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Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2108/2026

Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/09/2026 In vigore dal: 16/09/2026 Documento ufficiale

Quali sono i principali cambiamenti introdotti dal Regolamento UE 2026/2108 rispetto al precedente codice doganale dell'Unione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2026/2108 sostituisce il precedente Regolamento UE 952/2013 e introduce una riforma complessiva della normativa doganale dell'Unione europea. La normativa si applica a tutti gli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi, riguardando operatori economici, autorità doganali degli Stati membri e consumatori. I principali cambiamenti includono: l'istituzione dell'Autorità doganale dell'Unione europea come organismo centrale di governance, la creazione del centro doganale digitale dell'UE per digitalizzare i processi doganali, l'ampliamento della missione delle autorità doganali per includere la tutela dei rischi non finanziari (sicurezza, sostenibilità, diritti umani, proprietà intellettuale), e l'introduzione di nuove figure come l'importatore per le vendite a distanza e l'operatore economico di fiducia e certificato. La normativa introduce inoltre un sistema di gestione dei rischi armonizzato a livello dell'Unione e semplifica le procedure per le microimprese e le piccole-medie imprese, riconoscendo i loro oneri amministrativi proporzionalmente più elevati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Regulation (EU) 2026/2108 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2026 establishing the Union Customs Code and the European Union Customs Authority, and repealing Regulation (EU) No 952/2013 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2108 19.9.2026 REGOLAMENTO (UE) 2026/2108 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2026 che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207, vista la raccomandazione della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) L’Unione e il funzionamento del mercato interno sono basati sull’unione doganale. Nell’interesse sia degli operatori economici, sia delle autorità doganali nell’Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha riunito in un unico atto, il codice doganale dell’Unione, la normativa doganale precedentemente contemplata in diversi atti giuridici. Tale regolamento contiene le norme e le procedure generali per garantire l’attuazione delle misure tariffarie e di altre misure introdotte a livello dell’Unione in relazione agli scambi di merci fra l’Unione e i paesi o territori esterni al territorio doganale dell’Unione nonché le disposizioni relative alla riscossione dei dazi all’importazione. Le autorità doganali degli Stati sono responsabili dell’attuazione di tali norme tramite lo svolgimento di funzioni operative, quali applicare i regimi doganali, effettuare l’analisi dei rischi e i controlli nonché applicare sanzioni in caso di violazione della normativa doganale. (2) L’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Tali lacune comprendono: un’azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell’Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci nel quadro delle politiche dell’unione diverse dalla normativa doganale; la capacità limitata delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità limitata dell’architettura dei sistemi informatici istituita dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali al fine di restare al passo con i progressi tecnologici e, in particolare, con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; e l’assenza di strutture efficaci di governance dell’unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un’attuazione non uniforme delle norme doganali negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l’insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell’unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni. (3) È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, tra cui le imprese, i consumatori e i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione. (4) Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell’unione doganale, si dovrebbero riesaminare, semplificare e armonizzare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell’elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell’attuazione della normativa doganale, in particolare il centro doganale digitale dell’Unione europea («centro doganale digitale dell’UE»). Dovrebbe essere istituita un’Autorità doganale dell’Unione europea («Autorità doganale dell’UE») con il ruolo di organismo operativo centrale che fornisce capacità per la governance coordinata dell’unione doganale in settori specifici. (5) Dall’adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l’applicazione del diritto dell’Unione e nazionale che stabilisce norme per le merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare nel mercato interno. Tali requisiti non finanziari sono aumentati in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell’Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la vita umana, animale e vegetale, l’ambiente, la protezione dei diritti umani e dei diritti di proprietà intellettuale nonché dei valori dell’Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali, quali definite nel presente regolamento, in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela degli interessi pubblici nell’ambito delle loro competenze e, se del caso, in stretta collaborazione con altre autorità competenti. (6) Alla luce dell’evoluzione del ruolo delle autorità doganali e dei modelli operativi in cui operano e affinché le autorità doganali possano agire congiuntamente e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario descrivere in modo più preciso la missione che le autorità doganali devono adempiere, indicandone in maggior dettaglio obiettivi e compiti. Inoltre, la rapida evoluzione tecnologica, in particolare dell’intelligenza artificiale, avrà un impatto significativo sulle attività delle autorità doganali, anche nel settore dell’analisi dei rischi in tempo reale. (7) Pur adoperandosi per adempiere la loro missione, le autorità doganali dovrebbero anche puntare all’efficienza in termini di costi, evitando duplicazioni e favorendo l’efficacia dei processi doganali e un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell’Unione. Dovrebbero raccogliere, analizzare e scambiare le pertinenti informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto. Qualora sia stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno in conformità del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , le autorità doganali possono contribuire al flusso di merci di rilevanza per le crisi. (8) È opportuno mantenere nel presente regolamento un quadro giuridico per l’applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale in cui si applicano la direttiva 2006/112/CE ( 6 ) o (UE) 2020/262 ( 7 ) del Consiglio e parti di tale territorio in cui tali direttive non si applicano, o agli scambi di merci unionali tra parti di tale territorio in cui tali direttive non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci unionali e tenendo presente la natura fiscale delle misure pertinenti nell’ambito di questi scambi intraunionali, è giustificato introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione. (9) Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell’ampliamento dell’ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti giuridici dell’Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni soggetti nei processi doganali. Per quanto riguarda l’importatore e l’esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili verso le autorità doganali per la conformità delle merci trattate da tali operatori, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, conformemente alla normativa specifica per prodotto, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto di «importatore per le vendite a distanza», le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell’ambito di una vendita online dall’esterno dell’Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l’importatore e sia obbligato ad assumersi le corrispondenti responsabilità, e dovrebbero garantire che l’operatore economico in questione sia obbligato a rispettare la normativa vigente e le altre normative applicate dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono, e a fornire o mettere a disposizione, e conservare, le scritture adeguate di tale conformità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali. È inoltre opportuno chiarire che, quando le definizioni contenute nella normativa doganale dell’Unione fanno riferimento a disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, ciò include i pertinenti accordi ambientali multilaterali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte, nella misura in cui tali accordi regolano la conformità delle merci. (10) Oltre al loro ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell’IVA e delle accise nonché dell’applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono anche un ruolo essenziale nell’esecuzione di altri atti giuridici dell’Unione e, ove applicabile, di altre normative nazionali pertinenti. Una definizione di «altre normative applicate dalle autorità doganali» dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l’applicazione e la vigilanza dei particolari requisiti sulle merci stabiliti in tali atti giuridici. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere le misure giustificate da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita umana, animale e vegetale, tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché le misure di politica commerciale, le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e le misure restrittive adottate sulla base dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per l’importazione in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, è importante che l’Unione si adoperi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. È inoltre importante adottare definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati nei casi in cui siano previsti divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri. (11) Al fine di aumentare la certezza del diritto dovrebbero essere modificate alcune norme in materia di decisioni doganali. Innanzitutto è opportuno chiarire che l’autorità doganale competente per l’adozione di una decisione doganale è l’autorità doganale competente per il luogo in cui è stabilito il richiedente, in quanto lo stabilimento è il principio fondamentale secondo il quale alcuni operatori economici, a talune condizioni e in un lasso temporale predeterminato, subordinatamente a riesame, possono avvantaggiarsi delle semplificazioni introdotte dal presente regolamento e assolvere i dazi doganali nel luogo in cui sono stabiliti. In secondo luogo, a fini di completezza e certezza del diritto, si dovrebbe introdurre il termine di 30 giorni entro il quale il richiedente è tenuto a comunicare informazioni supplementari alle autorità doganali qualora queste ritengano che la domanda di decisione doganale non contenga tutte le informazioni richieste. (12) È opportuno precisare la conseguenza qualora un’autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità delle norme generali sulle decisioni doganali. (13) Come sottolineato dalla Corte dei conti nella relazione speciale n. 4/2021 intitolata «Controlli doganali: l’insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell’UE» e nella valutazione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, è altresì auspicabile rimediare all’assenza di monitoraggio uniforme del soddisfacimento dei criteri e del rispetto degli obblighi stabiliti nelle decisioni doganali potenziando le disposizioni pertinenti. Da un lato i titolari delle decisioni doganali dovrebbero non solo rispettare gli obblighi stabiliti nella pertinente decisione, ma anche monitorare in modo continuo la loro conformità e dotarsi di un’organizzazione interna tramite cui tali attività di automonitoraggio possano prevenire, attenuare o correggere gli eventuali errori nei processi doganali. Dall’altro lato, le autorità doganali dovrebbero monitorare periodicamente l’attuazione delle decisioni doganali da parte dei titolari delle stesse, in particolare se tali titolari sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione per una durata inferiore a tre anni e può quindi causare rischi, al fine di garantire che il titolare rispetti gli obblighi stabiliti in tale decisione. Qualora vengano a conoscenza del fatto che il titolare di una decisione doganale non soddisfa più i criteri o non rispetti più gli obblighi stabiliti in tale decisione, le autorità doganali dovrebbero adottare azioni adeguate senza indebito ritardo, conformemente alle norme applicabili. Ciò è particolarmente importante quando tali persone beneficiano di uno status specifico, come quello di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato (operatore «Trust and Check») e, pertanto, fruiscono di alcune agevolazioni nell’ambito dei processi doganali. Per rafforzare la gestione dei rischi a livello dell’Unione, le autorità doganali dovrebbero inoltre notificare all’Autorità doganale dell’UE tutte le decisioni doganali adottate in seguito a una domanda e informare detta autorità in merito alle attività di monitoraggio, affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione a fini di gestione dei rischi. (14) Oltre alle decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti («decisioni ITV») e alle decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO») adottate dalle autorità doganali su richiesta e subordinatamente a talune condizioni, con il regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione ( 8 ) sono state introdotte nella normativa doganale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD»). Nell’interesse degli utenti della normativa doganale è opportuno stabilire nel medesimo atto giuridico le norme su questi tre tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti. (15) I diritti e gli obblighi delle persone responsabili delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione e ne escono dovrebbero essere definiti più chiaramente. Le persone che svolgono regolarmente operazioni doganali dovrebbero continuare a essere registrate presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabilite. La registrazione unica dovrebbe essere valida per l’intera unione doganale e dovrebbe essere mantenuta costantemente aggiornata. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti ad informare le autorità doganali in merito alle modifiche dei loro dati di registrazione. Le persone responsabili delle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione e ne escono dovrebbero garantire che le merci siano conformi al diritto applicabile, comprese le norme a tutela della sicurezza dei residenti, nonché la normativa volta a prevenire i rischi per la salute e la vita umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori, come il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti. Anche gli obblighi dell’importatore dovrebbero essere definiti, in particolare l’obbligo di essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e le eccezioni a tale obbligo. Tali obblighi sono analoghi alle norme esistenti che impongono al dichiarante di essere stabilito nell’Unione. Analogamente si dovrebbero definire gli obblighi dell’esportatore. (16) Qualora indichi di agire in qualità di importatore, la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci dovrebbe garantire che le merci siano conformi alla normativa doganale e alle altre normative applicate dalle autorità doganali per l’immissione di prodotti sul mercato interno dell’Unione. (17) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di operatore economico autorizzato e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell’Unione siano affidabili, il sistema dell’operatore economico autorizzato presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche a livello nazionale e le sfide relative al monitoraggio della conformità degli operatori economici autorizzati, si dovrebbero modificare le norme pertinenti al fine di introdurre l’obbligo per le autorità doganali di monitorare tale conformità almeno ogni tre anni. (18) I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali necessitano di un nuovo partenariato tra le autorità doganali e gli operatori economici, in particolare il regime degli operatori economici di fiducia e certificati. I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri per lo status di operatore economico autorizzato, ma dovrebbero anche garantire che l’operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l’accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci, a condizione che tale accesso sia proporzionato e strettamente necessario. Tale trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, che possono includere la possibilità di svincolare le merci per conto delle autorità doganali senza la necessità di un intervento attivo delle stesse, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un’approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell’obbligazione doganale. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato non dovrebbe essere concesso a persone che hanno commesso violazioni ripetute o gravi di altre normative applicate dalle autorità doganali. (19) Per garantire l’integrità dell’unione doganale e l’applicazione coerente dello status di operatore economico di fiducia e certificato da parte delle autorità doganali degli Stati membri, è necessario istituire un meccanismo che consenta all’Autorità doganale dell’UE e alla Commissione di intervenire nei casi in cui vi siano indicazioni di inosservanza da parte di un operatore avente status di operatore economico di fiducia e certificato. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con le autorità doganali competenti, di verificare il rispetto dei requisiti relativi allo status di operatore economico di fiducia e certificato, in particolare quando uno Stato membro diverso da quello in cui l’operatore è stabilito nutre ragionevoli dubbi in merito alla conformità dell’operatore. Tale meccanismo è essenziale per prevenire l’applicazione illegale dello status di operatore economico di fiducia e certificato e impedire l’ingresso non legittimato nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di evitare disparità nell’applicazione, qualora lo Stato membro di stabilimento non agisca in modo tempestivo o adeguato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di intervenire mediante un atto di esecuzione che imponga a tale Stato membro di sospendere o revocare lo status di operatore economico di fiducia e certificato. (20) L’opzione di gestire un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe, in combinazione con altre disposizioni in materia di vendite a distanza e semplificazioni, incentivare l’uso di quantitativi alla rinfusa anziché di pacchi, rendendo il flusso di singoli pacchi più gestibile per le autorità doganali. Un deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe prevedere l’immissione delle merci in libera pratica al momento della vendita e in uscita dal deposito, il che significa che al momento del collocamento in un deposito le merci devono soddisfare le condizioni che sarebbero loro applicabili se fossero immesse sul mercato dell’Unione in tale momento. Le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare se al momento dell’ingresso nel deposito doganale le merci trasportate in quantitativi alla rinfusa siano conformi alle norme per il mercato dell’Unione. Tale deposito doganale per le vendite a distanza dovrebbe essere disponibile solo per gli operatori economici che soddisfano i criteri di affidabilità dello status di operatore economico di fiducia e certificato, al fine di evitare l’uso improprio da parte di operatori economici non affidabili. (21) I cambiamenti nei processi doganali richiedono inoltre di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, ma dovrebbe essere precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi di tale importatore o esportatore, vale a dire non soltanto l’obbligo di pagare o garantire l’obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo è necessario che i rappresentanti doganali siano residenti nel territorio doganale dell’Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un’adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari degli obblighi degli importatori e degli esportatori. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione è quindi un’alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell’Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi dovrebbero inoltre poter continuare a erogare i loro servizi nell’Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione. (22) Le microimprese e le piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 12 ) , svolgono un ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione, ma spesso devono far fronte a oneri amministrativi e di conformità proporzionalmente più elevati nell’adempimento degli obblighi doganali. È pertanto importante tenere conto della loro situazione specifica e sostenere misure che ne facilitino la conformità, anche attraverso procedure semplificate, orientamenti chiari e una rappresentanza doganale accessibile. È opportuno adottare orientamenti al fine di sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese, riconoscendo l’unicità delle sfide che tali imprese si trovano ad affrontare, pur mantenendo l’integrità e la sicurezza dei processi di commercio estero quando si applica lo status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato. È opportuno continuare ad adoperarsi al fine di semplificare e rendere più accessibili le procedure per le microimprese e le piccole e medie imprese, garantendo che il loro ruolo fondamentale nel commercio estero dell’Unione sia agevolato e promosso. (23) Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, nonché contribuire al buon funzionamento del mercato interno, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell’UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire l’attuazione della normativa doganale, ad esempio: formalità doganali, controlli doganali, calcolo e notifica dell’obbligazione doganale, della tassa di gestione dell’Unione, delle accise e dell’IVA, gestione delle garanzie e sorveglianza doganale delle merci. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali. Dovrebbe garantire la qualità, l’integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l’emittente e il ricevente non possano contestare l’esistenza dello scambio di dati. L’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere conforme alle norme pertinenti in materia di cibersicurezza e di trattamento dei dati personali. La Commissione e l’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell’UE. La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del centro doganale digitale dell’UE e dovrebbe poter affidare tale compito all’Autorità doganale dell’UE. (24) Visto il ruolo del centro doganale digitale dell’UE nel garantire l’integrità e la sicurezza dei dati elaborati nell’Unione a fini doganali, che costituisce un interesse pubblico e può essere considerato un interesse fondamentale della collettività, è necessario proteggere i dati gestiti nel centro doganale digitale dell’UE, compresi i dati personali e altri dati sensibili relativi al flusso di merci e all’attuazione del diritto dell’Unione e nazionale, dall’accesso non autorizzato e da qualsiasi altra minaccia all’integrità e alla sicurezza di tali dati. È pertanto necessario che l’infrastruttura e i servizi attraverso i quali opera il centro doganale digitale dell’UE siano soggetti a determinate condizioni per garantire la sovranità dell’Unione a tale riguardo. Il rispetto di dette condizioni dovrebbe essere dimostrato mediante prove e, nel caso dei servizi critici, è importante che tali prove siano integrate da un’indagine di sicurezza sulle persone fisiche e giuridiche, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. Inoltre, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere progettato per quanto possibile per evitare situazioni di lock-in. (25) Al fine di garantire l’affidabilità, l’interoperabilità e la sostenibilità a lungo termine del centro doganale digitale dell’UE, è importante che il suo sviluppo e la sua manutenzione rispettino le norme riconosciute a livello internazionale e le migliori pratiche in materia di ingegneria del software, collaudo di sistema, fase pilota e procedure di accettazione. Ciò comprende collaudi funzionali e non funzionali completi, fasi pilota strutturate che coinvolgono portatori di interessi rappresentativi e criteri di accettazione chiaramente definiti per convalidare le prestazioni, la conformità e la sicurezza. Tali misure sono intese a garantire che il sistema possa sostenere formalità doganali armonizzate in tutta l’Unione e soddisfi i requisiti operativi sia degli Stati membri che degli operatori economici. (26) Le attività di attuazione del centro doganale digitale dell’UE dovrebbero includere misure volte a garantirne la disponibilità e il funzionamento ininterrotti, anche in caso di grave crisi. Le misure di continuità operativa dovrebbero includere, in particolare, ridondanza, meccanismi di commutazione automatica e protocolli di recupero dei dati, nonché procedure da seguire in caso di indisponibilità o guasto del centro doganale digitale dell’UE. Qualora il centro doganale digitale dell’UE si avvalga di infrastrutture fisiche, dovrebbero essere prese in considerazione soluzioni di ridondanza in siti sparsi geograficamente per garantire la continuità operativa in caso di guasto di un sito. (27) Il centro doganale digitale dell’UE mira a sostituire i sistemi elettronici esistenti sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, alcuni dei quali sono in fase di graduale eliminazione nel corso della transizione. Tali sistemi elettronici nazionali esistenti non saranno riattivati nel caso in cui le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE non siano disponibili entro i termini stabiliti. È pertanto opportuno prevedere una soluzione temporanea per tale eventualità. In linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 13 ) , è opportuno chiarire che lo scambio automatico di informazioni fra operatori economici, autorità doganali e altri portatori di interessi attraverso e da parte del centro doganale digitale dell’UE non esclude la responsabilità di dette autorità o di detti operatori economici in relazione ai processi doganali interessati. Anche laddove il coinvolgimento di un’autorità doganale nell’adozione di una misura sia limitato alla comunicazione elettronica attraverso il centro doganale digitale dell’UE, è opportuno considerare che la misura in questione sia stata adottata da tale autorità, come se il centro doganale digitale dell’UE agisse per suo conto. (28) Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché di condividere dati doganali pertinenti con altre autorità con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dei controlli nel mercato interno. In linea con l’approccio delineato nel regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) e con la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione», il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe promuovere l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell’Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l’IP Enforcement Portal. Dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo scambio di informazioni e l’interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell’ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe inoltre fornire un’ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all’intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe facilitare l’analisi dei rischi, l’analisi economica e l’analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall’Unione. (29) Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e un metodo semplificato di collaborazione con le autorità competenti diverse dalle autorità doganali, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali altre autorità competenti un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Tale servizio specifico sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità competenti non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell’UE. (30) Al fine di testare le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE prima della sua entrata in funzione per tutti gli operatori economici, indipendentemente dal loro status o dal processo doganale in questione, è opportuno consentire alla Commissione di decidere di istituire una fase pilota, su base volontaria. Tale esercizio pilota testerebbe l’attuazione di determinati processi e funzioni su base volontaria senza obblighi giuridici. Ai fini della trasparenza e della fornitura di informazioni ai portatori di interessi, è importante che la Commissione renda pubblici la pianificazione, l’organizzazione e la durata della fase pilota e le funzionalità da applicare e testare. (31) Le autorità, le imprese, i consumatori e i residenti dovrebbero poter segnalare le merci da importare nell’Unione o da esportare dall’Unione che non sono conformi alla pertinente normativa dell’Unione applicata dalle autorità doganali. Le informazioni comunicate su tali merci dovrebbero essere disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e dovrebbe essere possibile utilizzarle ai fini della gestione dei