distorsioni per il DMPI o che la Commissione facesse riferimento al costo di produzione del DMPI per calcolare un prezzo esente da distorsioni per il DMPI. (26) La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio, le importazioni di DMPI in paesi a reddito medio-alto sono state quasi nulle e pertanto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, i prezzi internazionali esenti da distorsioni sono risultati essere il valore di riferimento più appropriato nel caso di specie. L’argomentazione è quindi respinta. (27) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Taihe ha sostenuto che la Commissione non aveva comunicato né i motivi per cui non aveva escluso le esportazioni dalla Germania e dalla Svizzera per fissare un prezzo esente da distorsioni per il DMPI, né i motivi per cui non aveva costruito il prezzo di riferimento per il DMPI. Taihe ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto costruire il prezzo di riferimento per il DMPI anziché utilizzare i prezzi internazionali esenti da distorsioni. In seguito alle ulteriori informazioni finali di cui al considerando (9), Taihe ha ribadito la sua argomentazione relativa all’esclusione delle esportazioni dalla Svizzera verso l’UE a causa del loro prezzo anormalmente elevato di cui al considerando (25). Taihe ha sostenuto che vi era motivo di sospettare che i prodotti DMPI esportati dalla Svizzera nell’UE non fossero prodotti di qualità tecnica ordinaria a causa della relativa differenza di prezzo e che, pertanto, il prezzo all’esportazione del DMPI dalla Svizzera dovesse essere escluso. (28) Come illustrato nel considerando 26, i prezzi internazionali esenti da distorsioni sono risultati essere il valore di riferimento più appropriato nel caso di specie, in cui le importazioni di DMPI in paesi a reddito medio-alto sono state quasi nulle. L’utilizzo di prezzi internazionali esenti da distorsioni è conforme all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e tali prezzi rappresentavano un numero e un volume sufficienti di transazioni, pertanto sono stati considerati rappresentativi e ragionevoli. Taihe non ha presentato nuovi elementi di prova al riguardo. Nelle sue osservazioni sulle ulteriori informazioni finali, Taihe ha fornito fatture che indicavano la differenza di prezzo tra HEDP di grado tecnico e HEDP di grado elettronico. In primo luogo, l’HEDP è un prodotto diverso dal DMPI e pertanto non può essere preso in considerazione al momento di stabilire il prezzo di riferimento per il DMPI. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. In secondo luogo, le altre argomentazioni contenute nelle osservazioni di Taihe sulle ulteriori informazioni finali non si limitavano alle disposizioni delle ulteriori informazioni finali, ma riguardavano altre disposizioni del documento generale di divulgazione delle informazioni che erano state comunicate alle parti interessate per osservazioni in una fase precedente dell’inchiesta. Non è stato pertanto possibile tenere conto di tali argomentazioni in questa fase dell’inchiesta. (29) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Taihe ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi del DMPI all’interno dell’Unione come valore di riferimento per stabilire prezzi esenti da distorsioni anziché i prezzi internazionali, o almeno come parte dei prezzi internazionali. Taihe ha altresì sostenuto che, qualora la Commissione utilizzi i prezzi internazionali, essa non dovrebbe tenere conto dei prezzi all’esportazione della Svizzera e della Malaysia in quanto Taihe li ritiene anormalmente elevati o bassi. (30) La Commissione esprime disaccordo con tali argomentazioni. L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l’utilizzo di prezzi internazionali esenti da distorsioni come valore di riferimento. Come illustrato nel considerando 28, i prezzi internazionali ottenuti dal GTA sono stati considerati rappresentativi e ragionevoli. Va inoltre osservato che in una popolazione di operazioni sufficientemente ampia è statisticamente intrinseco che le singole operazioni saranno concluse a prezzi sia superiori che inferiori alla media. Il verificarsi di tali deviazioni non è quindi, di per sé, indicativo di uno scostamento dal livello ragionevole dei prezzi. Di conseguenza, al fine di ottenere una misura statisticamente affidabile e rappresentativa del livello dei prezzi applicabile, il livello medio dei prezzi dovrebbe essere calcolato con riferimento all’intera popolazione di operazioni pertinente. Il ricorso a singole operazioni, o a un sottoinsieme limitato e potenzialmente non rappresentativo delle stesse, può distorcere la valutazione e non può fornire lo stesso grado di affidabilità statistica di un’analisi basata sulla popolazione delle operazioni nel suo complesso. La richiesta di non tenere conto dei prezzi all’esportazione della Svizzera e della Malaysia è pertanto respinta. (31) La Commissione non concorda inoltre con il suggerimento di utilizzare i prezzi all’interno dell’Unione come valore di riferimento. L’Unione europea («UE») forma un mercato interno unico, caratterizzato da un’integrazione ad ampio spettro che va oltre il commercio, e comunica i suoi dati relativi agli scambi commerciali in quanto commercio estero