📬 Ricevi ogni lunedì il riepilogo delle nuove normative — già spiegate
Nessuna norma ti sfugge più. Gratis, per commercialisti e professionisti.
Regolamento UE
In vigoreImposte Indirette
Regolamento UE 2107/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2107 della Commissione, del 22 settembre 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari dell'Egitto a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi compensativi definitivi applicati alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e quali sovvenzioni sono state riscontrate?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/2107 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti GFR (fibra di vetro a filamento continuo) provenienti dall'Egitto, mantenendo in vigore le misure precedenti del 13,1%. L'inchiesta ha accertato che il produttore egiziano Jushi Egypt ha continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo 2024, nonostante gli argomenti contrari del governo egiziano. Le sovvenzioni riscontrate includono: finanziamenti agevolati tramite prestiti infragruppo da banche cinesi (tasso 1,23%), sostegno agli investimenti in capitale (tasso 0,44%), esenzioni IVA e dazi doganali per apparecchiature importate, e concessioni di terreni a prezzo inferiore al valore di mercato. La Commissione ha concluso che tali contributi finanziari, pur provenienti da entità cinesi, sono attribuibili al governo egiziano poiché quest'ultimo ha riconosciuto e adottato le sovvenzioni nel contesto della zona economica SETC (Suez Economic and Trade Cooperation Zone), istituita congiuntamente da Egitto e Cina. Il dazio rimane necessario per contrastare il rischio di persistenza o reiterazione di tali sovvenzioni.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2107 della Commissione, del 22 settembre 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari dell'Egitto a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2107 of 22 September 2026 imposing a definitive countervailing duty on imports of continuous filament glass fibre products (GFR) originating in Egypt following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2107
23.9.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2107 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2026
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari dell'Egitto a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione
(
2
)
(«il regolamento iniziale») la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica araba d'Egitto («Egitto» o «il paese interessato») in seguito a un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»). I dazi compensativi attualmente in vigore ammontano al 13,1 % («le misure iniziali»).
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione
(
3
)
la Commissione ha istituito tra l'altro un dazio antidumping sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto. Il dazio antidumping attualmente in vigore ammonta all'11 %.
(3)
Sono inoltre in vigore misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina»). Sono state dapprima istituite nel 2011 misure antidumping comprese tra il 7,3 % e il 13,8 %
(
4
)
. Nel 2014 sono state istituite misure antisovvenzioni comprese tra il 4,9 % e il 10,3 %. Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %
(
5
)
. A seguito di un riesame intermedio e di un riesame in previsione della scadenza successivi, le misure combinate sulle importazioni dalla Cina sono attualmente comprese tra il 24 % e il 33,2 %. La Commissione sta attualmente svolgendo un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni
(
6
)
.
(4)
Sono inoltre in vigore misure sulle importazioni di prodotti GFR originari della Thailandia (comprese tra il 15,3 % e il 25,4 %) e del Bahrein (11,8 %)
(
7
)
.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(5)
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
8
)
relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6)
La domanda di riesame è stata presentata il 21 marzo 2025 da Glass Fibre Europe («il richiedente», «GFE») per conto dell'industria dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza o di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(7)
Prima dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato al governo dell'Egitto di avere ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato il governo dell'Egitto a partecipare a consultazioni preliminari al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione di comune accordo. La Commissione ha compreso che il governo dell'Egitto sarebbe stato in grado di ottenere le informazioni necessarie in merito alle asserzioni formulate nella domanda ma ha comunque offerto al governo dell'Egitto la possibilità di estendere l'invito alle consultazioni al governo della Cina («governo della RPC») qualora avesse ritenuto che la partecipazione di quest'ultimo sarebbe stata utile a chiarire la situazione.
(8)
Le consultazioni con il governo dell'Egitto si sono tenute il 23 giugno 2025 quando quest'ultimo ha esposto alla Commissione il proprio parere in merito all'apertura dell'inchiesta. Il governo dell'Egitto ha sostenuto in primo luogo che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni «transnazionali» violava l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). Più specificamente ha asserito che non esistevano elementi di prova del fatto che l'Egitto avesse «riconosciuto e adottato» sovvenzioni cinesi e che pertanto tale contributo finanziario non può essere attribuito all'Egitto.
(9)
In secondo luogo il governo dell'Egitto ha osservato che il sostegno agli investimenti in capitale a favore del produttore esportatore in Egitto non costituisce una sovvenzione ai sensi del regolamento di base, in quanto il sostegno non è stato concesso dal governo del paese esportatore e in quanto, ai sensi della legge egiziana n. 72/2017 sugli investimenti, gli incentivi relativi al capitale sono concessi in tutti i settori e non sono specifici per l'industria dei prodotti GFR.
(10)
In terzo luogo il governo dell'Egitto ha sostenuto che le esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione per le apparecchiature importate in Egitto non si applicano specificamente ai fabbricanti di prodotti GFR e pertanto non costituiscono una sovvenzione ai sensi del regolamento di base. Inoltre non sussisteva alcun vantaggio nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR») dato che il saldo dei crediti IVA del produttore esportatore in Egitto era nullo in tale periodo, e non si configura una rinuncia alla riscossione di entrate della pubblica amministrazione in quanto il governo dell'Egitto mantiene il diritto di recuperare i dazi all'importazione per un periodo di cinque anni.
(11)
In quarto luogo il governo dell'Egitto ha osservato che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle imprese attuata attraverso la norma fiscale speciale del 2016 per gestire le perdite sui cambi come perdita fiscale non conferisce un vantaggio. Inoltre tale esenzione non è specifica per i fabbricanti di prodotti GFR, in quanto tutte le entità parimenti colpite possono accedere a tale trattamento.
(12)
Infine il governo dell'Egitto ha sostenuto che i lotti di terreno acquistati dal produttore esportatore in Egitto non sono stati concessi dal governo dell'Egitto a un prezzo inferiore al valore adeguato e non costituivano pertanto una sovvenzione ai sensi del regolamento di base, in quanto i terreni nella zona TEDA di Suez sono assegnati a tariffe che sono rese pubbliche, e non esistono elementi di prova attestanti che la concessione sia avvenuta a un prezzo inferiore al valore di mercato.
(13)
La Commissione ha esaminato la prima argomentazione ai considerando da 67 a 73 del presente regolamento.
(14)
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha fatto riferimento all'inchiesta iniziale, che ha accertato che i conferimenti di capitale ritenuti compensabili erano sostenuti dallo Stato cinese e finalizzati alla realizzazione e all'espansione degli stabilimenti produttivi di China National Building Material Co. Ltd. («CNBM») in Egitto. Tale sostegno rientrerebbe a sua volta nelle clausole concordate da Cina ed Egitto nell'ambito dell'accordo di cooperazione inteso a istituire la zona di cooperazione economica e commerciale di Suez («zona SETC»). Il sostegno era pertanto attribuibile al governo dell'Egitto, ossia al governo del paese esportatore, pur non essendo stato concesso direttamente dall'Egitto
(
9
)
.
(15)
Dall'inchiesta iniziale è inoltre emerso che le entità statali cinesi che esercitano il controllo finale sulle società madri del produttore esportatore hanno il mandato e l'obiettivo di attuare i piani e le politiche del governo, anche mediante l'erogazione di sostegno finanziario e finanziamenti a favore dei settori incoraggiati, tra cui quello dei prodotti GFR, allo scopo di attuare la strategia di internazionalizzazione della Cina. Si è pertanto ritenuto che questa forma di sostegno «transnazionale» al capitale fosse specifica per l'industria dei prodotti GFR in Egitto. Il fatto che, secondo la legislazione egiziana in materia di investimenti, gli incentivi relativi al capitale siano concessi in tutti i settori in Egitto non è dunque pertinente per quanto riguarda tale disposizione
(
10
)
. In terzo luogo, per quanto riguarda le esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione sulle apparecchiature importate, la Commissione riconosce che tali esenzioni non si applicano specificamente all'industria dei prodotti GFR in Egitto. Tuttavia, come specificato nella sezione 3.5.4 del presente regolamento, tali esenzioni si applicano di fatto solo alle società ubicate nelle zone economiche di natura speciale, come la zona economica del Canale di Suez («zona SC»), il che conferma che non sono generalmente applicabili in Egitto e sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha inoltre rilevato che le argomentazioni del governo dell'Egitto riguardanti l'asserita inesistenza di un vantaggio e di una rinuncia alla riscossione di entrate della pubblica amministrazione sono state trattate nel regolamento iniziale
(
11
)
.
(16)
La Commissione ha trattato la quarta argomentazione nelle sezioni 3.7.4 e 3.7.5 del presente regolamento.
(17)
In quinto luogo, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui nell'inchiesta iniziale non sono emersi elementi di prova del fatto che al produttore esportatore egiziano fossero stati forniti terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, la Commissione ha rilevato che tale argomentazione è in contrasto con le conclusioni elaborate nel regolamento iniziale, che si basano sui dati contenuti nel fascicolo o sui dati disponibili in caso di omessa collaborazione
(
12
)
. Le risultanze della Commissione relative alla modalità con cui è stato stabilito l'importo del vantaggio conferito da questa sovvenzione compensabile sono state successivamente confermate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
(
13
)
. La Commissione ha inoltre confermato che tali sovvenzioni sono proseguite e sono state ampliate durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando da 124 a 220 del presente regolamento). Infine, sebbene la Commissione comprenda che l'usufrutto di terreni nella zona TEDA di Suez è assegnato sulla base di tariffe fissate dal governo dell'Egitto, ciò non è pertinente per i terreni su cui opera il produttore esportatore, in quanto tali terreni sono stati acquistati dalla società anziché ottenuti in virtù di diritti di usufrutto.
(18)
Sulla base di quanto sopra esposto, le argomentazioni del governo dell'Egitto sono state respinte.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(19)
Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base
(
14
)
, che esistevano elementi di prova del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 giugno 2025 la Commissione, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto
(
15
)
. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
16
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(20)
L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(21)
Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, il produttore noto in Egitto, il governo dell'Egitto, gli importatori, gli utilizzatori, gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare. Anche il governo della RPC è stato informato e invitato a partecipare, in considerazione del suo coinvolgimento e della sua cooperazione assai stretta con il governo dell'Egitto per quanto riguarda le sovvenzioni concesse ai prodotti GFR originari dell'Egitto.
(22)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni in merito all'apertura né richieste di audizione.
1.6.
Campionamento
(23)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
1.6.1.
Campionamento dei produttori dell'Unione
(24)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione tra il 1
o
gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 63 % del volume totale di produzione stimato e il 70 % delle vendite del prodotto simile nell'Unione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni in merito al campione provvisorio. Il campione era rappresentativo dell'industria dell'Unione.
1.6.2.
Campionamento degli importatori
(25)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
(26)
Nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento.
1.6.3.
Campionamento dei produttori esportatori dell'Egitto
(27)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti in Egitto a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica araba d'Egitto presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
(28)
Solo un produttore esportatore dell'Egitto ha fornito una risposta ai fini del campionamento, che pertanto non è stato ritenuto necessario. Il governo dell'Egitto ha confermato che questo produttore esportatore continuava ad essere l'unico fabbricante di prodotti GFR in Egitto. La Commissione ha invitato la società a compilare il questionario per i produttori esportatori.
1.7.
Risposte al questionario
(29)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha pubblicato online
(
17
)
i questionari per i produttori esportatori, gli importatori indipendenti, i produttori dell'Unione e la loro associazione e gli utilizzatori e ha inviato un questionario al governo dell'Egitto.
(30)
Hanno risposto al questionario il governo dell'Egitto, il produttore esportatore Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E («Jushi Egypt»), i produttori dell'Unione 3B Fibreglass Company Sprl («3B Fiberglass»), European Owens Corning Fiberglas Sprl («Owens Corning»), Johns Manville Slovakia a.s, («Johns Manville») nonché l'associazione dei produttori dell'Unione, Glass Fibre Europe. Anche gli utilizzatori Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. («Tolnatext») e Rymatex sp. z o. o. («Rymatex») hanno risposto al questionario per gli utilizzatori.
1.8.
Verifica
(31)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, nonché per determinare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi dei seguenti gruppi di società:
—
Produttori dell'Unione
—
3B Fibreglass, Battice, Belgio;
—
sono stati effettuati controlli incrociati a distanza per Owens Corning e Johns Manville.
—
Produttore esportatore in Egitto:
—
Jushi Egypt, Suez, Egitto.
(32)
È stata effettuata una visita di verifica anche nelle sedi del governo dell'Egitto al Cairo e ad Ain Sokna presso le seguenti autorità governative egiziane:
—
General Authority for Investment («GAFI»), Il Cairo, Egitto;
—
General Authority of the Suez Canal Economic Zone («Autorità generale della zona SC»), zona economica del canale di Suez, Egitto.
1.9.
Fase successiva della procedura
(33)
L'8 luglio 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(34)
Il governo dell'Egitto ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Tali osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione e valutate nelle sezioni pertinenti che seguono. Il produttore esportatore dell'Egitto non ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(35)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia è costituito da filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 . I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria («prodotto oggetto del riesame»).
(36)
Il prodotto oggetto del riesame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie: nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell'energia eolica, dell'edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.
2.2.
Prodotto in esame
(37)
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto del riesame originario dell'Egitto.
2.3.
Prodotto simile
(38)
Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell'Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Egitto;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(39)
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
2.4.
Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(40)
Non sono pervenute argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto.
3.
RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI
(41)
Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se il produttore esportatore interessato abbia continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se la scadenza delle misure vigenti implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni.
(42)
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame, nella nota sulla sufficienza degli elementi di prova, nell'avviso di apertura e nelle risposte del governo dell'Egitto e del produttore esportatore al questionario della Commissione sono state esaminate le presunte sovvenzioni erogate dal governo dell'Egitto mediante gli strumenti indicati di seguito.
Trasferimento diretto di fondi
(a)
Concessione di prestiti agevolati
(b)
Sostegno agli investimenti in capitale
Rinuncia ad entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse
(c)
Agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese
(d)
Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per le apparecchiature importate
(e)
Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali per i materiali importati
Fornitura di beni o servizi a un prezzo inferiore al valore adeguato
(f)
Fornitura di terreni
(43)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che le sovvenzioni sotto forma di rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o di mancata riscossione delle stesse e sotto forma di concessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato (ai sensi delle lettere c), d), e) e f) di cui sopra) sono state erogate direttamente dal governo dell'Egitto in favore di Jushi Egypt
(
18
)
. È risultato tuttavia che il governo della RPC ha fornito trasferimenti diretti di fondi attraverso banche statali o altrimenti dirette dallo Stato
(
19
)
.
(44)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che il governo dell'Egitto aveva riconosciuto e adottato tali sovvenzioni, che pertanto sono state attribuite al governo dell'Egitto come sovvenzioni proprie. Il governo dell'Egitto è stato pertanto considerato l'autorità concedente ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base in relazione a tali sovvenzioni
(
20
)
.
(45)
Nella domanda di riesame si sosteneva che le sovvenzioni di cui sopra erano proseguite con le stesse modalità.
3.1.
Collaborazione del produttore esportatore egiziano e del governo dell'Egitto
(46)
Il produttore esportatore Jushi Egypt e il governo dell'Egitto hanno collaborato parzialmente all'inchiesta e hanno fornito risposte al questionario.
(47)
Il questionario per il governo dell'Egitto comprendeva anche un questionario specifico per TEDA Egypt Investment Co. («TEDA Egypt») e il governo dell'Egitto è stato invitato a fornire tali informazioni anche per Tianjin Teda Investment Holding Co. Ltd. («TEDA Tianjin»). Il governo dell'Egitto è stato invitato a raccogliere le risposte fornite da tali entità e a trasmetterle alla Commissione.
(48)
Nel corso dell'inchiesta entrambe le parti hanno informato la Commissione che non avrebbero collaborato alle verifiche in loco volte a valutare la completezza e l'esattezza delle informazioni trasmesse. Di conseguenza con le rispettive note verbali dell'11 novembre 2026 e del 18 novembre 2026 la Commissione ha informato il governo dell'Egitto della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base e di fondare sui dati disponibili le proprie conclusioni in relazione al produttore esportatore e al governo dell'Egitto. Tuttavia entrambe le parti hanno successivamente comunicato alla Commissione che avrebbero ripreso a collaborare e che avrebbero partecipato alle verifiche in loco, che hanno avuto luogo come descritto al considerando 31.
(49)
Le risposte al questionario fornite dal produttore esportatore e dal governo dell'Egitto non hanno incluso tutte le informazioni richieste nel questionario. La Commissione ha richiesto le informazioni rimanenti mediante lettere di richiesta di maggiori informazioni o nel corso della visita di verifica presso il produttore esportatore e il governo dell'Egitto.
(50)
La Commissione ha tuttavia ritenuto di non aver ricevuto, nemmeno dopo la verifica, spiegazioni esaurienti in merito a talune questioni sollevate nel corso dell'inchiesta e che alcuni documenti richiesti non fossero stati presentati dal produttore esportatore e dal governo dell'Egitto. Inoltre, per quanto riguarda specificamente il governo dell'Egitto, sebbene tra le visite di verifica fosse inizialmente prevista una visita a TEDA Egypt, quest'ultima si è alla fine rifiutata di parteciparvi.
(51)
Di conseguenza con nota verbale del 18 marzo 2026 la Commissione ha informato il governo dell'Egitto di tale circostanza, sottolineando che intendeva applicare l'articolo 28 del regolamento di base in relazione alle questioni che non erano state pienamente chiarite dal governo dell'Egitto e ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni. Inoltre con nota verbale del 30 marzo 2026 la Commissione ha informato il governo dell'Egitto della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base e di fondare in parte sui dati disponibili le proprie conclusioni in relazione al produttore esportatore Jushi Egypt.
(52)
Il governo dell'Egitto ha contestato l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base nei suoi confronti, sostenendo che dovrebbe trattarsi di una misura eccezionale che richiede di dimostrare che la parte interessata ha deliberatamente rifiutato di concedere l'accesso alle informazioni necessarie o ha ostacolato gravemente l'inchiesta. Il governo dell'Egitto ha sottolineato di avere collaborato diligentemente durante l'inchiesta e che eventuali difficoltà nel fornire tutti i dettagli richiesti derivavano dall'incapacità di fatto o di diritto di fornire le informazioni.