rischi. (32) In concomitanza con il centro doganale digitale dell’UE, gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di sviluppare le proprie applicazioni per utilizzare i dati del centro. Gli Stati membri devono garantire che le loro applicazioni siano conformi alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) , in particolare per quanto riguarda le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza. Per ridurre i tempi di immissione in commercio, gli Stati membri dovrebbero poter affidare all’Autorità doganale dell’UE la dotazione finanziaria e il mandato per sviluppare tali applicazioni. In tali casi l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe sviluppare le applicazioni a vantaggio di tutti gli Stati membri. Questo potrebbe essere fatto sviluppando applicazioni in codice «open source» senza lock-in del venditore nell’ambito del quadro di condivisione e riutilizzo per le soluzioni informatiche. (33) Il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe consentire il flusso di dati. Gli utenti dovrebbero essere in grado di trasmettere ed elaborare all’interno del centro doganale digitale dell’UE tutti i dati pertinenti necessari per adempiere agli obblighi che incombono loro in base alla normativa doganale. Tali dati dovrebbero essere elaborati a livello dell’Unione e arricchiti con un’analisi dei rischi a livello unionale. I dati risultanti dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, che li elaborerebbero per ottemperare ai loro obblighi. Infine, l’esito dei controlli eseguiti a seguito dell’elaborazione dei dati effettuata dal centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere comunicato al centro. È importante che il centro doganale digitale dell’UE consenta il prima possibile l’elaborazione dei dati ivi disponibili. (34) I dati trasmessi al centro doganale digitale dell’UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici in merito alle merci oggetto degli scambi. Tali dati potrebbero tuttavia includere anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un operatore economico o di un’autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ugualmente protetti, dovrebbero essere stabilite norme d’accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l’uso del centro doganale digitale dell’UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti sono in grado di elaborare i dati disponibili presso il centro doganale digitale dell’UE o di accedervi, oltre alle persone interessate, alla Commissione, alle autorità doganali e all’Autorità doganale dell’UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti con l’esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari solo nella misura minima necessaria. (35) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare, in consultazione con la Commissione, dati specifici la cui divulgazione lederebbe gli interessi essenziali della loro sicurezza, da contrassegnare tecnicamente all’interno del centro doganale digitale dell’UE in modo tale che qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati sia limitato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, a meno che tali autorità non autorizzino espressamente un ulteriore trattamento. La persona che trasmette i dati al centro doganale digitale dell’UE dovrebbe stabilire chiaramente le limitazioni al trattamento di tali dati che possono essere collegate alle specifiche catene di approvvigionamento o alle categorie di dati. Al fine di avvalersi di tale possibilità, lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione in merito agli specifici interessi essenziali di sicurezza in gioco e spiegare perché ritiene che tali interessi non possano essere sufficientemente tutelati nell’ambito del quadro generale delle disposizioni relative al trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE. (36) Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in particolare delle norme sui dati doganali sensibili e sui dati commercialmente sensibili, i dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili potrebbero essere messi a disposizione di terzi per finalità specifiche su richiesta debitamente motivata. (37) Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell’Unione, è opportuno che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell’UE analogo all’accesso da parte della Commissione. L’OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare tali dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite nella legislazione pertinente dell’Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ( 17 ) . (38) Analogamente, la Procura europea (EPPO) dovrebbe avere la facoltà di ottenere, su richiesta, l’accesso ai dati nella disponibilità del centro doganale digitale dell’UE al fine di garantire che possa effettuare le proprie indagini su questioni in materia doganale. (39) L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) dovrebbe poter ottenere, su richiesta, dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE per espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) . L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) dovrebbe poter ottenere, su richiesta, l’accesso ai dati non personali disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. (40) Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell’UE. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) e le autorità responsabili della vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell’UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell’Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare il rischio di entrata di prodotti non conformi nell’Unione. (41) A norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ( 20 ) , l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali competenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’articolo 22 e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. L’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali competenti dovrebbero astenersi dall’adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza di eventuali indagini penali sugli stessi fatti condotte dall’autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dall’EPPO. (42) Le norme e le disposizioni relative all’accesso ai dati del centro doganale digitale dell’UE e allo scambio di informazioni non dovrebbero incidere sul sistema d’informazione doganale (SID) istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, né sugli obblighi di comunicazione nel contesto della conoscenza situazionale di cui al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) . (43) La Commissione dovrebbe stabilire norme di attuazione che stabiliscano modalità sull’accesso al centro doganale digitale dell’UE da parte delle autorità interessate, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati personali e commercialmente sensibili. (44) È opportuno che il centro doganale digitale dell’UE conservi i dati personali per un periodo massimo di 10 anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l’obbligazione doganale fino a 10 anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l’Autorità doganale dell’UE, l’OLAF, l’EPPO, le autorità doganali e le altre autorità competenti possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell’UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale periodo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini. (45) La protezione dei dati personali e di altri dati presso il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe altresì comprendere norme in materia di restrizione dei diritti delle persone interessate. È pertanto opportuno che le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE, ove necessario, possano limitare il diritto delle persone interessate per garantire che non siano pregiudicati le attività di controllo dell’applicazione delle norme, l’analisi dei rischi e i controlli doganali. Tali restrizioni dovrebbero inoltre essere applicate ove necessario per tutelare i procedimenti giudiziari o amministrativi che fanno seguito ad attività di controllo dell’applicazione. Tali restrizioni dovrebbero essere debitamente giustificate a fronte delle attività e delle prerogative delle autorità doganali, della Commissione o dell’Autorità doganale dell’UE e limitate al tempo necessario per preservare tali prerogative. (46) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 ( 22 ) o (UE) 2018/1725 ( 23 ) del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) , in funzione dei rispettivi ambiti di applicazione. Qualsiasi autorità o organismo diverso dalle autorità doganali, dalla Commissione e dall’Autorità doganale dell’UE che tratta dati personali nel centro doganale digitale dell’UE deve essere considerato titolare del trattamento conformemente alle norme applicabili. (47) Al fine di garantire l’interoperabilità e lo scambio di dati con taluni altri sistemi non doganali dell’Unione e per quanto riguarda le formalità doganali di cui al regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ) , il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe integrare il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CWS-CERTEX) istituito da tale regolamento. Fino a quando non integrerà pienamente il sistema EU CWS-CERTEX, il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati per consentire lo scambio di dati attraverso il sistema EU CWS-CERTEX. (48) È opportuno definire i requisiti in materia di dati al fine di fornire orientamenti comuni agli operatori economici in merito ai dati di cui hanno bisogno per realizzare le loro finalità, connesse in particolare all’attuazione della normativa doganale. Il centro doganale digitale dell’UE sarà un punto di entrata unico per tali dati e, pertanto, le norme per la formattazione e la codifica di tali dati dovrebbero essere stabilite nelle specifiche tecniche per il centro doganale digitale dell’UE, che sono uno strumento più flessibile delle norme giuridiche. È tuttavia necessario un modello armonizzato dei dati doganali con requisiti in materia di dati semantici. (49) Un livello di gestione dei rischi a livello dell’Unione è fondamentale per garantire un’applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell’ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all’assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi, che compromette gli interessi finanziari e non finanziari dell’Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme sulla gestione dei rischi per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell’Autorità doganale dell’UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale conferire alla Commissione il potere di stabilire i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e di individuare settori specifici nell’ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza. (50) È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell’Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l’Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Dovrebbero essere previste l’analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell’Unione alle autorità doganali. In linea con il principio «conformità o spiegazione», tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere seguite oppure devono essere comunicati motivi convincenti per la loro mancata attuazione. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all’Unione non siano caricate o trasportate. L’analisi dei rischi e delle minacce a livello dell’Unione dovrebbe essere basata su dati continuamente aggiornati a livello dell’Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all’entrata nel territorio dell’Unione e all’uscita dallo stesso. (51) Nell’ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell’Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello dell’Unione, incluse quelle effettuate da Europol e Frontex, nonché contribuire a prevenire e combattere in modo efficiente ed efficace la criminalità. La violazione della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe avere un impatto sul profilo di rischio degli importatori, inclusi gli importatori per le vendite a distanza, o degli esportatori. (52) Il processo di vincolo delle merci a un regime doganale deve essere riveduto per riflettere i nuovi ruoli e responsabilità delle persone interessate da tale regime. La responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità doganali spetta pertanto alla persona responsabile delle merci, vale a dire all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, piuttosto che al dichiarante. La persona responsabile dovrebbe fornire alle dogane o mettere a loro disposizione i dati non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci per un regime doganale, al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un’analisi dei rischi e adottare misure idonee. (53) Tuttavia, nel caso del commercio elettronico, e tenendo conto del maggior volume di operazioni effettuate tramite il commercio elettronico, è opportuno che le persone che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE («regime dello sportello unico per le importazioni» o «regime IOSS») forniscano i dati relativi alle loro vendite di merci da importare al più tardi il giorno successivo all’accettazione del pagamento. (54) In circostanze debitamente giustificate, le autorità doganali dovrebbero poter autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a compilare i dati relativi alle merci svincolate in un momento successivo, in quanto tali operatori condividono continuamente con le dogane i dati sulle loro operazioni e possono essere considerati affidabili. Tali circostanze potrebbero essere collegate ai documenti di accompagnamento o all’impossibilità di determinare il valore finale in dogana delle merci al momento dello svincolo. (55) Per semplificare i processi doganali per l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione, garantendo nel contempo che vi sia un’unica persona responsabile di tali merci, i diversi soggetti della catena di approvvigionamento dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica. Le merci dovrebbero entrare nel territorio doganale dell’Unione solo se esiste un importatore o un rappresentante indiretto che agisce per conto dell’importatore stabilito nell’Unione che ne assume la responsabilità. L’importatore o il rappresentante indiretto che agisce per conto dell’importatore dovrebbe comunicare alle dogane il più presto possibile le informazioni sulle merci e il regime doganale al quale dovrebbero essere vincolate, ove possibile prima dell’arrivo fisico delle merci. Un fornitore di servizi o un agente doganale dovrebbero avere la facoltà di comunicare le informazioni in nome e per conto dell’importatore, che tuttavia dovrebbe restare responsabile per garantire la conformità delle merci con riguardo ai rischi finanziari e non finanziari. Anche i trasportatori che effettuano il trasporto effettivo delle merci dovrebbero comunicare alcune informazioni in merito prima del carico o dell’arrivo («informazioni anticipate sul carico») e dovrebbero collegarle alle informazioni dell’importatore se quest’ultimo le ha già presentate, senza necessariamente avere accesso a tutti i dati comunicati dall’importatore. Inoltre, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, dovrebbe essere possibile richiedere a talune altre persone di completare le informazioni sulle merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione. L’importatore, il trasportatore od ogni altra persona che presenti informazioni alle dogane dovrebbe avere l’obbligo di modificarle se viene a conoscenza del fatto che tali informazioni non sono più corrette, ma prima che le autorità doganali rilevino irregolarità che intendono controllare. (56) Le merci non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l’arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime di transito. Onde garantire un’appropriata vigilanza doganale, tale situazione dovrebbe essere limitata nel tempo e non dovrebbe protrarsi oltre 90 giorni, salvo casi eccezionali. (57) È necessario mantenere le norme che determinano se le merci sono unionali o non unionali e se lo stato di merci unionali può essere presunto o deve essere dimostrato, in particolare se le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione. (58) Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini del regime pertinente, in base all’analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero prendere tale decisione in collaborazione con altre autorità competenti, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. La determinazione di infrazioni sistematiche ripetute in relazione alle vendite a distanza da parte di un operatore economico dovrebbe costituire una prova per un periodo di almeno sei mesi per quanto riguarda tutte le merci notificate all’arrivo per l’immissione in libera pratica da parte di tale operatore economico. Se devono consultare altre autorità competenti per determinare la conformità delle merci ai vigenti requisiti di legge, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo di tali merci almeno fino all’avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità competenti. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l’accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l’operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione. (59) Per garantire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un periodo ragionevole dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale periodo per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera in questione. (60) Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati sono considerati affidabili e forniscono alle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale in termini tecnici, dati sui movimenti delle merci e sulla conformità e sul pieno accesso ai loro sistemi, scritture e operazioni, tali operatori dovrebbero poter svincolare le loro merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza attenderne l’intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per conto delle autorità doganali al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore. Poiché si suppone che gli operatori economici di fiducia e certificati operino in modo trasparente, ogni arrivo e ogni consegna di merci dovrebbero essere correttamente registrati nel centro doganale digitale dell’UE. Gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo delle merci. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in collaborazione con altre autorità competenti, dovrebbero poter autorizzare tali operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento. (61) È opportuno prevedere misure per disciplinare la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni doganali a un sistema basato sulla comunicazione o sulla messa a disposizione di informazioni al centro doganale digitale dell’UE. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni doganali per dichiarare la loro intenzione di vincolare le merci a un regime doganale durante il periodo transitorio. Tuttavia, non appena sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell’UE, gli operatori economici dovrebbero altresì avere la possibilità di comunicare alle autorità doganali o mettere a loro disposizione le informazioni attraverso il suddetto centro e le autorità doganali non dovrebbero più autorizzare gli operatori economici a presentare domanda di semplificazioni in relazione alla dichiarazione doganale. Alla fine del periodo transitorio tutte le autorizzazioni dovrebbero cessare di essere valide, poiché non esisteranno più le dichiarazioni doganali. Per quanto riguarda le vendite a distanza di merci, il periodo di transizione per la presentazione delle dichiarazioni doganali dovrebbe essere limitato fino a quando sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell’UE di elaborare i dati pertinenti per le vendite a distanza. (62) L’identificazione precisa della persona che agisce in qualità di importatore dipende dalla fase e dalla natura del processo doganale in questione. Dovrebbe esservi un solo importatore alla volta. (63) Nel caso delle vendite a distanza, si ritiene che la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci sia la persona che determina che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto determinano la catena di approvvigionamento e sono responsabili del rischio di perdita, danno o ritardo fino alla consegna delle merci al consumatore. Pertanto, per le vendite a distanza, affinché le merci siano immesse in libera pratica, l’importatore sarà la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza di merci, a seconda degli accordi conclusi, e l’importatore determinato in tal modo dovrebbe essere indicato come tale. (64) La persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione e che è l’importatore dovrebbe essere responsabile della comunicazione alle autorità doganali, prima che le merci siano svincolate, delle informazioni richieste sulle vendite a distanza. La persona così identificata dovrebbe rispettare gli obblighi di un importatore. (65) Se una persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o facilita le vendite a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione non è stabilita nel territorio doganale dell’Unione, dovrebbe essere possibile vincolare le merci a un regime doganale qualora un rappresentante indiretto avente lo status di operatore economico autorizzato vincoli le merci a proprio nome e per conto dell’importatore per le vendite a distanza e si assuma gli obblighi dell’importatore per le vendite a distanza a tale riguardo. (66) Le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative all’importatore per le vendite a distanza, non costituiscono, né de jure né de facto , un obbligo generale di monitoraggio per i prestatori di servizi intermediari. (67) L’articolo 29 TFUE dispone che siano considerati in libera pratica i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Tuttavia, l’immissione in libera pratica non dovrebbe essere intesa come prova di conformità alla normativa doganale e alle altre normative applicate dalle autorità doganali. (68) Dovrebbe essere razionalizzato e semplificato il processo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, in linea con il processo di entrata. È pertanto appropriato esigere che vi sia una persona stabilita nell’Unione che sia responsabile delle merci, vale a dire l’esportatore. L’esportatore dovrebbe comunicare o mettere a disposizione delle dogane le informazioni pertinenti prima dell’uscita delle merci dell’Unione, indicando se queste siano merci unionali o non unionali destinate all’esportazione e adeguando le informazioni come necessario. (69) Per garantire che vi sia una corretta gestione dei rischi delle merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale responsabile dell’esportazione dovrebbe effettuare un’analisi dei rischi delle informazioni sulle merci e adottare o richiedere misure idonee prima dell’uscita delle stesse dal territorio doganale dell’Unione. Fra tali misure si dovrebbe annoverare la richiesta all’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione delle merci e del luogo di uscita e, se necessario, ad altre autorità competenti, di effettuare controlli, oltre alle misure contemplate nell’ambito del vincolo delle merci a un regime doganale, applicabili anche nel caso in cui le merci debbano essere esportate. (70) Per garantire che anche le procedure di sospensione dei dazi siano trasparenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative ai requisiti per le autorizzazioni dei regimi speciali. In particolare, a fini di chiarezza e certezza del diritto, le condizioni per determinare se sia necessario un parere a livello dell’Unione per valutare se la concessione di un’autorizzazione possa ledere gli interessi dei produttori dell’Unione, il cosiddetto «esame delle condizioni economiche» dovrebbe essere integrato nel codice e disciplinato mediante atti delegati. Inoltre, poiché l’incidenza sugli interessi dei produttori dell’Unione potrebbe dipendere dal quantitativo di merci vincolate a un regime speciale, dovrebbe essere fissata una determinata soglia al di sotto della quale si ritiene che non vi siano effetti negativi su tali interessi. (71) L’articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno rinvia a un allegato («manifesto renano») che agevola la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti considerandoli un regime di transito doganale tra le frontiere nazionali di quattro Stati membri, ossia Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, nonché la Svizzera. Secondo le informazioni provenienti dalle amministrazioni doganali, il manifesto renano non è in pratica più utilizzato come regime di transito doganale negli Stati membri che si affacciano sul Reno. Le merci sul Reno e sui suoi affluenti sono ora trasportate avvalendosi del regime di transito unionale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013, attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato. È pertanto opportuno sopprimere il riferimento al manifesto renano dai casi in cui la circolazione delle merci è assimilata al transito esterno o interno. (72) Al fine di aumentare la trasparenza relativa alla persona responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dal regime di transito unionale nonché inerenti al contenuto e ai rischi relativi alla spedizione, è opportuno disporre che il titolare del regime di transito comunichi almeno le informazioni relative all’importatore o all’esportatore per iniziare la circolazione delle merci, il mezzo di trasporto e l’identificazione delle merci vincolate a tale regime. Tali informazioni consentirebbero alle autorità doganali di vigilare più efficacemente sul regime di transito unionale interessato e di effettuare un’analisi dei rischi. Il regime di transito unionale dovrebbe essere obbligatorio, salvo il caso in cui le merci siano vincolate a un altro regime doganale immediatamente all’entrata nel territorio doganale dell’Unione o all’uscita dallo stesso. Laddove l’importatore o l’esportatore non sia ancora noto, il titolare delle merci dovrebbe essere considerato l’importatore o l’esportatore delle stesse e dovrebbe essere responsabile del pagamento dei dazi doganali e di altre imposte e oneri. Il regime di transito unionale dovrebbe essere sostituito dalla vigilanza doganale se le merci sono importate o esportate da un operatore economico di fiducia e certificato. (73) Una modifica dell’allegato 6 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR («convenzione TIR») ( 26 ) , entrata in vigore il 1 o giugno 2021, ha modificato la nota esplicativa 0.49 per concedere agli operatori economici che soddisfano taluni requisiti la possibilità di diventare uno «speditore autorizzato», analogamente alle agevolazioni esistenti concesse agli operatori economici riconosciuti come «destinatari autorizzati». È pertanto necessario includere tale nuova possibilità nel presente regolamento per allineare la normativa doganale dell’Unione a detto accordo internazionale. (74) L’eliminazione dell’esenzione dai dazi per l’importazione di merci di valore non superiore a 150 EUR comporta l’applicazione di disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana per riscuotere dazi doganali ad valorem in relazione alle merci importate acquistate nell’ambito di operazioni di commercio elettronico da impresa a cliente, di cui alla direttiva 2006/112/CE. Tali vendite a distanza dovrebbero costituire la base per la dichiarazione del valore in dogana secondo il metodo basato sul valore di transazione. Tale principio si applica anche in situazioni in cui le merci sono acquistate nell’ambito di vendite a distanza non prima di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ma mentre sono vincolate al regime di deposito doganale. (75) Le operazioni di vendita a distanza differiscono notevolmente dalle tradizionali operazioni tra imprese, il che si traduce in una maggiore complessità. Tali differenze incidono sul modo in cui le autorità doganali applicano effettivamente nella pratica le norme in materia di valutazione. Sfide specifiche sono rappresentate dalla portata e dalla rapidità notevoli con cui vengono concluse le operazioni di commercio elettronico, dal gran numero di acquirenti e venditori coinvolti e dalla dispersione delle vendite. Tenendo conto della specificità del commercio elettronico, nonché del ruolo delle autorità doganali nel contribuire al buon funzionamento del mercato interno, se, nei procedimenti doganali volti a verificare la correttezza del valore di transazione dichiarato delle merci acquistate nell’ambito di una vendita a distanza, un importatore non dissipa ragionevoli dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rifletta il prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e, di conseguenza, il valore di transazione inizialmente dichiarato è respinto, le autorità doganali dovrebbero poter agire con flessibilità nella determinazione del metodo secondario di valutazione appropriato per rideterminare il valore in dogana di tali merci. (76) Attualmente le obbligazioni doganali sono riscosse dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale. Spetta all’operatore scegliere se pagare le obbligazioni nel paese di prima entrata o optare per il regime doganale e versare i dazi in un altro Stato membro. Per gli operatori economici di fiducia e certificati è opportuno ricorrere a norme diverse per definire il luogo dove sorge l’obbligazione doganale, affinché i dazi all’importazione siano versati allo Stato membro ove tale operatore è stabilito. Risulta opportuno poiché si tratta del luogo in cui l’autorità doganale ha la miglior conoscenza