comune dell’UE con i paesi partner. Di conseguenza, i prezzi derivanti dalle transazioni tra Stati membri non costituiscono prezzi internazionali nello stesso senso dei prezzi tra partner commerciali indipendenti. La richiesta di utilizzare i prezzi all’interno dell’Unione è pertanto respinta. (32) La Commissione ha inoltre rivisto i codici tariffari di cui alla tabella 1 del regolamento provvisorio per i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i secchi di plastica e ha mantenuto solo i codici tariffari relativi agli IBC e ai secchi di plastica utilizzati per la produzione di PBTC. La tabella 1 riveduta è riportata di seguito. Questa revisione non incide sui valori dei parametri di riferimento per i fattori produttivi. Tabella 1 Fattori produttivi del PBTC Fattore produttivo Codice della merce Valore esente da distorsioni Unità di misura Materie prime Fonte dei dati: HIS Markit Global Trade Atlas (GTA) ( 6 ) per le importazioni e mappa dell’accesso al mercato del Centro internazionale per il commercio (MacMap) ( 7 ) per i dazi doganali. Fosfito di dimetile (DMPI) 2920.21.00 42 099,04 CNY MT Acrilato di metile (esteri metilici dell’acido acrilico) (AM) 2916.12.10 14 023,20 CNY MT Anidride maleica (MA) 2917.14.00 8 672,81 CNY MT Metanolo (alcole metilico) MeOH 2905.11.00 3 300,10 CNY MT Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) in polimeri 3925.10.00 42 455,19 CNY MT Secchi di plastica 3923.90.90 67 003,64 CNY MT Lavoro (manodopera) n.d. n.d. 23,01 CNY Ora di lavoro Energia Fonti dei dati: Energia elettrica: Ministério de Minas e Energia in Brasile ( 8 ) , acqua: Sanel Brazil ( 9 ) , Gas: Ministério de Minas e Energia in Brasile ( 10 ) , metodo proposto dal dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ( 11 ) , basato sul costo del gas naturale necessario per produrlo. Energia elettrica n.d. 1,08 CNY kWh Acqua n.d. 13,36 CNY M 3 Vapore n.d. 206 - 252 CNY MT Sottoprodotti Metanolo (alcole metilico) MeOH 2905.11.00 3 300,10 CNY Kg ( 6 ) https://connect.spglobal.com/ . ( 7 ) www.macmap.org . ( 8 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english . ( 9 ) https://www.sanel.eco.br/legislacao-e-tarifas/ ( 10 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins%20anos%20anteriores/2024/english . ( 11 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf . Il metodo fa riferimento al costo del vapore saturo per valori tipici di pressione operativa e temperatura dell’acqua di alimentazione. Nell’applicazione del metodo è stato effettuato un calcolo sulla base dell’uso della pressione e della temperatura da parte di ciascuna società. (33) In assenza di osservazioni in merito al campionamento, sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 156 a 161 del regolamento provvisorio. 3.2.3.2. Lavoro (manodopera) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 162 a 163 del regolamento provvisorio. 3.2.3.3. Energia elettrica (34) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio. 3.2.3.4. Acqua (35) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 165 del regolamento provvisorio. 3.2.3.5. Vapore (36) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 166 del regolamento provvisorio. 3.2.3.6. Sottoprodotti (37) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 167 del regolamento provvisorio. 3.2.3.7. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (38) I dati relativi alle SGAV e ai profitti da utilizzare per la determinazione del valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica sono stati ricavati dai dati finanziari per il 2024 delle società brasiliane che seguono, come illustrato nel considerando 153 del regolamento provvisorio: — UNIPAR CARBOCLORO S.A, — VIDEOLAR-INNOVA S/A, — BRASKEM GREEN S.A, — BASEQUIMICA S.A. (39) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Taihe ha sostenuto che i dati finanziari di UNIPAR CARBOCLORO S.A. («UNIPAR») e BASEQUIMICA S.A. («BASEQUIMICA») dovrebbero essere esclusi. Taihe ha affermato che UNIPAR non produce «altri composti organo-inorganici», ossia la categoria in cui rientra il PBTC, e che l’attività principale di BASEQUIMICA è quella di una società commerciale che non produce sostanze chimiche. (40) Taihe ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i dati finanziari di Nortox S.A come fonte per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni. (41) La Commissione ha analizzato tali obiezioni. (42) Per quanto riguarda l’esclusione di UNIPAR, la Commissione ha constatato che le attività comunicate da UNIPAR in Orbis comprendevano quelle di cui al codice NACE 20.14. Inoltre il portafoglio dei prodotti comunicati sul sito web di UNIPAR comprendeva anche prodotti chimici per il trattamento delle acque ( 12 ) , che costituiscono la categoria del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione riguardante UNIPAR è stata pertanto respinta. (43) Per quanto riguarda l’esclusione di BASEQUIMICA, la Commissione osserva che, sebbene le attività di tale società comprendano quelle con il codice NACE 20.14, la società è effettivamente una società commerciale piuttosto che un fabbricante di prodotti chimici. L’argomentazione è stata pertanto accolta e BASEQUIMICA è stata rimossa dall’elenco delle società i cui dati finanziari