(53)
Il governo dell'Egitto ha inoltre sottolineato che il ricorso all'articolo 28 del regolamento di base non può essere utilizzato come strumento punitivo volto a penalizzare la parte interessata. L'unico scopo del ricorso ai dati disponibili ai sensi di tale disposizione è piuttosto quello di consentire alla Commissione di proseguire l'inchiesta nonostante l'assenza di determinati dati.
(54)
Infine il governo dell'Egitto ha sottolineato che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata per giustificare il rifiuto totale dei dati effettivi forniti dal Governo dell'Egitto, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base.
(55)
A tale riguardo la Commissione ha chiarito di avere riconosciuto, come indicato nella nota verbale del 18 marzo 2026 e in altre comunicazioni con il governo dell'Egitto, gli sforzi e la diligenza con cui il governo dell'Egitto ha collaborato con la Commissione, come pure il fatto che lo stesso abbia fornito la maggior parte delle spiegazioni e dei documenti richiesti. Come spiegato nella nota verbale, la Commissione non intendeva rifiutare completamente tutti i dati forniti dal governo dell'Egitto. La nota verbale aveva piuttosto lo scopo di informare il governo dell'Egitto in merito all'intenzione della Commissione di ricorrere ai dati disponibili solo in relazione ad alcune questioni che non sono state pienamente chiarite, proprio per poter proseguire la propria inchiesta nonostante l'assenza di determinati dati.
(56)
Inoltre la Commissione ha evidenziato che la nota verbale non attribuiva un tentativo di occultamento di informazioni. In ogni caso, il fatto che determinate informazioni e/o determinati documenti siano stati deliberatamente occultati o che non sia stato possibile fornirli per motivi tecnici, di fatto o di diritto, è irrilevante. L'elenco delle informazioni mancanti fornito con la nota verbale era un'esposizione dei fatti senza un giudizio di valore, che indicava quali documenti erano stati richiesti ma non ricevuti e quali spiegazioni la Commissione riteneva incomplete, giustificando pertanto l'applicazione dei dati disponibili limitata a tali punti. Gli elementi specifici per i quali la Commissione si è basata sui dati disponibili sono illustrati in dettaglio nelle parti pertinenti dell'analisi che segue.
(57)
Anche il produttore esportatore ha contestato l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. Ha sottolineato che le informazioni richieste dalla Commissione e non fornite dalla società riguardavano principalmente presunti finanziamenti intersocietari da parte di talune società collegate in Cina o in paesi terzi con società madri in Cina. Ha sostenuto che tali informazioni sono state richieste dalla Commissione con l'obiettivo di esaminare presunti contributi finanziari del governo della RPC o di entità statali cinesi e attribuirli al governo dell'Egitto e che tale approccio nel regolamento iniziale e nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza non era coerente con la relazione del panel dell'OMC nella controversia
European Union - Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Products from Indonesia
(DS616)
(
21
)
. La società ha pertanto ritenuto che le informazioni richieste non fossero necessarie perché la Commissione potesse giungere a conclusioni coerenti con quelle dell'OMC.
(58)
La società ha inoltre sottolineato che non esercitava un controllo su entità collegate al di fuori di Jushi Group e che non era pertanto in grado di obbligare tali società a fornire le informazioni richieste dalla Commissione. Ha sostenuto che, per tale ragione, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le informazioni di cui già disponeva in relazione a tali entità collegate, anziché respingere completamente le informazioni fornite.
(59)
A tale riguardo, la Commissione ha osservato di avere presentato ricorso contro le risultanze relative alle sovvenzioni transnazionali contenute nella relazione del panel nella controversia DS616. Pertanto non concorda con l'asserzione secondo cui il suo approccio non è coerente con la giurisprudenza dell'OMC. La Commissione ha inoltre fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia, illustrata in dettaglio ai considerando 69 e 70. Ha pertanto ribadito che le informazioni richieste erano necessarie e che l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base era giustificata e comprovata.
(60)
La Commissione ha inoltre chiarito che l'inchiesta di riesame riguardava qualsiasi contributo finanziario fornito dal governo della RPC nel contesto della sua stretta collaborazione con il governo dell'Egitto, come specificato in dettaglio nella denuncia. I contributi finanziari che Jushi Egypt ha ricevuto dal governo della RPC e che sono oggetto del presente procedimento possono essere forniti da quest'ultimo direttamente, oppure indirettamente attraverso le sue società madri che sono sotto il controllo dello Stato cinese.
(61)
Per quanto riguarda il produttore esportatore, dall'inchiesta di riesame è emerso che le principali società madri di Jushi Egypt sono Jushi Group Co. Ltd («Jushi Group»), con sede in Cina, e un'altra società madre («seconda società madre») che è, in ultima analisi, di proprietà di un fondo statale cinese. Jushi Group è interamente di proprietà di China Jushi Co. Ltd («Jushi China»), che fa parte del China National Building Material Group Co. Ltd. («gruppo CNBM») ed è controllata in ultima istanza dalla commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato («SASAC»).
(62)
La Commissione ritiene che il produttore esportatore e le sue società madri siano collegati ai sensi dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
22
)
, il che, come da istruzioni del questionario e successiva corrispondenza, giustifica la presentazione di una risposta al questionario sulle sovvenzioni in qualità di parte collegata, azione ritenuta necessaria ai fini dell'inchiesta. L'argomentazione secondo cui la società non poteva obbligare le sue entità collegate a fornire le informazioni richieste non può pertanto essere accolta. La Commissione può legittimamente basarsi sui dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base quando le informazioni necessarie non sono fornite o rese disponibili dalle parti, indipendentemente dai motivi.
(63)
La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. Di conseguenza per la sua analisi la Commissione ha usato tutti i dati a sua disposizione, in particolare:
—
le risultanze dell'inchiesta iniziale;
—
le risultanze delle più recenti inchieste antisovvenzioni e dei più recenti riesami in previsione della scadenza realizzati dalla Commissione in relazione ai settori incoraggiati in Cina, quali:
—
il regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce dazi compensativi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Cina
(
23
)
; e
—
il regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce dazi compensativi sulle importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco
(
24
)
; e
—
parametri di riferimento internazionali, quali i tassi di interesse sui depositi e i tassi di inflazione per l'Egitto, pubblicati dalla Banca mondiale.
3.2.
Cooperazione tra l'Egitto e la Cina e analisi di attribuzione
(64)
Jushi Egypt è ubicata nella zona SETC. La zona si estende per una superficie di 7,34 km
2
, suddivisa in un'area iniziale di 1,34 km
2
e un'area di espansione di 6 km
2
.
(65)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che tale zona economica speciale è stata istituita congiuntamente dalla Cina e dall'Egitto. Il contesto giuridico e fattuale dell'istituzione della zona SETC è stato descritto ai considerando da 35 a 58 dell'inchiesta iniziale.
(66)
In tale contesto, nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva constatato che il governo dell'Egitto aveva approvato la concessione di un sostegno da parte del governo della RPC ai produttori situati nella zona SETC mediante finanziamenti agevolati, in linea con gli impegni concordati che mirano a sviluppare e sostenere le attività economiche all'interno della zona.
(67)
Durante le consultazioni preliminari con il governo dell'Egitto, quest'ultimo ha sostenuto che l'inchiesta relativa a tali sovvenzioni «transnazionali» violava l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM») e che non vi erano elementi di prova del fatto che l'Egitto avesse «riconosciuto e adottato» sovvenzioni cinesi. Il governo dell'Egitto e il produttore esportatore hanno ribadito tali argomentazioni nel corso dell'inchiesta, sostenendo che non vi è alcuna base giuridica né nell'accordo SCM né nel regolamento di base per attribuire al governo dell'Egitto il sostegno finanziario fornito dalla Cina a Jushi Egypt.
(68)
Nel corso della presente inchiesta è stata diffusa la relazione del panel relativa alla controversia
European Union – Countervailing Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (DS616)
. Il panel ha constatato che l'attribuzione di contributi finanziari forniti da un governo (entità statali cinesi) al governo di un altro paese (Indonesia) viola l'accordo SCM. Il governo dell'Egitto e il produttore esportatore hanno affermato che le risultanze del panel convalidavano le loro argomentazioni in merito all'illegittimità della suddetta attribuzione ai sensi dell'accordo SCM, e che la Commissione dovrebbe pertanto chiudere la presente inchiesta.
(69)
La Commissione ha tuttavia presentato ricorso contro le risultanze del panel sopra descritte e l'organo di conciliazione non ha ancora adottato una decisione definitiva. Pertanto le risultanze del panel relative alla controversia DS616 non costituiscono un precedente pertinente in questo momento. Allo stesso tempo, nelle cause riunite C-269/23P e C-272/23P
(
25
)
nell'ambito delle quali sono stati impugnati il regolamento iniziale e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870, la Corte di giustizia ha stabilito che un contributo finanziario concesso dal governo di un paese A a soggetti esportatori stabiliti in un paese B è, di fatto, attribuibile al paese B a determinate condizioni.
(70)
La Corte di giustizia ha stabilito che, a norma degli articoli 2 e 6 del regolamento di base, una sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero, effettuato dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo (paese A), in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo (paese B), purché il comportamento dell'amministrazione di quest'ultimo paese consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tali società, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio
(
26
)
. Ciò può verificarsi, in particolare, quando l'attuazione di una normativa, l'adozione di una decisione, il rilascio di un'autorizzazione o il ricorso a qualsiasi altra misura da parte del paese B sia necessario per consentire a tali società di ottenere il beneficio, nel territorio del paese B, di un contributo finanziario da parte del paese A, indipendentemente dal fatto che tale necessità sia di ordine giuridico o che tale paese A abbia subordinato nei fatti il beneficio del contributo finanziario a una legislazione, decisione, autorizzazione o ulteriore misura.
(71)
Come riscontrato nell'inchiesta iniziale, il governo della RPC e il governo dell'Egitto hanno istituito, in stretta collaborazione, la zona SETC quale zona con peculiarità giuridiche ed economiche che consentivano al governo della RPC di perseguire gli obiettivi di espansione verso l'esterno delle sue industrie nell'ambito dell'iniziativa «One Belt, One Road» e delle politiche di «internazionalizzazione», nonché di concedere le agevolazioni inerenti a tali iniziative. Gli sforzi compiuti dal governo dell'Egitto per istituire la zona SETC e l'ampio coordinamento con il governo della RPC in relazione a tale zona costituiscono chiaramente un comportamento che consente di ritenere che il governo dell'Egitto stesso abbia concesso tali contributi finanziari a Jushi Egypt, consentendo nei fatti a quest'ultima di beneficiarne nel quadro della cooperazione descritta.
(72)
Nel riesame in previsione della scadenza non sono stati presentati nuovi elementi di prova tali da invalidare una o più delle conclusioni raggiunte al riguardo.
(73)
La Commissione ha pertanto concluso, sulla base degli elementi di prova disponibili, che i contributi finanziari erogati dagli enti pubblici cinesi a Jushi Egypt sotto forma di finanziamenti agevolati possono essere attribuiti al governo dell'Egitto in quanto governo del paese d'origine o di esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base
(
27
)
. In questo caso specifico, la concessione di un sostegno finanziario da parte del governo della RPC o di enti pubblici cinesi a Jushi Egypt può pertanto essere attribuita al governo dell'Egitto.
(74)
Per stabilire l'eventuale persistere delle sovvenzioni, la Commissione ha esaminato se le sovvenzioni compensate nell'inchiesta iniziale continuassero a conferire un vantaggio al produttore esportatore di GFR dall'Egitto.
(75)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell'Egitto ha ribadito le sue argomentazioni, sostenendo che l'attribuzione al governo dell'Egitto di un qualsiasi sostegno finanziario fornito dalla Cina a Jushi Egypt è contraria alle disposizioni dell'accordo SCM e del regolamento di base, come confermato nella controversia DS616, e che la Commissione non è riuscita ad accertare, sulla base di elementi di prova positivi, che il governo dell'Egitto abbia concesso, autorizzato, adottato, ovvero dato ordine o incarico di concedere alcun contributo finanziario asseritamente fornito da entità cinesi.
(76)
La Commissione ha sottolineato di avere già spiegato ai considerando 69, 70 e 71, che le risultanze del panel nella controversia DS616 non costituiscono un precedente pertinente, in quanto la Commissione ha presentato ricorso contro tali risultanze. Allo stesso tempo, come descritto agli stessi considerando, la Corte di giustizia ha confermato che tale attribuzione è possibile a norma del regolamento di base. La Commissione osserva inoltre di avere presentato elementi di prova positivi, come indicato ai considerando 71, 72 e 73 e nel regolamento iniziale, del fatto che i contributi finanziari erogati dagli enti pubblici cinesi a Jushi Egypt sotto forma di finanziamenti agevolati possono essere attribuiti al governo dell'Egitto in quanto governo del paese d'origine o di esportazione.
(77)
In assenza di nuove argomentazioni contrarie, la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo dell'Egitto.
3.3.
Trasferimento diretto di fondi sotto forma di concessione di prestiti agevolati
3.3.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(78)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt aveva ricevuto sovvenzioni attraverso la concessione di prestiti agevolati da parte di banche cinesi demandate all'attuazione delle politiche del governo, che agiscono in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 3 del regolamento di base. Tali prestiti sono stati erogati direttamente a Jushi Egypt dalla China Development Bank («CDB») e dalla Export-Import Bank of China («EXIM»)
(
28
)
.
(79)
La Commissione ha inoltre constatato che Jushi Egypt aveva beneficiato di sovvenzioni attraverso la concessione di prestiti agevolati sotto forma di prestiti intersocietari da parte della sua società madre, Jushi China
(
29
)
. Anziché lasciare che Jushi Egypt ricevesse i prestiti direttamente dalle banche cinesi, Jushi China aveva finanziato tali prestiti infragruppo mediante finanziamenti esterni erogati da istituti finanziari cinesi a condizioni agevolate e ne ha poi trasferito il vantaggio alle sue attività produttive in Egitto (Jushi Egypt).
(80)
La Commissione ha concluso che tali finanziamenti costituivano un contributo finanziario che conferiva un vantaggio ed erano specifici ai sensi del regolamento di base.
3.3.2.
Persistenza delle sovvenzioni
(81)
Dagli elementi di prova raccolti nel corso della presente inchiesta si evince che il modello di finanziamento riscontrato nell'inchiesta iniziale è proseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il produttore esportatore ha fatto ampiamente ricorso ai finanziamenti esterni erogati dalle entità cinesi collegate, soprattutto per finanziare le proprie attività quotidiane e finanziare progetti di investimento nell'espansione della propria capacità produttiva.
(82)
Più specificamente una parte dei finanziamenti esterni è stata erogata a favore di Jushi Egypt dalle sue società madri sotto forma di prestiti infragruppo a lungo termine. Un'altra parte dei finanziamenti esterni è stata erogata attraverso una serie di prestiti a breve termine concessi direttamente al produttore esportatore da una banca privata con sede a Hong Kong. In termini assoluti, i finanziamenti esterni erogati sotto forma di prestiti bancari rappresentavano un importo totale dello stesso ordine di grandezza di quello accertato nell'inchiesta iniziale.
(83)
Tali prestiti infragruppo sono stati concessi a Jushi Egypt da Jushi Group e dalla sua seconda società madre, le cui strutture azionarie sono descritte al considerando 61, e sono stati concessi, tra l'altro, per investire nell'espansione della capacità produttiva di Jushi Egypt.
(84)
Dall'inchiesta è emerso che lo stesso Jushi Group ha fatto affidamento su finanziamenti esterni erogati da istituti finanziari cinesi che, come accertato in precedenti inchieste antisovvenzioni, sono tutti risultati essere istituti finanziari statali che possono essere considerati enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC
(
30
)
.
(85)
La presenza dei regimi di sovvenzione e le loro caratteristiche dettagliate, nonché i dettagli dei finanziamenti esterni a livello della seconda società madre di Jushi Egypt non sono stati messi a disposizione della Commissione, come indicato al considerando 50. Tali informazioni non sono state rese disponibili neanche per quanto riguarda le società madri di Jushi China, CNB e il gruppo CNBM. La natura esatta, il numero, l'importo e le condizioni agevolate dei prestiti a livello della società madre non sono informazioni pubblicamente disponibili e pertanto la Commissione non ha potuto determinarli con precisione.
(86)
Alla luce di quanto precede, non vi erano elementi di prova indicanti la cessazione delle sovvenzioni nell'ambito di tale regime. Inoltre, poiché diverse società madri di Jushi Egypt non hanno collaborato e dato che il denaro è fungibile e può essere trasferito da un'entità collegata a un'altra indipendentemente dal mercato in cui hanno luogo le vendite, la Commissione ha concluso, sulla base dei dati a sua disposizione, che Jushi Egypt ha continuato a beneficiare di una struttura di finanziamento infragruppo simile a quella constatata nell'inchiesta iniziale.
(87)
La Commissione ha pertanto concluso che il regime di sovvenzione persisteva e che, come stabilito nell'inchiesta iniziale, le società madri stesse avevano finanziato tali prestiti infragruppo mediante finanziamenti esterni erogati da istituti finanziari cinesi. In altre parole, anziché lasciare che Jushi Egypt ricevesse i prestiti direttamente dalle banche cinesi, le sue società madri hanno ottenuto i finanziamenti agevolati da tali istituti e ne hanno poi trasferito il vantaggio alle loro attività produttive in Egitto (Jushi Egypt).
(88)
La Commissione ha inoltre ritenuto che i prestiti agevolati sottostanti erogati per il tramite di Jushi Group e della seconda società madre, le cui rispettive società madri erano situate in Cina, siano anch'essi attribuibili al governo dell'Egitto, come indicato al considerando 73.
(89)
La Commissione non ha esaminato ulteriormente se Jushi continuasse a beneficiare di prestiti compensabili erogati direttamente da banche demandate all'attuazione delle politiche del governo. Ai fini della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, era sufficiente dimostrare il persistere di sovvenzioni basate sui finanziamenti agevolati tramite prestiti infragruppo, che costituivano una quota importante dei mezzi di finanziamento complessivi di Jushi Egypt nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.3.3.