delle scritture, delle operazioni e dei comportamenti commerciali degli operatori economici interessati. Tuttavia, l’obbligazione doganale degli operatori economici diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbe sorgere nel luogo in cui le merci si trovano fisicamente, almeno fino alla valutazione del modello di vigilanza. (77) Nel caso delle operazioni di commercio elettronico, l’importatore per le vendite a distanza è la persona responsabile dell’obbligazione doganale. Quando si ricorre al regime IOSS, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere all’atto dell’accettazione del pagamento della vendita online. Se non si ricorre a tale regime, l’obbligazione doganale dovrebbe sorgere quando la disponibilità delle merci è notificata negli Stati membri in cui le merci devono essere consegnate. (78) Per coprire i crescenti costi di gestione di un numero enorme di richieste di vincolo al regime di immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza, è opportuno istituire una tassa di gestione dell’Unione, commisurata al costo approssimativo dei servizi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali merci, in quanto queste ultime sono spedite direttamente al consumatore, rendendo impossibile per altre autorità controllarle dopo lo sdoganamento. Mentre spetterà agli Stati membri decidere se recuperare dagli operatori economici i costi delle misure di controllo eccezionali o i costi sostenuti da autorità diverse dalle autorità doganali in relazione alla verifica o alla distruzione delle merci, la tassa di gestione dell’Unione dovrebbe coprire, in particolare, i costi di verifica dei dati e di esecuzione di un’analisi dei rischi, nonché delle infrastrutture e dei controlli pertinenti, compresi i servizi connessi prestati dall’Autorità doganale dell’UE. (79) È opportuno prevedere una tassa di gestione dell’Unione più bassa se le merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per vendite a distanza, in quanto è più facile ed efficace per le autorità doganali controllare i quantitativi alla rinfusa di merci immagazzinate in un deposito rispetto alle merci imballate in singoli pacchi e spedite direttamente al consumatore. (80) Il debitore della tassa di gestione dell’Unione dovrebbe essere la stessa persona del debitore dell’obbligazione doganale, che dovrebbe essere l’importatore per le vendite a distanza. Qualora non si applichino ancora le disposizioni relative agli importatori per le vendite a distanza, il debitore dovrebbe essere il dichiarante. Nel caso delle vendite a distanza, il dichiarante sarebbe di norma la persona autorizzata ad avvalersi del regime IOSS o un rappresentante doganale indiretto. Di conseguenza, il consumatore non dovrebbe essere un debitore della tassa di gestione dell’Unione. (81) È opportuno prevedere che il primo atto delegato che fissa l’importo della tassa di gestione entri in vigore rapidamente in modo da consentire l’applicazione pratica della tassa di gestione dell’Unione introdotta dal presente regolamento, al fine di rispondere alla crescente pressione sulle autorità doganali dovuta al volume significativo di pacchi che entrano nel territorio doganale dell’Unione. (82) Poiché ai singoli articoli si applicano diverse misure, quali dazi e diritti, è opportuno introdurne una definizione. Un articolo dovrebbe essere definito come una o più merci contenute in una spedizione che condividono determinati dati, tra cui la classificazione tariffaria e l’origine, conformemente ai requisiti applicabili in materia di dati. Tale definizione dovrebbe essere applicabile sia in relazione alle dichiarazioni doganali negli strumenti digitali nazionali e dell’Unione esistenti, anche quando la classificazione tariffaria delle merci interessate nella dichiarazione doganale è solo a livello di sottovoci del sistema armonizzato, sia in relazione agli opportuni requisiti in materia di dati che saranno determinati a tal fine una volta che il centro doganale digitale dell’UE sarà disponibile. (83) È opportuno potenziare il meccanismo mirato a vigilare sull’attuazione coerente ed efficace delle misure restrittive sul flusso di merci adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 215 TFUE. Qualora tali misure siano adottate, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri per garantire che tali misure non siano eluse. Dovrebbe fornire orientamenti alle autorità doganali sotto forma di raccomandazioni non vincolanti, ad esempio promuovendo pratiche doganali coerenti, nell’ambito delle responsabilità degli Stati membri per l’attuazione di tali misure. Le autorità doganali dovrebbero garantire di adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di tali misure e dovrebbero informare di conseguenza la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe individuare potenziali discrepanze nell’applicazione delle suddette misure, monitorarne l’attuazione e riferire di conseguenza alla Commissione. (84) È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell’unione doganale. L’assenza di un siffatto meccanismo a livello dell’Unione è stata sottolineata nella comunicazione della Commissione del 28 settembre 2020 intitolata «Fare avanzare l’unione doganale al livello successivo: un piano d’azione». Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l’Autorità doganale dell’UE in qualità di soggetto fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell’attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi per l’intera durata della crisi. (85) Il quadro esistente di governance dell’unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l’evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell’ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l’attuazione dei controlli in loco e le decisioni in merito, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. L’intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l’Unione. La cooperazione fra le autorità doganali nazionali esistente dalla creazione dell’unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Non esiste una capacità centrale per l’analisi dei rischi, una visione comune sull’attribuzione di priorità ai rischi a livello di Unione, l’azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi sono quadri per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato unico. (86) Una struttura operativa centrale dell’Unione che riunisca competenze e risorse e assista gli Stati membri e la Commissione nell’adozione congiunta di decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune. Dovrebbe concentrarsi in particolare su settori quali la gestione dei dati e la gestione dei rischi e dovrebbe preparare i contenuti della formazione per i funzionari doganali e i professionisti doganali dell’Unione al fine di integrare e sostenere la formazione fornita dagli Stati membri. Dovrebbe inoltre contribuire alla creazione di un sistema dell’Unione per riconoscere l’eccellenza degli istituti di istruzione che offrono formazione e istruzione nel settore doganale, sulla base dell’iniziativa della Commissione dal titolo Certificato UE di riconoscimento di un programma accademico nel settore doganale, e coordinare e sostenere la creazione volontaria di centri specializzati di eccellenza da parte degli Stati membri. L’obiettivo è fare in modo che l’unione doganale agisca come un’unica entità, pur riconoscendo che pratiche divergenti negli Stati membri potrebbero derivare da specificità oggettive, ad esempio le differenze geografiche, il modo di trasporto utilizzato, il tipo di merci o il tipo di frontiera. L’istituzione di una nuova autorità, l’Autorità doganale dell’UE, è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell’unione doganale, coordinare a livello centrale l’azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali. (87) L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe essere disciplinata e gestita tenendo conto dei principi della dichiarazione congiunta e dell’approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012. (88) Nel selezionare la sede dell’Autorità doganale dell’UE, il Parlamento europeo e il Consiglio devono garantire che, data la natura di tale autorità, la sua ubicazione le consenta di esercitare pienamente le proprie funzioni e competenze, di assumere personale altamente qualificato e specializzato e di offrire adeguate opportunità di formazione. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio devono tenere conto dei seguenti criteri per la selezione della sede dell’Autorità doganale dell’UE: la disponibilità di locali adeguati per gli uffici e la capacità di accogliere il personale interessato prima che l’Autorità doganale dell’UE diventi operativa; un’adeguata accessibilità della sede, l’esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale; un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all’assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale; e l’equilibrio geografico. Alla luce di tali criteri, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avere sede a Lilla, in Francia. (89) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità doganali dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate per poter svolgere la loro missione. (90) È importante che le dogane investano in un numero sufficiente di membri del personale adeguatamente formati, al fine di garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell’Unione, che si trovano ad affrontare un aumento esponenziale della domanda. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono sfruttare tutto il loro potenziale. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di provvedere alle competenze necessarie per l’uso di attrezzature all’avanguardia e della tecnologia per l’analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l’Unione. (91) Per garantire il funzionamento efficace dell’Autorità doganale dell’UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare il principio dell’equilibrio di genere e tenere conto dell’esperienza e delle qualifiche pertinenti. Considerati la competenza esclusiva dell’Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, il presidente o il vicepresidente dovrebbero essere eletti tra i membri del consiglio di amministrazione designati dalla Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell’Autorità doganale dell’UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità doganale dell’UE, adottare e pubblicare la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità stessa in modo da garantire che non siano diffuse informazioni sensibili, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione, da parte del direttore esecutivo, delle decisioni relative ai compiti operativi dell’Autorità stessa. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo. (92) L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe istituire il comitato consultivo doganale, il cui compito sarà fornire all’Autorità doganale dell’UE consulenza sull’attuazione di azioni e decisioni tecniche, su questioni concernenti l’attuazione e la normazione, comprese le attività di armonizzazione, sugli aspetti operativi di altre normative applicate dalle autorità doganali e su qualsiasi altra attività dell’Autorità doganale dell’UE. Il comitato consultivo doganale dovrebbe adoperarsi per garantire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi tra interessi commerciali e non commerciali e, all’interno della categoria degli interessi commerciali, con riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese e ad altre imprese. Il comitato consultivo doganale dovrebbe essere consultato periodicamente e dovrebbe essere in grado di fornire consulenza all’Autorità doganale dell’UE di propria iniziativa. (93) Per garantirne un effettivo funzionamento, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell’Unione ed eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe poter ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo o sovvenzioni nonché mediante i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti. (94) L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avvalersi delle informazioni a sua disposizione in merito alle sfide relative alla normativa doganale e ad altre normative applicate dalle autorità doganali per effettuare periodicamente una valutazione delle minacce. Sulla base di tale valutazione delle minacce, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe elaborare raccomandazioni e trasmetterle alla Commissione. Sulla base di tali raccomandazioni, la Commissione dovrebbe individuare i settori che giustificano un trattamento prioritario. È importante che il Consiglio tenga una discussione politica e strategica sui suddetti settori e che l’Autorità doganale dell’UE dia un seguito adeguato, anche in sede di preparazione del suo programma di lavoro annuale e pluriennale e della relazione annuale sulle sue attività. (95) Per adempiere alla loro missione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali dovrebbero collaborare strettamente e regolarmente con le autorità di vigilanza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, le autorità e gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell’ambiente, le autorità statistiche e le autorità fiscali, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unico e il ruolo in evoluzione delle dogane, l’aumento dei divieti e delle restrizioni nonché l’incremento del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello dell’Unione, internazionale e nazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe sviluppare e aggiornare periodicamente un quadro di sostegno alla cooperazione fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale cooperazione dovrebbe comprendere: l’elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici; lo scambio e l’analisi di informazioni; la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte; la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli; lo scambio di competenze e migliori pratiche pertinenti e attività di innovazione e ricerca in settori pertinenti per le dogane. (96) La Commissione dovrebbe altresì agevolare l’applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo e aggiornando periodicamente un elenco della legislazione dell’Unione che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o vegetale, i consumatori e l’ambiente. (97) Al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali, è opportuno intensificare gli sforzi operativi congiunti per sostenere controlli doganali efficaci alle frontiere dell’Unione. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe coordinare e sostenere il coordinamento operativo della cooperazione doganale, anche nel settore della gestione dei rischi. In cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe pianificare, organizzare e coordinare i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali all’interno dell’Unione e con paesi terzi. Nel contesto della cooperazione tra autorità doganali all’interno dell’Unione, il presente regolamento lascia impregiudicata la convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ( 27 ) (Napoli II). L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe mantenere la necessaria collaborazione con le pertinenti autorità dell’Unione e nazionali che svolgono indagini e attività antifrode pertinenti, compresi l’OLAF e l’EPPO. È importante che l’Autorità doganale dell’UE collabori anche con il polo di innovazione dell’UE per la sicurezza interna ove pertinente per le attività dell’Autorità doganale dell’UE. (98) Inoltre, al fine di scambiare le migliori pratiche e migliorare l’efficacia operativa, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, su richiesta, di mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali affinché lavorino presso le autorità doganali di un altro Stato membro. I termini e le condizioni di tali assegnazioni temporanee dovrebbero essere stabiliti dagli Stati membri interessati. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe, su richiesta, fornire sostegno o coordinamento. Se del caso, può elaborare orientamenti o modelli di accordi per facilitare questa forma di cooperazione. (99) L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe poter scambiare informazioni strategiche e altre informazioni non operative, quali gli indicatori di rischio, ove richiesto per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa uno o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Tali informazioni potrebbero essere usate dall’Autorità doganale dell’UE a fini di analisi dei rischi. (100) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le autorità doganali e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il possibile ruolo delle autorità doganali nell’applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell’Unione. L’applicazione di tale quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall’Autorità doganale dell’UE. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l’OLAF, altri organi e organismi pertinenti dell’Unione, quali Europol, EPPO e Frontex, nonché con le agenzie e le reti specializzate nei settori strategici per le attività dell’Autorità doganale dell’UE, come la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti. (101) In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe poter includere la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell’Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei, sicuri e rigorosamente controllati, come il centro doganale digitale dell’UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali. (102) Una cooperazione efficace tra paesi limitrofi è essenziale per garantire il buon funzionamento delle operazioni doganali, l’agevolazione degli scambi legittimi e la tutela degli interessi finanziari e delle politiche dell’Unione. Tale cooperazione è particolarmente importante ai valichi di frontiera doganali condivisi, dove i controlli doganali coordinati migliorano l’efficienza e la certezza del diritto. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero conservare la capacità di concludere o mantenere accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi in materia di cooperazione doganale ai valichi di frontiera condivisi, se tali accordi sono compatibili con il diritto dell’Unione. Tale capacità comprende gli accordi relativi ai valichi di frontiera condivisi situati nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di un paese terzo limitrofo, in cui le autorità doganali di tale Stato membro e di tale paese terzo limitrofo applicano la rispettiva normativa doganale in virtù di un accordo bilaterale. (103) È opportuno istituire nel presente regolamento un quadro comune, che deve essere attuato dagli Stati membri, atto a stabilire un elenco minimo di violazioni della normativa doganale soggette a sanzioni e determinate norme relative alle sanzioni non penali. Spetta agli Stati membri scegliere il tipo di misura adeguato per affrontare tali violazioni. È inoltre opportuno stabilire un elenco minimo di circostanze che gli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione, conformemente al diritto nazionale, nel decidere se imporre una sanzione e nel determinarne il tipo o la gravità. La Commissione dovrebbe monitorare la corretta attuazione di tali disposizioni, se del caso. Le sanzioni per le violazioni della normativa doganale dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. (104) Il presente regolamento non armonizza le norme procedurali nazionali in materia di sanzioni amministrative, né disciplina quali autorità impongono sanzioni, purché sia mantenuto il principio secondo cui le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Ad esempio, le norme in materia di sanzioni possono essere applicate in modo tale che la sanzione sia imposta direttamente dalle autorità competenti, o da un giudice nazionale competente su richiesta presentata da un’autorità amministrativa competente, o dalle autorità doganali competenti mediante una procedura di transazione, pur avendo effetto equivalente. (105) Dato il ruolo centrale degli importatori per le vendite a distanza nell’organizzazione di grandi volumi di importazioni di modesto valore, anche attraverso piattaforme e siti web online, occorre istituire un quadro di sanzioni coerente, proporzionato e dissuasivo da applicare in caso di inosservanza degli obblighi da parte degli importatori per le vendite a distanza. In particolare, a fronte di un’inosservanza continua e sistematica della normativa doganale nel caso delle vendite a distanza, le sanzioni dovrebbero essere dissuasive ed effettive. L’entità, la portata transfrontaliera e l’impatto diffuso dell’inosservanza sistematica giustificano la fissazione nel presente regolamento di livelli severi minimi e massimi di sanzioni pecuniarie, sulla base del valore totale delle merci importate nell’Unione dall’operatore economico inadempiente, preservando nel contempo la possibilità per gli Stati membri di prevedere sanzioni supplementari nella loro legislazione nazionale. L’armonizzazione delle sanzioni in caso di inosservanza sistematica in tutta l’Unione mira a prevenire gli «acquisti transfrontalieri» da parte degli operatori economici che effettuano vendite a distanza. Gli operatori economici che risultano sistematicamente inadempienti dovrebbero essere classificati come operatori ad alto rischio e dovrebbero perdere l’eventuale status commerciale di operatori economici di fiducia e le eventuali misure di agevolazione di cui godono. (106) Qualora l’inosservanza sistematica persista nonostante l’imposizione di oneri pecuniari progressivamente drastici, sarebbe opportuno imporre ulteriori sanzioni. Tale misura si rende necessaria a causa della persistente inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, che compromette l’integrità dell’unione doganale e del mercato interno, crea vantaggi competitivi sleali per gli operatori economici inadempienti e potrebbe danneggiare i consumatori. Di conseguenza, e al fine di adempiere alla missione delle autorità doganali, è necessario istituire un ulteriore livello di sanzioni rigorose per scoraggiare il verificarsi di tali inosservanze multisistematiche. In risposta a tale comportamento, le autorità doganali dovrebbero poter sospendere l’immissione in libera pratica di tutte le merci importate da un operatore economico nell’ambito delle vendite a distanza. Inoltre, se del caso e ove giustificato dalla natura di tale ulteriore violazione sistematica, le pertinenti autorità competenti dovrebbero poter sospendere temporaneamente l’accesso all’interfaccia online dell’operatore economico che ha commesso la violazione. A tal fine, la trasmissione tempestiva delle informazioni riguardanti l’infrazione alle autorità competenti dovrebbe consentire a questa ultime di ottenere un quadro completo della situazione e di garantire una risposta coordinata. (107) Ai fini di un monitoraggio efficace e di un adeguato livello di trasparenza, le registrazioni di tutte le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere messe a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE. Tali registrazioni dovrebbero indicare la natura della violazione e l’importo dell’onere pecuniario imposto o l’identificazione di qualsiasi altra sanzione non penale applicata. Un tale sistema centralizzato dovrebbe fornire i dati necessari per valutare le pratiche di applicazione delle norme e individuare potenziali distorsioni del mercato o pratiche di «acquisti transfrontalieri» da parte degli operatori economici. (108) La Commissione dovrebbe riesaminare le disposizioni del presente regolamento in materia di violazioni e sanzioni al fine di garantirne il corretto funzionamento e la corretta applicazione e di prevenire eventuali frammentazioni del mercato interno o fenomeni di elusione della giurisdizione da parte degli operatori economici. Tale riesame dovrebbe avvenire a seguito di una valutazione dei dati relativi alle sanzioni registrati nel centro doganale digitale dell’UE, in particolare qualora vengano individuati rischi di disparità o distorsione nel mercato interno. È importante garantire condizioni di parità e affrontare eventuali lacune o incoerenze normative nell’applicazione delle sanzioni. (109) Qualora sia commessa una violazione della normativa doganale che rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, la cooperazione tra tali Stati membri è necessaria. In tali casi, le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla stessa violazione della normativa doganale dovrebbero cooperare conformemente al diritto applicabile. L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe avere la possibilità di sostenere e agevolare tale cooperazione. (110) Le prestazioni dell’unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l’ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La Commissione può pubblicare una versione non riservata della relazione di valutazione. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l’impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell’unione doganale. Onde ottenere un’analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni delle attività doganali dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale. (111) L’Autorità doganale dell’UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l’analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell’UE e l’identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi strategici e delle priorità dell’unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali. In special modo, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe identificare le tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune e i rischi potenziali chiave e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. In particolare, nell’ambito della cooperazione con le autorità di contrasto, l’Autorità doganale dell’UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello dell’Unione, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex. (112) Gli operatori economici di fiducia e certificati dovrebbero essere soggetti alla vigilanza dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori economici che non hanno la qualifica «di fiducia e certificati» dovrebbero restare soggetti alla vigilanza dell’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione dovrebbe valutare questi due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell’individuazione e nella prevenzione delle frodi. Tale valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all’imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli di vigilanza sono mantenuti o se, in tutti i casi, l’autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità della determinazione dell’autorità doganale responsabile. (113) Al fine di garantire che le norme doganali dell’Unione continuino a essere adeguate agli sviluppi economici, sociali, politici e tecnologici e alle esigenze degli operatori economici e dell’amministrazione doganale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a quanto segue: — la precisazione delle disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali che interessano territori fiscali speciali e talune semplificazioni di tali disposizioni; — i casi nei quali l’autorità doganale competente non è l’autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente; — in relazione alle decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, i dati richiesti per le domande e le decisioni; le condizioni per l’accettazione di una domanda di decisione; le eccezioni relative a determinati termini, la data dalla quale prende effetto la decisione; i casi in cui la decisione non è valida senza limiti di tempo; il termine per l’ esercizio, da parte del richiedente, del diritto a essere ascoltato; le norme relative ai casi in cui non si applica il diritto del richiedente di essere ascoltato; l’eventuale riduzione dei termini per l’adozione delle decisioni doganali una volta che il centro doganale digitale dell’UE sarà operativo; norme dettagliate per il monitoraggio delle decisioni; i casi in cui una decisione deve essere rivalutata e le relative norme; i casi in cui una decisione favorevole può essere revocata nei confronti di persone diverse dalle persone inadempienti e in cui l’effetto della revoca o della modifica può essere differito e le norme per l’adozione di decisioni della Commissione che chiedono agli Stati membri di revocare una decisione riguardante informazioni vincolanti; — l’importo della tassa di gestione dell’Unione per le vendite a distanza; — i requisiti minimi in materia di dati e i casi specifici per la registrazione di operatori economici e di talune persone presso le autorità doganali e per la cancellazione di tale registrazione; — le semplificazioni e le misure di agevolazione per gli operatori economici autorizzati; — in relazione al rappresentante doganale, i casi in cui si deroga al requisito di essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione; — le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE e i dati soggetti alla portabilità dal centro doganale digitale dell’UE ai sistemi nazionali; la precisazione e l’integrazione delle finalità per le quali le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione sono autorizzate a elaborare i dati; le richieste di altri organi e organismi dell’Unione di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e i dati che costituiscono il modello dei dati doganali dell’UE; — talune norme più dettagliate in relazione alla posizione doganale delle merci; — i dati, le condizioni, i termini e i casi specifici per il vincolo delle merci a un regime doganale e i casi in cui i dati possono essere modificati o invalidati dopo lo svincolo; — il lasso di tempo ragionevole oltre