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Regolamento UE
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Regolamento UE 2023/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2023 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio dalla Cina secondo il Regolamento UE 2026/2023?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2026/2023 della Commissione, entrato in vigore il 11 settembre 2026, dispone la registrazione obbligatoria presso le autorità doganali di tutte le importazioni di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica Popolare Cinese. La registrazione si applica ai prodotti classificati con i codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10 (codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20), compresi i relativi componenti quali montanti e travi in acciaio, indipendentemente dalla presenza di ripiani.
Lo scopo della registrazione è consentire la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora l'inchiesta antidumping in corso concluda per l'applicazione di tali dazi. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli importatori devono comunicare alle autorità doganali tutte le importazioni di questi prodotti affinché possano essere monitorate e, se necessario, assoggettate a dazi retroattivi.
L'importo dei dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping avviata il 10 giugno 2026 a seguito della denuncia presentata dall'European Metal Shelving Manufacturers' Defence Committee. Secondo i calcoli preliminari forniti nella denuncia, i margini di dumping sono stimati tra il 62% e il 103%, ma questi importi sono puramente informativi e non vincolanti per la decisione finale della Commissione.
Per gli importatori e i commercialisti, è essenziale registrare tempestivamente tutte le importazioni di questi prodotti presso le autorità doganali competenti, poiché il mancato adempimento potrebbe comportare conseguenze amministrative e l'impossibilità di beneficiare di eventuali rimedi legali. La registrazione non comporta il pagamento immediato di dazi, ma prepara il terreno per la loro riscossione retroattiva una volta conclusa l'inchiesta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2023 della Commissione, del 10 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2023 of 10 September 2026 making imports of bolted and boltless steel shelves originating in the People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2023
11.9.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2023 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 giugno 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro originarie della Repubblica popolare cinese.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 27 aprile 2026 dallo European Metal Shelving Manufacturers’ Defence Committee per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro e dai relativi componenti, vale a dire montanti in acciaio costituiti da due superfici di collegamento piane e travi in acciaio prive di connettori saldati per il collegamento ai montanti, qualora la scaffalatura comprenda uno qualsiasi di tali componenti, con o senza ripiani (indipendentemente dal materiale di cui essi sono costituiti), attualmente classificati con i codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10 (codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20) e originari della Repubblica popolare cinese. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.
REGISTRAZIONE
(4)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.
(5)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(6)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(8)
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 62 % e il 103 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 290 % e il 310 % per il prodotto in esame per il periodo che va dal 1
o
ottobre 2024 al 30 settembre 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
(9)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(10)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(11)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di scaffalature in acciaio a bulloni e a incastro e dei relativi componenti, vale a dire montanti in acciaio costituiti da due superfici di collegamento piane e travi in acciaio prive di connettori saldati per il collegamento ai montanti, qualora la scaffalatura comprenda uno qualsiasi di tali componenti, con o senza ripiani (indipendentemente dal materiale di cui essi sono costituiti), attualmente classificati con i codici NC ex 9403 20 80 ed ex 9403 99 10 (codici TARIC 9403 20 80 20 e 9403 99 10 20) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2026/3097, 10.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3097/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2023/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/2023 disciplina la registrazione doganale di importazioni soggette a procedimento antidumping, un istituto previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa commerciale. Importatori e operatori del commercio estero devono conoscere le modalità di registrazione presso le autorità doganali, i margini di dumping stimati e la possibilità di riscossione retroattiva dei dazi antidumping, che rappresenta uno strumento di protezione dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali.
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