Vantaggio
(90)
La Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo degli interessi pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.
(91)
Come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha analizzato i prestiti come contributi finanziari del governo della RPC
(
31
)
. In tale contesto, come indicato al considerando 84, la Commissione ha constatato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti a Jushi Group e Jushi Egypt erano enti pubblici.
(92)
La Commissione ha quindi confrontato il tasso di interesse medio che Jushi Egypt pagava sull'importo residuo del prestito infragruppo durante il periodo dell'inchiesta di riesame con l'importo che la società madre Jushi Group e la seconda società madre avrebbero pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.
(93)
Durante l'inchiesta di riesame la società ha riferito di non avere ricevuto un rating del credito a se stante e che a Jushi Group è stato assegnato un rating del credito societario AA+ da un'entità di rating cinese nel periodo dell'inchiesta iniziale. Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha tuttavia ritenuto che la situazione finanziaria generale di Jushi Group corrispondesse a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade», e che per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato fosse più opportuno utilizzare le obbligazioni societarie USA con rating pari a B (invece di BB)
(
32
)
. Poiché dall'inchiesta di riesame non sono emersi elementi di prova che contraddicano tale valutazione, la Commissione ha mantenuto tale approccio.
(94)
Per determinare il tasso di interesse basato sul mercato dei prestiti infragruppo denominati in USD la Commissione ha pertanto utilizzato come parametro di riferimento adeguato il tasso di interesse applicabile stabilito dalla People's Bank of China, adeguato con l'applicazione di una maggiorazione. Come maggiorazione la Commissione ha utilizzato il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B. Per i prestiti infragruppo denominati in euro, si è ritenuto che il parametro di riferimento adeguato fosse rappresentato dalle obbligazioni societarie denominate in EUR con rating inferiore a «investment grade».
(95)
Tutti i suesposti elementi riguardanti il finanziamento descritto nella sezione 3.3.2 dimostrano che Jushi Group e la seconda società madre hanno trasferito a Jushi Egypt tutti i vantaggi derivanti dai finanziamenti agevolati ricevuti dagli istituti finanziari cinesi. Per tutti questi motivi a Jushi Egypt è stato pertanto attribuito il vantaggio calcolato.
3.3.4.
Specificità
(96)
Come descritto nelle sezioni 3.1 e 3.2, la Commissione ha concluso che il governo dell'Egitto è stato l'autorità concedente per quanto riguarda i finanziamenti agevolati. Il governo dell'Egitto ha consentito in pratica a Jushi Egypt di beneficiare di finanziamenti agevolati nel quadro della cooperazione descritta con il governo della RPC, riconoscendo e adottando la designazione da parte del governo della RPC della zona SETC come territorio di investimento d'oltremare di cui all'articolo 4 dell'accordo di cooperazione e ne ha approvato la piena attuazione, tra l'altro mediante la concessione di finanziamenti agevolati da parte del governo della RPC.
(97)
In tale contesto, dette sovvenzioni erano limitate alle società costituite nella zona SETC. La Commissione ha pertanto concluso che si trattava di sovvenzioni regionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente a norma dell'articolo 4, paragrafi da 2, 3 e 4, del regolamento di base.
3.3.5.
Conclusioni
(98)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e dato che dalla presente inchiesta non sono emerse informazioni che contraddicano le risultanze iniziali, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ha continuato a ricevere sovvenzioni compensabili sotto forma di finanziamenti agevolati da parte di banche cinesi demandate all'attuazione delle politiche del governo, in linea con il programma sancito in specifici piani e direttive riguardanti l'industria dei prodotti GFR. Tali prestiti sono stati concessi sotto forma di prestiti infragruppo da parte delle sue società madri, ossia Jushi Group e la seconda società madre.
(99)
Tutte le sovvenzioni riscontrate sono state determinate per il fatturato totale della società. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato del prodotto in esame venduto nell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame.
(100)
Il tasso di sovvenzione rilevato per i finanziamenti agevolati tramite prestiti dalle banche cinesi demandate all'attuazione delle politiche del governo concessi per il tramite delle società madri era pari all'1,23 %.
3.4.
Trasferimento diretto di fondi sotto forma di sostegno agli investimenti in capitale
3.4.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(101)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ha beneficiato anche di sovvenzioni compensabili sotto forma di sussidi, erogati a favore di Jushi Egypt da CNBM, un'entità controllata dallo Stato, per mezzo di conferimenti di capitale versato e trasferimenti di fondi mediante altri tipi di conti di capitale. Tali fondi erano necessari, in aggiunta ai prestiti diretti e infragruppo sopra descritti, per coprire il fabbisogno finanziario degli investimenti di Jushi Egypt
(
33
)
.
(102)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che, tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta iniziale, il capitale di Jushi Egypt è aumentato fino a raggiungere 162 milioni di USD
(
34
)
.
3.4.2.
Base giuridica
(103)
Il quadro giuridico fondamentale pertinente per questo regime è rimasto invariato. La Commissione ha pertanto concluso che la legislazione sostanzialmente pertinente nel periodo dell'inchiesta di riesame è rimasta invariata rispetto all'inchiesta iniziale:
—
il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, emanato dal ministero del Commercio, del 26 dicembre 2016, cui ha fatto seguito il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035
(
35
)
;
—
i pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, emanati nel 2015 («pareri orientativi»);
—
il piano per lo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione (2016-2020), ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione, GXBG [2016] n. 315;
—
il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei materiali compositi e in fibra;
—
Made in China 2025, Consiglio di Stato, 7 luglio 2015.
3.4.3.
Persistenza delle sovvenzioni
(104)
Dall'inchiesta di riesame è emerso che, sulla base dei conti finanziari di Jushi Egypt, il capitale versato di Jushi Egypt è rimasto stabile tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il periodo dell'inchiesta di riesame. Gli elementi di prova disponibili hanno dimostrato che nel periodo in esame non sono stati effettuati ulteriori conferimenti di capitale a favore di Jushi Egypt.
(105)
La Commissione ha inoltre constatato che il capitale inizialmente versato da CNBM in Cina era ancora riportato nei conti finanziari di Jushi Egypt. Su tale base la Commissione ha concluso che il capitale era ancora a disposizione della società e che persistevano le sovvenzioni nell'ambito di tale regime.
3.4.4.
Vantaggio
(106)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito l'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta ammortizzando il sussidio su un periodo di tempo. A tal fine la Commissione ha deciso di seguire un approccio conservativo e ha utilizzato un periodo di ammortamento di 12 anni, basato sull'ipotesi che i finanziamenti siano stati utilizzati per colmare il deficit dei progetti di investimento della società nelle attività produttive
(
36
)
.
(107)
Per stabilire l'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha applicato la stessa metodologia e lo stesso periodo di ammortamento utilizzati nell'inchiesta iniziale. Su tale base la Commissione ha concluso che il vantaggio correlato al sostegno agli investimenti in capitale individuati nell'inchiesta iniziale e non completamente ammortizzati secondo il metodo descritto al considerando precedente costituiva l'importo del vantaggio applicabile al periodo dell'inchiesta di riesame.
3.4.5.
Specificità
(108)
La sovvenzione in questione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, tenuto conto del fatto che la sua disponibilità è limitata a determinate società in Egitto situate nella zona SC, nonché per i motivi di cui ai considerando 14 e 15 del presente regolamento.
3.4.6.
Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(109)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, in linea con le osservazioni già descritte al considerando 9, il governo dell'Egitto ha ribadito l'argomentazione secondo cui non è stato dimostrato che ai produttori esportatori egiziani siano stati forniti contributi finanziari da enti pubblici egiziani o da entità private su incarico o per ordine del governo dell'Egitto.
(110)
Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni o elementi di prova per invalidare alcuna delle conclusioni raggiunte nelle sezioni 3.3 e 3.4, la Commissione ha respinto tali argomentazioni.
3.4.7.
Conclusioni
(111)
Alla luce di quanto precede e in assenza di elementi di prova contrari, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame Jushi Egypt ha continuato a beneficiare di conferimenti di capitale versato e di trasferimenti di fondi mediante altri tipi di conti di capitali, come appurato nell'inchiesta iniziale.
(112)
Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ha continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili sotto forma di sostegno agli investimenti in capitale.
(113)
Tutte le sovvenzioni riscontrate sono state determinate per il fatturato totale della società. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato del prodotto in esame venduto nell'Unione europea.
(114)
Il tasso di sovvenzione rilevato per il trasferimento diretto di fondi sotto forma di sostegno agli investimenti in capitale era pari allo 0,44 %.
3.5.
Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse sotto forma di esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») e di sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate
3.5.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(115)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ha beneficiato di un'esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per le importazioni di apparecchiature utilizzate nei processi di produzione delle società ubicate nella zona SC
(
37
)
.
(116)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che, a norma dell'articolo 22 della legge n. 83/2002, modificata dalla legge n. 27/2015 che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»), la zona SC rientra in uno spazio doganale separato in Egitto. A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le apparecchiature, gli strumenti o gli apparecchi importati sono esenti da imposte e dazi all'importazione, purché siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC.
(117)
Per quanto riguarda il trattamento IVA, dall'inchiesta iniziale è emerso che le società ubicate al di fuori della zona SC versano in anticipo l'IVA all'importazione e la compensano con l'IVA applicata alle vendite effettuate sul mercato interno o, eventualmente, ne chiedono il rimborso al momento dell'esportazione dei prodotti finiti. Per le società ubicate nella zona SC, l'IVA viene trattenuta e non è pertanto inizialmente addebitata. Le autorità fiscali si riservavano il diritto di richiederla solo successivamente.
(118)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che le società situate nell'Egitto continentale (al di fuori della zona SC) che acquistano macchinari soggetti all'aliquota IVA applicabile dovrebbero utilizzare gli importi dell'IVA versata come credito a fronte di pagamenti futuri. Tuttavia, laddove il saldo attivo sia trattenuto per più di sei periodi d'imposta (mesi) consecutivi, come avviene per le società fortemente impegnate nelle esportazioni tanto da non poter compensare l'IVA a monte come credito a fronte di successivi pagamenti, il soggetto registrato deve presentare una richiesta scritta di rimborso del saldo in essere. L'autorità fiscale egiziana dovrebbe verificare l'esattezza del saldo e procedere al rimborso entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
(119)
In tale contesto, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che l'importo delle imposte e dei dazi all'importazione da cui le società della zona SC sono esentate costituisse un contributo finanziario compensabile, in quanto le apparecchiature utilizzate nella fabbricazione dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame, saranno con ogni probabilità utilizzate per l'intera vita utile all'interno del territorio egiziano senza essere riesportate o vendute sul mercato interno. Non vi è pertanto alcun motivo per concedere un'esenzione dalle imposte o dai dazi all'importazione di tali apparecchiature, se non quello di conferire un vantaggio alle società ubicate nella zona SC. Ciò costituisce pertanto una rinuncia alla riscossione di entrate altrimenti dovute pari all'importo delle imposte e dei dazi all'importazione non riscossi sull'importazione di tali apparecchiature. Al fine di garantire che l'importo compensabile riguardasse solo il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita utile delle apparecchiature.
(120)
Per quanto riguarda il trattamento IVA dei macchinari importati per la produzione nella zona SC, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che l'IVA trattenuta costituisca un vantaggio solo nella misura in cui il trattenerla abbia influito positivamente sul flusso di cassa di una società nella zona SC, rispetto alle società nel resto dell'Egitto, che avrebbero dovuto versare l'IVA in anticipo
(
38
)
. Pertanto il vantaggio in termini di flusso di cassa sull'IVA trattenuta è stato ritenuto equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il periodo dell'inchiesta iniziale, applicato agli importi IVA trattenuti per i beni acquistati a partire dal 2017.
(121)
La Commissione ha pertanto esaminato se tale quadro giuridico fosse ancora in vigore e se Jushi Egypt avesse continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.5.2.
Base giuridica
(122)
Il quadro giuridico fondamentale pertinente per questo regime è rimasto invariato, sebbene il quadro procedurale doganale sia stato modernizzato. Nel 2020 è stata adottata la nuova legge doganale n. 207 («legge 207/2020»), che sostituisce la vecchia legge n. 66 del 1963. La nuova legge 207/2020, che si applica a livello nazionale, ha unificato le procedure doganali (comprese quelle per le zone economiche speciali) e ha consolidato le esenzioni fiscali, che erano distribuite in leggi diverse. Il governo dell'Egitto ha tuttavia evidenziato che la legge 207/2020 non ha modificato il regime specifico dei dazi doganali applicabile nella zona SC.
(123)
La Commissione ha pertanto concluso che la legislazione sostanzialmente pertinente nel periodo dell'inchiesta di riesame è rimasta invariata rispetto all'inchiesta iniziale:
—
legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»),
—
decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
—
legge n. 72 del 2017 sugli investimenti («legge 72/2017»);
—
progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017,
—
legge sull'imposta sul valore aggiunto n. 67 del 2016 («legge 67/2016») e
—
regolamento esecutivo della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017.
3.5.3.
Persistenza delle sovvenzioni
(124)
Le norme che disciplinano l'esenzione dalle imposte e dai dazi all'importazione dei macchinari importati nella zona SC, nonché il suo trattamento speciale ai fini dell'IVA rispetto al resto dell'Egitto, come descritto ai considerando da 115 a 120, sono pertanto rimaste invariate rispetto all'inchiesta iniziale.
(125)
Dagli elementi di prova raccolti durante la presente inchiesta di riesame è emerso che Jushi Egypt ha continuato a importare ingenti volumi di nuove apparecchiature nel periodo compreso tra la fine dell'inchiesta iniziale e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tanto la società quanto il governo dell'Egitto hanno confermato che le società che operano nella zona SC, compresa Jushi Egypt, hanno continuato a beneficiare di sgravi dei dazi all'importazione e di esenzioni dall'IVA sulle apparecchiature importate nella zona SC con la stessa modalità constatata nell'inchiesta iniziale e senza dovere versare un deposito.
(126)
Inoltre, per calcolare l'importo della sovvenzione nell'ambito di tale regime nel periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha ammortizzato il vantaggio ricevuto nell'arco della vita utile delle apparecchiature importate da Jushi Egypt. La maggioranza delle apparecchiature su cui si basavano tali calcoli nell'inchiesta iniziale era ancora in fase di ammortamento nel periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, sulla base dei calcoli matematici effettuati, il produttore esportatore ha continuato a ricevere un vantaggio nell'ambito di detto regime per quanto riguarda tali apparecchiature anche nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(127)
Poiché il quadro giuridico non è cambiato rispetto all'inchiesta iniziale, e sulla base degli elementi di prova raccolti nell'ambito della presente inchiesta, la Commissione ha concluso che la società ha beneficiato di tale regime per quanto riguarda tali apparecchiature, analogamente a quanto avvenuto nell'inchiesta iniziale.
3.5.4.
Specificità
(128)
Come stabilito sia nell'inchiesta iniziale che nella presente inchiesta, l'articolo 42 della legge 83/2002 prevede specificamente un'esenzione dai dazi all'importazione su apparecchiature, strumenti o apparecchi purché destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Tale esenzione non si applica all'importazione di apparecchiature nel resto dell'Egitto.
(129)
Per quanto riguarda il trattamento speciale dell'IVA, come illustrato ai considerando 120 e 122, così come nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che il fatto di poter trattenere l'IVA sulle apparecchiature importate nella zona SC abbia avuto un impatto positivo sul flusso di cassa di una società nella zona SC, rispetto alle società situate nel resto dell'Egitto che sarebbero tenute a versare l'IVA in anticipo. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per modificare le proprie conclusioni.
(130)
La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione ha continuato a essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica solo alle società situate in zone economiche di natura speciale, come la zona SC.
3.5.5.
Vantaggio
(131)
L'importo di tale sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame. Il vantaggio conferito al beneficiario è calcolato come:
(a)
l'importo dei dazi doganali non applicati sulle apparecchiature importate che sono state acquistate dalla società e che erano utilizzate e non ancora completamente ammortizzate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta di riesame, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali, ad eccezione di una categoria di attività per cui il periodo di ammortamento è stato adattato al fine di riflettere l'effettiva vita utile, come verificato dai servizi della Commissione; e
(b)
il vantaggio in termini di flusso di cassa per i produttori esportatori derivante dalle esenzioni IVA relative alle apparecchiature importate che sono state acquistate dalla società e che erano utilizzate e non ancora completamente ammortizzate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per garantire che l'importo compensabile dell'esenzione IVA riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta di riesame, l'importo è stato ammortizzato come descritto al precedente trattino. Di conseguenza il vantaggio in termini di flusso di cassa conferito al beneficiario è stato considerato equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il periodo dell'inchiesta di riesame (19,2 %)
(
39
)
, applicato agli importi IVA trattenuti applicabili nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.5.6.
Conclusioni
(132)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il fabbricante di prodotti GFR in Egitto ha continuato a beneficiare di questo regime. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.
(133)
Il tasso di sovvenzione stabilito, di cui al considerando 99, per questo tipo di sovvenzioni relative alle apparecchiature importate era dello 0,08 % per le esenzioni dall'IVA e dello 0,35 % per gli sgravi dei dazi doganali.
3.6.
Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse sotto forma di esenzioni IVA e di esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate utilizzate in prodotti finiti esportati
3.6.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(134)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha constatato che le società che operano in una zona economica speciale, come la zona SC in cui è ubicata Jushi Egypt, hanno beneficiato di esenzioni IVA e di esoneri di dazi doganali sulle materie prime importate
(
40
)
.
(135)
A norma dell'articolo 42 della legge 83/2002, le materie prime, le forniture, le parti di ricambio e qualsiasi altro materiale o componente importati dall'estero sono esenti dal pagamento di imposte e dazi nella misura in cui siano destinati a beni o servizi prodotti ai fini dell'attività autorizzata all'interno della zona SC. Qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno al di fuori di tale zona è invece soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi. Tuttavia, considerato che la zona SC rientra in uno spazio doganale separato, come indicato al considerando 116, qualsiasi prodotto immesso sul mercato interno egiziano al di fuori di tale zona è soggetto alla totalità delle imposte e dei dazi.