il quale, e i casi nei quali, si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo; — la procedura per lo svincolo delle merci per conto delle autorità doganali e le condizioni, il contenuto e la procedura per i controlli effettuati dagli operatori economici di fiducia e certificati; — in relazione alle dichiarazioni doganali, i casi in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; le condizioni per concedere l’autorizzazione a presentare dichiarazioni semplificate; i termini per presentare dichiarazioni supplementari; i termini entro cui i documenti giustificativi devono essere reperibili e i casi in cui non si applica l’esenzione dall’obbligo di presentare tali dichiarazioni; i casi in cui una dichiarazione doganale può essere invalidata senza previa richiesta del dichiarante e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato e per la presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante; — i casi in cui le merci possono essere confiscate; — in relazione alle informazioni anticipate sul carico, l’ufficio di prima entrata previsto; le informazioni anticipate sul carico da fornire o da rendere disponibile; i termini; i casi specifici in cui le informazioni anticipate sul carico possono essere fornite o messe a disposizione da persone diverse dall’importatore; i casi in cui non si applica l’obbligo di comunicare tali dati; le condizioni alle quali una persona che fornisce o mette a disposizione le informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità delle indicazioni dell’identificazione e i dati relativi alle informazioni anticipate sul carico che non possono essere modificati; — in relazione all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione, i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi; i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale effettivo di prima entrata, in caso di diversione e le condizioni e i termini per designare e approvare i luoghi diversi dall’ufficio doganale designato per la presentazione delle merci; — in relazione alla custodia temporanea: i casi in cui non devono essere richieste informazioni relative alla custodia temporanea; i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione; i casi specifici per modificare o invalidare le informazioni relative alla custodia temporanea; le condizioni per l’autorizzazione delle strutture di deposito per la custodia temporanea; i casi e le condizioni di circolazione delle merci in custodia temporanea e il tipo di informazioni che devono essere contenuti nelle scritture da fornire o mettere a disposizione all’interno del centro doganale digitale dell’UE; — i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare le merci all’immissione in libera pratica o le deroghe giustificate per il tipo di traffico; — i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate; — i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare le merci a un regime di esportazione; — i casi in cui deve essere presentata una notifica di riesportazione e i casi in cui tale notifica può essere modificata o invalidata; — in relazione alle informazioni pre-partenza all’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione, i dati delle informazioni pre-partenza e i termini entro i quali tali dati devono essere forniti o messi a disposizione; i casi in cui non si applica tale obbligo; le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione le informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei dati identificativi e commercialmente sensibili e i dati relativi alle informazioni pre-partenza che non possono essere modificati; — in relazione all’uscita delle merci, i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza e i dati da notificare all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione; — in relazione ai regimi speciali, i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di transito unionale, al regime di deposito, al regime di ammissione temporanea, al regime di uso finale, al regime di perfezionamento attivo e al regime di perfezionamento passivo; le condizioni per la concessione di un’autorizzazione per regimi speciali e le relative eccezioni; i casi in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo leda l’interesse essenziale dei produttori dell’Unione senza il parere dell’Autorità doganale dell’UE; i casi in cui si ritiene che sussistano prove di tali incidenze negative; l’elenco di merci ritenute sensibili; i tipi di informazioni e i dati che devono essere contenuti nelle scritture e le eccezioni all’obbligo di fornirli o di metterli a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE; i termini per appurare un regime speciale; i casi, le condizioni, la forma nonché le informazioni e i dati richiesti per il trasferimento dei diritti e degli obblighi; i casi in cui gli importatori e gli esportatori possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diversi dal transito o dalla zona franca e le relative condizioni; le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento e talune regole più dettagliate relative alle merci equivalenti; — in relazione al transito, i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per speditore autorizzato e destinatario autorizzato ai fini TIR e i requisiti aggiuntivi in materia di dati e le condizioni per l’autorizzazione delle semplificazioni; — in relazione alla custodia, le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale per le vendite a distanza; — in relazione all’ammissione temporanea, l’uso particolare cui sono soggette le merci non unionali e i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale che devono essere soddisfatti per poter usufruire del regime di ammissione temporanea; — in relazione al perfezionamento attivo, le condizioni per la riesportazione temporanea di merci per perfezionamento complementare; — le norme per determinare l’origine non preferenziale e le norme sull’origine preferenziale; — in relazione alla determinazione del valore in dogana, le condizioni per concedere l’autorizzazione alle semplificazioni nella determinazione del valore in dogana in casi specifici e i dati richiesti per la determinazione del valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione; — in relazione alla determinazione dell’obbligazione doganale, norme dettagliate per il calcolo dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale; i termini specifici entro i quali il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale non può essere determinato se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato o in cui una custodia temporanea non è terminata correttamente; i casi in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica del debito doganale e le informazioni che gli operatori economici di fiducia e certificati e gli importatori per le vendite a distanza devono fornire ai fini della notifica dell’obbligazione doganale; — in relazione alle garanzie, i casi specifici in cui non sono richieste garanzie per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea e la soglia per l’esenzione dalla costituzione di una garanzia; le norme per determinare la forma della garanzia diversa dai mezzi di pagamento riconosciuti dalle autorità doganali e da un impegno assunto da un fideiussore; le forme della garanzia e le norme applicabili al fideiussore; le condizioni per la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di una dispensa dalla garanzia e i termini per lo svincolo di una garanzia; — in relazione al pagamento delle obbligazioni doganali, la sospensione del termine per il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale e per la determinazione del periodo di sospensione; l’aggiornamento delle soglie al di sotto delle quali le autorità doganali non applicano un interesse di credito né un interesse di mora e al di sopra delle quali esse devono procedere al rimborso o allo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione; le norme che la Commissione deve rispettare nell’adozione di una decisione sul rimborso e lo sgravio dell’obbligazione doganale e, per quanto riguarda l’estinzione di un’obbligazione doganale, l’elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione; — in relazione alla cooperazione doganale, le condizioni e le procedure secondo cui uno Stato membro può avere la facoltà di mantenere in essere un accordo bilaterale in merito allo scambio di informazioni o di avviare negoziati con paesi terzi per la conclusione di un tale accordo; — in relazione alle sanzioni nel caso di vendite a distanza, il numero sostanziale di controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità competenti e la soglia di casi, sulla base della gravità della violazione, ritenuta sufficientemente rappresentativa per stabilire la sussistenza di tale inosservanza sistematica, al fine di determinare l’inosservanza sistematica in modo uniforme ed efficace e per garantire un elevato livello di osservanza e affrontare l’inosservanza sistematica, nonché tenendo conto di fattori quali il volume e l’impatto specifico delle vendite a distanza, i rischi per la sicurezza dei consumatori, la proporzionalità, modelli operativi diversi e la necessità di tutelare gli interessi finanziari e non finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri; — le deroghe per l’individuazione dell’ufficio doganale competente per la vigilanza del vincolo delle merci a un regime doganale e del luogo in cui sorge l’obbligazione doganale, alla luce della valutazione da effettuarsi a cura della Commissione in merito all’efficacia della vigilanza doganale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. (114) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per l’adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, compreso il gruppo di contatto sul commercio, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 28 ) . (115) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: — stabilire le norme procedurali per la cooperazione tra le autorità doganali in relazione ai controlli; — stabilire la procedura per la presentazione e l’accettazione di una domanda di decisione doganale e per l’adozione di tali decisioni; — stabilire le norme per l’annullamento di decisioni doganali favorevoli; — stabilire le norme procedurali per la revoca, la sospensione o la modifica di decisioni doganali favorevoli; — adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; — stabilire le norme procedurali concernenti l’utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca, nonché concernenti la notifica alle autorità doganali che l’adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione; — stabilire la procedura di riscossione della tassa di gestione dell’Unione presso l’operatore economico; — stabilire le norme relative alla conversione valutaria; — stabilire le procedure per le richieste di dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili presentate alle autorità doganali degli Stati membri o all’Autorità doganale dell’UE, nonché la forma e le categorie di dati che possono essere messi a disposizione mediante tali richieste; — stabilire le norme per determinare l’autorità doganale responsabile per la registrazione degli operatori economici e di talune altre persone; — stabilire le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatore economico autorizzato; — adottare le modalità per l’applicazione dei criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato e le decisioni individuali relative alla sospensione o alla revoca dello status di operatore economico di fiducia e certificato, qualora l’autorità competente non fornisca informazioni all’Autorità doganale dell’UE per la verifica di tale status o qualora l’azione adottata sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE non sia sufficiente; — stabilire le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato, alla rivalutazione di tale status e alle relative consultazioni, nonché alla tipologia delle correlate attività di monitoraggio; — stabilire le disposizioni tecniche per gli attuali sistemi doganali elettronici e un programma di lavoro per la loro graduale eliminazione e la graduale introduzione del centro doganale digitale dell’UE; — stabilire le norme e le modalità per l’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE; — stabilire le norme dettagliate che consentono all’EPPO di richiedere e ottenere i dati dal centro doganale digitale dell’UE; — stabilire le modalità che consentono a Europol e Frontex di richiedere e ottenere i dati nel centro doganale digitale dell’UE, definire la procedura per la verifica di tali richieste, specificare le limitazioni e le responsabilità in merito al trasferimento successivo di tali dati e, se necessario, imporre all’autorità richiedente di designare uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o di fornire garanzie supplementari; — stabilire i ruoli dei contitolari per quanto riguarda l’elaborazione dei dati nel centro doganale digitale dell’UE e i loro rapporti rispetto agli interessati; — stabilire le garanzie per prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali soggetti a limitazioni; — stabilire le modalità tecniche per l’interoperabilità e la connessione in relazione al centro doganale digitale dell’UE; — in via eccezionale e temporanea, autorizzare gli Stati membri a utilizzare servizi o sistemi elettronici diversi da quelli attuati nel centro doganale digitale dell’UE; — stabilire le misure intese a garantire l’applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, e la definizione dei settori di controllo prioritari comuni e di criteri e norme comuni in materia di rischio; — stabilire le misure relative alla verifica dei dati forniti o messi a disposizione, all’esame delle merci e al prelievo di campioni, agli esiti della verifica e all’identificazione; — stabilire le misure da applicare ai controlli a posteriori e le metodologie appropriate; — specificare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; — stabilire le norme procedurali per la fornitura e la verifica dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali; — stabilire le norme procedurali per modificare e invalidare i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale; — stabilire la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici e per la determinazione degli uffici doganali competenti; — stabilire la procedura per la presentazione di una dichiarazione doganale normale, di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; — stabilire la procedura per la presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione in dogana delle merci, per l’accettazione di una dichiarazione doganale, per la modifica o l’invalidamento di una dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci, per lo sdoganamento centralizzato e per la presentazione di una dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante; — stabilire la procedura per la vendita e la donazione delle merci, per la distruzione delle merci e per l’abbandono delle merci allo Stato; — stabilire la procedura per la fornitura, il ricevimento, la modifica e l’invalidamento delle informazioni anticipate sul carico e le misure di attenuazione; — stabilire la procedura relativa alla notifica di arrivo; — stabilire la procedura per la presentazione fisica delle merci in dogana; — stabilire la procedura per la presentazione, la modifica e l’invalidamento delle informazioni relative alla custodia temporanea e per gli spostamenti di merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea; — stabilire le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; — stabilire le norme procedurali in materia di esportazione e uscita; — stabilire la procedura per la presentazione, la modifica o l’invalidamento di una notifica di riesportazione; — stabilire la procedura per fornire, mettere a disposizione, ricevere, modificare e invalidare le informazioni pre-partenza e per dare istruzione alla persona che ha fornito le informazioni pre-partenza di non caricare o trasportare le merci; — stabilire le norme procedurali per la concessione dell’autorizzazione per i regimi speciali o la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, le norme procedurali per l’esame delle condizioni economiche, ivi compreso per la formulazione del parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE che valuta se la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo o passivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, e le norme per la determinazione e il monitoraggio della quantità oltre la quale si verifica un effetto negativo; — stabilire le norme procedurali per l’appuramento di un regime speciale e per il trasferimento dei diritti e degli obblighi, per la circolazione delle merci e per l’uso di merci equivalenti nell’ambito di regimi speciali; — stabilire le norme procedurali per l’applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell’Unione; — stabilire le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l’appuramento di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno; — stabilire la procedura per il vincolo delle merci al regime di deposito doganale o al regime di zona franca; — stabilire le norme procedurali relative alle condizioni per il vincolo delle merci destinate alle vendite a distanza al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza; — stabilire le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e massimali tariffari e la gestione della sorveglianza doganale dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci; — determinare la classificazione tariffaria delle merci; — stabilire le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova dell’origine non preferenziale delle merci; — stabilire le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci e le misure che concedono a un paese o territorio beneficiario una deroga temporanea dalle norme sull’origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione; — stabilire le misure per determinare l’origine di merci specifiche; — stabilire le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana delle merci; — stabilire le misure per definire il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza; — stabilire le norme procedurali per la costituzione, la determinazione dell’importo, il monitoraggio e lo svincolo delle garanzie nonché la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; — stabilire le norme procedurali concernenti i divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali; — stabilire le misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un’obbligazione doganale; — stabilire le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio di un importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, nonché sulle informazioni da fornire alla Commissione e sulle decisioni che questa deve adottare in merito al rimborso o allo sgravio; — attivare le azioni e le disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi; — specificare lo status indipendente del revisore dati dell’Autorità doganale dell’UE e stabilire in dettaglio i suoi compiti e le sue responsabilità; — autorizzare gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con paesi terzi sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale; — specificare i dati che gli Stati membri devono fornire all’Autorità doganale dell’UE ai fini della valutazione e della comunicazione, nonché il loro livello di riservatezza e la concezione della misurazione delle prestazioni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) . (116) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di: — atti di esecuzione che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l’osservanza della normativa doganale; — atti di esecuzione relativi al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio; — atti di esecuzione che specificano lo status indipendente del revisore dati dell’Autorità doganale dell’UE e stabiliscono in dettaglio i suoi compiti e le sue responsabilità; — atti di esecuzione che autorizzano uno Stato membro a concludere un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale, in quanto tali accordi bilaterali interessano un solo Stato membro. (117) In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: — misure per assicurare l’applicazione uniforme dei controlli doganali e della gestione dei rischi, tra cui lo scambio di informazioni sui rischi e di analisi dei rischi, i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio; — la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; — la determinazione dell’origine di merci specifiche; — la definizione del metodo appropriato di valutazione in dogana o dei criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana delle merci in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza; — divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali; — l’attivazione delle azioni e delle disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi; — il conferimento di potere a uno Stato membro a concludere un accordo bilaterale con un paese terzo sullo scambio di informazioni ai fini della cooperazione doganale. (118) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare gli obiettivi fondamentali di consentire l’efficace funzionamento dell’Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune è necessario e opportuno stabilire le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. (119) A decorrere dal 1 o marzo 2031 gli operatori economici dovrebbero avere il diritto di iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell’UE. Entro il 1 o marzo 2034 il centro doganale digitale dell’UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a utilizzarlo. (120) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato entro un termine ambizioso, ma in modo graduale. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione e poteri delegati dovrebbero applicarsi sin dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire alla Commissione di rivedere gli atti delegati e gli atti di esecuzione esistenti e, se del caso, di adottare nuovi atti delegati e atti di esecuzione sulla base delle nuove deleghe di poteri e competenze sin dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al contrario, per consentire agli Stati membri e agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, l’ampia maggioranza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. Ciò comprende l’abrogazione dell’attuale codice doganale dell’Unione, che dovrebbe avere efficacia solo dopo tale periodo di adattamento di 12 mesi. Infine, le disposizioni relative alle vendite a distanza e all’Autorità doganale dell’UE, ad eccezione di quelle che disciplinano lo statuto giuridico dell’Autorità doganale dell’UE e l’avvio delle sue attività, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o luglio 2028. (121) La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri. (122) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 luglio 2023, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 Ambito di applicazione della normativa doganale e missione delle autorità doganali Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione, che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. Il presente regolamento istituisce inoltre l’Autorità doganale dell’Unione europea («Autorità doganale dell’UE») e stabilisce le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l’istituzione del centro doganale digitale europeo («centro doganale digitale dell’UE»). 2.   Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e il diritto dell’Unione vigente in altri settori, il presente regolamento si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale dell’Unione. 3.   Alcune disposizioni della normativa doganale si applicano al di fuori del territorio doganale dell’Unione a norma del diritto dell’Unione relativo a settori specifici o di convenzioni internazionali. 4.   Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell’Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE o (UE) 2020/262 e parti di tale territorio cui tali direttive non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali direttive non si applicano. Articolo 2 Missione delle autorità doganali Con l’obiettivo di favorire l’azione congiunta dell’unione doganale, conseguire un’attuazione uniforme della normativa doganale, comprese norme armonizzate in materia di controlli doganali, e consentire il buon funzionamento del mercato interno, la missione delle autorità doganali è tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri attraverso la riscossione efficace dei dazi doganali e di altri oneri e la lotta contro le frodi, agevolare le attività commerciali legittime, contribuire al commercio equo e alla sicurezza della catena di approvvigionamento nel suo complesso e combattere il commercio illecito. Le autorità doganali contribuiscono inoltre a garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e la protezione della salute e della vita umana, animale e vegetale, dei consumatori e dell’ambiente, nonché di altri interessi pubblici tutelati da altre normative applicate dalle autorità doganali nell’ambito delle loro competenze e, se del caso, in stretta collaborazione con altre autorità competenti. Articolo 3 Territorio doganale 1.   Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo: a) il territorio del Regno del Belgio; b) il territorio della Repubblica di Bulgaria; c) il territorio della Repubblica ceca; d) il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia; e) il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica); f) il territorio della Repubblica di Estonia; g) il territorio dell’Irlanda; h) il territorio della Repubblica ellenica; i) il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla; j) il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); k) il territorio della Repubblica di Croazia; l) il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno; m) il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003; n) il territorio della Repubblica di Lettonia; o) il territorio della Repubblica di Lituania; p) il territorio del Granducato del Lussemburgo; q) il territorio dell’Ungheria; r) il territorio della Repubblica di Malta; s) il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa; t) il territorio della Repubblica d’Austria; u) il territorio della Repubblica di Polonia; v) il territorio della Repubblica portoghese; w) il territorio della Romania; x) il territorio della Repubblica di Slovenia; y) il territorio della Repubblica slovacca; z) il territorio della Repubblica di Finlandia; e za) il territorio del Regno di Svezia. 