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Regolamento UE 2064/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2064 della Commissione, del 17 settembre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 17/09/2026 In vigore dal: 17/09/2026 Documento ufficiale

Quali sono le misure introdotte dal Regolamento UE 2026/2064 riguardo alle importazioni di diossido di titanio dal Regno Unito e come si collegano ai dazi antidumping sulla Cina?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/2064 modifica la normativa precedente sui dazi antidumping per il diossido di titanio (TiO2) importato dalla Cina, introducendo nuovi codici TARIC per monitorare le importazioni dal Regno Unito. La norma si applica alle importazioni di TiO2 nel territorio dell'Unione europea e riguarda specificamente tre categorie di produttori britannici: Tioxide Materials Ltd (che ha acquisito gli impianti di Venator), Tronox Pigments UK Limited e tutti gli altri produttori del Regno Unito. In pratica, la Commissione europea ha creato codici addizionali TARIC (88ET, 88EU, 8999) per tracciare separatamente le importazioni da queste fonti, poiché il Regno Unito non è soggetto ai dazi antidumping applicati alla Cina. Le importazioni con questi codici sono sottoposte a misure di sorveglianza doganale per monitorare statisticamente i flussi commerciali e verificare che non si verifichi un'elusione dei dazi antidumping attraverso il trasferimento della produzione nel Regno Unito. Questo è particolarmente rilevante perché LB Group, un produttore cinese di TiO2, ha acquisito gli impianti britannici di Venator, creando il rischio potenziale di circumvenzione delle misure protettive.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2064 della Commissione, del 17 settembre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2064 of 17 September 2026 amending Implementing Regulation (EU) 2025/4 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of titanium dioxide originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2064 18.9.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2064 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 2 ) , in particolare l’articolo 56, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione ( 3 ) , la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0,25 e 0,74 EUR per kg sulle importazioni di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («Cina») e ha confermato la riscossione del dazio provvisorio istituito in precedenza. (2) Il 15 ottobre 2025 Billions Europe Ltd, una controllata indiretta al 100 % di LB Group Co., Ltd, ha accettato di acquisire le attività legate alla produzione di TiO2 precedentemente gestite da Venator Materials UK Limited (in amministrazione) presso il suo stabilimento di Greatham, Regno Unito («Regno Unito») ( 4 ) . (3) Il 23 aprile 2026 l’autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha autorizzato l’acquisizione ( 5 ) . (4) Il 27 aprile 2026 LB Group Co., Ltd. ha annunciato il completamento dell’acquisizione del sito di produzione di pigmenti di TiO2 di Greatham (Regno Unito) e delle relative attività di TiO2 da Venator Materials UK Limited (in amministrazione), con l’intenzione di operare con il marchio Tioxide ( 6 ) . (5) L’acquisizione è stata completata attraverso la controllata di LB Group, LB Titanium UK Ltd ( 7 ) (società n. 16846918), rinominata Tioxide Materials Ltd, con effetto dal 27 aprile 2026 ( 8 ) . (6) LB Group è un produttore esportatore cinese attivo nella produzione e nella vendita di TiO2. Il TiO2 esportato da LB Group dalla Cina nell’Unione è soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione. (7) Venator Materials UK Limited faceva parte del gruppo globale Venator. Venator è uno dei principali produttori di TiO2 in Europa e nell’America settentrionale. (8) Poiché non esistono dazi antidumping sulle importazioni di TiO2 originario del Regno Unito, al fine di monitorare meglio le importazioni di attività produttive di proprietà di LB Group, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 aggiungendo un nuovo codice addizionale TARIC per Tioxide Materials Ltd. (9) Per garantire un monitoraggio più accurato delle importazioni di TiO2 dal Regno Unito e migliorare la granularità dei dati, la Commissione ritiene necessario introdurre codici addizionali TARIC per quanto segue: — Tioxide Materials Ltd; — Tronox Pigments UK Limited, una società collegata di Tronox Pigments Holland B.V., uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 e uno dei produttori di TiO2 del Regno Unito; — tutti gli altri produttori del Regno Unito. (10) Questi nuovi codici addizionali TARIC consentiranno alla Commissione di monitorare adeguatamente l’andamento delle importazioni di TiO2 nell’Unione, in particolare i flussi delle importazioni di TiO2 dal Regno Unito, che non sono soggetti a misure antidumping, rispetto alle importazioni del prodotto in esame soggette a misure antidumping. Per garantire la disponibilità dei dati, le importazioni di TiO2 saranno soggette a misure di sorveglianza. (11) Qualora le società con base nel Regno Unito aumentino notevolmente le loro esportazioni di TiO2 nell’Unione e al contempo le loro importazioni nel Regno Unito con i codici TARIC 2823 00 00 10, 2823 00 00 30, 3206 11 00 10, e 3206 11 00 30, o con eventuali codici futuri corrispondenti, la Commissione può esaminare se tale aumento sia legato all’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, e avviare un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 è inserito il paragrafo seguente: «6.   I seguenti nuovi codici addizionali TARIC sono creati per i produttori indicati: Regno Unito Tioxide Materials Ltd 88ET Regno Unito Tronox Pigments UK Limited 88EU Regno Unito Tutti gli altri produttori esportatori 8999» Articolo 2 1.   Le importazioni con i codici TARIC di cui all’articolo 1, o con eventuali futuri codici corrispondenti, originarie del Regno Unito, sono soggette a misure di sorveglianza a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di diossido di titanio, in modo da assicurare che le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 non siano eluse. 2.   Le misure di sorveglianza introdotte dal paragrafo 1 cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj ). ( 4 ) Decision on relevant merger situation and substantial lessening of competition ( https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a213226730aece621f098e6/Full_text_decision.pdf ). ( 5 ) https://www.gov.uk/cma-cases/lb-group-slash-venator-uk-tio2-assets-merger-inquiry#cma-clearance-decision . ( 6 ) https://www.lomonbillions.global/lb-group-completes-the-acquisition-of-venator-manufacturing-site/ . ( 7 ) Venator Materials UK Ltd (in administration) completes sale of Greatham site and its associated TiO 2 assets to LB Group – Venator ( https://www.venatorcorp.com/media/media-centre/2026/27-04-2026 ). ( 8 ) https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/16846918 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2064/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2026/2064 è lo strumento principale per il monitoraggio delle importazioni di diossido di titanio e la prevenzione dell'elusione dei dazi antidumping. Importatori, produttori e consulenti doganali devono conoscere i codici TARIC addizionali, le misure di sorveglianza doganale e il collegamento con l'articolo 13 del Regolamento UE 2016/1036 sulla circumvenzione. La norma interessa anche le questioni di concentrazione economica e acquisizioni transfrontaliere nel settore chimico-industriale.

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