(136)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha riscontrato che, in linea con le disposizioni della legge 83/2002, il produttore esportatore aveva beneficiato di esenzioni dai dazi all'importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame esportato. Tale situazione corrisponde a un regime di restituzione daziaria, come descritto nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
(137)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che durante il periodo di tale inchiesta non era stato applicato in modo efficace un sistema di monitoraggio del regime di restituzione del dazio che consentisse di verificare che non vi fossero restituzioni di importo superiore agli oneri sulle importazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto compensabile tale regime di restituzione del dazio.
(138)
Il trattamento IVA dei materiali importati è risultato essere lo stesso dei macchinari importati di cui alla sezione 3.5: nella zona SC l'IVA sulle merci importate, anziché essere versata in anticipo, era trattenuta, il che ha avuto un impatto positivo sul flusso di cassa di una società della zona SC rispetto alle società del resto dell'Egitto. Le autorità fiscali si riservano il diritto di richiederla solo successivamente.
(139)
Nella presente inchiesta la Commissione ha pertanto cercato di esaminare se durante il periodo dell'inchiesta di riesame esistesse un meccanismo di verifica affidabile che consentisse di controllare che la restituzione del dazio non fosse superiore agli oneri sulle importazioni, se il quadro giuridico che disciplina le esenzioni dall'IVA sui materiali importati sia rimasto in vigore e se Jushi Egypt abbia continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.6.2.
Base giuridica
(140)
Così come nel caso dell'importazione di apparecchiature nella zona SC, come illustrato ai considerando 122 e 123, il quadro giuridico di riferimento per questo regime è rimasto invariato. Tuttavia il quadro procedurale doganale è stato modernizzato rispetto all'inchiesta iniziale con l'introduzione della nuova legge doganale 207/2020 e dei relativi regolamenti, che hanno introdotto elementi di novità nel funzionamento delle procedure doganali.
(141)
Pertanto la Commissione ha concluso che la legislazione pertinente per l'esame di tale regime nel periodo dell'inchiesta di riesame era la seguente:
—
decreto del presidente dell'autorità doganale n. 34 del 2020 («decreto 34/2020») relativo all'istituzione di un comitato specifico per il controllo delle merci in entrata e in uscita dalla zona SC («comitato doganale della zona SC»);
—
legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
—
decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
—
legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017;
—
progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017;
—
legge sull'IVA, attuata dalla legge n. 67 del 2016;
—
regolamento esecutivo della legge sull'IVA, decreto del ministero delle Finanze n. 66/2017; e
—
legge doganale 207/2020 (di cui al considerando 122).
3.6.3.
Persistenza delle sovvenzioni
(142)
Le norme relative all'esenzione dalle imposte e dai dazi all'importazione dei materiali importati nella zona SC, nonché il suo trattamento speciale ai fini dell'IVA rispetto al resto dell'Egitto, di cui al considerando 138, disciplinati dalla legge 83/2002 e da altre normative sostanziali riguardanti specificamente le zone economiche speciali come la zona SC, sono pertanto rimasti invariati rispetto all'inchiesta iniziale.
(143)
Dagli elementi di prova raccolti durante la presente inchiesta di riesame emerge che Jushi Egypt ha continuato a importare quasi tutte le sue materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame da paesi diversi dall'Egitto. È inoltre emerso che nello stesso periodo il prodotto oggetto del riesame fabbricato da Jushi Egypt era in parte venduto sul mercato interno in Egitto.
(144)
Per quanto riguarda la riscossione delle imposte e dei dazi sulle materie prime importate, tanto il governo dell'Egitto quanto Jushi Egypt hanno confermato che il pagamento dei dazi doganali sull'importazione di tali materiali nella zona SC è sospeso, in quanto la zona SC è considerata uno spazio doganale separato, e che le società situate nella zona SC sono esentate dal pagamento dell'IVA su tali acquisti. Invece, come descritto al considerando 135, solo nel caso i cui i prodotti finali siano successivamente importati in Egitto i dazi all'importazione e l'IVA sulle materie prime sono versati dall'acquirente in Egitto, sulla base del valore dei prodotti importati.
(145)
Nella sua risposta al questionario e nei successivi scambi intercorsi con la Commissione, il governo dell'Egitto ha spiegato che la nuova legge doganale 207/2020 ha unificato le procedure doganali, comprese quelle per le zone economiche speciali.
(146)
La modifica principale rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale è stata la modernizzazione procedurale, in particolare l'introduzione e l'attuazione obbligatoria del sistema di informazioni anticipate sul carico (
Advanced Cargo Information
, ACI) attraverso la piattaforma/interfaccia informatica denominata «Nafeza»
(
41
)
, che digitalizza il processo di riscossione e accertamento delle imposte. Inoltre il sistema Nafeza calcola automaticamente i dazi e l'IVA sui fattori produttivi importati. Il governo dell'Egitto ha spiegato che l'Autorità generale della zona SC ha accesso a moduli specifici di tale sistema, pertinenti per l'approvazione delle autorizzazioni e il controllo delle scorte per quanto riguarda le società situate nella zona SC, garantendo l'integrazione tra le approvazioni della zona SC e gli sdoganamenti effettuati dall'autorità doganale.
(147)
Il governo dell'Egitto e la società hanno inoltre spiegato che l'Autorità generale della zona SC e l'autorità doganale monitorano la destinazione dei prodotti finiti provenienti dalla zona SC con l'ausilio di «certificati di destinazione». I produttori della zona SC devono presentare tali certificati sia per le vendite di prodotti finiti sul mercato interno egiziano sia per le esportazioni. L'autorità doganale calcola la percentuale delle vendite sul mercato interno rispetto al totale delle vendite registrate per un determinato produttore e determina su tale base l'onere fiscale sui fattori produttivi importati. Il governo dell'Egitto ha spiegato che le autorità doganali conservano fascicoli specifici delle società ai fini di tale calcolo.
(148)
Inoltre, considerando che la zona SC è uno spazio doganale separato in Egitto, con il decreto 34/2020 è stato istituito un apposito comitato doganale per la zona SC al fine di monitorare i fattori produttivi importati nella zona SC e i prodotti esportati al di fuori di essa. Il governo dell'Egitto ha affermato che, grazie alla nuova infrastruttura informatica, l'Autorità generale può tracciare le scorte delle società all'interno della zona SC in tempo reale. Per determinare l'importo dei dazi all'importazione che devono essere pagati sulle importazioni di fattori produttivi quando il prodotto a valle è venduto sul mercato egiziano sono utilizzate le formule di produzione dei prodotti finali fornite dai produttori.
(149)
Infine il governo dell'Egitto ha altresì affermato che sono effettuati audit a posteriori per verificare che quanto dichiarato al momento dello sdoganamento o dell'esportazione corrisponda a quanto effettivamente registrato nella contabilità e nei registri delle società. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, presso Jushi Egypt non sono stati effettuati tali audit.
(150)
Il quadro giuridico e procedurale per un sistema di monitoraggio del regime di restituzione dei dazi sembrava quindi essere in vigore. La Commissione non è stata tuttavia in grado di verificare se funzionasse effettivamente nella pratica.
(151)
In primo luogo, il governo dell'Egitto ha fornito i riepiloghi delle operazioni in entrata e in uscita di Jushi Egypt per gli esercizi finanziari 2023-2024 e 2024-2025. Tali informazioni erano tuttavia limitate al peso e al valore complessivi di tutti i fattori produttivi importati e dei prodotti esportati nel periodo. Dai fascicoli è emerso che erano state effettuate alcune vendite dei prodotti finali sul mercato interno egiziano. Tuttavia tali fascicoli non riportavano alcun calcolo dell'importo dei dazi all'importazione che dovrebbero essere pagati sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, quale descritto al considerando 147.
(152)
La Commissione non ha ricevuto documenti verificabili che dimostrassero i calcoli dell'IVA e dei dazi all'importazione riscossi sui fattori produttivi importati da Jushi Egypt e successivamente utilizzati nella fabbricazione, da parte della società, di beni destinati alla vendita sul mercato interno egiziano.
(153)
In secondo luogo, durante le visite di verifica presso il governo dell'Egitto e Jushi Egypt la Commissione non ha potuto prendere visione del funzionamento e dell'interfaccia del sistema Nafeza di cui sopra. La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare il funzionamento effettivo del sistema né se le restituzioni dei dazi all'importazione potessero essere o fossero efficacemente monitorati attraverso tale sistema.
(154)
In terzo luogo, non sono stati forniti elementi di prova documentali del fatto che il governo dell'Egitto abbia effettuato controlli in loco o audit delle scorte di materie prime di Jushi Egypt nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(155)
Nella lettera di richiesta di maggiori informazioni era stato chiesto al governo dell'Egitto di fornire i fascicoli specifici per società di cui ai considerando 146 e 147 per Jushi Egypt, contenenti il calcolo degli importi dell'IVA e dei dazi all'importazione da versare sulle materie prime importate utilizzate nella produzione di beni venduti sul mercato interno. Tuttavia solo dopo la visita di verifica il governo dell'Egitto ha fornito un file elettronico che riportava tutte le operazioni relative ai materiali importati e l'importo dei dazi e dell'IVA che normalmente avrebbero dovuto essere pagati su tali importazioni se queste non fossero state effettuate nella zona SC. Sebbene apparentemente tale documento corroborasse l'esistenza di un sistema di calcolo dei dazi e dell'IVA normalmente dovuti sui fattori produttivi importati nella zona SC, la Commissione non ha più potuto verificare tale documento.
(156)
La Commissione non è stata pertanto in grado di confermare l'esistenza o l'effettiva attuazione di un meccanismo di verifica affidabile per controllare ed evitare la restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni. Ciò è stato comunicato al governo dell'Egitto mediante una nota verbale,
(
42
)
in cui si sottolineava l'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base e di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili a tale riguardo.
(157)
Nelle sue osservazioni, trasmesse dopo il termine ultimo, in cui contestava l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base di cui al considerando 51, il governo dell'Egitto ha sostenuto che i fascicoli contenenti i calcoli dell'IVA e dei dazi doganali specifici per la società, di cui al considerando 152, costituiscono documenti interni della società di cui l'Autorità generale della zona SC non disponeva. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse opinabile e non in linea con le spiegazioni precedenti: nella sua risposta al questionario il governo dell'Egitto ha dichiarato che tali fascicoli sono conservati dall'autorità doganale; quindi avrebbero potuto essere forniti nel corso dell'inchiesta.
(158)
Il GOE ha inoltre affermato che, durante la visita di verifica, alla Commissione è stato concesso di incontrare il personale dell'Amministrazione doganale presso la sede dell'Autorità generale ed è stato permesso di prendere visione dell'interfaccia Nafeza. La Commissione non ha contestato il fatto che al gruppo incaricato del caso sia stato concesso di incontrare il personale per discutere e prendere visione dell'interfaccia del sistema e dei dati principali relativi a Jushi Egypt. Tuttavia detto personale ha spiegato che da tale stazione non era possibile accedere alle funzionalità del sistema Nafeza che mostrano in che modo il governo dell'Egitto calcola e monitora la riscossione dell'IVA e dei dazi all'importazione. La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare il funzionamento del sistema in tempo reale durante la visita di verifica.
(159)
Pertanto, come descritto sopra, sebbene sia in vigore un nuovo quadro legislativo per il monitoraggio del sistema di restituzione dei dazi, non sono stati forniti alla Commissione elementi di prova che dimostrino che il nuovo quadro sia stato effettivamente applicato nella pratica. La Commissione ha pertanto concluso che il regime di esenzione dai dazi non presentava tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, né era conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), e all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) del regolamento di base. Non è stata dimostrata l'esistenza di un sistema o di una procedura efficace per stabilire quali fattori produttivi fossero utilizzati nella fabbricazione dei prodotti venduti sul mercato interno e in che quantità. Inoltre il governo dell'Egitto non ha effettuato un esame o un audit degli effettivi fattori produttivi utilizzati.
(160)
Per quanto riguarda il trattamento IVA dei materiali importati, anche se tale sistema fosse in vigore, la Commissione ha ritenuto, come nell'inchiesta iniziale, che il fatto di trattenere l'IVA sulle materie prime importate nella zona SC abbia avuto un impatto positivo sul flusso di cassa delle società in tale zona. Le società che operano all'esterno della zona SC devono versare l'IVA in anticipo, il che impedisce loro di beneficiare degli interessi sull'IVA trattenuta. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per modificare le proprie conclusioni al riguardo.
(161)
Come indicato al considerando 143, dagli elementi di prova raccolti nell'ambito dell'inchiesta è emerso che Jushi Egypt ha importato materie prime nella zona SC durante il periodo in esame e ha effettuato vendite sul mercato interno egiziano. Poiché il quadro giuridico che disciplina l'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione non è cambiato rispetto all'inchiesta iniziale e non è stata dimostrata l'esistenza di un meccanismo di verifica affidabile per monitorare ed evitare la restituzione in eccesso dei dazi sulle importazioni di materie prime, la Commissione ha concluso che la società ha beneficiato di tale regime così come accertato nell'inchiesta iniziale.
3.6.4.
Specificità
(162)
Come stabilito anche nell'inchiesta iniziale, le remissioni in eccesso sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non sono generalmente applicabili in Egitto e si applicano solo alle società situate nella zona SC. Analogamente il vantaggio in termini di flusso di cassa derivante dall'esenzione dall'IVA è specifico, in quanto la legislazione limita l'esenzione dall'IVA solo alle imprese ubicate nella zona SC.
(163)
La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione ha continuato a essere specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è generalmente applicabile in Egitto e si applica solo alle società situate in zone economiche di natura speciale, come la zona SC.
3.6.5.
Vantaggio
(164)
L'importo di tale sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame.
(165)
Per quanto riguarda i dazi all'importazione, il vantaggio conferito al beneficiario corrisponde alla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione dovuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame e l'importo effettivo dei dazi all'importazione versati durante tale periodo.
(166)
Come avvenuto nell'inchiesta iniziale, per determinare l'importo dei dazi all'importazione dovuti si è provveduto in primo luogo a determinare il quantitativo di materiali importati durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In secondo luogo, è stato calcolato il rapporto tra le vendite sul mercato interno e la produzione totale di Jushi Egypt. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo dei materiali importati e ha determinato il quantitativo di materiali importati per il quale sarebbero stati dovuti i dazi all'importazione.
(167)
Infine, per stabilire l'importo del vantaggio relativo ai dazi all'importazione, la Commissione ha calcolato l'importo dei dazi all'importazione dovuti per i quantitativi di materiali utilizzati nella produzione di beni venduti sul mercato interno.
(168)
Per quanto riguarda la rinuncia alla riscossione di entrate sotto forma di un'esenzione di fatto dall'IVA, come nell'inchiesta iniziale il vantaggio in termini di flusso di cassa di cui al considerando 160 è stato ritenuto equivalente al tasso di interesse medio sui depositi in Egitto durante il periodo dell'inchiesta di riesame (19,2 %)
(
43
)
, applicato agli importi IVA trattenuti per i materiali acquistati a partire dal 2017. In particolare per gli importi IVA trattenuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame tale importo è stato calcolato proporzionalmente al numero di giorni del periodo dell'inchiesta di riesame.
(169)
Il governo dell'Egitto ha inoltre sostenuto durante l'inchiesta di riesame che, come confermato dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia
EU – PET (Pakistan)
(DS486), nel contesto dei regimi di restituzione del dazio la componente di contributo finanziario della sovvenzione è limitata alla remissione o alla restituzione in eccesso degli oneri sulle importazioni prelevati sui fattori produttivi e non comprende l'intero importo della remissione o della restituzione degli oneri sulle importazioni.
(170)
La Commissione non ha tuttavia ritenuto pertinente tale argomentazione in quanto la Commissione non può modificare il livello dei margini di sovvenzione nelle inchieste di riesame in previsione della scadenza rispetto ai margini stabiliti nell'inchiesta iniziale. La Commissione si limita a esaminare se gli stessi regimi siano ancora in vigore, ossia se sussista il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni. In caso affermativo, il livello dei dazi calcolato nell'inchiesta iniziale sarà applicato senza modifiche. Infine, nei suoi calcoli nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha di fatto compensato solo la restituzione in eccesso degli oneri sulle importazioni, ossia gli oneri che avrebbero dovuto essere riscossi sulle materie prime trasformate in prodotti GFR successivamente venduti sul mercato interno egiziano
(
44
)
. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione in quanto irrilevante.
3.6.6.
Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(171)
In primo luogo, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell'Egitto ha ribadito l'argomentazione secondo cui il regime IVA applicabile nella zona economica del Canale di Suez fa parte del sistema fiscale generale dell'Egitto e non costituisce una rinuncia a entrate della pubblica amministrazione altrimenti dovute. Il governo dell'Egitto non ha tuttavia presentato ulteriori argomentazioni o elementi di prova per invalidare le conclusioni raggiunte dalla Commissione nelle sezioni 3.5 e 3.6 per quanto riguarda il trattamento IVA dei materiali e dei macchinari importati nella zona SC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(172)
In secondo luogo, analogamente all'argomentazione di cui sopra, il governo dell'Egitto ha ribadito che il regime doganale opera nell'ambito di un meccanismo globale di monitoraggio e verifica e che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di restituzioni eccessive dei dazi, senza fornire ulteriori argomentazioni o elementi di prova per contestare le conclusioni della Commissione di cui alle sezioni 3.5 e 3.6.
(173)
La Commissione ha già spiegato per quale motivo l'esenzione dei macchinari importati nella zona SC dai dazi all'importazione e dalle imposte costituisce una rinuncia alla riscossione di entrate
(
45
)
e perché non ha ritenuto che esista o sia effettivamente attuato un sistema di verifica affidabile per monitorare ed evitare la restituzione in eccesso degli oneri sulle importazioni prelevati sui materiali importati
(
46
)
. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto prive di fondamento.
3.6.7.
Conclusioni
(174)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il fabbricante di prodotti GFR in Egitto ha continuato a beneficiare di questo regime. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.
(175)
I tassi di sovvenzione stabiliti, di cui al considerando 99, per questo tipo di sovvenzioni relative alle materie prime importate erano pari all'1,57 % per le esenzioni IVA e allo 0,11 % per gli sgravi dei dazi doganali.
3.7.