2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili: a) per quanto riguarda la Francia, il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française) del 27 settembre 1963, pag. 8679); b) per quanto riguarda Cipro, il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252). Articolo 4 Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale relative alla fornitura dei dati, alla prova della posizione doganale e all’utilizzo del regime di transito unionale interno si applicano agli scambi di merci unionali di cui all’articolo 1, paragrafo 4, nonché specificando le semplificazioni di tali disposizioni, a condizione che tali atti delegati non incidano sulla corretta applicazione delle pertinenti misure fiscali. Tali atti delegati possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro. CAPO 2 Definizioni Articolo 5 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili di applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali; 2) «normativa doganale»: tutti gli elementi seguenti: a) il presente regolamento e le disposizioni modificative, integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale; b) la tariffa doganale comune; c) gli atti giuridici che istituiscono un regime unionale delle franchigie doganali; d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, se tali disposizioni sono applicabili nell’Unione; e e) il regolamento (UE) 2022/2399 e le disposizioni recanti modifica, integrazione o di attuazione di questo; 3) «altre normative applicate dalle autorità doganali»: normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, ne escono o vi transitano o alle merci destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali; 4) «misure di politica commerciale»: in quanto parte di altre normative applicate dalle autorità doganali, le misure adottate a norma dell’articolo 207 TFUE diverse dai dazi anti-dumping provvisori o definitivi, dai dazi compensativi o dalle misure di salvaguardia sotto forma di tariffe maggiorate su merci specifiche, incluse in particolare le misure speciali in materia di vigilanza e di salvaguardia sotto forma di autorizzazioni all’importazione o all’esportazione; 5) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o un’associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire; 6) «operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale; 7) «stabilito nel territorio doganale dell’Unione»: a) se si tratta di una persona fisica, chiunque abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione; b) se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, chiunque abbia la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell’Unione; 8) «stabile organizzazione»: una sede fissa d’affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e le necessarie risorse tecniche e attraverso la quale sono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona; 9) «Stato membro di stabilimento»: a) lo Stato membro in cui è stabilita una persona conformemente al punto 7); o b) se una persona giuridica o un’associazione di persone ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o una stabile organizzazione in diversi Stati membri, lo Stato membro in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale di tale persona o associazione di persone a fini doganali e in cui è effettuata o deve essere effettuata almeno una parte delle attività doganali; 10) «decisione doganale»: qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate; 11) «regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità del presente regolamento: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione; 12) «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; 13) «importatore»: a) in caso di vendite a distanza, l’importatore per le vendite a distanza; b) negli altri casi, la persona determinata applicando i punti da i) a v) nell’ordine seguente: i) la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione; ii) la persona che ha assunto il potere dalla persona di cui al punto i); iii) la persona che gli succede e ha il potere di decidere e ha deciso di vincolare le merci a un regime doganale; iv) il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione; o v) il titolare delle merci; 14) «importatore per le vendite a distanza»: la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza; 15) «vendite a distanza»: vendite a distanza di merci (o beni) importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi della definizione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE; 16) «regime IOSS»: il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; 17) «esportatore»: a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; b) nei casi non contemplati alla lettera a): i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale; o ii) se non vi è alcuna persona di cui al punto i), qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte di un contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale; 18) «riesportazione»: l’atto di un esportatore di far uscire merci non unionali dal territorio doganale dell’Unione; 19) «informazioni pre-partenza»: l’insieme di dati da fornire alle autorità doganali, o da mettere a loro disposizione, relativi alle merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 20) «rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale; 21) «dati»: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di documento, registrazione sonora, visiva o audiovisiva; 22) «sorveglianza doganale»: la raccolta e l’analisi delle informazioni relative alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, ne escono o vi transitano al fine di monitorarne la circolazione a livello unionale, garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali e il rispetto della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali e contribuire all’analisi e alla gestione dei rischi; 23) «rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione alle merci circolanti tra il territorio doganale dell’Unione e paesi non facenti parte di tale territorio e in relazione alla presenza nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali, che costituirebbe una minaccia: a) per gli interessi finanziari o economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; b) per la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per qualsiasi altro interesse pubblico; c) per la corretta applicazione di misure unionali o nazionali; 24) «analisi economica»: la valutazione o la quantificazione di una politica o di un fenomeno economico per capire in quale modo i fattori economici incidano sul funzionamento di una politica, di una zona geografica o di un gruppo di persone al fine di migliorare le future decisioni; 25) «gestione dei rischi»: la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l’identificazione di profili di operatori economici che presentano un rischio e di operazioni sospette, e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi e minimizzare il loro potenziale impatto; 26) «vigilanza doganale»: azioni adottate di norma delle autorità doganali al fine di garantire che la normativa doganale e, se del caso, altre normative applicate dalle autorità doganali siano rispettate o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento; 27) «controlli doganali»: atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e, se del caso, con altre normative applicate dalle autorità doganali o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento; 28) «audit»: un tipo di controllo doganale a posteriori sotto forma di atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di raccogliere e valutare prove attestanti la conformità della gestione, dell’organizzazione, delle procedure interne o dei sistemi interni di un operatore economico alle norme e ai requisiti pertinenti; 29) «luogo di svincolo»: a) l’ufficio doganale competente; b) il luogo designato o approvato dall’autorità doganale, compreso il luogo indicato dall’operatore economico di fiducia e certificato (operatore «Trust and Check»); o c) una zona franca; 30) «notifica della disponibilità delle merci»: l’atto con il quale una persona informa l’autorità doganale che le merci si trovano fisicamente nel luogo di svincolo e che sono stati forniti o messi a disposizione i dati necessari per vincolare tali merci al regime doganale in questione o porle in custodia temporanea o per concludere il regime di transito unionale; 31) «controlli casuali»: controlli doganali basati sui principi del campionamento casuale con riguardo alla popolazione di interesse; 32) «titolare delle merci»: la persona che ha il controllo fisico delle merci; 33) «trasportatore»: a) nel contesto dell’entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell’Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell’Unione; tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, per «trasportatore» si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell’Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per «trasportatore» si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione; b) nel contesto dell’uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione; tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell’Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell’arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per «trasportatore» si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell’Unione sarà arrivato a destinazione; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per «trasportatore» si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 34) «analisi dei rischi»: l’elaborazione di dati, compresi i dati personali, al fine di identificare o quantificare i possibili rischi, avvalendosi se del caso di metodi analitici pertinenti e di sistemi di intelligenza artificiale (IA) quali definiti all’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 30 ) ; 35) «segnale di rischio»: l’indicazione di un possibile rischio, sulla base di operazioni automatizzate di elaborazione per l’analisi dei rischi, per quanto riguarda i dati, le informazioni o i documenti; 36) «risultato dell’analisi dei rischi»: nel caso di un segnale di rischio, la determinazione che un rischio è o non è presente, sulla base di un’elaborazione automatica o di un’ulteriore valutazione umana del segnale di rischio; 37) «misure di attenuazione dei rischi»: le misure volte a prevenire, ridurre o gestire un rischio o a limitarne l’impatto, tra cui: a) dare istruzione al trasportatore o all’esportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni pertinenti supplementari; c) individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un’altra autorità doganale o di un’altra autorità competente; d) raccomandare il luogo più idoneo per effettuare controlli e le misure più idonee per tali controlli; e) effettuare un controllo doganale; f) determinare il percorso da utilizzare e i termini da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 38) «raccomandazione di controllo»: le conclusioni basate sull’analisi dei rischi di un’autorità doganale o dell’Autorità doganale dell’UE per quanto riguarda l’opportunità di attuare una misura di attenuazione dei rischi e, se del caso, i tempi e il luogo in cui tale misura dovrebbe essere attuata; 39) «decisione di controllo»: l’atto individuale con cui le autorità doganali decidono se un controllo doganale debba essere effettuato; 40) «risultato del controllo»: i risultati preliminari e finali di un controllo, comprese eventuali ulteriori azioni indicate e le autorità competenti interessate dai risultati; 41) «settore di controllo prioritario comune»: una selezione di regimi doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto od operatori economici che sono sottoposti a livelli accresciuti di analisi dei rischi e a misure di attenuazione dei rischi per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali; 42) «criteri e norme comuni in materia di rischio»: i parametri per l’analisi dei rischi per un settore a rischio e le relative norme sull’applicazione pratica di tali parametri; 43) «strategia di vigilanza»: un approccio inteso a trattare un rischio che mira a equilibrare gli sforzi operativi della vigilanza doganale e le misure di attenuazione dei rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento in modo proporzionato ed efficace; 44) «spedizione»: merci trasportate nell’ambito dello stesso contratto di trasporto da uno speditore a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, e dello stesso tipo, della stessa classe o della stessa descrizione o condizionate insieme; 45) «posizione doganale»: la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale; 46) «merci unionali»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi; b) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi terzi e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b); 47) «merci non unionali»: le merci diverse dalle merci unionali o le merci che hanno perso la posizione doganale di merci unionali; 48) «svincolo delle merci»: l’atto con il quale le autorità doganali, o altri soggetti per loro conto, mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale si intende vincolarle; 49) «dichiarazione sommaria di entrata»: l’atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell’Unione; 50) «dichiarazione sommaria di uscita»: l’atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 51) «dichiarazione per la custodia temporanea»: l’atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea; 52) «dichiarazione doganale»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare; 53) «presentazione delle merci in dogana»: la notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; 54) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ola persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica; 55) «dichiarazione di riesportazione»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire dal territorio doganale dell’Unione merci non unionali, a eccezione delle merci non unionali sottoposte al regime di zona franca o in custodia temporanea; 56) «notifica di riesportazione»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire dal territorio doganale dell’Unione merci non unionali che sono sottoposte al regime di zona franca o in custodia temporanea; 57) «produttore»: a) il fabbricante del prodotto ai sensi di altre normative applicate dalle autorità doganali e applicabili a tale prodotto; b) nel caso dei prodotti agricoli definiti all’articolo 38, paragrafo 1, TFUE o delle materie prime, il produttore; o c) se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l’associazione di persone che ha fabbricato il prodotto o che l’ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a suo nome o con il suo marchio; 58) «fornitore del prodotto»: la persona fisica o giuridica o l’associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza; 59) «custodia temporanea»: la situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che intercorre tra il momento in cui il trasportatore ne notifica l’arrivo nel territorio doganale dell’Unione e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione; 60) «ufficio doganale di prima entrata previsto»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci è destinato ad arrivare nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso; 61) «informazioni anticipate sul carico»: l’insieme di dati forniti alle autorità doganali, o messi a loro disposizione, relativi alle merci che devono entrare nel territorio doganale dell’Unione; 62) «prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento; 63) «operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti: a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci; b) la trasformazione di merci; c) la distruzione di merci; d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; e) l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione); 64) «titolare del regime di transito»: la persona che presenta la dichiarazione di transito o che comunica le informazioni necessarie per vincolare le merci a tale regime o per conto della quale la dichiarazione è presentata o tali informazioni sono comunicate; 65) «tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; 66) «paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 67) «obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili a una determinata merce in virtù della normativa doganale; 68) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale; 69) «dazi all’importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci; 70) «dazi all’esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci; 71) «rimborso»: la restituzione di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato; 72) «sgravio»: l’esonero dall’obbligo di pagare un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che non sia stato pagato; 73) «commissioni di acquisto»: una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell’acquisto di merci da valutare; 74) «crisi»: evento naturale o provocato dall’uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all’Unione o al di fuori di quest’ultima, che mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei residenti, degli operatori economici o del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all’entrata, all’uscita o al transito di merci; 75) «cellula di risposta alle crisi»: il servizio in seno all’Autorità doganale dell’UE che coordina gli sforzi dell’Unione di risposta alle crisi all’interno dell’unione doganale; 76) «microimprese e piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE; 77) «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici» o «codice EORI»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrare tale operatore economico o persona ai fini doganali; 78) «articolo»: una o più merci contenute in una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se previsto nell’ambito dei requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione, la stessa origine; 79) «valico di frontiera condiviso»: qualsiasi valico di frontiera doganale, situato nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di un paese terzo limitrofo, in cui le autorità doganali di tale Stato membro e di tale paese terzo limitrofo applicano la rispettiva normativa doganale in virtù di un accordo bilaterale. CAPO 3 Autorità doganale competente e norme operative degli uffici doganali Articolo 6 Autorità doganale competente 1.   L’autorità doganale competente è: a) per le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale a norma del capo 4, fatta eccezione per i casi specifici stabiliti nella normativa doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento del richiedente; b) per le attività da svolgere a norma degli articoli da 97 a 100, l’autorità doganale competente per l’ufficio doganale di prima entrata; c) per le attività da svolgere a norma degli articoli 101, 102 e 103, l’autorità doganale competente per l’ufficio doganale di prima entrata o l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono scaricate o trasbordate, a seconda della situazione specifica di cui all’articolo 101, paragrafi 1, 2 e 3; d) per le attività da svolgere a norma degli articoli da 104 a 108 e del titolo V, l’autorità doganale dello Stato membro in cui: i) si trovano le merci destinate alla custodia temporanea, compreso il luogo in cui termina il regime di transito, a seconda della situazione specifica; o ii) si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale; e) per le attività da svolgere a norma del titolo VII, diverse da quelle connesse al vincolo delle merci a un regime doganale, l’autorità doganale responsabile per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), l’autorità doganale competente è: a) per l’immissione in libera pratica nel caso di vendite a distanza in cui l’importatore per le vendite a distanza non si avvale del regime IOSS, l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci devono essere fornite; b) se l’importatore o l’esportatore è un operatore economico di fiducia e certificato, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento di tale importatore, o esportatore o del suo rappresentante doganale; c) se il dichiarante è stato autorizzato a utilizzare lo sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 91, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento di tale dichiarante. 3.   L’autorità doganale responsabile per il luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato: a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione; b) effettua i controlli doganali per la verifica delle informazioni fornite; c) se del caso, chiede all’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci di effettuare un controllo doganale; d) se esiste un rischio che può essere mitigato soltanto dopo l’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione o prima che abbiano lasciato tale territorio, chiede all’autorità doganale responsabile del luogo in cui le merci entrano o escono di effettuare i controlli doganali; e) espleta le formalità doganali per la riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’eventuale obbligazione doganale. 4.   Tenendo conto dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali, delle risorse disponibili destinate ai controlli e della gravità del rischio, l’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci o del luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione effettua i controlli doganali richiesti dall’autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato a norma del paragrafo 3, lettere c) e d), e dei titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato, e fornisce a tale autorità doganale i risultati di tali controlli, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione. 5.   Le autorità doganali competenti hanno accesso alle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa doganale nonché di altre normative applicate dalle autorità doganali. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la cooperazione tra le autorità doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 8.   La Commissione adotta orientamenti per specificare i compiti pertinenti alla cooperazione tra le autorità doganali di cui al paragrafo 4. Articolo 7 Norme operative relative agli uffici doganali competenti 1.   Salvo che sia altrimenti disposto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei rispettivi uffici doganali. 2.   Gli Stati membri garantiscono che gli orari ufficiali di apertura dei loro uffici doganali siano ragionevoli e adeguati e che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto. CAPO 4 Decisioni doganali Sezione 1 Principi generali Articolo 8 Decisioni adottate su richiesta 1.   Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. 2.   Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di una domanda di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione di tale domanda. Se un’autorità doganale stabilisce che la domanda di decisione contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare tale decisione, informa il richiedente dell’accettazione della domanda entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda. Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. In tali casi, l’autorità doganale decide se la domanda sia completa e debba pertanto essere accettata oppure se sia incompleta e debba quindi essere respinta entro un termine non superiore a 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della prima domanda. Se l’autorità doganale non comunica la decisione al richiedente entro tale termine, la domanda è considerata accettata allo scadere del termine di 60 giorni di calendario. 3.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, l’autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro 120 giorni di calendario dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente. Se si trova nell’impossibilità di rispettare il termine per l’adozione di una decisione, anche nei casi in cui tale ritardo sia dovuto a consultazioni in corso con altre autorità o organi internazionali competenti, prima che il termine scada l’autorità doganale ne informa il richiedente, indicando i motivi del ritardo e l’ulteriore termine che ritiene necessario per decidere. A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, tale ulteriore termine non supera i 30 giorni di calendario. Inoltre, l’autorità doganale può prorogare il termine per l’adozione di una decisione, quale previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri richiesti per adottare una decisione favorevole. Gli adeguamenti e l’ulteriore periodo necessario per realizzarli sono comunicati all’autorità doganale, che decidono se concedere la proroga richiesta. Nel caso in cui l’autorità doganale non riesca ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente riceve una notifica automatica. Il richiedente può ritenere che la mancata adozione di una decisione sia una decisione negativa. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale o se altrimenti specificato nella decisione stessa, una decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, le decisioni sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere dalla data di adozione. 5.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, la validità di una decisione non è limitata nel tempo. 6.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, l’autorità doganale comunica a quest’ultimo le motivazioni su cui intende basare la decisione. Al richiedente è data la possibilità di esprimere il proprio parere entro un termine calcolato a decorrere dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta («diritto di essere ascoltati»). Dopo la scadenza di tale termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente. I diritti e gli obblighi di cui al primo comma non si applicano: a) se la decisione in questione riguarda informazioni vincolanti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; b) in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario, qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all’articolo 166, paragrafo 4, primo comma; c) se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori; d) se la decisione in questione mira a garantire l’esecuzione di un’altra decisione per la quale al richiedente è stata concessa l’opportunità di esprimere il proprio parere, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato; e) se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; f) se la domanda non soddisfa le condizioni per la sua accettazione; g) se l’autorità doganale dà istruzione alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico di non caricare o trasportare le merci; h) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’articolo 217, paragrafo 3; i) se un codice EORI deve essere invalidato, su richiesta dell’operatore economico interessato, o se non vi è alcuna attività doganale per tre anni o se un operatore economico non esiste più; j) se lo richiedono la natura o il livello di una minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o dei suoi Stati membri. 7.   Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’articolo 18. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) i dati necessari per le domande e le decisioni di cui al presente articolo; b) le condizioni per l’accettazione di una domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) i casi specifici in cui i termini per adottare una decisione specifica e il termine per una loro eventuale proroga differiscano dai termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo; d) i casi specifici, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in cui una decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta; e) i casi specifici, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in cui la validità della decisione è limitata nel tempo; f) la durata del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo; g) le norme concernenti i casi di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo per abbreviare i termini ivi indicati, se del caso, non appena il centro doganale digitale dell’UE sarà operativo. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per: a) la presentazione e l’accettazione della domanda di decisione di cui ai paragrafi 1 e 2; b) l’adozione delle decisioni di cui al presente articolo, compresi, se del caso, il diritto di essere ascoltati e la consultazione di altri Stati membri interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 9 Gestione delle decisioni adottate su richiesta 1.   Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti. 2.   Il destinatario della decisione monitora costantemente il soddisfacimento dei criteri e il rispetto delle condizioni, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti da tale decisione e, se del caso, stabilisce controlli interni in grado di prevenire, individuare e rettificare operazioni illegali o irregolari. 3.   Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l’adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di tale decisione. 4.   Le autorità doganali monitorano regolarmente se il destinatario della decisione continui a soddisfare i relativi criteri e a rispettare i relativi obblighi, in particolare la capacità di prevenire, reagire e porre rimedio agli errori attraverso adeguati controlli interni nonché di notificare alle autorità doganali qualsiasi sospetto di frode doganale di cui sia a conoscenza, o di cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, o qualsiasi informazione che possa portare alla sua individuazione, in particolare a norma degli articoli 27, 28, 30 e 31. In base a tale attività di monitoraggio le autorità doganali valutano il profilo di rischio del destinatario della decisione, se opportuno. Se il destinatario della decisione risulta stabilito nel territorio doganale dell’Unione da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un suo attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata. 5.   Le autorità doganali comunicano all’Autorità doganale dell’UE le decisioni adottate su richiesta e tutte le attività di monitoraggio svolte a norma del paragrafo 4. L’Autorità doganale dell’UE tiene conto di tali informazioni ai fini di gestione dei rischi. 6.   Fino al 28 febbraio 2034, le autorità doganali registrano le decisioni nei sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri hanno accesso a tali decisioni e alle corrispondenti informazioni in tali sistemi. 7.   Fatte salve altre disposizioni applicabili che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, revocarla o modificarla in ogni momento se non è conforme alla normativa doganale. Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE circa l’annullamento, la revoca e la modifica di tali decisioni doganali, a meno che tali informazioni non siano già disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. 8.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le autorità doganali riesaminano una decisione. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) norme particolareggiate per il monitoraggio delle decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; b) i casi specifici in cui le decisioni devono essere riesaminate, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, e le norme per tale riesame. Articolo 10 Validità delle decisioni a livello dell’Unione Le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, salvo nei casi in cui la decisione disponga che il suo effetto sia limitato a uno o a più Stati membri. Articolo 11 Annullamento di decisioni favorevoli 1.   Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti: a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete; b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete; c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa. 2.   L’annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione. 3.   Gli effetti dell’annullamento di una decisione decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale, se non altrimenti specificato nella decisione di annullamento conformemente alla normativa doganale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per l’annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 12 Revoca, sospensione e modifica di decisioni favorevoli 1.   Una decisione favorevole è revocata o modificata: a) se non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; b) se il destinatario della decisione non rispetta gli obblighi imposti dalla decisione stessa; o c) su richiesta del destinatario della decisione. 2.   Una decisione favorevole è sospesa: a) se l’autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica; b) se l’autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti da tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; c) se il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni per la decisione o gli obblighi imposti dalla decisione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo necessario per adottarli. 