sono stati utilizzati per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. (44) La Commissione ha constatato che Nortox S.A, la società suggerita da Taihe come fonte per le SGAV e i profitti, non comunica le proprie attività con il codice NACE 20.14. Pertanto detta società non è stata considerata una fonte adeguata per le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, come spiegato nel considerando 22. (45) Taihe ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto includere il volume di consumo dei contenitori riutilizzati (imballaggi) nel calcolo del costo di produzione del PBTC. (46) La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato di conseguenza il calcolo del costo di produzione. (47) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, come indicato al considerando (9), Taihe ha affermato che, secondo la relazione annuale 2024 di UNIPAR, accessibile al pubblico, i suoi dati finanziari (compresi il costo delle merci vendute e altre spese operative) erano diversi da quelli utilizzati dalla Commissione. (48) La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha constatato che i dati finanziari contenuti nella relazione annuale 2024 di UNIPAR ( 13 ) erano effettivamente diversi dai dati reperiti in Orbis, che erano stati utilizzati per il calcolo dei dazi provvisori e che non erano più disponibili in Orbis ( 14 ) . La Commissione ha rivisto i calcoli dei valori normali utilizzando i dati finanziari contenuti nella relazione annuale 2024 di UNIPAR. Tale revisione ha avuto un impatto sui margini di dumping. (49) In seguito alle ulteriori informazioni finali, come indicato al considerando (10), Lanxess ha presentato osservazioni sul calcolo rivisto dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti utilizzati per costruire il valore normale e ha sostenuto che il calcolo rivisto del valore di riferimento conteneva un errore nel trattamento dei dati sulla redditività di UNIPAR, in quanto l’importo indicato come «utile al lordo delle imposte» non teneva conto del risultato finanziario netto positivo di UNIPAR, che pertanto doveva essere rivisto di conseguenza. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato di conseguenza il calcolo dei dati sui profitti di UNIPAR e il valore normale. (50) In seguito all’esclusione di BASEQUIMICA dall’elenco delle società i cui dati finanziari sono stati utilizzati per stabilire valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti e alla correzione dei dati sui profitti per UNIPAR, le SGAV riviste, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,3 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 17,6 %. (51) In assenza di altre osservazioni e tenendo conto delle revisioni di cui sopra, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 168 a 175 del regolamento provvisorio. 3.3. Prezzo all’esportazione (52) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 176 a 178 del regolamento provvisorio. 3.4. Confronto (53) In assenza di osservazioni, sono confermate le risultanze di cui al considerando 179 del regolamento provvisorio. 3.5. Margini di dumping (54) Come descritto ai considerando 45 e 46, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping. La revisione dei valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti di cui al considerando 50 non ha avuto alcun impatto sui margini di dumping. (55) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 183,8 Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 192,2 Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 156,7 Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 173,8 Cina Tutte le altre importazioni originarie della Cina 192,2 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (56) In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 190 a 191 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell’Unione (57) In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 192 a 196 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dalla Cina (58) In assenza di osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dalla Cina, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 197 a 207 del regolamento provvisorio. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Indicatori macroeconomici (59) In assenza di osservazioni sugli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 212 a 224 del regolamento provvisorio. 4.4.2. Indicatori microeconomici (60) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Hypred ha contestato l’analisi della Commissione sulla redditività di Lanxess. Secondo Hypred, l’analisi della redditività ha ad oggetto solo il recente periodo (2022-2025) e non copre l’intero ciclo di mercato. Hypred ha inoltre sostenuto che l’anno 2022, ossia l’anno di inizio del periodo in esame, in cui Lanxess era redditizio, corrispondeva a un contesto di mercato eccezionale (a causa della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e degli elevati costi dell’energia), in cui l’elevato prezzo di vendita non poteva fungere da riferimento adeguato. (61) Va osservato che, sebbene l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio abbia riguardato il periodo a partire dal 2022, la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione ha comportato una valutazione