Rinuncia alla riscossione di entrate della pubblica amministrazione mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette
3.7.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(176)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che Jushi Egypt ha beneficiato di agevolazioni fiscali sul reddito delle imprese
(
47
)
, sulla base di un principio contabile speciale e di una norma fiscale speciale per gestire le differenze di cambio, introdotti dal governo dell'Egitto. Il considerando 289 del regolamento iniziale fa riferimento al fatto che tale normativa è stata introdotta per far fronte alle improvvise fluttuazioni valutarie causate dall'introduzione, nel 2016, di un tasso di cambio flessibile per la sterlina egiziana. In conseguenza di tali norme, alle società è stato consentito di detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile in maniera più estesa.
(177)
Sebbene fosse generalmente applicabile a tutte le società in Egitto e fosse intesa a compensare gli effetti negativi della svalutazione della valuta egiziana, tale normativa ha generato di fatto un vantaggio sostanziale per le società orientate all'esportazione che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA oppure l'euro, come riscontrato nel caso di Jushi Egypt. Questa categoria di società non ha subito perdite effettive significative a causa della svalutazione della sterlina egiziana, ma ha potuto beneficiare del principio contabile speciale emesso dal governo dell'Egitto a fini fiscali. Le società egiziane che conducono la propria attività in sterline egiziane avevano invece subito perdite effettive che hanno avuto un impatto concreto sulla loro attività commerciale, situazione per cui il governo dell'Egitto ha emesso una norma fiscale speciale.
(178)
La Commissione ha pertanto esaminato se la legislazione pertinente fosse ancora applicabile e se Jushi Egypt avesse continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.7.2.
Base giuridica
(179)
Il governo dell'Egitto ha confermato che le norme in materia di tassazione delle società sono rimaste invariate rispetto all'inchiesta iniziale. Il governo dell'Egitto ha inoltre confermato che il trattamento contabile speciale sussisteva ancora nel periodo del riesame, con decreti del 2022, del 2023 e del 2024 che hanno reintrodotto/esteso tale principio contabile. La base giuridica applicabile durante il periodo in esame era pertanto la seguente:
—
la legge relativa all'imposta sul reddito, attuata dalla legge n. 91 del 2005; e
—
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4706 del 2022 e successive modifiche (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1847 del 2023 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1711 del 2024).
(180)
A parte alcune modifiche limitate, le norme in materia di imposta sul reddito delle società non sono quindi sostanzialmente cambiate rispetto all'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il principio contabile in sé, il governo dell'Egitto ha spiegato che la svalutazione della valuta avvenuta nel periodo del riesame ha determinato fluttuazioni valutarie anomale. Per tale motivo il governo dell'Egitto ha reintrodotto l'allegato «Gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio delle valute» del principio contabile egiziano (EAS) n. 13.
3.7.3.
Persistenza delle sovvenzioni
(181)
Sulla base delle normative di cui alla sezione precedente, la Commissione ha concluso che le norme che consentono alle società di detrarre le differenze di cambio legate alla svalutazione della sterlina egiziana dal loro reddito imponibile, come stabilito nell'inchiesta iniziale, si applicavano con gli stessi effetti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(182)
La Commissione ha quindi cercato di stabilire se Jushi Egypt continuasse a svolgere la sua attività quasi interamente in valuta estera. Sulla base degli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta di riesame, la Commissione ha accertato che i finanziamenti esterni forniti da entità cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, di cui al considerando 81, sono stati erogati alla società esclusivamente in valuta estera. La stessa conclusione si applicava alle importazioni, da parte della società, di apparecchiature e materie prime, di cui alle sezioni 3.5.3 e 3.6.3, anch'esse acquistate esclusivamente in valuta estera. Infine dai documenti contabili della società risulta che la stragrande maggioranza della sua produzione è destinata all'esportazione e che, di conseguenza, anche una percentuale elevata delle sue vendite è stata effettuata in valuta estera. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che Jushi Egypt ha continuato a svolgere la propria attività quasi interamente in valuta estera.
3.7.4.
Specificità
(183)
La Commissione ha ritenuto che questa sovvenzione sia di fatto specifica per il produttore esportatore Jushi Egypt, in quanto essa genera un vantaggio sostanziale per un gruppo ristretto di società che operano quasi esclusivamente in valuta estera.
(184)
Nel corso dell'inchiesta di riesame il governo dell'Egitto ha sostenuto che tale regime non poteva essere considerato una sovvenzione, in quanto riguarda una norma contabile generale applicabile a tutte le società in Egitto, introdotta come risposta normativa alle pressioni iperinflazionistiche.
(185)
La Commissione non ha contestato il fatto che tale norma sia generalmente applicabile a tutte le società in Egitto. Tuttavia, come nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha sostenuto che le società principalmente orientate all'esportazione e che svolgono la propria attività commerciale quasi interamente in valute estere quali il dollaro USA o l'euro hanno beneficiato in maniera sproporzionata di tale normativa, mentre le società egiziane che svolgono la propria attività commerciale esclusivamente in sterline egiziane non ne hanno potuto beneficiare.
(186)
Infatti le società orientate all'esportazione che svolgono la propria attività principalmente in valuta estera non avrebbero subito perdite effettive significative a causa della svalutazione della sterlina egiziana, in quanto le perdite dovute ai tassi di cambio subite sui propri acquisti/sulle proprie passività in dollari USA sono state compensate dai profitti sui tassi di cambio registrati sulle vendite in dollari USA. Di conseguenza, anziché compensare una perdita, tale normativa ha in realtà generato un vantaggio fiscale di cui questa tipologia di società ha potuto beneficiare specificamente.
(187)
La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha concluso che tale sovvenzione continuava a essere di fatto specifica per il produttore esportatore Jushi Egypt, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.7.5.
Vantaggio
(188)
Come rilevato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito al beneficiario sia pari al vantaggio fiscale ottenuto nell'ambito di tale regime.
(189)
Il vantaggio conferito a Jushi Egypt è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi della società per l'esercizio finanziario 2024. In primo luogo, è stato stabilito l'importo che è stato detratto dal reddito imponibile in base al principio contabile di cui al considerando 180. In secondo luogo, a tale importo detratto è stata applicata l'aliquota generalmente applicabile dell'imposta sul reddito delle imprese, pari al 22,5 %.
3.7.6.
Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(190)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell'Egitto ha ribadito l'argomentazione secondo cui il trattamento fiscale delle perdite sui cambi, descritto nella sezione 3.7, è stato adottato come risposta generale a circostanze macroeconomiche eccezionali e pertanto non conferisce un vantaggio specifico né costituisce una sovvenzione compensabile. Il governo dell'Egitto non ha tuttavia presentato nuove argomentazioni né nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
3.7.7.
Conclusioni
(191)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che il fabbricante di prodotti GFR in Egitto ha continuato a beneficiare di tale regime. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere considerato compensabile.
(192)
Il tasso di sovvenzione determinato, come indicato al considerando 99, per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni relative alla detrazione dalle imposte sul reddito delle imprese era pari al 7,35 %.
3.8.
Fornitura di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.8.1.
Risultanze dell'inchiesta iniziale
(193)
Dall'inchiesta iniziale è emerso che a Jushi Egypt sono stati assegnati terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato. In particolare Jushi Egypt ha acquistato terreni da Egypt China Joint Venture Company («ECJV») e dal suo successore TEDA Egypt a prezzi fissati in modo non trasparente da enti pubblici o da enti privati su incarico o per ordine dello Stato.
(194)
Con la promulgazione della legge 83/2002, la proprietà di tutti i terreni demaniali della zona SC è stata conferita all'Autorità generale. Dall'adozione della legge 27/2015 non è più possibile acquistare la piena proprietà dei terreni dall'Autorità generale, la quale concede soltanto diritti di usufrutto dei terreni alla società Main Development Company («MDC»), un promotore egiziano. MDC mette poi l'usufrutto del terreno all'asta a cui partecipano sub-promotori come TEDA Egypt. Tali sub-promotori affittano successivamente il terreno alle società ubicate nella zona.
(195)
Tuttavia i soggetti che possedevano terreni nella zona prima di tali modifiche legislative hanno mantenuto la proprietà di tali terreni e potevano trasferirla. Jushi Egypt ha quindi potuto acquistare un lotto di terreno da TEDA Egypt nel 2011, quando ha iniziato a costruire il proprio stabilimento. TEDA Egypt ha acquistato il lotto nel 1998 dal suo predecessore, ECJV, che nel 1998 l'aveva acquistato dal Governatorato di Suez ad un prezzo basso (meno di 1 USD/m
2
) e senza alcuna procedura d'asta. Dopo l'acquisto iniziale nel 1998, TEDA Egypt ha investito in infrastrutture di base per rendere il terreno desertico non edificato utilizzabile a fini industriali.
(196)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha inoltre concluso che ECJV e TEDA Egypt erano enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Anche qualora non fossero stati enti pubblici, essi sarebbero stati considerati almeno investiti dal governo dell'RPC e dal governo dell'Egitto dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo dell'Egitto
(
48
)
.
(197)
Nel 2016 Jushi Egypt ha inoltre acquistato un altro lotto di terreno da un'altra società di promozione egiziana, Wadi Degla. La Commissione ha ritenuto che anche tale promotore fosse stato investito dallo Stato dell'incarico o ordine, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire politiche pubbliche e di fornire terreni a Jushi Egypt a un prezzo agevolato
(
49
)
.
(198)
La Commissione ha pertanto concluso che nel periodo dell'inchiesta iniziale Jushi Egypt beneficiava di un vantaggio da parte del governo dell'Egitto sotto forma di concessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, che dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il programma è risultato specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto era stato destinato solo ad alcune società all'interno di una determinata area geografica
(
50
)
.
3.8.2.
Base giuridica
(199)
L'inchiesta ha confermato che il quadro giuridico è rimasto lo stesso dell'inchiesta iniziale:
—
legge n. 83/2002 sulle zone economiche di natura speciale («legge 83/2002»);
—
decreto del presidente della Repubblica araba d'Egitto sulla legge n. 27/2015, che modifica talune disposizioni della legge sulla zona economica di natura speciale emanate dalla legge n. 83/2002 («legge 27/2015»);
—
legge n. 8 del 1997 sulle garanzie e sugli incentivi agli investimenti («legge 8/1997»);
—
legge sugli investimenti, attuata dalla legge n. 72 del 2017; e
—
progetto di risoluzione n. 2310, del 2017, del primo ministro, relativo all'emanazione del regolamento esecutivo della legge sugli investimenti attuata dalla legge n. 72 del 2017.
3.8.3.
Persistenza delle sovvenzioni
(200)
Come spiegato al considerando 199, e come confermato dal governo dell'Egitto, le norme che disciplinano l'uso dei terreni nella zona SC non sono cambiate rispetto all'inchiesta iniziale. L'Autorità generale della zona SC non può vendere i terreni di sua proprietà nella zona SC, ma li assegna mediante usufrutto o concessioni a società di promozione, le quali provvedono poi alla promozione e all'edificazione dei terreni e concedono diritti di uso su di essi alle società di produzione a un prezzo che ritengono adeguato.
(201)
Come già stabilito nell'inchiesta iniziale, TEDA Egypt è titolare di diritti di usufrutto sui terreni che provvede a edificare. Un comitato di esperti procede periodicamente alla valutazione del terreno, che costituisce la base su cui l'Autorità Generale stabilisce il prezzo nei contratti di usufrutto.
(202)
Nell'inchiesta iniziale l'importo della sovvenzione per Jushi Egypt è stato calcolato confrontando i prezzi pagati da Jushi Egypt per metro quadrato di terreno nel 2011 e nel 2016 con un prezzo di riferimento. Tale prezzo di riferimento è stato calcolato sulla base del contratto di usufrutto relativo alla zona di espansione di 6 km
2
firmato tra TEDA Egypt e la zona SC e di una valutazione dei beni immobili effettuata nel 2016 dal comitato di esperti, che ha elaborato una mappa dei prezzi per l'usufrutto fondiario praticati nella zona SC. Partendo da tale mappa dei prezzi è stato calcolato il valore medio annuo dell'usufrutto di terreni della zona SC. Al fine di calcolare il prezzo di riferimento, tale prezzo medio annuo dell'usufrutto è stato poi moltiplicato per la durata di tale usufrutto (50 anni) e sono stati aggiunti importi adeguati per i costi delle opere infrastrutturali e il profitto del promotore
(
51
)
.
(203)
Considerato che il prezzo di riferimento è stato calcolato sulla base di un usufrutto della durata di 50 anni, il vantaggio relativo all'acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt continua ad applicarsi per tale periodo di tempo. Jushi Egypt ha quindi continuato a beneficiare di tale regime nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(204)
La presente inchiesta ha inoltre dimostrato che il modello di acquisto dei terreni riscontrato nell'inchiesta iniziale è proseguito durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
(205)
Più specificamente, dai contratti di acquisto di terreni e da altri elementi di prova raccolti nel corso della presente inchiesta è emerso che Jushi Egypt ha acquistato altri cinque lotti di terreno dopo l'inchiesta iniziale e in tal modo ha quasi raddoppiato l'area di sua proprietà. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 la società ha acquistato dal sub-promotore Red Sea Copper quattro lotti di terreno di circa 254 000 metri quadri. Come spiegato al considerando 207, risulta che tale sub-promotore egiziano abbia acquistato a sua volta da ECJV tali lotti di terreno, che facevano parte del lotto di terreno più grande trasferito dal Governatorato di Suez a ECJV nel 1998 e a cui si fa riferimento nell'inchiesta iniziale
(
52
)
. Inoltre nel 2020 Jushi Egypt ha acquistato direttamente da ECJV un altro lotto di terreno di circa 9 000 metri quadri.
(206)
La Commissione ha verificato se questo promotore egiziano avesse ricevuto dal governo egiziano l'incarico o l'ordine di fornire terreni a Jushi Egypt a condizioni agevolate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(207)
La Commissione ha chiesto al governo dell'Egitto di fornire gli accordi di assegnazione dei terreni e i contratti di vendita degli stessi conclusi tra il governatorato di Suez e le parti successive, quali ECJV e il sub-promotore Red Sea Copper, relativi ai lotti di terreno acquistati da Jushi Egypt a partire dal 2019; tuttavia nessuno di tali accordi e contratti è stato presentato durante l'inchiesta o nel processo di richiesta di maggiori informazioni. Solo dopo la visita di verifica è stato presentato un documento che è risultato essere un contratto di vendita di terreni stipulato tra ECJV e il sub-promotore Red Sea Copper. Tuttavia da tale documento la Commissione non ha potuto trarre conclusioni pertinenti ai fini dell'inchiesta, in quanto esso è stato presentato in una versione in gran parte oscurata, nella quale erano omesse informazioni che avrebbero consentito alla Commissione di accertare se il terreno oggetto di tale contratto includesse i lotti acquistati da Jushi Egypt dopo il 2019, e la sua presentazione è avvenuta solo dopo la visita di verifica, il che ha reso impossibile per la Commissione verificarne il contenuto. Non è stato nemmeno possibile esaminare la situazione in modo più approfondito a causa dell'omessa collaborazione di TEDA Egypt e TEDA Tianjin, come indicato ai considerando 47 e 50.
(208)
La Commissione ha pertanto ritenuto di non aver ricevuto la documentazione richiesta e le informazioni necessarie relative al nuovo acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt. La Commissione ha informato il governo dell'Egitto in merito a tale questione con nota verbale del 18 marzo 2026
(
53
)
, indicando che avrebbe potuto ricorrere all'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base e fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili a tale riguardo.
(209)
Sulla base dei contratti di acquisto di terreni tra Jushi Egypt e il sub-promotore Red Sea Copper, la Commissione ha constatato un chiaro coinvolgimento delle autorità della zona SC nelle vendite dei terreni acquistati da Jushi Egypt a partire dal 2019. Analogamente a quanto stabilito nell'inchiesta iniziale, alcuni di questi contratti contenevano riferimenti espliciti al coinvolgimento dell'Autorità generale per il Canale di Suez nel processo di vendita e alla necessità di chiedere la sua approvazione per quanto riguarda i dettagli dei contratti.
(210)
Poiché Jushi Egypt è stata in grado di acquistare terreni attraverso canali molto simili a quelli individuati nell'inchiesta iniziale, vi è stata solo una collaborazione parziale da parte del governo dell'Egitto e vi erano chiare indicazioni di un coinvolgimento delle autorità della zona SC nelle vendite di terreni nella zona SC, la Commissione ha concluso che il sub-promotore egiziano Red Sea Copper aveva ricevuto dal governo dell'Egitto l'incarico o l'ordine di fornire terreni a Jushi Egypt a condizioni agevolate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
(211)
Inoltre, dato che il quadro giuridico relativo agli acquisti di terreni nella zona SC è rimasto invariato rispetto all'inchiesta iniziale e che nel corso della presente inchiesta non sono stati riscontrati elementi che contraddicano le risultanze dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha ritenuto che ECJV e TEDA Egypt fossero enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Come indicato al considerando 196, anche qualora non fossero stati enti pubblici, essi sarebbero per lo meno stati considerati come investiti, da parte del governo della RPC e del governo dell'Egitto, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo dell'Egitto.
3.8.4.
Specificità
(212)
La sovvenzione è stata considerata specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la concessione di terreni alle società operanti nella zona SETC a un prezzo inferiore al valore adeguato è riservata ad alcune società in una determinata area geografica.
3.8.5.
Vantaggio
(213)
L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato per i terreni dal produttore esportatore all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base a un valore di riferimento basato sul mercato. Il vantaggio relativo all'acquisto di terreni da parte di Jushi Egypt è stato calcolato nel modo seguente.
(214)
Né Jushi Egypt né il governo dell'Egitto sono stati in grado di fornire prezzi di riferimento per l'acquisto di terreni nella zona SC. Pertanto, per determinare il prezzo di mercato degli acquisti di terreni, la Commissione ha continuato a utilizzare come parametro di riferimento i prezzi e la durata dei contratti di locazione dei terreni (contratti di usufrutto) nella zona SC e nella zona SETC. Per quanto riguarda i prezzi di riferimento, la Commissione ha continuato a basarsi sulla valutazione dei beni immobili di cui al considerando 202, in quanto si trattava delle informazioni più recenti messe a disposizione dal governo dell'Egitto durante l'inchiesta di riesame, e ha adeguato tale prezzo per tenere conto dell'inflazione.