3.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non ottempera un obbligo da essa imposto. 4.   La revoca, la sospensione o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione. 5.   Alla revoca, sospensione o modifica della decisione si applica l’articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) i casi specifici di cui al paragrafo 3 in cui le autorità doganali sono autorizzate a revocare una decisione favorevole destinata a più persone anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non ha rispettato un obbligo imposto dalla decisione stessa; b) i casi eccezionali in cui le autorità doganali sono autorizzate a rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente al paragrafo 5, secondo comma. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la revoca, la sospensione o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 13 Decisioni adottate senza richiesta Fatta eccezione per i casi in cui un’autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l’articolo 8, paragrafi da 4 a 7, l’articolo 9, paragrafo 7, e gli articoli 10, 11 e 12 si applicano mutatis mutandis alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza richiesta della persona interessata. Articolo 14 Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate a un regime doganale e sono ancora soggette a un regime doganale o in custodia temporanea a seguito della decisione revocata, modificata o sospesa. Sezione 2 Informazioni vincolanti Articolo 15 Decisioni relative alle informazioni vincolanti 1.   Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti («decisioni ITV») o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO») e decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD»). Tali richieste non sono accettate in uno dei seguenti casi: a) se la domanda è presentata o è già stata presentata, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal destinatario della decisione o per suo conto: i) per le decisioni ITV, relativamente alle stesse merci; ii) per le decisioni IVO, relativamente alle stesse merci e nelle stesse circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine; iii) per le decisioni IVVD, relativamente alle merci nelle stesse circostanze che determinano il valore in dogana; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione relativa a informazioni vincolanti o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale. 2.   Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono tali soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine o il valore in dogana delle merci interessate per: a) le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia; b) il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione. 3.   Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia. 4.   Per l’applicazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue: a) nel caso di una decisione ITV, che le merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione; b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’acquisizione dell’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione; c) nel caso di una decisione IVVD, che le circostanze che determinano il valore in dogana delle merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione. Articolo 16 Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti 1.   Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza: a) dell’adozione di una modifica delle nomenclature di cui all’articolo 166, paragrafo 2, lettere a) e b); o b) dell’adozione delle misure di cui all’articolo 167, paragrafo 4. In tali casi le decisioni ITV cessano di essere valide con effetto con effetto dalla data dell’applicazione della modifica o delle misure. 2.   Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 3: a) se non è più conforme al diritto dell’Unione a seguito dell’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante o della conclusione da parte dell’Unione di un accordo che diventa applicabile nell’Unione con effetto dalla data di applicazione di detto atto o accordo; o b) se non è più compatibile con l’accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell’origine delle merci per garantire l’uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione di tale accordo con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 3.   Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 3: a) se non è più conforme al diritto dell’Unione a seguito dell’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante: dalla data di applicazione dell’atto; o b) se non è più compatibile con l’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ( 31 ) o con le decisioni adottate ai fini dell’interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana: dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 4.   La cessazione della validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti non ha effetto retroattivo. 5.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 7, e all’articolo 11, le autorità doganali annullano le decisioni relative a informazioni vincolanti solo se sono basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti. 6.   Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, e dell’articolo 12. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione. 7.   Le decisioni relative alle informazioni vincolanti non sono modificabili. 8.   Le autorità doganali revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature di cui all’articolo 166, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di una delle seguenti circostanze: a) l’adozione di note esplicative di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 32 ) , nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto alla data della pubblicazione delle note esplicative nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ; b) la pronuncia di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ; c) l’adozione di decisioni di classificazione, pareri di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci adottati dall’organizzazione istituita dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, nel qual caso la revoca della decisione ITV prende effetto dalla data di pubblicazione della relativa comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C. 9.   Le decisioni IVO e IVVD sono revocate se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 10.   Laddove una decisione relativa a informazioni vincolanti cessi di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 o 3, oppure è revocata a norma del paragrafo 6, 8 o 9, la decisione può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare. Il periodo di uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione relativa a informazioni vincolanti. Tuttavia una misura di cui all’articolo 167, paragrafo 4, all’articolo 172 o all’articolo 182 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, è presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Per beneficiare dell’uso esteso di una decisione relativa a informazioni vincolanti, il destinatario di tale decisione presenta una domanda alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri in cui le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all’uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione. 11.   La Commissione comunica alle autorità doganali se: a) l’adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa per le merci di cui la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine o la determinazione del valore in dogana non è assicurata; o b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata. 12.   La Commissione può adottare atti di esecuzione sotto forma di decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare una decisione ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell’origine delle merci o del valore in dogana. Prima di adottare tale decisione la Commissione comunica i motivi sui quali intende basare la propria decisione al destinatario della decisione ITV, IVO o IVVD, che ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista entro il termine indicato dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritenga che l’abbia ricevuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 283, paragrafo 2. 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo, anche per quanto riguarda la comunicazione alle persone interessate dei motivi sui quali la Commissione intende basare le proprie decisioni e il termine entro il quale tali persone possono esprimere il proprio parere. 14.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per: a) utilizzare una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo; b) informare le autorità doganali conformemente al paragrafo 11 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Sezione 3 Ricorsi Articolo 17 Decisioni prese da un’autorità giudiziaria Gli articoli 18 e 19 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie. Articolo 18 Diritto di ricorso 1.   Una persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione presa dalle autorità doganali in materia di applicazione della normativa doganale, purché la decisione la riguardi direttamente e individualmente. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che abbia chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’abbia ottenuta entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 3. 2.   È possibile esperire il ricorso in almeno due fasi: a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dallo Stato membro interessato; b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, a seconda del diritto nazionale dello Stato membro interessato. 3.   Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali. Articolo 19 Sospensione dell’applicazione 1.   La presentazione di un ricorso non ha l’effetto di sospendere l’applicazione della decisione oggetto del ricorso. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali sospendono, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione oggetto del ricorso sia incompatibile con la normativa doganale o che possa verificarsi un danno irreparabile per l’interessato. 3.   Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione oggetto del ricorso ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione dell’attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Sezione 4 Oneri e costi Articolo 20 Oneri, costi e tassa di gestione dell’Unione 1.   Le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o per qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali riscuotono una tassa di gestione dell’Unione di un importo fisso per articolo per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza. 3.   L’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui al paragrafo 2 corrisponde ai costi approssimativi dei servizi di cui a tale paragrafo. Tali costi comprendono almeno i costi della verifica dei dati, dell’esecuzione dell’analisi dei rischi, dell’infrastruttura pertinente e dei controlli, compresi i servizi resi dall’Autorità doganale dell’UE. 4.   L’importo di cui al paragrafo 2 è inferiore se l’oggetto dell’immissione in libera pratica è costituito da merci vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale per le vendite a distanza. 5.   Al momento del pagamento dell’obbligazione doganale, il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione paga la tassa di gestione dell’Unione almeno una volta al mese alle autorità doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci. In assenza di un’obbligazione doganale, la persona che sarebbe stata considerata debitore in caso di obbligazione doganale è considerata debitore della tassa di gestione dell’Unione. Per quanto riguarda le questioni per le quali non sono stabilite norme specifiche nel presente articolo o a norma dello stesso, le disposizioni in materia di obbligazione doganale si applicano mutatis mutandis alla tassa di gestione dell’Unione. 6.   La tassa di gestione dell’Unione non è rimborsabile. 7.   Entro il 30 giugno 2028, in conformità dell’articolo 285, paragrafo 2, la Commissione fornisce una soluzione informatica adeguata a livello dell’Unione ai fini del calcolo della tassa di gestione dell’Unione. 8.   La Commissione elabora ogni due anni una relazione per valutare i costi approssimativi dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3. 9.   Gli Stati membri possono stabilire e applicare oneri o recuperare costi per servizi specifici diversi da quelli di cui al paragrafo 2, in particolare: a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell’articolo 15 o alla fornitura di informazioni a norma dell’articolo 25; c) l’esame delle merci o il prelievo di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; d) misure di controllo eccezionali necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente articolo stabilendo l’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 11.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono la procedura di riscossione della tassa di gestione dell’Unione presso l’operatore economico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 5 Conversione valutaria e termini Articolo 21 Conversione valutaria 1.   Le autorità competenti pubblicano, se del caso anche rendendolo disponibile online, il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per uno dei seguenti motivi: a) i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui è determinato il valore in dogana; b) il valore dell’euro nelle valute nazionali è richiesto al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione, anche laddove sia richiesto per l’applicazione delle soglie di valore stabilite nella tariffa doganale comune. 2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il valore dell’euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l’anno. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla conversione valutaria ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 22 Periodi, date e termini 1.   Se un periodo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati, salvo che sia altrimenti disposto in detta normativa. 2.   Si applicano le norme applicabili ai periodi, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 33 ) , salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale. CAPO 6 Altre disposizioni Articolo 23 Riservatezza dei dati 1.   I dati di natura riservata o forniti in via riservata ottenuti dalle autorità doganali o dall’Autorità doganale dell’UE rimangono riservati. Ciononostante, tali dati possono essere divulgati se le autorità doganali o l’Autorità doganale dell’UE sono tenute o autorizzate a farlo a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in particolare per motivi connessi a procedimenti giudiziari. 2.   Gli Stati membri possono designare, in consultazione con la Commissione, dati specifici la cui divulgazione lederebbe gli interessi essenziali della loro sicurezza, da contrassegnare tecnicamente all’interno del centro doganale digitale dell’UE in modo tale che qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati sia limitato alle autorità competenti dello Stato membro interessato, a meno che tali autorità non autorizzino espressamente un ulteriore trattamento da parte di un’altra persona. La persona che trasmette i dati al centro doganale digitale dell’UE stabilisce chiaramente le limitazioni al trattamento di tali dati che possono essere collegate alle specifiche catene di approvvigionamento o alle categorie di dati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito agli specifici interessi essenziali di sicurezza in gioco e spiega perché ritiene che tali interessi non possano essere sufficientemente tutelati nell’ambito del quadro generale delle disposizioni sul trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE. 4.   Qualsiasi divulgazione, estrazione o comunicazione di dati ai sensi del presente regolamento avviene con un livello adeguato di protezione dei dati. 5.   Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ) , a decorrere dal 1 o marzo 2031, le autorità doganali degli Stati membri o l’Autorità doganale dell’UE mettono a disposizione, su richiesta, dati doganali aggregati non riservati, non personali e non commercialmente sensibili. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure per le richieste di dati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nonché la forma e le categorie di dati che possono essere messi a disposizione mediante tali richieste. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 24 Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici 1.   Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire ai sensi di un accordo scritto e può includere l’accesso delle autorità doganali ai sistemi elettronici degli operatori economici. 2.   Se non diversamente convenuto dalle due parti o salvo altrimenti disposto nel diritto dell’Unione o nazionale, le informazioni fornite da una parte a un’altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate. Articolo 25 Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali 1.   Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Le autorità doganali possono rifiutare una richiesta in tal senso qualora non si riferisca a un’attività effettivamente prevista relativa agli scambi internazionali di merci. 2.   Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, anche online, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i pertinenti moduli di domanda. TITOLO II DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE CAPO 1 Registrazione Articolo 26 Registrazione 1.   Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso le autorità doganali dello Stato membro di stabilimento al fine di ottenere un codice EORI. Ove possibile, tale registrazione include anche l’identificazione elettronica dell’operatore economico nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ) . 2.   Gli operatori economici registrati informano le autorità doganali di qualsiasi modifica dei loro dati di registrazione, in particolare per quanto riguarda eventuali modifiche del loro luogo di stabilimento. 3.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro in cui svolgono la prima attività contemplata dalla normativa doganale. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le persone diverse dagli operatori economici non sono tenute a registrarsi presso le autorità doganali. Qualora persone diverse dagli operatori economici siano tenute a registrarsi presso le autorità doganali, si applica quanto segue: a) se sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione, dette persone si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento; b) se non sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione, dette persone si registrano presso l’autorità doganale dello Stato membro in cui presentano per la prima volta una dichiarazione, forniscono o mettono a disposizione dati, o presentano una domanda di decisione. 5.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le autorità doganali invalidano la registrazione di cui al paragrafo 1. Tale invalidamento è debitamente giustificato. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo i requisiti minimi in materia di dati per la registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 3 del presente articolo in cui gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell’Unione sono tenuti a registrarsi presso le autorità doganali; c) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo in cui persone diverse dagli operatori economici sono tenute a registrarsi presso le autorità doganali; d) definendo i casi specifici di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui le autorità doganali sono tenute a invalidare una registrazione. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per stabilire l’autorità doganale responsabile per la registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 2 Importatore Articolo 27 Importatori 1.   Vi è un solo importatore alla volta. 2.   L’importatore: a) fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda la custodia temporanea o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente agli articoli 74, 104, 109, 142, 153, 156 o 158 o richieste ai fini dell’appuramento del regime di perfezionamento passivo e le conserva; b) garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti; c) garantisce che le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità e le conserva; d) comunica alle autorità doganali qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata delle merci di cui sia a conoscenza; e) adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all’importatore. 3.   L’importatore è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Tale requisito non si applica all’importatore che: a) vincola merci al regime di transito o al regime di ammissione temporanea; b) introduce merci che rimangono in custodia temporanea; c) vincola merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato; d) è stabilito in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e presenta le merci a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale l’importatore è stabilito conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; oppure e) è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione. CAPO 3 Esportatore Articolo 28 Esportatori 1.   L’esportatore: a) fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci sono vincolate conformemente all’articolo 114, 116 o 161 o richieste ai fini dell’appuramento del regime di cui all’articolo 54, paragrafo 4, o all’articolo 142, 153 o 158 e le conserva; b) garantisce il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti; c) garantisce che le merci che escono dal territorio doganale dell’Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità, e le conserva; d) comunica alle autorità doganali qualsiasi informazione relativa a movimenti sospetti o manipolazione non autorizzata delle merci di cui sia a conoscenza; e) adempie qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all’esportatore. 2.   L’esportatore è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Tale requisito non si applica all’esportatore che: a) vincola merci al regime di transito, appura il regime di ammissione temporanea o riesporta merci che erano in custodia temporanea; b) trasborda merci all’interno di una zona franca o le riesporta direttamente da una zona franca; c) vincola merci a regimi doganali a titolo occasionale o le riesporta, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo o riesportazione siano giustificati; d) è stabilito in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e presenta le merci a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale l’esportatore è stabilito conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; oppure e) è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione. CAPO 4 Operatori economici autorizzati e operatori economici di fiducia e certificati Articolo 29 Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato 1.   Un operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione che soddisfa i criteri di cui all’articolo 30 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato. 2.   Le autorità doganali rilasciano, previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni: a) un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di tali semplificazioni in conformità della normativa doganale; oppure b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza. 3.   Un operatore economico di cui al paragrafo 1 può detenere contemporaneamente entrambi i tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 2. 4.   Un operatore economico autorizzato si conforma agli obblighi stabiliti all’articolo 9, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l’operatore economico autorizzato continui a soddisfare i criteri pertinenti e a rispettare gli obblighi pertinenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 4. Almeno ogni tre anni le autorità doganali effettuano un monitoraggio approfondito, compresa una visita in loco, delle attività e delle scritture interne dell’operatore economico autorizzato. 5.   Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi il paragrafo 6 del presente articolo e l’articolo 30, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri. 6.   Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore economico ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato. 7.   Un operatore economico autorizzato beneficia di un maggior numero di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali. Lo status di operatore economico autorizzato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali. 8.   Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza a persone stabilite in paesi terzi che soddisfano i criteri e si conformano agli obblighi stabiliti dalla pertinente normativa di tali paesi, se tali criteri e obblighi sono riconosciuti dall’Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell’Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall’Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale di cui l’Unione è parte o da un atto giuridico dell’Unione nel settore della politica commerciale comune. 9.   Nell’ambito dei protocolli e delle procedure per la gestione delle crisi di cui all’articolo 227, l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere, calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi. Il meccanismo di continuità operativa garantisce che le autorità doganali possano facilitare e accelerare, ove possibile, i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici autorizzati. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) le semplificazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo; b) le agevolazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i termini per la risposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 30 Concessione dello status di operatore economico autorizzato 1.   I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti: a) il richiedente non ha trascorsi di reati gravi in relazione alle attività economiche o commerciali e violazioni gravi o ripetute in relazione a tali attività, e riguardanti: i) la normativa doganale e fiscale; ii) altre normative applicate dalle autorità doganali, qualora l’autorità doganale competente a concedere lo status di operatore economico autorizzato sia a conoscenza di tali violazioni o reati; b) il richiedente dimostra che: i) esercita un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; ii) dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze, delle autorizzazioni e dei requisiti previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la normativa in materia di sicurezza dei prodotti, ed è stato posto efficacemente rimedio a qualsiasi non conformità; iii) garantisce che il personale interessato abbia l’istruzione di informare le autorità doganali in modo sicuro ogniqualvolta sia a conoscenza di difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali, di movimenti sospetti o di manipolazione non autorizzata delle merci; e iv) dispone di procedure per informare le autorità doganali dei casi di cui al punto iii); c) il richiedente è solvibile finanziariamente, il che si considera comprovato se si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; d) con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), il richiedente dispone di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connessi al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta; e) con riguardo all’autorizzazione di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), il richiedente è dispone di adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, requisito che si considera soddisfatto se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei suoi partner commerciali. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità per l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 31 Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato 1.   Un importatore, un esportatore o un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno due anni può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato all’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento. 2.   Le autorità doganali concedono lo status di operatore economico di fiducia e certificato previa consultazione di altre autorità doganali e di altre autorità competenti, se necessario, e dopo aver avuto accesso ai dati pertinenti del richiedente negli ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3. 3.   