dinamica dei fattori economici nel periodo in esame e non soltanto delle condizioni all’inizio e alla fine del periodo in esame. In tale contesto, indipendentemente dal primo anno del periodo in esame, dall’analisi della Commissione è emerso chiaramente un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza una modifica del periodo in esame non inficerebbe né modificherebbe in altro modo le risultanze relative al pregiudizio di cui al regolamento provvisorio. (62) Inoltre, per quanto concerne il periodo in esame e la richiesta di una sua estensione al di là del 2022, si ricorda che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità anche per quanto concerne la scelta di tale periodo. Il periodo in esame dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire alla Commissione di valutare debitamente tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione. Nel caso di specie, la Commissione, conformemente alla sua prassi abituale, ha selezionato un periodo di tre anni interi nonché il periodo dell’inchiesta per l’esame delle tendenze e degli indicatori macroeconomici e microeconomici. L’argomentazione di Hypred è stata pertanto respinta. (63) Hypred ha inoltre affermato che Lanxess stesso ha riconosciuto (sulla base di un comunicato stampa di informazioni di mercato del maggio 2026) che le attuali condizioni di mercato in Medio Oriente hanno migliorato la competitività dei produttori chimici europei, rendendo superflue le misure antidumping secondo Hypred. (64) La Commissione ha osservato che Hypred non ha dimostrato in che modo un’opportunità temporanea derivante dall’attuale situazione geopolitica potrebbe porre rimedio all’effetto pregiudizievole strutturale e duraturo delle importazioni oggetto di dumping e sostituire efficacemente le misure di difesa commerciale volte a ripristinare condizioni di parità nel settore del PBTC. In ogni caso, tali affermazioni di carattere generale non potrebbero inficiare l’analisi dell’interesse dell’Unione effettuata dalla Commissione nel presente caso. L’argomentazione di Hypred è stata pertanto respinta. (65) In assenza di ulteriori osservazioni sugli indicatori microeconomici, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 225 a 238 del regolamento provvisorio. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (66) Sulla base di quanto sopra, la Commissione conferma le risultanze di cui ai considerando da 239 a 245 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (67) In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni sul nesso di causalità di cui ai considerando da 257 a 261 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE 6.1. Margine di underselling (68) In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 267 del regolamento provvisorio. 6.2. Distorsioni relative alle materie prime (69) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Taihe ha sostenuto che le condizioni per non applicare il dazio inferiore a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, non erano state soddisfatte. Taihe ha affermato che le distorsioni relative alle materie prime dovrebbero essere esaminate con riguardo alle materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in esame da parte di ciascun produttore esportatore inserito nel campione. Di conseguenza, poiché i produttori esportatori non hanno utilizzato il tricloruro di fosforo («PCl3») nella produzione di PBTC, eventuali distorsioni relative a tale materia prima non erano un motivo sufficiente per non applicare il dazio inferiore. Taihe ha inoltre espresso disaccordo sul fatto che il calcolo di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per stabilire se un’unica materia prima rappresenti oltre il 17 % del costo di produzione di PBTC, potesse essere effettuato con riferimento al PCl3. (70) La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. Come descritto al considerando 271 del regolamento provvisorio, il PCl3 è una materia prima incorporata nel DMPI, che è la principale materia prima del PBTC. Di conseguenza, anche se non hanno acquistato PCl3, i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di distorsioni relative alle materie prime che hanno inciso sul PCl3. (71) Inoltre, come descritto nei considerando da 272 a 274 del regolamento provvisorio, il PCl3 rappresentava oltre il 17 % del costo di produzione del PBTC per ciascuno dei tre produttori esportatori inseriti nel campione e il prezzo del PCl3 è distorto da una delle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, in quanto il PCl3 era soggetto a un’aliquota IVA del 13 % e il rimborso dell’IVA all’esportazione era dello 0 % durante il periodo dell’inchiesta. Nessuna di queste risultanze è stata contestata da alcuna delle parti interessate. (72) L’argomentazione è stata pertanto respinta e la conclusione di cui al considerando 275 del regolamento provvisorio è stata confermata. 6.3. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (73) In assenza di osservazioni, sono state confermate le conclusioni sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, di cui ai considerando da 276 a 285 del regolamento provvisorio. 