(215)
In linea con la spiegazione di cui sopra, in assenza di un prezzo di riferimento aggiornato, la Commissione ha utilizzato come base il valore di riferimento del 2016 per i terreni. Tale prezzo di riferimento è stato adeguato per tenere conto dell'effetto dell'inflazione sul prezzo dei terreni nonché dei costi dei sub-promotori che installano infrastrutture di base prima di vendere i lotti di terreno al sub-promotore successivo o al cliente finale. A tal fine la Commissione ha applicato al valore di riferimento il tasso di inflazione annuo pubblicato dalla Banca mondiale
(
54
)
.
3.8.6.
Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni
(216)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni il governo dell'Egitto ha ribadito la sua posizione, secondo cui la Commissione non ha stabilito che i contratti di vendita o di locazione di terreni all'interno della zona economica del Canale di Suez fossero forniti a un prezzo inferiore al valore adeguato, sostenendo nel contempo che i prezzi di riferimento su cui la Commissione si è basata nell'inchiesta iniziale non rispecchiavano le condizioni di mercato prevalenti.
(217)
Il governo dell'Egitto non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova per invalidare le conclusioni della Commissione delineate nella presente sezione, né per dimostrare che il prezzo di riferimento non rispecchiava le condizioni di mercato prevalenti. Allo stesso tempo, la Commissione ha descritto in dettaglio il motivo per cui ha ritenuto che il prezzo di riferimento calcolato fosse adeguato per un lotto di terreno edificato in tale zona
(
55
)
.
(218)
La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto prive di fondamento.
3.8.7.
Conclusioni
(219)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di argomentazioni contrarie, la Commissione ha concluso che il fabbricante dei prodotti GFR in Egitto ha continuato a beneficiare di tale regime. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, del conferimento di un vantaggio e della sua specificità, tale programma di sovvenzione continua a essere compensabile.
(220)
Il tasso di sovvenzione stabilito, come indicato al considerando 99, per questo tipo di sovvenzioni relative alla fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato era pari al 2,29 %.
3.9.
Conclusioni generali sul persistere delle sovvenzioni
(221)
Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha stabilito un tasso di sovvenzione compensabile ad valorem complessivamente pari al 13,1 % per l'unico produttore esportatore noto. Lo stesso tasso è stato istituito per tutti gli altri produttori esportatori in Egitto.
(222)
La Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che le sovvenzioni a favore dell'industria dei prodotti GFR in Egitto, attraverso i vari regimi di sovvenzione esaminati, sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame a un livello superiore alla soglia minima. È probabile che tale situazione si protragga in futuro, considerato che il quadro giuridico dei regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta è rimasto sostanzialmente invariato e che nel periodo dell'inchiesta di riesame il produttore esportatore ha acquistato ulteriori lotti di terreno a un prezzo inferiore al valore adeguato per raddoppiare la sua capacità produttiva e ha continuato a importare la maggior parte delle sue apparecchiature e delle sue materie prime dall'esterno dell'Egitto.
(223)
La Commissione ha concluso che è dunque probabile che i vantaggi conferiti ai produttori esportatori egiziani di prodotti GFR derivanti da tali regimi continuino in futuro.
3.10.
Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
(224)
Oltre a constatare il persistere delle sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. I seguenti elementi aggiuntivi sono stati esaminati nei considerando da 225 a 229 del presente regolamento: la capacità produttiva, l'aumento delle esportazioni, la costante attrattiva del mercato dell'Unione e le pratiche di elusione.
(225)
A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: la capacità produttiva in Egitto, l'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni nel periodo successivo al PIR, la costante attrattiva del mercato dell'Unione e il ruolo dell'elusione.
(226)
L'inchiesta ha stabilito che Jushi Egypt, l'unico produttore in Egitto, ha aumentato la propria capacità di 200 000 tonnellate durante il periodo in esame e ha annunciato nel 2025 piani di ampliamento della propria capacità produttiva.
(227)
Verso la fine del PIR e del periodo successivo al PIR (terzo trimestre 2024-secondo trimestre 2025) le importazioni di prodotti GFR dall'Egitto sono cresciute di quasi sette punti percentuali. Nello stesso periodo il prezzo medio delle importazioni egiziane di prodotti GFR è diminuito del 25 %, fino a raggiungere un livello pari a 709 EUR/TM
(
56
)
.
(228)
La costante attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori egiziani è stata dimostrata dal crescente livello dei volumi delle importazioni durante il periodo in esame e nel periodo successivo al PIR.
(229)
Gli investimenti cinesi in Egitto sono stati effettuati per eludere le misure antidumping e compensative istituite sulle importazioni cinesi di prodotti GFR nell'Unione
(
57
)
, a dimostrazione del fatto che l'Unione è un mercato di esportazione a lungo termine fondamentale per l'Egitto, che diventerebbe ancora più allettante in caso di scadenza delle misure.
(230)
Sulla base di tale analisi, la Commissione ha constatato che l'abrogazione delle misure compensative comporterebbe probabilmente un aumento delle esportazioni di prodotti GFR sovvenzionati originari dell'Egitto verso il mercato dell'Unione.
3.10.1.
Conclusioni in merito al persistere delle sovvenzioni
(231)
Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza delle sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame e la probabile evoluzione verso un aumento delle esportazioni nell'Unione in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure compensative comporti il persistere delle sovvenzioni.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(232)
All'inizio del PIR il prodotto simile era fabbricato da dieci produttori nell'Unione, ma nel corso del periodo in esame due di essi hanno cessato la produzione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
(233)
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in 529 828 tonnellate. La Commissione ha determinato tale volume sulla base delle informazioni fornite da GFE. Come indicato al considerando 24, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione, che rappresentano il 63 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell'Unione
(234)
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato a partire dai dati forniti da GFE; e ii) delle importazioni da paesi terzi in base ai dati ricavati da Eurostat.
(235)
Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e i prodotti GFR sono utilizzati come materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle. Pertanto il consumo del mercato vincolato e quello del mercato libero sono stati esaminati separatamente.
(236)
La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero era pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio, in quanto i prodotti destinati all'uso vincolato non erano esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, essendo venduti all'interno della stessa società o dello stesso gruppo di società sulla base di prezzi di trasferimento fissati in conformità di politiche tariffarie interne e dunque non direttamente collegati ai prezzi sul mercato libero. Al contrario la produzione destinata alle vendite sul mercato libero era in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.
(237)
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha richiesto i dati relativi all'intera attività legata ai prodotti GFR, compresi sia l'uso vincolato che il mercato libero. Tali informazioni sono state verificate.
(238)
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati relativi unicamente al mercato libero. Tali indicatori erano: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione; quota di mercato; volume e prezzi delle esportazioni; redditività; utile sul capitale investito; e flusso di cassa. Ove possibile e opportuno, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
(239)
Altri indicatori economici hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'intera attività legata ai prodotti GFR, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione, in quanto dipendevano dall'intera attività produttiva, indipendentemente dal fatto che i prodotti GFR fossero riservati a un uso vincolato o venduti sul mercato libero. Tali indicatori erano: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari e capacità di ottenere capitale.
(240)
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 1
Consumo dell'Unione (tonnellate)
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione
959 623
1 056 590
927 463
936 119
Indice
100
110
97
98
Mercato vincolato
104 510
103 486
94 143
94 765
Indice
100
99
90
91
Consumo del mercato libero
855 113
953 104
833 320
841 354
Indice
100
111
97
98
Fonte:
GFE, Eurostat
(241)
Come indicato nella tabella 1, nel periodo in esame un massimo del 10 % del consumo dell'Unione di prodotti GFR è stato destinato al mercato vincolato. Il resto dei prodotti GFR è stato venduto sul mercato libero.
(242)
Alla fine del periodo in esame il consumo totale dell'Unione era diminuito del 2 %. Era dapprima aumentato del 10 % dal 2021 al 2022, per poi diminuire del 12 % nel 2023 e aumentare nuovamente durante il PIR fino a raggiungere un livello quasi uguale a quello registrato all'inizio del periodo in esame.
(243)
Anche il consumo del mercato libero è diminuito del 2 % nel periodo in esame e ha seguito lo stesso andamento del consumo totale dell'Unione, iniziando con un aumento dell'11 % dal 2021 al 2022, seguito da un calo del 13 % e poi da un aumento fino a un livello vicino a quello registrato all'inizio del periodo in esame. L'aumento osservato nel 2022 nel consumo del mercato libero dell'Unione era dovuto principalmente alla ripresa economica successiva alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, quando gli utilizzatori hanno ricominciato a effettuare ordini per ricostituire le scorte e riavviare la produzione. Nel 2023 la domanda di prodotti GFR nell'Unione è tuttavia diminuita, con un conseguente calo del consumo, il che dimostra che la ripresa prevista per quell'anno ha tardato a concretizzarsi. Durante il PIR tuttavia il consumo dell'Unione è infine tornato quasi al livello registrato nel 2021.
(244)
Nel periodo in esame il consumo vincolato è diminuito del 9 %. Poiché il livello del consumo vincolato in termini assoluti era pari ad appena il 10 % circa del totale, tale diminuzione non ha avuto un impatto significativo sul consumo totale dell'Unione.
4.3.
Importazioni dal paese interessato
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(245)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione.
(246)
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Quantitativo delle importazioni e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Quantitativo delle importazioni dall'Egitto (in tonnellate)
102 756
108 876
106 324
151 285
Indice
100
106
103
147
Quota di mercato (in %)
12
11
13
18
Indice
100
95
106
150
Fonte:
Eurostat
(247)
Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 47 % sia in termini relativi che in termini assoluti, con un leggero calo nel 2023. L'aumento più consistente si è verificato tra il 2023 e il PIR.
(248)
Confrontando l'inizio e la fine del periodo in esame, si nota che il consumo è rimasto relativamente stabile nel mercato dell'Unione, con un'impennata del 10 % nel 2022. La quota di mercato dell'Egitto è aumentata dal 12 % nel 2021 al 18 % nel PIR, il che rappresenta un incremento del 50 %. Nel 2022 tuttavia, con l'aumento del consumo, la quota di mercato egiziana è diminuita di un punto percentuale, per poi registrare una leggera ripresa nel 2023 raggiungendo un livello superiore di appena un punto percentuale rispetto al 2021.
4.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(249)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat.
(250)
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Egitto
792
1 178
931
712
Indice
100
149
118
90
Fonte:
Eurostat
(251)
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'Egitto è diminuito del 10 % nel periodo in esame ed è rimasto costantemente al di sotto del livello del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 285). L'inversione iniziale di tale tendenza con un rialzo dei prezzi all'importazione dall'Egitto nel 2022 è stata attribuita alla domanda generata dal tentativo di ricostituire le scorte dopo il crollo dovuto alla pandemia di COVID, come indicato al considerando 243.
(252)
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
1)
la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
2)
la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni del produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi, compresi i dazi compensativi (cfr. considerando 1) e dei costi successivi all'importazione.
(253)
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È emerso che durante il PIR le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario dei paesi interessati erano effettuate a prezzi inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione di una percentuale pari al 24,2 %.
(254)
Oltre all'undercutting dei prezzi, è stata accertata l'esistenza di una significativa contrazione e depressione dei prezzi. A causa della forte pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dall'Egitto, l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi per competere con le importazioni. Durante tutto il PIR i produttori dell'Unione non sono stati in grado di aumentare i prezzi in linea con l'aumento dei costi di produzione e non sono dunque riusciti a realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 12. La significativa contrazione e depressione dei prezzi è stata confermata anche dai dati di cui alla tabella 3. Di conseguenza l'industria dell'Unione è stata costretta a vendere a prezzi insufficienti a coprire i costi, il che ha determinato un deterioramento della sua situazione finanziaria.
4.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dall'Egitto
(255)
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi diversi dall'Egitto provenivano principalmente dalla Malaysia, dalla RPC, dal Bahrein, dal Regno Unito e dalla Thailandia (in ordine decrescente di quota di mercato).
(256)
Il volume delle importazioni nell'Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di prodotti GFR da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Importazioni da altri paesi terzi
Paese
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Malaysia
Volume (in TM)
136 086
114 653
76 909
86 033
Indice
100
84
57
63
Quota di mercato (in %)
16
12
9
10
Indice
100
75
56
63
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 049
1 389
1 146
967
Indice
100
132
109
92
RPC
Volume (in TM)
44 137
94 916
78 515
78 586
Indice
100
215
178
178
Quota di mercato (in %)
5
10
9
9
Indice
100
200
180
180
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 228
1 584
1 002
918
Indice
100
129
82
75
Bahrein
Volume (in TM)
20 894
21 057
21 973
31 387
Indice
100
100
105
150
Quota di mercato (in %)
2
2
3
4
Indice
100
100
150
200
Prezzo medio (in EUR/TM)
892
1 359
953
823
Indice
100
152
107
92
Regno Unito
Volume (in TM)
32 186
41 385
32 883
26 640
Indice
100
129
102
83
Quota di mercato (in %)
4
4
4
3
Indice
100
100
100
75
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 024
1 327
1 426
1 244
Indice
100
130
139
122
Thailandia
Volume (in TM)
28
4 942
16 226
17 664
Indice
100
17 415
57 316
62 244
Quota di mercato (in %)
0
1
2
2
Indice
0
100
200
200
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 693
2 065
859
830
Indice
100
123
51
49
Altri paesi terzi
Volume (in TM)
113 784
128 451
121 643
111 861
Indice
100
113
107
98
Quota di mercato (in %)
13
13
15
13
Indice
100
100
115
100
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 093
1 608
1 421
1 286
Indice
100
147
130
118
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
Volume (in TM)
347 115
405 404
348 149
352 171
Indice
100
114
101
112
Quota di mercato (in %)
41
43
42
42
Indice
100
105
102
102
Prezzo medio (in EUR/TM)
1 010
1 435
1 145
954
Indice
100
142
113
94
Fonte:
Eurostat
(257)
Dal 2021 al PIR le importazioni malesi nell'Unione hanno registrato un calo in termini sia di volume che di quota di mercato, accompagnato da fluttuazioni dei prezzi. I volumi delle importazioni sono diminuiti drasticamente, passando da 136 086 tonnellate metriche nel 2021 a 76 909 tonnellate metriche nel 2023, per poi registrare una lieve ripresa e toccare le 86 303 tonnellate nel PIR. Di conseguenza nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è scesa dal 16 % al 10 %. Sebbene nel 2022 il prezzo medio per tonnellata metrica sia aumentato del 32 %, nel 2023 e nel PIR ha subito un calo significativo.
(258)
Tra il 2021 e il PIR le importazioni cinesi nell'Unione sono aumentate del 78 %, portando la loro quota di mercato dal 5 % al 9 %. I volumi delle importazioni sono più che raddoppiati nel 2022, per poi scendere nuovamente a un livello superiore del 78 % rispetto al 2021 sia nel 2023 che nel PIR. I prezzi cinesi, comprensivi dei dazi in vigore, superavano il livello dell'industria dell'Unione nel 2021 e nel 2022, mentre nel 2023 e durante il PIR erano inferiori al livello dei prezzi dell'industria dell'Unione.
(259)
I volumi delle importazioni di prodotti GFR dal Bahrein sono rimasti relativamente stabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023 e sono aumentati del 100 % nel PIR. I quantitativi in termini assoluti sono rimasti modesti e rappresentavano appena il 4 % della quota di mercato durante il PIR. I prezzi hanno seguito lo stesso andamento osservato per i prezzi da altre fonti di importazione, registrando un aumento significativo nel 2022, seguito da una leggera flessione nel 2023 e da un netto calo nel PIR.
(260)
Le importazioni di prodotti GFR dal Regno Unito nell'Unione tra il 2021 e il PIR hanno mostrato un calo in termini di volume, con una quota di mercato relativamente costante. Dal 2021 al 2022 i volumi delle importazioni dal Regno Unito sono aumentati, per poi diminuire del 27 % circa nel 2023 e subire un ulteriore calo del 19 % nel PIR. La quota di mercato è scesa dal 4 % al 3 % durante il periodo in esame. I prezzi delle importazioni dal Regno Unito sono dapprima aumentati del 39 % dal 2021 al 2023, per poi scendere a 1 244 EUR (quasi il doppio del prezzo delle importazioni egiziane nel PIR).
(261)
Il volume delle importazioni di prodotti GFR dalla Thailandia era trascurabile all'inizio del periodo in esame ma è aumentato drasticamente nel 2022. Nel 2023 le importazioni sono quasi quadruplicate, raggiungendo in termini assoluti le 16 226 tonnellate. Tale volume è aumentato solo marginalmente nel PIR. Nonostante l'aumento significativo del volume delle importazioni nel periodo in esame, la quota di mercato della Thailandia è rimasta bassa, raggiungendo il 2 % del consumo totale nel 2023 e nel 2024. I prezzi hanno raggiunto un picco nel 2022, per poi diminuire notevolmente nel 2023 e nel PIR.
(262)
I volumi delle importazioni da altre fonti sono aumentati del 13 % nel 2022, per poi diminuire leggermente nel 2023 e subire un netto calo nel PIR attestandosi a un livello inferiore del 2 % rispetto al 2021. La loro quota di mercato ha raggiunto il 15 % nel 2022 ma in generale è rimasta stabile e copriva il 13 % del mercato dell'Unione. I prezzi hanno seguito il generale andamento al rialzo nel 2022, per poi subire una flessione nel 2023 e un ulteriore calo nel PIR.
(263)
Le importazioni da tutte le fonti ad eccezione dell'Egitto, che hanno raggiunto un picco nel 2022, sono diminuite nell'anno successivo, ma sono riuscite a risalire nel PIR avvicinandosi al loro livello massimo. A causa di un calo del consumo dell'Unione (cfr. considerando 240), la quota di mercato delle importazioni, sebbene inferiore in termini di volume assoluto rispetto al 2022, ha raggiunto un picco del 42 % durante il PIR. I prezzi all'importazione hanno subito un'oscillazione seguendo l'andamento generale. Essi rimangono notevolmente superiori ai prezzi all'importazione dall'Egitto; nel PIR il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi era superiore del 34 % rispetto al prezzo dei prodotti GFR importati dall'Egitto.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(264)
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(265)
Come indicato al considerando 23, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(266)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in relazione a tutti i produttori dell'Unione sulla base delle informazioni fornite da GFE. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(267)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività.