I criteri per la concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato sono i seguenti: a) il richiedente non ha trascorsi di reati gravi in relazione alle attività economiche o commerciali e di violazioni gravi o ripetute in relazione a tali attività, e riguardanti: i) la normativa doganale e fiscale; ii) altre normative applicate dalle autorità doganali, qualora l’autorità doganale competente a concedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato sia a conoscenza di tali violazioni o reati; b) il richiedente dimostra che: i) esercita un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; ii) dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze, delle autorizzazioni e dei requisiti previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la normativa in materia di sicurezza dei prodotti, ed è stato posto efficacemente rimedio a qualsiasi non conformità; iii) garantisce che il personale interessato abbia l’istruzione di informare le autorità doganali in modo sicuro ogniqualvolta sia a conoscenza di difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali, di movimenti sospetti o di manipolazione non autorizzata delle merci; e iv) dispone di procedure per informare le autorità doganali dei casi di cui al punto iii); c) il richiedente è solvibile finanziariamente, il che si considera comprovato se si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata e, in particolare, se nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, imposte o oneri riscossi all’importazione o all’esportazione di merci o in relazione ad esse, comprese l’IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE; d) il richiedente dispone di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connessi al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, anche per quanto riguarda le modalità di interazione attraverso il centro doganale digitale dell’UE; e) il richiedente dispone di adeguati standard di sicurezza e conformità, inclusi standard in materia di sicurezza dei prodotti, adattati al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, requisito che si considera soddisfatto se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento, anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei suoi partner commerciali; f) il richiedente dispone di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte sua, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, e, se del caso, che mette a disposizione delle autorità doganali tramite il centro doganale digitale dell’UE: i) le scritture doganali, comprese quelle necessarie per verificare la correttezza dell’accertamento delle obbligazioni doganali; ii) il sistema contabile utilizzato; iii) le scritture commerciali e relative ai trasporti; iv) i sistemi logistici e di tracciamento che identificano le merci come unionali o non unionali e indicano, se del caso, l’ubicazione delle merci; v) le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità di altre normative applicate dalle autorità doganali; g) nel caso di un richiedente che è un importatore per le vendite a distanza, la registrazione e l’uso adeguato del regime IOSS da almeno due anni. 4.   Un operatore economico di fiducia e certificato si conforma agli obblighi stabiliti all’articolo 9, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l’operatore economico continui a soddisfare i criteri pertinenti e a rispettare gli obblighi pertinenti a norma dell’articolo 9, paragrafo 4. Almeno ogni due anni le autorità doganali effettuano un monitoraggio approfondito, compresa una visita in loco, delle attività e delle scritture interne degli operatori economici di fiducia e certificati, al fine di verificare in particolare l’applicazione pratica delle procedure in atto per conformarsi ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L’operatore economico di fiducia e certificato comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità o dei suoi modelli commerciali o qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati e verificano se una di queste modifiche ha un’incidenza significativa sullo status di operatore «Trust and Check». Le autorità doganali possono sospendere lo status degli operatori economici di fiducia e certificati fino all’adozione di una decisione in merito al riesame. 5.   Qualora un operatore economico di fiducia e certificato cambi il proprio Stato membro di stabilimento, comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità o dei suoi modelli commerciali o qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche può incidere sullo status di operatore economico di fiducia e certificato. Le autorità doganali dello Stato membro di ricevimento rivalutano lo status di operatore economico di fiducia e certificato, in consultazione con le autorità doganali dello Stato membro che ha inizialmente concesso o successivamente rivalutato tale status. Nel corso del riesame, l’autorità doganale dello Stato membro di ricevimento può sospendere lo status dell’operatore economico di fiducia e certificato. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 6.   Ove giustificato sulla base di indicazioni di inosservanza da parte dell’operatore economico di fiducia e certificato, l’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con le autorità doganali competenti interessate, può verificare il rispetto dello status di operatore economico di fiducia e certificato da parte di uno specifico operatore economico. L’esito della verifica di cui al primo comma è comunicato alla Commissione e alle autorità doganali competenti interessate. Sulla base dell’esito della verifica, l’Autorità doganale dell’UE può raccomandare all’autorità doganale competente la sospensione o la revoca dello status di operatore economico di fiducia e certificato. L’autorità doganale competente informa senza indebito ritardo l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione in merito alle azioni intraprese sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE. Se l’autorità doganale competente non fornisce le informazioni di cui al terzo comma o se l’azione di cui a tale comma adottata sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE non è sufficiente, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali con cui chiede allo Stato membro che ha concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato di sospendere o revocare tale status entro il termine fissato nella decisione pertinente. Tale sospensione o revoca è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 7.   Qualora un operatore economico di fiducia e certificato sia coinvolto in un’attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale o qualora le autorità doganali vengano a conoscenza di una violazione, da parte di un operatore economico di fiducia e certificato, di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera c), lo status di operatore economico di fiducia e certificato è sospeso dalle autorità doganali. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 8.   Le autorità doganali autorizzano gli operatori economici di fiducia e certificati a beneficiare di una o di alcune delle semplificazioni seguenti, a seconda delle loro attività economiche: a) fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse, conformemente all’articolo 74, paragrafo 5; b) effettuare determinati controlli e svincolare le merci al ricevimento delle stesse nella sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla consegna dal luogo di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore, conformemente all’articolo 78, paragrafi 1 e 3; c) ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini della custodia temporanea in conformità dell’articolo 108, paragrafo 2, o dell’ottenimento delle autorizzazioni relative ai regimi speciali conformemente all’articolo 125, paragrafo 4, all’articolo 126 e all’articolo 133, paragrafo 2; d) determinare periodicamente l’obbligazione doganale corrispondente all’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell’articolo 205, paragrafo 5; e) differire il pagamento dell’obbligazione doganale conformemente all’articolo 212, paragrafo 2; f) in deroga all’articolo 134, movimentare merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono senza l’obbligo di vincolarle al transito se le merci sono soggette a un regime sospensivo dei dazi e a vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale all’interno dell’Unione. 9.   Le autorità doganali si adoperano per armonizzare le loro pratiche di concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 8 con quelle delle altre autorità doganali, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta l’Unione. 10.   Gli operatori economici di fiducia e certificati beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali. 11.   Nell’ambito dei protocolli e delle procedure per la gestione delle crisi di cui all’articolo 227, l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere, calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi. Il meccanismo di continuità operativa prevede che le autorità doganali possano facilitare e accelerare, ove possibile, i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici di fiducia e certificati. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme relative alla consultazione di altre autorità doganali e altre autorità competenti per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i termini per la risposta; b) le modalità per l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) la tipologia delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo; d) le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5 del presente articolo; e) le norme relative al riesame dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 32 Adattamento dello status di operatore economico autorizzato e operatore economico di fiducia e certificato 1.   Nel valutare se soddisfano i criteri per ottenere lo status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato, le autorità doganali tengono conto delle caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese. 2.   La Commissione adotta orientamenti al fine di aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese ad avvalersi dello status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato. CAPO 5 Rappresentanza doganale Articolo 33 Rappresentanti doganali 1.   Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Tale rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. 2.   Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione è responsabile in solido nei confronti di tale importatore ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, o di tale esportatore ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1. 3.   Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore che non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione è considerato l’importatore ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, o l’esportatore ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1. 4.   Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione. 5.   Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato: a) è riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status; b) beneficia dello status di operatore economico autorizzato se la persona a nome e per conto della quale agisce non ha ottenuto lo status di operatore economico di fiducia e certificato. 6.   Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto come tale quando agisce in qualità di rappresentante diretto o indiretto. 7.   Solo un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato ha diritto di esercitare una delle seguenti attività o entrambe: a) prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; b) vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell’ambito di vendite a distanza. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non si applica l’esenzione di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo. Articolo 34 Potere di rappresentanza 1.   Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta. Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto. 2.   Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona che rappresentano. 3.   Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza. Ciononostante, tale persona deve essere sempre in grado di presentare tale prova qualora ciò sia richiesto dalle autorità doganali. TITOLO III CENTRO DOGANALE DIGITALE DELL’UE CAPO 1 Disposizioni generali Articolo 35 Istituzione del centro doganale digitale dell’UE Il presente regolamento istituisce il centro doganale digitale dell’UE. Articolo 36 Obiettivi del centro doganale digitale dell’UE Il centro doganale digitale dell’UE fornisce una piattaforma informatica centralizzata, sicura e ciberresiliente, che funge da punto centrale per lo scambio di dati con e tra le autorità doganali. Articolo 37 Sovranità digitale 1.   Il centro doganale digitale dell’UE è progettato per garantire che i dati ivi disponibili siano protetti dall’accesso non autorizzato e da altre minacce alla sua integrità e sicurezza, il che è nell’interesse pubblico. L’infrastruttura del centro doganale digitale dell’UE diversa dall’infrastruttura di trasmissione delle telecomunicazioni è controllata e amministrata esclusivamente dalla Commissione o dall’Autorità doganale dell’UE ed è situata nel territorio dell’Unione. 2.   I fornitori e altri prestatori di servizi e i loro subappaltatori che svolgono i compiti relativi allo sviluppo, all’hosting, al funzionamento e alla manutenzione del centro doganale digitale dell’UE, nonché qualsiasi attività correlata di elaborazione dei dati in tale centro, devono essere affidabili, sicuri e liberi da influenze di governi di paesi terzi e non sono soggetti, direttamente o indirettamente, ad alcuna legge, comprese ordinanze esecutive, di un paese terzo che possa richiedere la divulgazione a qualsiasi autorità di tale paese dei dati conservati presso il centro doganale digitale dell’UE. Garantiscono inoltre l’affidabilità, la sicurezza e l’indipendenza del centro doganale digitale dell’UE. Tali fornitori e altri prestatori di servizi, nonché i loro subappaltatori, sono legalmente stabiliti nell’Unione e non sono controllati, direttamente o indirettamente, da alcuna impresa di un paese terzo quale definita all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) . Per i servizi critici, compresa qualsiasi attività relativa ai dati, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che il fornitore, un altro prestatore di servizi o un subappaltatore sia in possesso di un nulla osta di sicurezza. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE può chiedere in qualsiasi momento agli offerenti, ai fornitori e ad altri prestatori di servizi, nonché ai loro subappaltatori, di fornire prove delle misure che hanno adottato per impedire qualsiasi divulgazione non autorizzata di dati provenienti dal centro doganale digitale dell’UE, compresa la documentazione attestante che soddisfano gli obblighi di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda l’indipendenza e la non divulgazione, e di fornire prove del fatto che sono affidabili, sicuri e liberi dall’influenza di governi di paesi terzi. 4.   La sicurezza della catena di approvvigionamento di tutti i componenti informatici, hardware e software è garantita nella misura più ampia possibile. L’amministrazione aggiudicatrice per il centro doganale digitale dell’UE può chiedere ai fornitori e agli altri prestatori di servizi, nonché ai loro subappaltatori, di fornire prove al riguardo. 5.   Se ha motivo di ritenere che le misure adottate dagli offerenti, dai fornitori e da altri prestatori di servizi, o dai loro subappaltatori, per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano insufficienti o che gli elementi di prova da essi forniti a norma del presente articolo non siano del tutto affidabili, l’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE può adottare, nell’ambito del pertinente contratto o della pertinente procedura di appalto, tutte le misure che ritiene necessarie per porre rimedio alla situazione, compresa la sospensione o la risoluzione, parziale o totale, di tale contratto o l’esclusione da tale procedura di appalto. Ciò non pregiudica eventuali altri diritti di ricorso supplementari previsti: a) dall’amministrazione aggiudicatrice del centro doganale digitale dell’UE nel pertinente contratto; o b) nel diritto dell’Unione o nazionale. 6.   Salvo se previsto nel titolo III o XIII o in un accordo internazionale vincolante per l’Unione, i dati elaborati nel centro doganale digitale dell’UE non sono trasferiti a un paese terzo, a un’organizzazione internazionale o a persone fisiche o giuridiche stabilite al di fuori del territorio dell’Unione, né sono messi a loro disposizione. 7.   Il centro doganale digitale dell’UE è progettato nella massima misura possibile per evitare ostacoli precommerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che scoraggino, ostacolino o impediscano il trasferimento o la portabilità di dati, applicazioni o risorse digitali da parte dell’amministrazione aggiudicatrice a un altro prestatore di servizi o il loro utilizzo in un ambiente interoperabile. CAPO 2 Aspetti tecnici, funzionalità, caratteristiche e applicazione del centro doganale digitale dell’UE Articolo 38 Funzionalità e caratteristiche del centro doganale digitale dell’UE 1.   Il centro doganale digitale dell’UE è una raccolta di servizi, applicazioni, dati e infrastrutture elettronici per il trattamento e la conservazione dei dati, compresi i dati personali, per le finalità di cui all’articolo 41. 2.   Il centro doganale digitale dell’UE è sviluppato per consentire il rispetto delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, del regolamento (UE) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 37 ) e della direttiva (UE) 2016/680 relativi al trattamento dei dati personali. 3.   Il centro doganale digitale dell’UE dispone delle seguenti funzionalità: a) consentire l’attuazione elettronica della normativa doganale e contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali, in particolare: formalità doganali; controlli doganali; calcolo e notifica dell’obbligazione doganale e della tassa di gestione dell’Unione, IVA e accise all’importazione; gestione delle garanzie; b) garantire la qualità, l’integrità, la sicurezza, la conservazione, la tracciabilità, la riservatezza e la non disconoscibilità dei dati trattati nel centro doganale digitale dell’UE, anche applicando le norme per la modifica, l’invalidamento e la cancellazione di tali dati; c) permettere e garantire l’analisi dei rischi, l’analisi economica e l’analisi dei dati, nonché la semplificazione doganale e l’agevolazione degli scambi, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità del regolamento (UE) 2024/1689; d) permettere l’interoperabilità con altri sistemi, piattaforme o ambienti elettronici ai fini della cooperazione a norma del titolo XIII del presente regolamento; e) consentire l’interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l’espletamento e l’adempimento delle formalità doganali di cui all’allegato del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 38 ) ; f) integrare il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 per consentire l’interoperabilità con i sistemi e le formalità non doganali dell’Unione di cui a tale regolamento; g) permettere lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con altri organismi e autorità a norma del titolo XIII del presente regolamento; h) permettere la sorveglianza doganale delle merci; i) consentire le capacità di segnalazione, compresa la possibilità di segnalare le merci da importare o esportare che non sono conformi alla pertinente normativa dell’Unione applicata dalle autorità doganali; j) integrare le capacità di gestione della sicurezza delle informazioni, un quadro basato sulla governance concepito per prevenire le violazioni dei dati proteggendoli dalla perdita, dalla manipolazione o dall’accesso non autorizzato, anche attraverso un meccanismo di marcatura dei dati in base al loro livello di riservatezza; k) consentire la portabilità dei dati dal centro doganale digitale dell’UE nei sistemi nazionali; l) prevedere un punto di accesso unico e interfacce multilingue; m) consentire il più possibile il riutilizzo dei dati; n) agevolare la necessaria interoperabilità con i sistemi degli Stati membri per la gestione dell’identità e l’autorizzazione dell’accesso al centro doganale digitale dell’UE. 4.   Gli atti eseguiti dalle persone, dalla Commissione, dalle autorità doganali, dall’Autorità doganale dell’UE o da altre autorità usando le funzionalità di cui al paragrafo 3 restano atti di tali persone e autorità, anche se sono stati automatizzati. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282: a) per modificare il paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda le funzionalità ivi menzionate al fine di tenere conto dei nuovi compiti conferiti alle autorità di cui all’articolo 41 del presente regolamento dal diritto dell’Unione o per adeguare tali funzionalità all’evoluzione delle esigenze di tali autorità nell’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali; b) per integrare il presente regolamento stabilendo i dati che possono essere soggetti alla portabilità dal centro doganale digitale dell’UE nei sistemi nazionali di cui al paragrafo 3, lettera k), del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le modalità tecniche per il mantenimento e l’utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo conto delle disposizioni incluse nel regolamento (UE) 2022/2399 in relazione al regolamento (UE) 2023/2841 e alla direttiva (UE) 2022/2555, compresi gli orientamenti emanati dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA); b) un programma di lavoro per la graduale eliminazione dei sistemi di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la graduale introduzione del centro doganale digitale dell’UE, da progettare in modo da garantire una transizione senza soluzione di continuità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 39 Fase pilota del centro doganale digitale dell’UE 1.   Prima del 1 o marzo 2034, la Commissione può istituire una fase pilota per testare le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE («fase pilota»). La partecipazione alla fase pilota è su base volontaria. 2.   La Commissione coopera con l’Autorità doganale dell’UE, le autorità doganali e le altre autorità, nonché con i pertinenti portatori di interessi durante la pianificazione e l’organizzazione della fase pilota. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione pubblica le seguenti informazioni: a) le modalità tecniche della pianificazione e dell’organizzazione della fase pilota; b) le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE da applicare e testare durante la fase pilota; c) la durata esatta della fase pilota. Articolo 40 Applicazioni nazionali che integrano il centro doganale digitale dell’UE 1.   Gli Stati membri possono sviluppare: a) le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell’UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso, se tali applicazioni non esistono già; b) ulteriori applicazioni all’interno del centro doganale digitale dell’UE, in coordinamento con l’Autorità doganale dell’UE o la Commissione. 2.   Gli Stati membri possono chiedere all’Autorità doganale dell’UE di sviluppare le applicazioni di cui al paragrafo 1. Se del caso, l’Autorità doganale dell’UE coordina il cofinanziamento di tale sviluppo tra gli Stati membri. Se nel suo bilancio sono disponibili finanziamenti e risorse adeguati, tale sviluppo può essere parzialmente finanziato dall’Autorità doganale dell’UE. 3.   Quando l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un’applicazione conformemente al paragrafo 2: a) tale applicazione è messa gratuitamente a disposizione di tutti gli Stati membri cofinanziatori e, se tutti gli Stati membri cofinanziatori sono d’accordo, è messa gratuitamente a disposizione anche di altri Stati membri; b) l’ulteriore sviluppo e la manutenzione di tale applicazione sono gestiti sulla base di un nuovo accordo di cofinanziamento. CAPO 3 Dati Articolo 41 Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell’UE 1.   Le persone possono trattare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, che hanno trasmesso o che sono stati trasmessi per loro conto o che sono loro indirizzati o destinati. Tale trattamento ha luogo esclusivamente al fine di: a) esercitare i diritti di tale persona o adempiere agli obblighi che incombono a tale persona ai sensi della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione; e b) dimostrare che tale persona rispetta la normativa doganale e le altre normative applicate dalle autorità doganali. 2.   Un’autorità doganale può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria ai seguenti fini e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo: a) svolgere i suoi compiti in relazione all’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione e verificare il rispetto di tale normativa; b) svolgere i suoi compiti in relazione ai controlli e alla gestione dei rischi di cui al titolo IV; c) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII. Per garantire l’efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi: a) svolgere i compiti di cui agli articoli 42 e 43; b) svolgere i suoi compiti in materia di gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 2; c) svolgere i compiti di cui al titolo XII, capo 2, e al titolo XI; d) svolgere i compiti relativi alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII. 4.   La Commissione può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi: a) svolgere i suoi compiti in relazione alla gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 2; b) svolgere i suoi compiti in relazione alla classificazione tariffaria delle merci, alla loro origine e al loro valore e alla loro sorveglianza doganale conformemente ai titoli I e IX; c) svolgere i suoi compiti relativi alle misure restrittive e alla gestione delle crisi conformemente al titolo XI; d) svolgere i suoi compiti in relazione all’Autorità doganale dell’UE conformemente al titolo XII; e) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII; f) esaminare e valutare le prestazioni dell’unione doganale a norma del titolo XV, capo 1; g) monitorare l’attuazione e garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la verifica della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione; h) sviluppare, produrre e diffondere statistiche ufficiali e altre analisi europee, come previsto dagli atti giuridici dell’Unione, per le quali sono necessari i dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE; i) se del caso, contribuire all’attuazione di altri atti legislativi applicati dalle autorità doganali, conformemente all’ambito di applicazione e allo scopo ivi previsti. 5.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento delle sue attività in materia doganale a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, e alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite in detti regolamenti. 6.   Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi accisa, dazio e imposta dovuti nell’Unione in relazione alle merci in questione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12. 7.   Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri possono trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria a sviluppare, produrre e diffondere statistiche ufficiali europee e nazionali, e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12. 8.   Le autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell’Unione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. 9.   Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrino nell’Unione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. 10.   Fino al 28 febbraio 2034, la Commissione, l’OLAF e, una volta istituita, l’Autorità doganale dell’UE possono trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione e dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, purché lo facciano esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo chiarendo e integrando le finalità stabilite in detti paragrafi alla luce dell’evoluzione delle esigenze delle autorità doganali, dell’Autorità doganale dell’UE e della Commissione nell’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme e modalità per il trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE da parte delle autorità di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 6 a 9. Nello stabilire tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità: a) valuta le garanzie esistenti applicate dall’autorità o dalla categoria di autorità interessate per assicurare che i dati siano trattati solo per la finalità pertinente; b) garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità pertinente; c) determina le categorie specifiche di dati che l’autorità può trattare; d) impone alle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 9, se necessario, di fornire uno specifico punto di contatto o garanzie supplementari; e) valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 42 Diritto della Procura europea di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE 1.   La Procura europea (EPPO), su richiesta, ottiene i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, conformemente alle modalità stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 2.   L’EPPO invia le richieste di cui al paragrafo 1 all’Autorità doganale dell’UE. Tali richieste sono automaticamente notificate alle autorità doganali al momento della loro presentazione. L’Autorità doganale dell’UE fornisce rapidamente i dati pertinenti all’EPPO. L’Autorità doganale dell’UE comunica alle autorità doganali interessate se ha dato seguito alla richiesta. 3.   Il centro doganale digitale dell’UE fornisce un’interfaccia digitale attraverso la quale l’EPPO può richiedere e ottenere dati facilmente e senza indebito ritardo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità che consentono all’EPPO di richiedere e ottenere i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, in particolare: a) che stabiliscono le norme dettagliate relative alle richieste di dati da parte dell’EPPO, compresi i dati personali o commercialmente sensibili, disponibili presso il centro doganale digitale dell’UE; b) che stabiliscono la procedura per verificare la conformità di tali richieste al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la riservatezza delle indagini dell’EPPO; c) se del caso, che affrontano la necessità che l’Autorità doganale dell’UE designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche; d) se del caso, che affrontano la necessità di fornire garanzie supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 43 Diritto di Europol e Frontex di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE 1.   