6.4. Conclusioni sul livello delle misure (74) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: Paese di origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 183,8 Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 192,2 Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 156,7 Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 173,8 Cina Tutte le altre importazioni originarie della Cina 192,2 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Osservazioni sull’interesse dell’Unione in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni (75) Nella sua risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Hypred ha contestato l’argomentazione della Commissione secondo cui Lanxess disponeva di capacità sufficiente per soddisfare la domanda dell’Unione. Sebbene Lanxess possa avere una capacità teorica, Hypred ha sostenuto che la società ha sistematicamente violato i termini di consegna. A sostegno della sua affermazione, Hypred ha fornito diversi messaggi di posta elettronica di Lanxess, tra cui notifiche di attribuzione di prodotti e risposte tardive a richieste di preventivi. (76) In primo luogo, la corrispondenza con Lanxess fornita da Hypred era precedente al periodo in esame o riguardava questioni di programmazione delle riunioni o ritardi dovuti agli sforzi intrapresi per migliorare l’offerta di prezzo piuttosto che ritardi effettivi nella fornitura o l’incapacità di Lanxess di fornire i prodotti. Sebbene Lanxess possa aver ridotto i suoi tassi operativi a fronte delle importazioni cinesi oggetto di dumping e del calo del consumo, come indicato ai considerando 212 e 214 del regolamento provvisorio, la sua capacità produttiva è rimasta stabile e a livelli sufficienti durante tutto il periodo in esame. Di fatto, la capacità produttiva di Lanxess ha costantemente superato il consumo dell’Unione (pari a [11,3-15] kt) di oltre 5 kt, come indicato al considerando 299 del regolamento provvisorio, e Lanxess è in grado di rispondere a eventuali aumenti della domanda da parte degli utilizzatori. L’argomentazione di Hypred è stata pertanto respinta. (77) Hypred ha inoltre contestato la conclusione della Commissione in merito all’impatto limitato delle misure antidumping sulla redditività degli utilizzatori. Secondo Hypred, anche se la quota di PBTC sul costo totale può sembrare limitata, la volatilità dei prezzi e i vincoli di approvvigionamento amplificano notevolmente l’impatto operativo, in particolare nelle relazioni commerciali in cui gli aumenti non possono sempre essere trasferiti immediatamente. Secondo Hypred, l’impatto cumulativo è quindi significativo, pur sembrando diluito su una scala consolidata. (78) Si fa riferimento al considerando 296 del regolamento provvisorio, secondo il quale gli utilizzatori (compreso Hypred) i) hanno goduto di margini di profitto positivi; ii) la percentuale del costo del PBTC nel loro costo di produzione era limitata; e iii) le entrate derivanti dai prodotti contenenti PBTC erano limitate, riducendo così ulteriormente l’impatto che le misure avrebbero in generale sull’industria utilizzatrice di PBTC. La Commissione osserva inoltre che Hypred rappresenta solo una frazione (1-3 %) dell’industria utilizzatrice di PBTC dell’Unione e che la sua situazione non rifletteva necessariamente la totalità degli utilizzatori e pertanto non è di per sé sufficiente a modificare le conclusioni della Commissione sull’interesse dell’Unione, bilanciando l’impatto delle misure su tutti gli utilizzatori, i produttori dell’Unione, gli importatori, ecc. L’argomentazione di Hypred è pertanto respinta. (79) Hypred ha inoltre sostenuto, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, che le misure creerebbero un rischio strutturale per gli utilizzatori, che diventerebbero fortemente dipendenti da un unico fornitore. Hypred ha anche affermato che l’incertezza dell’offerta, unitamente a significativi aumenti dei prezzi, inciderebbe sulla competitività a lungo termine della produzione europea e sulla capacità di servire in modo affidabile clienti provenienti da località europee. (80) È stato osservato che l’istituzione di misure non dovrebbe avere un effetto proibitivo sugli utilizzatori e sulla loro competitività, dato l’impatto limitato che le misure avranno su di essi. Inoltre qualsiasi aumento dei prezzi del PBTC sarebbe semplicemente una manifestazione del ripristino di scambi equi in una situazione di contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione dovuta a una pressione al ribasso derivante dalle importazioni oggetto di dumping. È stato altresì osservato in particolare che, in assenza di misure, sarebbero in pericolo sia l’esistenza dell’industria del PBTC nell’Unione sia la stabilità dell’approvvigionamento di PBTC per gli utilizzatori (e a sua volta l’approvvigionamento di prodotti a valle). Inoltre le attuali tensioni geopolitiche non fanno che sottolineare l’importanza delle fonti di approvvigionamento locali. (81) In conclusione, gli effetti negativi ipotetici sulle industrie utilizzatrici non possono prevalere sull’evidente necessità di ripristinare la parità di condizioni sul mercato del PBTC dell’Unione, in particolare quando è in gioco la preservazione dell’industria dell’Unione. 7.2. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (82) Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si conferma la conclusione sull’interesse dell’Unione di cui al considerando 301 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (83) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (84) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 183,8 Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 192,2 Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 156,7 Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 173,8 Cina Tutte le altre importazioni originarie della Cina 192,2 (85) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». (86) Una società può chiedere l’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 15 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (87) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina». (88) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (89) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (90) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (91) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere ( 16 ) alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (92) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Riscossione retroattiva (93) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. (94) Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. (95) Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi la Commissione ha confrontato il volume e i prezzi unitari mensili medi durante il periodo dell’inchiesta con la media mensile del periodo compreso tra la fine del periodo dell’inchiesta e il mese precedente la registrazione. Il confronto ha evidenziato un calo dei volumi del 22 %, con un calo dei prezzi del 14 %. La Commissione ha inoltre confrontato il volume e i prezzi mensili medi durante il periodo dell’inchiesta con la media mensile del periodo compreso tra la fine del periodo dell’inchiesta e il mese durante il quale sono state istituite le misure provvisorie. Il confronto ha evidenziato un aumento dei volumi dell’1 %, con un calo dei prezzi del 23 %. (96) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte. 9. DISPOSIZIONI FINALI (97) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (98) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, attualmente classificato con il codice NC 2931 49 80 (codice TARIC 2931 49 80 60), i numeri CAS 37971-36-1 e 66669-53-2, i numeri CUS 0027475-9 e 0087281-1, CE 253-733-5 e 266-442-3 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Cina Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. 183,8 88CI Cina Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. 192,2 88CJ Cina Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. 156,7 88CK Cina Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 173,8 Cfr. l’allegato Cina Tutte le altre importazioni originarie della Cina 192,2 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o luglio 2024 al 30 giugno 2025); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/5021, 18.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5021/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385 della Commissione, del 27 novembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/2385, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2385/oj ), ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 della Commissione, del 12 maggio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2026/1045, 13.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1045/oj ). ( 5 ) Cfr. considerando 149 del regolamento provvisorio. ( 12 ) https://unipar.com/en/products/segments/sanitation consultato il 16 giugno 2026. ( 13 ) https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/3c0b3516-7dff-44a5-946f-20e7ec87dfa0/f66ca0f2-fe1f-a4af-7d06-643523ebeee7?origin=2 , pag. 7 (ultima consultazione: 6 agosto 2026). ( 14 ) Orbis aveva rimosso i dati pertinenti del 2024 dal suo sito web senza spiegarne il motivo. ( 15 ) Email: TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu , Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD740). ( 16 ) Email: TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu , Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD740). ( 17 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione Nome Codice addizionale TARIC SHANDONG GREEN TECHNOLOGIES IMPORT AND EXPORT CO., LTD 88CL HEBEI LONGKE WATER TREATMENT CO., LTD 88CM ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2088/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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I dazi antidumping sono strumenti di difesa commerciale dell'UE contro le importazioni oggetto di dumping, disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/1036. Questo caso riguarda acidi alchilfosfonici dalla Cina e coinvolge importatori, produttori dell'Unione, utilizzatori industriali e operatori doganali. Concetti correlati includono il valore normale, il prezzo all'esportazione, il margine di dumping, il pregiudizio all'industria dell'Unione, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Gli operatori commerciali devono prestare attenzione alla classificazione tariffaria (codice NC 2931 49 80), ai codici TARIC specifici per società e alla documentazione richiesta per l'applicazione delle aliquote individuali.

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