(268)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(269)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)
616 388
620 455
528 204
529 828
Indice
100
101
86
86
Capacità produttiva (in tonnellate)
711 692
696 059
683 048
665 311
Indice
100
98
96
93
Utilizzo degli impianti (in %)
87
89
77
80
Indice
100
103
89
92
Fonte:
GFE.
(270)
Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito del 14 %. Nel 2022 è leggermente aumentato rispetto al 2021 a seguito dell'allentamento delle misure connesse alla COVID-19, che ha consentito una produzione più stabile. Inoltre nel 2022 diversi produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno aumentato la produzione al fine di accumulare scorte di prodotti finiti in vista della prevista ricostruzione dei forni. Nel 2023 e nel PIR si è tuttavia registrato un calo significativo del volume di produzione in quanto, in un contesto di chiusura di alcuni impianti di produzione (cfr. considerando 271), i produttori dell'Unione vendevano le scorte accumulate, mentre nel contempo l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a un aumento delle importazioni sovvenzionate di prodotti GFR originari dell'Egitto.
(271)
La capacità produttiva è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame e ha subito una contrazione del 7 % alla fine del PIR. La diminuzione della capacità produttiva tra il 2021 e la fine del PIR è stata in parte dovuta alla cessazione della produzione di alcuni produttori dell'Unione, con Krosglass S.A. che ha interrotto la produzione di prodotti GFR in Polonia ed Electric Glass Fiber NL, B.V. che ha dichiarato fallimento.
(272)
L'utilizzo degli impianti è diminuito dell'8 % nel periodo in esame, passando dall'87 % all'80 % in quanto il volume di produzione è diminuito più della capacità produttiva.
4.5.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(273)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Volume delle vendite sul mercato libero e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero dell'Unione (in tonnellate)
405 241
373 138
341 558
344 948
Indice
100
92
84
85
Quota di mercato del consumo sul mercato libero dell'Unione (in %)
47
39
41
40
Indice
100
83
87
85
Fonte:
GFE.
(274)
Durante il periodo in esame il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato libero dell'Unione è diminuito del 15 %. Il consumo del mercato libero è diminuito del 2 % (cfr. considerando 240), il che ha determinato un calo del 15 % della loro quota di mercato, che è passata dal 47 % iniziale nel 2021 al 40 % nel PIR.
(275)
Per quanto riguarda il mercato vincolato, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato nel mercato dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite sul mercato vincolato e quota di mercato
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume vincolato (in tonnellate)
104 510
103 486
94 143
94 765
Indice
100
99
90
91
Produzione totale dell'industria dell'Unione (in tonnellate)
616 388
620 455
528 204
529 828
Indice
100
101
86
86
Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell'Unione (in %)
17
17
18
18
Indice
100
98
105
105
Fonte:
GFE.
(276)
I quantitativi di vendita sul mercato vincolato dell'Unione sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame. Sebbene le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato siano diminuite tra il 2021 e la fine del PIR, il calo delle vendite sul mercato vincolato è stato inferiore di 6 punti percentuali rispetto al mercato libero.
(277)
La quota del mercato vincolato dell'industria dell'Unione (espressa in percentuale della produzione totale dell'Unione) si è mantenuta al 17 % nel 2021 e nel 2022, per poi aumentare leggermente e rimanere stabile al 18 % nel resto del periodo.
4.5.2.3.
Crescita
(278)
Il consumo dell'Unione è rimasto relativamente stabile nel 2023 e nel PIR, con un aumento nel 2022. Nel periodo in esame la produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuiti rispettivamente del 14 % e del 15 %. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, che è cresciuta nel periodo in esame.
4.5.2.4.
Occupazione e produttività
(279)
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti (in ETP)
3 240
3 293
3 178
2 681
Indice
100
102
98
83
Produttività (in tonnellate/ETP)
190
188
166
198
Indice
100
99
87
104
Fonte:
GFE.
(280)
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 17 %, evidenziando un leggero aumento iniziale seguito da un considerevole calo. L'incremento iniziale del 2 % registrato nel 2022 ha coinciso con l'aumento della produzione e delle vendite a seguito dell'allentamento delle restrizioni legate alla COVID-19. Successivamente, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre l'occupazione per adeguarsi alle difficili condizioni di mercato e mantenere l'efficienza operativa, con la conseguenza di un calo complessivo del 17 % nel periodo in esame. Una delle cause della riduzione dell'occupazione è stata la chiusura di impianti.
(281)
Nel periodo in esame la produttività è aumentata del 4 %. Tra il 2021 e il 2023 è diminuita, passando da 190 TM/ETP a 166 TM/ETP, prima di risalire a 198 TM/ETP nel RIP. Quest'ultimo valore è il risultato di una contrazione significativa dell'occupazione. Si sono registrati incrementi di efficienza a seguito degli investimenti destinati ai forni da diversi fabbricanti di prodotti GFR dell'Unione, come illustrato al considerando 270.
4.5.2.5.
Entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione
(282)
Le sovvenzioni sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame, come spiegato nella sezione 3.
(283)
Il margine di sovvenzione è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità delle sovvenzioni effettive ha inciso in modo sostanziale sull'industria dell'Unione, considerando il volume e i prezzi delle importazioni dall'Egitto.
(284)
Inoltre, a causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte dell'esportatore egiziano, l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(285)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata)
1 100
1 540
1 343
1 182
Indice
100
140
122
107
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
1 161
1 437
1 458
1 435
Indice
100
124
126
124
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(286)
Nel corso del periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari è aumentata del 7 %. Ha subito un brusco aumento del 40 % nel 2022 rispetto al 2021, poiché grazie all'aumento della domanda i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati in grado di trasferire sugli acquirenti l'aumento dei costi determinato dall'inflazione. Nel 2023 e durante il PIR però i prezzi medi di vendita sono diminuiti a causa del calo della domanda sul mercato dell'Unione, di una ripresa parziale dal crollo dovuto alla pandemia di COVID-19 e della maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni. I prezzi nel PIR erano superiori di appena il 7 % rispetto al 2021, nonostante il significativo aumento del costo di produzione nell'Unione pari al 24 % (cfr. considerando 287).
(287)
Il costo di produzione unitario è aumentato del 24 % nel periodo in esame. Tra il 2021 e il 2023 è cresciuto del 26 % a causa dell'aumento del costo del lavoro e delle materie prime. Inoltre i costi dell'energia hanno subito forti oscillazioni, con notevoli ripercussioni sulle industrie che dipendono fortemente dall'energia. Nel PIR, grazie al calo dei prezzi dell'energia, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla buona riuscita delle strategie di gestione dei costi, il costo di produzione unitario si è leggermente ridotto rispetto al 2023, pur rimanendo ben al di sopra del livello del 2021. Il costo di produzione unitario è aumentato del 24 % nel periodo in esame. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita in linea con l'aumento del costo di produzione.
4.5.3.2.
Costo del lavoro
(288)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
59 946
64 857
66 777
68 186
Indice
100
108
111
114
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(289)
Il costo medio del lavoro per dipendente ha seguito una costante tendenza al rialzo, registrando un aumento complessivo del 14 % durante il periodo in esame. L'aumento è stato dovuto principalmente alle pressioni sul mercato del lavoro, in quanto le imprese hanno aumentato i salari per trattenere e attrarre dipendenti in un difficile mercato del lavoro post-COVID caratterizzato da un'inflazione elevata.
4.5.3.3.
Scorte
(290)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)
41 544
68 278
51 620
56 678
Indice
100
164
124
136
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(291)
Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate del 36 %. L'aumento del 2022 è stato inizialmente determinato da un accumulo strategico di scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni (cfr. considerando 294). Tale dato è in linea con quanto avvenuto in un periodo precedente durante la ripresa post-COVID-19, quando un aumento significativo della domanda ha causato problemi della catena di approvvigionamento inducendo i produttori dell'Unione ad ordinare una quantità eccessiva di materie prime per soddisfare le esigenze della produzione. Dopo il completamento della ricostruzione dei forni, le scorte sono diminuite, in quanto nel 2023 i produttori dell'Unione inseriti nel campione sono riusciti a vendere le scorte accumulate. Durante il PIR si è tuttavia riscontrato un aumento delle scorte del 9,8 % rispetto al 2023, in quanto il consumo è aumentato in misura maggiore rispetto alle vendite dell'Unione e le importazioni hanno guadagnato quote di mercato. Poiché la produzione ha superato la crescita delle vendite, le scorte si sono accumulate.
4.5.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(292)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
–5,4
8,0
–7,3
–10,6
Indice
– 100
148
– 136
– 178
Flusso di cassa (in EUR)
10 165 478
26 151 455
20 865 951
10 401 264
Indice
100
257
205
102
Investimenti (in EUR)
29 103 848
35 118 981
72 272 923
28 398 153
Indice
100
121
248
87
Utile sul capitale investito (in %)
–6
13
–6
–8
Indice
– 100
228
– 109
– 145
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(293)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel 2021 l'industria dell'Unione ha subito perdite, mentre nel 2022 ha registrato un aumento temporaneo della redditività, in quanto i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno potuto trasferire sugli acquirenti l'aumento dei costi di produzione unitari grazie alle condizioni di mercato favorevoli legate alla domanda elevata. Nel 2023 e nel PIR tuttavia la redditività si è ridotta a causa dei maggiori costi che non è stato più possibile compensare con un aumento dei prezzi di vendita a causa della crescita dei volumi delle importazioni sovvenzionate che hanno determinato un undercutting e una contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione.
(294)
Gli investimenti sono diminuiti nel PIR dopo un aumento del 21 % nel 2022 e del 148 % nel 2023 rispetto al 2021. Nel PIR tuttavia gli investimenti sono diminuiti del 13 % rispetto al 2021 e del 60 % rispetto al 2023. L'aumento iniziale degli investimenti era legato principalmente ai costi di ricostruzione dei forni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Tale ricostruzione è obbligatoria dopo un determinato periodo di tempo per motivi tecnici. Questi investimenti necessari, programmati secondo un calendario basato sul ciclo di vita dei forni, sono stati realizzati in un contesto di condizioni di mercato sfavorevoli prevalenti nel 2023 e nel PIR.
(295)
Tra il 2021 e il PIR il flusso di cassa ha subito fluttuazioni dovute alla volatilità delle condizioni di mercato. Durante il periodo in esame, il 2022 è stato l'unico anno in cui tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno realizzato notevoli profitti che hanno determinato un flusso di cassa positivo. Successivamente tali profitti si sono esauriti nell'accumulo delle scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni. Nel 2023 e durante il PIR, nonostante le gravi perdite subite, i flussi di cassa sono rimasti positivi. Tale situazione apparentemente contraddittoria potrebbe essere in gran parte attribuita al notevole impatto positivo sul flusso di cassa derivante dalle riduzioni dei livelli delle scorte accumulate nel 2022, vale a dire che le scorte accumulate nel periodo immediatamente successivo alla ripresa sono state vendute, con un conseguente flusso di cassa per l'industria.
(296)
L'utile sul capitale investito rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito ha seguito l'andamento della redditività: è dapprima aumentato nel 2022 per poi deteriorarsi nel 2023 e diminuire ulteriormente nel PIR, rendendo più difficile per l'industria dell'Unione reperire capitali e crescere.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(297)
Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è stata redditizia solo nel 2022, registrando perdite nel 2021, nel 2023 e nel PIR con un aumento delle importazioni dall'Egitto a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione medi dell'industria dell'Unione. I prezzi, sia per l'industria dell'Unione che per le importazioni, sono stati anomali nel 2022 a causa delle elevate aspettative riguardo a un aumento del consumo durante la ripresa dalla pandemia di COVID e dell'aumento dei costi dell'energia dovuto alla guerra di aggressione in Ucraina. In tale periodo l'impennata dei prezzi ha consentito all'industria dell'Unione di essere redditizia.
(298)
Nel 2023 e nel PIR la differenza tra i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni dall'Egitto è aumentata. I prezzi dell'Unione sono cresciuti del 7 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi delle importazioni dall'Egitto sono diminuiti del 10 %. La presenza di volumi crescenti di importazioni a basso prezzo dall'Egitto disponibili sul mercato dell'Unione ha costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i prezzi al di sotto del costo di produzione e a vendere in perdita. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 47 % al 40 % alla fine del PIR.
(299)
Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno presentato un andamento complessivamente negativo durante il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, la redditività e l'utile sul capitale investito sono peggiorati, in linea con la diminuzione dei volumi di vendita e della quota di mercato. Nel 2022 l'Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura, grazie alla ripresa della domanda di prodotti GFR a seguito della revoca delle misure connesse alla COVID-19. Tuttavia nel 2023 e nel PIR, a causa dell'aumento del volume delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto a prezzi sempre più bassi, la situazione dell'industria dell'Unione si è ulteriormente deteriorata, come dimostrato dalle maggiori perdite.
(300)
Altri indicatori economici come l'utile sul capitale investito erano negativi durante il periodo in esame, ad eccezione del 2022. Questa situazione ha compromesso la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività e di ottenere capitali, ostacolandone la crescita e minacciando la sua stessa sopravvivenza a medio e lungo termine.
(301)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
(302)
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato non fosse ad esse attribuito. Tali fattori erano: le importazioni da paesi terzi diversi dall'Egitto, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'aumento del costo delle materie prime e del costo dell'energia per l'industria dell'Unione e l'andamento del mercato vincolato.
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(303)
Dall'inchiesta è emerso che il volume delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (cfr. considerando 253) è aumentato in termini sia assoluti che relativi, ossia in percentuale del consumo totale, durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è aumentata, passando dal 12 % nel 2021 al 18 % nel PIR. Allo stesso tempo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 7 %.
(304)
Il prezzo medio unitario delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto è diminuito del 10 % tra il 2021 e il PIR, dopo un significativo rialzo nel 2022. In ciascun periodo esaminato i prezzi egiziani erano inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione nel medesimo periodo.
(305)
L'inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni dall'Egitto erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Allo stesso tempo i prezzi delle importazioni sono risultati notevolmente inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione. Mentre i costi unitari medi dell'industria dell'Unione sono aumentati del 24 % nel periodo in esame, principalmente a causa dei maggiori costi dell'energia e delle materie prime, i suoi prezzi di vendita non hanno potuto essere aumentati di conseguenza a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto. Di conseguenza i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono risultati superiori al costo di produzione soltanto durante la fase di aumento del 2022. Nel 2021 e negli anni successivi tali prezzi sono rimasti inferiori ai livelli dei costi, impedendo all'industria dell'Unione di coprire i propri costi e di conseguire un margine di profitto ragionevole.
(306)
L'effetto combinato di un costante undercutting dei prezzi e dell'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare i prezzi in linea con i l'aumento dei costi di produzione ha determinato una significativa depressione e contrazione dei prezzi.
(307)
L'industria dell'Unione era in perdita nel 2021, è diventata redditizia nel 2022 ed è tornata ad essere in perdita a partire dal 2023. Pur essendo migliorata notevolmente nel 2022, la redditività ha subito un brusco deterioramento in seguito, arrivando a –7,3 % nel 2023 e a –10,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale deterioramento ha coinciso con un netto calo dei prezzi delle importazioni dal paese interessato dopo il 2022. Pur essendo aumentati nel 2022 rispetto al 2021, i prezzi delle importazioni sono diminuiti notevolmente nel 2023 e hanno registrato un ulteriore calo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I volumi delle importazioni dall'Egitto sono cresciuti nel 2022, hanno registrato una leggera flessione nel 2023 rimanendo al di sopra dei livelli del 2021 e hanno toccato il picco nel PIR, registrando un balzo fino a raggiungere un livello superiore del 47 % rispetto al 2021. La combinazione di fattori quali il calo dei prezzi dell'Unione, l'aumento delle importazioni a prezzo sempre più basso e la rinnovata crescita dei volumi delle importazioni ha esercitato una pressione al ribasso sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, contribuendo al peggioramento della sua redditività a partire dal 2023.
(308)
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che l'aumento delle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato nel periodo in esame ha determinato un incremento significativo della loro quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. Tali importazioni hanno esercitato una notevole pressione sull'industria dell'Unione, in quanto hanno anche comportato un undercutting e una contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, determinando in tal modo un notevole deterioramento della situazione di quest'ultima nel periodo in esame.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(309)
Nel periodo in esame il volume, la quota di mercato e il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l'andamento illustrato al considerando 256.
(310)
L'evoluzione del volume e della quota di mercato di tali importazioni è stata analizzata ai considerando da 257 a 263. Un'analisi dell'andamento dei prezzi e la conclusione per paese terzo (in ordine di importanza in termini di quota di mercato) in merito al nesso di causalità sono fornite ai considerando da 311 a 315.
(311)
Il prezzo medio per tonnellata metrica delle importazioni di prodotti GFR dalla Malaysia è inizialmente aumentato del 32 % nel 2022 per poi subire un calo significativo nel 2023 e nel PIR. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni dalla Malaysia possono aver contribuito in qualche misura al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, in particolare perché il loro prezzo all'importazione era inferiore al costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione. Tuttavia, in considerazione del loro calo complessivo in termini di volumi e di quota di mercato nel periodo in esame, tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
(312)
I prezzi della RPC comprensivi dei i dazi in vigore superavano il livello dell'industria dell'Unione nel 2021 e nel 2022, mentre nel 2023 e durante il PIR sono scesi al di sotto del livello dell'industria dell'Unione e hanno probabilmente contribuito anch'essi al pregiudizio notevole subito. Sebbene abbia constatato che le importazioni dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio riscontrato durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che tale fattore, seppure importante, non poteva attenuare il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, in quanto l'aumento dei volumi e la costante pressione sui prezzi esercitata dall'Egitto hanno coinciso direttamente con il deterioramento delle vendite, della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione, costituendo così una chiara fonte di pregiudizio.
(313)
Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal Bahrein è dapprima aumentato del 57 %, per poi scendere gradualmente nel 2023 e nel PIR, fino a raggiungere un livello inferiore dell'8 % rispetto a quello del 2021. Il loro prezzo è rimasto ben al di sotto del livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ad eccezione del livello dei prezzi nel 2022. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Thailandia è diminuito del 50 % durante il periodo in esame, principalmente a causa dei prezzi irragionevolmente elevati nel 2021 e nel 2022, quando i quantitativi importati erano trascurabili. Dopo tale periodo il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Thailandia era ben al di sotto del livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Sebbene abbia constatato che le importazioni dal Bahrein e dalla Thailandia hanno arrecato pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che tale fattore, seppure importante, non poteva attenuare il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, in quanto l'aumento dei volumi e la costante pressione sui prezzi esercitata dall'Egitto hanno coinciso direttamente con il deterioramento delle vendite, della quota di mercato e della redditività dell'industria dell'Unione, costituendo così una chiara fonte di pregiudizio.
(314)
Il prezzo medio per tonnellata metrica del Regno Unito era simile o superiore al prezzo medio dell'industria dell'Unione, e notevolmente al di sopra del prezzo delle importazioni dall'Egitto. È dapprima aumentato del 39 % dal 2021 al 2023, per poi scendere a 1 244 EUR nel PIR. La Commissione ha pertanto concluso che, considerando il loro calo in termine di volume, la loro quota di mercato limitata e i livelli di prezzo più elevati rispetto a tutte le altre fonti di importazione, le importazioni dal Regno Unito non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e non attenuano il nesso di causalità con le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato.
(315)
I prezzi medi da paesi terzi diversi dalla Malaysia, dalla RPC, dal Bahrein, dal Regno Unito e dalla Thailandia erano superiori ai prezzi delle importazioni dall'Egitto. La Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi possono aver contribuito in qualche misura al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, nella misura in cui i loro prezzi all'importazione erano inferiori al costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione. In ogni caso, dati i livelli di prezzo più elevati rispetto alle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto, tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
(316)
Il livello dei prezzi medi ponderati di tutte le importazioni di prodotti GFR, ad eccezione di quelli provenienti dall'Egitto, ha oscillato seguendo il generale andamento al rialzo nel 2022, cui ha fatto seguito un graduale calo nel 2023 e nel PIR. I prezzi all'importazione da tali fonti erano notevolmente superiori al prezzo dei prodotti GFR importati dall'Egitto, ma comunque si sono mantenuti al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione. In considerazione della loro quota di mercato significativa e del calo del prezzo, che era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che le importazioni da tutti gli altri paesi terzi possono aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. A causa dei livelli di prezzo notevolmente più elevati rispetto alle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto, tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.
(317)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(318)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
83 052
85 859
88 712
110 802
Indice
100
103
107
133
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
1 204
1 807
1 715
1 599
Indice
100
150
142
133
Fonte:
GFE, produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(319)
Durante il periodo in esame le esportazioni dell'industria dell'Unione, pur rimanendo modeste rispetto alle vendite totali, sono cresciute del 33 %. Si è trattato di esportazioni costituite in gran parte da prodotti con specifiche tecniche più elevate, che le proteggevano dalla concorrenza diretta sui prezzi. Di conseguenza, l'Unione è riuscita a ottenere prezzi più elevati per tali prodotti GFR sui mercati internazionali rispetto al mercato dell'Unione. Il dato riflette un orientamento strategico verso i mercati di nicchia all'estero.
(320)
Le vendite all'esportazione hanno consentito all'industria dell'Unione di migliorare la sua situazione finanziaria complessiva grazie all'aumento del volume delle vendite e al raggiungimento di livelli di prezzo superiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione.
5.2.3.
Costo dell'energia e delle materie prime
Tabella 14
Prezzi dell'energia e delle materie prime nell'Unione (in EUR)
2021
2022
2023
Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio dell'energia per tonnellata nell'Unione
210
412
233
204
Indice
100
197
111
97
Costo medio delle materie prime per tonnellata nell'Unione
182
240
261
231
Indice
100
132
144
127
Fonte:
produttori dell'Unione inseriti nel campione.
(321)
L'andamento dei prezzi dell'energia nell'Unione durante il periodo in esame ha mostrato una notevole volatilità e una successiva stabilizzazione. Il forte aumento registrato nel 2022 rispetto al 2021 è stato aggravato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sull'approvvigionamento energetico, principalmente a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'impennata dei prezzi dell'energia ha inciso in modo significativo sui costi di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Nel 2023 tuttavia il prezzo dell'energia è diminuito.
(322)
Dall'inchiesta è emerso che il costo delle principali materie prime è aumentato notevolmente nel 2022, contribuendo a un aumento significativo del prezzo di vendita unitario, in quanto l'industria dell'Unione ha potuto trasferire tali costi sugli acquirenti. Nel 2023 invece, mentre i costi delle materie prime hanno continuato ad aumentare, il prezzo di vendita unitario è diminuito, poiché l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire tali costi aggiuntivi sugli acquirenti. Nel PIR, mentre i costi delle materie prime sono diminuiti rispetto ai costi osservati negli anni 2023 e 2022, i prezzi sul mercato dell'Unione sono scesi anche in misura maggiore, poiché l'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere o aumentare i propri prezzi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate.
(323)
La Commissione ha concluso che i maggiori costi dell'energia elettrica e delle materie prime possono aver contribuito all'aumento dei costi di produzione dei produttori dell'Unione ma non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
5.2.4.
Uso vincolato
(324)
Nel periodo in esame le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato hanno seguito un andamento simile, con un calo più lento per le vendite vincolate, che rappresentavano soltanto il 10 % del consumo totale. Le vendite vincolate non potevano pertanto essere considerate un fattore in grado di indebolire il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato e il loro effetto sull'industria dell'Unione.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(325)
Nel 2023 e nel PIR la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è complessivamente deteriorata. Tali circostanze negative hanno coinciso con un aumento della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate di prodotti GFR dal paese interessato, che hanno determinato un undercutting e una contrazione dei prezzi e dei costi dell'industria dell'Unione.
(326)
Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero avere arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. A tale proposito la Commissione ha riscontrato che le importazioni da tutti gli altri paesi terzi nel loro insieme e l'aumento dei prezzi dell'energia potrebbero aver contribuito al pregiudizio notevole riscontrato per l'industria dell'Unione, ma non hanno attenuato il nesso di causalità reale e sostanziale con il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
(327)
Inoltre la quota di mercato del paese interessato nel periodo dell'inchiesta di riesame è significativa, superiore al livello minimo, è stata anche accertata l'esistenza di sovvenzioni, le importazioni egiziane sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ed è stata accertata la contrazione e depressione dei prezzi. Tali elementi dimostrano che, anche in assenza di altre importazioni, oggetto o meno di sovvenzioni, le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
(328)
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate.
(329)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio notevole.
6.
RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO
(330)
La Commissione ha concluso al considerando 301 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'eventuale rischio del persistere del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto in caso di scadenza delle misure.
(331)
I seguenti elementi aggiuntivi sono stati esaminati nei considerando da 225 a 229 del presente regolamento: la capacità produttiva, l'aumento delle esportazioni, la costante attrattiva del mercato dell'Unione e le pratiche di elusione.
(332)
Alla luce di quanto precede, si è concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dall'Egitto a livelli pregiudizievoli e il persistere del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate.
(333)
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato a livelli di prezzo pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.
7.
INTERESSE DELL'UNIONE
(334)
A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
7.1.
Interesse dell'industria dell'Unione
(335)
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato durante il PIR. Come spiegato al considerando 271, durante il PIR due produttori dell'Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR a causa di condizioni di mercato sfavorevoli.
(336)
Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere e/o riconquistare la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l'utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e conseguire il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali, tenendo anche presente che nell'aprile 2026 sono state istituite misure antidumping sui prodotti GFR originari dell'Egitto (cfr. considerando 2). Su tali basi, l'industria dell'Unione dovrebbe tornare a una situazione sostenibile che le consenta di effettuare investimenti futuri.
(337)
L'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un'ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, che è diventata di segno negativo nel 2023 e nel PIR. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la sostenibilità dell'industria dell'Unione.
(338)
La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure compensative sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.
7.2.
Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(339)
Gli importatori indipendenti e gli operatori commerciali non hanno fornito informazioni in merito ai loro interessi coinvolti nella presente inchiesta.
(340)
La Commissione ha constatato che, poiché i prodotti GFR sono in larga misura standardizzati, gli importatori e gli operatori commerciali dell'Unione di prodotti GFR possono cambiare fonti di approvvigionamento in modo agevole ed efficiente
(
58
)
.
(341)
La Commissione ha esaminato se la situazione degli importatori indipendenti, quale esaminata nel regolamento iniziale
(
59
)
, sia cambiata e non ha riscontrato mutamenti di rilievo; come previsto, essi hanno continuato a importare nonostante le misure.
(342)
La Commissione ha rilevato che un eventuale impatto negativo delle misure sugli importatori indipendenti e sugli operatori commerciali dovrebbe essere limitato e non supererà chiaramente gli effetti positivi delle misure sui produttori dell'Unione.
7.3.
Interesse degli utilizzatori
(343)
Gli utilizzatori Tolnatext e Rymatex hanno risposto al questionario per gli utilizzatori. Tolnatex ha presentato la stessa lettera che aveva trasmesso nell'ambito dell'inchiesta antidumping nei confronti del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia
(
60
)
, contestando l'istituzione di misure antidumping nei confronti di questi tre paesi. La Commissione ha esaminato di seguito le argomentazioni che sembravano pertinenti ai fini del presente procedimento.
(344)
Tolnatext ha affermato che i produttori dell'Unione non hanno aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell'Unione di prodotti GFR, in particolare di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) diretti, per soddisfare adeguatamente la domanda degli utilizzatori, sebbene fossero protetti dalle misure antidumping e compensative in vigore. Ha inoltre osservato che determinati filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), come i rovings con un titolo (tex) basso, non erano promossi attivamente e venduti dai produttori dell'Unione e in alcuni casi le specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori non erano soddisfatte dai produttori dell'Unione, il che rende gli utilizzatori estremamente dipendenti dalla disponibilità di prodotti specifici provenienti da fonti alternative. Gli utilizzatori hanno inoltre risentito negativamente dell'oligopolio sempre più concentrato di alcuni produttori dell'Unione, che ha creato un ulteriore rischio di riduzione della disponibilità di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con un titolo (tex) basso.
(345)
L'inchiesta ha accertato che l'asserzione secondo cui i produttori dell'Unione non avrebbero aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell'Unione di prodotti GFR era infondata. L'industria dell'Unione ha effettuato ingenti investimenti nonostante le difficili condizioni di mercato e dispone di capacità inutilizzata. L'ulteriore espansione della capacità necessita di impegni di capitale a lungo termine, che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere un equo rendimento degli investimenti. L'industria dell'Unione ha dovuto anche far fronte a una concorrenza sleale e a condizioni di mercato difficili.
(346)
La Commissione ha inoltre contestato l'argomentazione secondo cui i produttori dell'Unione non producono determinati tipi specifici di prodotti GFR o non dispongono di capacità sufficienti per fornirli, o secondo cui determinati requisiti tecnici non sono soddisfatti. Nello specifico, diversi produttori dell'Unione dispongono della tecnologia e della capacità per fabbricare filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) diretti con titolo (tex) basso e l'industria dell'Unione dispone di una capacità inutilizzata che potrebbe essere destinata a una produzione supplementare.
(347)
Su tale base la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione dispone della competenza tecnologica e della capacità di fornire i tipi di prodotto in esame e ha respinto l'argomentazione.
(348)
La Commissione ha inoltre constatato che il mantenimento delle misure compensative non impedirebbe a Jushi Egypt di rifornire il mercato dell'Unione a prezzi equi, come dimostra la costante presenza di prodotti GFR egiziani sul mercato dell'Unione.
(349)
La Commissione ha rilevato che un eventuale impatto negativo delle misure sugli utilizzatori dovrebbe essere limitato e non supererà chiaramente gli effetti positivi delle misure sull'industria dell'Unione.
7.4.
Conclusioni sull'interesse dell'Unione
(350)
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto.
8.
MISURE COMPENSATIVE
(351)
Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sul rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall'Egitto, nonché sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure compensative sui prodotti GFR provenienti dall'Egitto.
(352)
In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
61
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(353)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 e originari dell'Egitto.
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalla società indicata in appresso è la seguente:
Società
Dazio compensativo (in %)
Codice addizionale TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
13,1
C540
Tutte le altre importazioni originarie dell'Egitto
13,1
C999
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell'Egitto e della Thailandia (
GU L, 2026/831, 15.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/831/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/248/oj
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj
).
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2026/1139, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1139/oj
).
(
7
)
Cfr. nota 3.
(
8
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (
GU C, C/2024/5917, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5917/oj
).
(
9
)
Cfr. considerando 215 e 240 del regolamento iniziale.
(
10
)
Cfr. considerando 217 del regolamento iniziale.
(
11
)
Cfr. considerando 302 e 313 del regolamento iniziale.
(
12
)
Cfr. considerando da 242 a 286 del regolamento iniziale.
(
13
)
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) nella causa T-480/20, 1
o
marzo 2023,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020TJ0480
e sentenza della Corte (Seconda Sezione) nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P, 28 novembre 2024,
https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2023/C-0269-23-00000000PV-01-P-01/ARRET/292740-IT-1-html
.
(
14
)
Cfr. nota 1.
(
15
)
Ibidem.
(
16
)
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (
GU C 192 del 7.6.2019, pag. 30
,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.192.01.0030.01.ITA
).
(
17
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2802
.
(
18
)
Cfr. considerando da 244 a 321 del regolamento iniziale.
(
19
)
Cfr. considerando da 111 a 241 del regolamento iniziale.
(
20
)
Cfr. anche considerando da 35 a 110 del regolamento iniziale.
(
21
)
Cfr. sezione 3.2, considerando 69, del presente regolamento.
(
22
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
(
23
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/1866, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1866/oj
).
(
24
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (
GU L, 2025/500, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/500/oj
).
(
25
)
Sentenza del 28 novembre 2024,
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE
, cause riunite C-269/23P e C-272/23P, ECLI:EU:C:2024:984.
(
26
)
Cause riunite C-269/23P e C-272/23P, punti da 69 a 101.
(
27
)
Cfr., in particolare, i considerando da 59 a 87 del regolamento iniziale.
(
28
)
Cfr. considerando da 111 a 172 del regolamento iniziale.
(
29
)
Cfr. considerando da 173 a 184 del regolamento iniziale.
(
30
)
Cfr. in particolare i considerando 142 e 144 del regolamento iniziale e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866, considerando 463, 464 e 465.
(
31
)
Cfr. considerando 174 e 175 del regolamento iniziale.
(
32
)
Cfr. in particolare i considerando 167 e 177 del regolamento iniziale.
(
33
)
Cfr. considerando da 195 a 241 del regolamento iniziale.
(
34
)
Cfr. considerando 196 del regolamento iniziale.
(
35
)
Cfr.:
https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
. Una traduzione in inglese è disponibile al seguente indirizzo:
https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf
.
(
36
)
Cfr. considerando 227 del regolamento iniziale.
(
37
)
Cfr. anche considerando da 290 a 306 del regolamento iniziale.
(
38
)
Cfr. in particolare i considerando 303, 305 e 307 del regolamento iniziale.
(
39
)
Tasso di interesse sui depositi (%) per la Repubblica araba d'Egitto per l'anno 2024, pubblicato dal Gruppo della Banca mondiale. Consultato il 15 maggio 2026, disponibile all'indirizzo
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST?locations=EG
.
(
40
)
Cfr. considerando da 309 a 321 del regolamento iniziale.
(
41
)
Acronimo che designa lo sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero.
(
42
)
Cfr. considerando da 51 a 56.
(
43
)
Tasso di interesse sui depositi (%) per la Repubblica araba d'Egitto per l'anno 2024, pubblicato dal Gruppo della Banca mondiale. Consultato il 15 maggio 2026, disponibile all'indirizzo
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST?locations=EG
.
(
44
)
Cfr. considerando da 309 a 321 del regolamento iniziale.
(
45
)
Cfr. in particolare il considerando 119.
(
46
)
Cfr. in particolare i considerando da 150 a 159.
(
47
)
Cfr. considerando 287, 288 e 289 del regolamento iniziale.
(
48
)
Cfr. considerando 259 e 260 del regolamento iniziale.
(
49
)
Cfr. considerando 263, 264 e 265 del regolamento iniziale.
(
50
)
Cfr. considerando 270, 271 e 272 del regolamento iniziale.
(
51
)
Cfr. considerando da 273 a 286 del regolamento iniziale.
(
52
)
Cfr. considerando 37 e 253 del regolamento iniziale.
(
53
)
Cfr. considerando 51.
(
54
)
Tasso di interesse sui prestiti (%) per la Repubblica araba d'Egitto, pubblicato dal Gruppo della Banca mondiale; consultato il 1
o
maggio 2026, disponibile all'indirizzo
https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=EG
.
(
55
)
Cfr. considerando 202 e 203.
(
56
)
Informazioni fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Numero Sherlock t26.000075. Nel PIR il prezzo medio era pari a 712 EUR/TM.
(
57
)
Tale argomentazione è stata trattata ai considerando 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/831.
(
58
)
Denuncia, punto 200.
(
59
)
Cfr. nota 2.
(
60
)
Cfr. l'istituzione di misure con il regolamento citato nella nota 3.
(
61
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2107/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2107/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2026/2107 riguarda dazi compensativi, sovvenzioni specifiche, contributi finanziari e attribuzione transnazionale di aiuti di Stato. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni di dumping, zone economiche speciali, finanziamenti agevolati, esenzioni fiscali doganali e valutazione del vantaggio economico conferito da sovvenzioni estere. È rilevante anche per l'analisi della specificità delle misure di sostegno e della cooperazione internazionale in materia di aiuti alle imprese.
Vuoi restare aggiornato su tutte le novità fiscali?
Ogni lunedì mattina ricevi il riepilogo completo, già spiegato da FiscoAI.
Gratis, disiscrizione con un click.
Zero spam · Disiscrizione con un click
🍪 Questo sito utilizza i cookie
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.