L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può, su richiesta, ottenere i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794, purché tali compiti riguardino questioni doganali e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8 del presente articolo. 2.   L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) può, su richiesta, ottenere i dati non personali o i dati aggregati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE nella misura necessaria per l’analisi dei rischi e il coordinamento operativo relativi alle attività di gestione delle frontiere che rientrano nel suo mandato quale delineato nel regolamento (UE) 2019/1896. 3.   Qualsiasi richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 è presentata all’Autorità doganale dell’UE. Il richiedente dei dati fornisce i motivi della richiesta e garantisce che essa rientri nell’ambito di applicazione del quadro giuridico in base al quale opera il richiedente. 4.   L’Autorità doganale dell’UE tratta la richiesta di dati di cui al paragrafo 1 o 2 e verifica se è presentata in conformità del presente articolo. L’Autorità doganale dell’UE verifica, inoltre, in cooperazione con l’unità centrale nazionale competente o, se designato dallo Stato membro interessato, con un funzionario di collegamento, se l’autorità doganale interessata si sia opposta alla trasmissione di tali dati al richiedente dei dati per i motivi specificati nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 e secondo la procedura ivi stabilita. 5.   I dati scambiati a norma del presente articolo sono solo quelli necessari per le finalità indicate nella richiesta. L’Autorità doganale dell’UE mette rapidamente a disposizione tali dati tramite il centro doganale digitale dell’UE. 6.   Ciascun organo o organismo dell’Unione di cui al presente articolo garantisce che i dati richiesti siano necessari, appropriati e proporzionati. L’organo o l’organismo dell’Unione interessato garantisce, inoltre, che l’uso dei dati sia conforme alle garanzie previste dagli atti giuridici dell’Unione applicabili. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 per modificare il presente articolo al fine di consentire agli organi e agli organismi dell’Unione diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di richiedere e ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, conformemente alle norme di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo, nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti ai sensi del diritto dell’Unione e a condizione che tali compiti riguardino altre normative applicate dalle autorità doganali. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione: a) che stabiliscono le modalità per la richiesta e l’ottenimento di dati da parte degli organi e organismi dell’Unione di cui al presente articolo; b) che stabiliscono la procedura per la verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in particolare specificando: i) come identificare le autorità doganali interessate dai dati; ii) come gestire le situazioni in cui i dati riguardano più autorità doganali; iii) i motivi per cui le autorità doganali interessate dai dati possono opporsi alla trasmissione dei dati, anche tenendo conto della sensibilità dei dati richiesti; c) che stabiliscono limitazioni e responsabilità per il trasferimento successivo dei dati da parte del richiedente; d) se del caso, che affrontano la necessità che il richiedente designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 44 Dati personali nel centro doganale digitale dell’UE 1.   I dati personali delle seguenti categorie di interessati possono essere trattati nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per le finalità di cui all’articolo 41: a) gli interessati registrati o che chiedono la registrazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, 3 o 4; b) gli interessati diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali, o i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera a); c) gli interessati le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 76 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali; d) il personale autorizzato delle autorità doganali, di altre autorità competenti o di qualsiasi altra autorità pertinente o organismo autorizzato le cui informazioni personali sono necessarie per garantire un controllo e una supervisione adeguati dell’accesso alle informazioni nel centro doganale digitale dell’UE; e) il personale o i terzi autorizzati che lavorano per conto della Commissione, dell’Autorità doganale dell’UE o di altri organi o organismi dell’Unione autorizzati ad accedere al centro doganale digitale dell’UE. 2.   Le seguenti categorie di dati personali possono essere trattate nel centro doganale digitale dell’UE conformemente all’articolo 41: a) i dati personali che figurano nel modello di dati doganali dell’UE di cui all’articolo 49 e quelli raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera a), in particolare: i) i dati identificativi; ii) i dati di contatto, ossia l’indirizzo e i recapiti elettronici; iii) i dati del documento d’identità; iv) i dati finanziari e relativi ai pagamenti; v) i dati relativi all’ubicazione e al trasporto; vi) i dati relativi all’occupazione o alla posizione lavorativa; vii) i dati contenuti nelle procure o nei relativi documenti di accompagnamento; viii) i dati relativi ai dipendenti; ix) i dati di identificazione elettronica; x) i dati relativi alla rappresentanza doganale; xi) i dati identificativi del rappresentante doganale; xii) i dati relativi alle operazioni doganali; xiii) i dati tecnici dell’utente; xiv) i dati relativi alle violazioni della normativa e ai reati; xv) i dati relativi ai risultati dei controlli e della mitigazione; b) i dati personali necessari per garantire la corretta identificazione del personale autorizzato a trattare i dati nel centro doganale digitale dell’UE di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, in particolare: i) i dati identificativi; ii) i dati di contatto, ossia l’indirizzo e le informazioni di contatto elettronico; iii) i dati del documento d’identità; iv) i dati relativi all’occupazione o alla posizione lavorativa; v) i dati contenuti nelle procure o nei relativi documenti di accompagnamento; vi) i dati relativi ai dipendenti; vii) i dati di identificazione elettronica; viii) i dati tecnici dell’utente. Articolo 45 Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE 1.   I dati personali non possono essere conservati nel centro doganale digitale dell’UE più a lungo di quanto necessario per il loro trattamento e, in ogni caso non possono essere conservati più a lungo di 10 anni dalla data in cui vi sono registrati. Nei casi di cui all’articolo 68 e in relazione alle indagini avviate dall’OLAF, dall’EPPO o dalle autorità competenti degli Stati membri, alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione e ai procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti i dati personali delle categorie di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lettere a) e b), tali dati possono essere conservati per un periodo superiore a 10 anni, se necessario ai fini di tali indagini, procedure o procedimenti. 2.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze. 3.   Il titolare o il contitolare del trattamento dei dati pertinente effettua riesami periodici dei dati conservati nel centro doganale digitale dell’UE per garantire che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario. Articolo 46 Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell’UE 1.   Le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE ai fini della gestione dei rischi e della cooperazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettere b) e c), all’articolo 41, paragrafo 3, lettere b) e d), e all’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) ed e). 2.   Ciascuna autorità doganale presa singolarmente è considerata titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a). Quando due o più autorità doganali sono coinvolte nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), per finalità comuni e con mezzi congiunti, sono considerate contitolari del trattamento. 3.   La Commissione è considerata l’unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all’articolo 41, paragrafo 4, lettere c), d), f) e g). 4.   Fino al 28 febbraio 2034, la Commissione, l’OLAF e l’Autorità doganale dell’UE sono considerati ciascuno unici titolari dei dati che trattano a norma dell’articolo 41, paragrafo 10. 5.   I contitolari di cui al paragrafo 1: a) collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati e per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati; b) si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l’identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto; c) si scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679, del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo III della direttiva (UE) 2016/680, se del caso; d) garantiscono e tutelano la sicurezza, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, ove applicabile. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i ruoli e i rapporti di ciascuno dei contitolari di cui al paragrafo 1 in relazione agli interessati, in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4, del presente regolamento. Articolo 47 Limitazione dei diritti degli interessati 1.   Qualora l’esercizio da parte di un interessato del diritto di accesso e del diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725 o la comunicazione di una violazione dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 comprometta un’indagine in corso riguardante una persona fisica nel settore doganale, l’esecuzione di controlli doganali o la gestione di un rischio specifico individuato in relazione a una persona fisica nel settore doganale, tali diritti possono essere limitati, in tutto o in parte, a condizione che la limitazione sia necessaria e proporzionata. Tale limitazione è imposta: a) dalle autorità doganali, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere c), e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/679; o b) dalla Commissione e dall’Autorità doganale dell’UE in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Le autorità doganali, la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE valutano caso per caso la necessità e la proporzionalità delle limitazioni di cui al paragrafo 1 prima della loro applicazione, tenendo conto del potenziale rischio per i diritti e le libertà dell’interessato. 3.   Nel trattare i dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell’ambito dei loro compiti, le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE o la Commissione, quando agiscono in qualità di titolare o contitolare del trattamento, prima di applicare una limitazione dei diritti di cui al paragrafo 1 consultano tali organizzazioni sui potenziali motivi per imporre la limitazione e sulla sua necessità e proporzionalità. 4.   Qualora limitino, in tutto o in parte, i diritti di cui al paragrafo 1, le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE adottano le seguenti misure: a) informano l’interessato, nella loro risposta alla richiesta, della limitazione applicata e dei relativi motivi e della possibilità di presentare ricorso presso le autorità nazionali per la protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati o di presentare ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea; e b) registrano i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità di tale limitazione, nonché i motivi per cui la concessione dell’accesso comprometterebbe la gestione dei rischi e i controlli doganali. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo può essere rinviata, omessa o negata a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 o qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare le finalità della limitazione. 5.   Le autorità doganali, la Commissione o l’Autorità doganale dell’UE inseriscono nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web o sulla propria intranet una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla possibilità di limitazione dei loro diritti. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono garanzie per prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie determinano, tra l’altro, i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti, stabiliscono le fasi procedurali da seguire in relazione a tali limitazioni, specificano che cosa costituisce un debito monitoraggio delle limitazioni e dispongono il riesame periodico della loro applicazione, che deve avere luogo almeno ogni sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 48 Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del funzionamento del centro doganale digitale dell’UE conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725. Articolo 49 Modello dei dati doganali dell’UE La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 282 per integrare il presente regolamento specificando i dati necessari per conseguire le finalità di cui all’articolo 41, paragrafi da 1 a 4. Tali requisiti in materia di dati costituiscono il modello dei dati doganali dell’UE. Articolo 50 Mezzi tecnici per la cooperazione 1.   La Commissione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell’UE negli scambi di dati con le autorità, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione di cui all’articolo 41, paragrafi da 6 a 9, e agli articoli 42 e 43, ai fini della cooperazione a norma del presente regolamento. 2.   Qualora gli operatori economici utilizzino il centro doganale digitale dell’UE per espletare le formalità doganali a norma del presente regolamento, il centro doganale digitale dell’UE fornisce le funzionalità di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2022/2399. 3.   Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organi e organismi dell’Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti da atti giuridici dell’Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati negli stessi, la cooperazione a norma del presente regolamento può avvenire mediante l’interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell’UE. 4.   Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti da atti giuridici dell’Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati negli stessi, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell’UE conformemente all’articolo 41. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità tecniche per l’interoperabilità e la connessione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 4 Altre disposizioni Articolo 51 Sviluppo, funzionamento e manutenzione del centro doganale digitale dell’UE 1.   La Commissione sviluppa e mantiene il centro doganale digitale dell’UE e ne gestisce il funzionamento. 2.   Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può affidare lo sviluppo, la gestione del funzionamento e la manutenzione del centro doganale digitale dell’UE all’Autorità doganale dell’UE, tenendo conto se l’Autorità doganale dell’UE sia in grado di svolgere tali compiti. 3.   Lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione del centro doganale digitale dell’UE comprendono: a) la definizione di specifiche tecniche per il trattamento dei dati all’interno del centro doganale digitale dell’UE; b) l’istituzione di un quadro per la qualità dei dati; c) l’attuazione delle funzionalità del centro doganale digitale dell’UE di cui all’articolo 38, paragrafo 3, ad eccezione della manutenzione e degli aggiornamenti in linea con le disposizioni nazionali applicabili in materia di IVA e accise, che devono essere effettuati gli Stati membri; d) la messa a disposizione di orientamenti generali per l’uso del centro doganale digitale dell’UE; e) l’istituzione di un punto di contatto pubblico per prestare assistenza agli utenti del centro doganale digitale dell’UE, anche in caso di minacce alla sicurezza; f) l’adozione di misure volte a garantire la continuità operativa del centro doganale digitale dell’UE. Articolo 52 Continuità operativa 1.   La Commissione e l’Autorità doganale dell’UE provvedono affinché il centro doganale digitale dell’UE disponga di misure di continuità operativa, compresi, se del caso, ridondanza, meccanismi di commutazione automatica e protocolli di recupero dei dati, in modo da poter operare anche in caso di crisi grave o da disporre di adeguate procedure sostitutive. I siti infrastrutturali del centro doganale digitale dell’UE sono sparsi geograficamente per garantirne il funzionamento in caso di guasto di uno dei suoi siti. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono le procedure sostitutive di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 53 Deroghe In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, su richiesta di uno o più Stati membri la Commissione può adottare un atto di esecuzione, sotto forma di decisione, che autorizza tale Stato membro o tali Stati membri a utilizzare servizi o sistemi elettronici funzionalmente equivalenti, diversi da quelli attuati nel centro doganale digitale dell’UE, o a utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per le funzionalità attuate nel centro doganale digitale dell’UE. Un atto di esecuzione di cui al primo comma: a) non incide sul funzionamento del centro doganale digitale dell’UE e sulla completezza dei dati conservati, a meno che non siano utilizzati procedimenti diversi da quelli informatici; b) è giustificato dalla situazione specifica dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti; c) è limitato nel tempo, riesaminato periodicamente e revocato qualora non sia più giustificato; d) è adottato solo se non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti e gli altri Stati membri e l’Autorità doganale dell’UE né lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale; e) non comporta l’esclusione permanente dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti dall’uso del centro doganale digitale dell’UE; f) può essere prorogato in casi debitamente giustificati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati. TITOLO IV VIGILANZA DOGANALE, GESTIONE DEI RISCHI E CONTROLLI DOGANALI CAPO 1 Vigilanza doganale Articolo 54 Vigilanza doganale 1.   Le merci che devono entrare nel territorio doganale dell’Unione possono essere soggette a misure di attenuazione dei rischi sulla base, in particolare, dei dati forniti o messi a disposizione in relazione a tali merci. 2.   Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono soggette a vigilanza doganale dal momento in cui vi entrano. 3.   Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione rimangono sotto vigilanza doganale: a) in caso di merci non unionali: finché cambiano posizione doganale o sono uscite dal territorio doganale dell’Unione o sono distrutte; b) in caso di merci unionali: fino alla conferma della loro posizione doganale, a meno che siano vincolate al regime di uso finale. 4.   Le merci unionali vincolate al regime di uso finale rimangono sotto vigilanza doganale: a) quando le merci si prestano a un uso ripetuto per un periodo non superiore a due anni dalla data del primo uso ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; b) fino a quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; c) fino a quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato; d) fino a quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili. 5.   Le merci unionali vincolate al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo rimangono sotto vigilanza doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, al loro abbandono allo Stato o alla loro distruzione, o fino all’invalidamento della dichiarazione doganale o dei dati pertinenti relativi al regime di esportazione o di perfezionamento passivo. 6.   Le merci unionali vincolate al regime di transito interno rimangono sotto vigilanza doganale fino all’appuramento del regime da parte delle autorità doganali in conformità dell’articolo 129, paragrafo 2. 7.   Le merci non possono essere sottratte alla vigilanza doganale senza l’autorizzazione delle autorità doganali. 8.   Con l’autorizzazione delle autorità doganali, il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può esaminare in qualsiasi momento le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci. CAPO 2 Gestione dei rischi doganali Articolo 55 Principi generali 1.   L’Autorità doganale dell’UE, la Commissione e le autorità doganali determinano, sulla base della gestione dei rischi e in primo luogo dell’analisi automatizzata dei rischi, e conformemente ai rispettivi ruoli di cui al presente capo, se le merci, le persone, gli operatori economici, i mezzi di trasporto e le catene di approvvigionamento saranno soggetti a misure di attenuazione dei rischi e, in caso affermativo, il luogo e il momento in cui tali controlli dovranno svolgersi. 2.   La Commissione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali ricorrono alla gestione dei rischi doganali per differenziare i livelli di tutti i tipi di rischi connessi alle merci, delle persone, degli operatori economici, dei mezzi di trasporto e delle catene di approvvigionamento conformemente al presente capo. 3.   La gestione dei rischi doganali comprende almeno le seguenti attività, che sono organizzate, se del caso, su base ciclica: a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali; b) identificazione, analisi, valutazione o previsione dei rischi, anche sulla base di metodi statistici e predittivi e di controlli casuali; c) elaborazione delle misure necessarie per gestire i rischi, anche definendo settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e strategie di vigilanza; d) prescrizione e adozione di misure, compresa la selezione di adeguate misure di attenuazione dei rischi; e) raccolta di osservazioni sull’attuazione delle attività di gestione dei rischi e di controllo; f) sorveglianza e riesame delle attività di gestione dei rischi e di controllo al fine di migliorarle. 4.   Nell’adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi doganali di cui al paragrafo 2, le autorità doganali tengono conto delle informazioni disponibili relative alle inosservanze da parte di un importatore, di un esportatore o di un importatore per le vendite a distanza di altre normative applicate dalle autorità doganali che sono state notificate alle autorità doganali. Tale inosservanza è presa in considerazione ai fini del profilo di rischio dell’importatore o dell’esportatore in questione. Articolo 56 Ruolo della Commissione 1.   Fatto salvo il ruolo delle autorità doganali a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 63, tenendo conto, se disponibile, dell’esito del processo a norma dell’articolo 232, paragrafo 6, la Commissione può stabilire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari. 2.   Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può: a) fornire all’Autorità doganale dell’UE orientamenti strategici sui progetti di gestione dei rischi e sulle strategie di vigilanza; b) chiedere all’Autorità doganale dell’UE di effettuare una valutazione periodica o ad hoc dell’attuazione di qualsiasi attività di gestione dei rischi; c) chiedere all’Autorità doganale dell’UE di elaborare una strategia di vigilanza per qualsiasi rischio e di effettuare valutazioni ad hoc delle minacce nel settore doganale, oltre a quelle di cui all’articolo 57, paragrafo 1. 3.   Se necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali. Articolo 57 Ruolo dell’Autorità doganale dell’UE 1.   L’Autorità doganale dell’UE effettua periodicamente una valutazione delle minacce che funge da base per le raccomandazioni di cui all’articolo 232, paragrafo 6. 2.   L’Autorità doganale dell’UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell’Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti in materia di politica doganale di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), e del possibile esito del processo di cui all’articolo 232, paragrafo 6. In particolare, l’Autorità doganale dell’UE: a) può presentare contributi alla Commissione per l’istituzione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui all’articolo 56, paragrafo 1; b) può assistere la Commissione nell’istituzione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui all’articolo 56, paragrafo 1, tenendo conto delle conoscenze operative e delle competenze tecniche in materia di gestione dei rischi; c) elabora strategie di vigilanza, se del caso in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni ad hoc delle minacce nel settore doganale di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c); d) scambia i dati pertinenti con le autorità doganali e con altre autorità ai fini del presente titolo, ove possibile mediante il centro doganale digitale dell’UE, conformemente all’articolo 60; e) qualora individui o sospetti casi di frode, ne informa l’OLAF e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi, può informare anche Europol, limitatamente al mandato di Europol; f) elabora orientamenti operativi per le attività di gestione dei rischi che coinvolgono più di un’autorità doganale; g) elabora ed effettua un’analisi comune dei rischi e genera risultati dell’analisi dei rischi e, qualora sia individuato un rischio, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione dei rischi appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell’applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio e ai fini della gestione delle situazioni di crisi, tenendo conto della gravità del rischio e dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali e sulle risorse dei singoli Stati membri destinate ai controlli; h) può fornire contributi alla Commissione per l’elaborazione di un quadro sul principio «conformità o spiegazione» applicabile alle raccomandazioni di controllo, che le autorità doganali devono utilizzare in caso di inosservanza di tali raccomandazioni di controllo; i) adotta misure per gestire il numero di raccomandazioni di controllo, tenendo conto dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali e della gravità del rischio, qualora l’attuazione pratica delle raccomandazioni di controllo non sia fattibile a causa dei vincoli in termini di risorse di un ufficio doganale pertinente. 3.   Se necessario ai fini di cui al paragrafo 2, l’Autorità doganale dell’UE può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e quelli provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali. 4.   L’Autorità doganale dell’UE informa la Commissione e le autorità doganali in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base ad hoc, ove necessario o laddove ciò sia stato richiesto dalla Commissione. A tale riguardo, l’Autorità doganale dell’UE trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie. 5.   Fino al 30 giugno 2028 la Commissione può svolgere i compiti di gestione dei rischi dell’Autorità doganale dell’UE di cui al presente articolo. Articolo 58 Ruolo delle autorità doganali nazionali 1.   Le autorità doganali: a) svolgono attività di gestione dei rischi a livello nazionale, compresi l’analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla gestione dei rischi con le autorità nazionali competenti, e adottano misure di attenuazione dei rischi; b) mettono in atto i processi nazionali necessari all’attuazione di settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio; c) effettuano, se del caso, analisi dei rischi a livello nazionale per attuare i segnali di rischio, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’Autorità doganale dell’UE o da altre autorità doganali e, se necessario, adottano adeguate misure di attenuazione dei rischi; d) formulano raccomandazioni di controllo e indicano alle autorità doganali di altri Stati membri adeguate misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto degli orientamenti operativi di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettera f); e) prendono decisioni in materia di controllo; f) eseguono i controlli conformemente al capo 2 e ai criteri e alle norme comuni in materia di rischio applicabili; g) forniscono all’Autorità doganale dell’UE una spiegazione in caso di mancato rispetto di una raccomandazione di controllo o di mancata adozione di una misura di attenuazione dei rischi. 2.   Se necessario ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e quelli provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali. Articolo 59 Criteri e norme comuni in materia di rischio 1.   I criteri e le norme comuni in materia di rischio comprendono: a) una descrizione dei rischi; b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali; c) la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali; d) l’applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare; e e) la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c). 2.   Nello stabilire i criteri e le norme comuni in materia di rischio, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) la proporzionalità rispetto al rischio; b) l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli; c) l’incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi e sulle risorse dei singoli Stati membri destinate ai controlli. Articolo 60 Informazioni pertinenti per la gestione dei rischi e i controlli 1.   Tutte le informazioni sui rischi, i segnali di rischio, i risultati dell’analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo, i risultati dei controlli e altre informazioni pertinenti sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell’UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un’analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono le informazioni sui rischi tra di loro, nonché con l’Autorità doganale dell’UE e con la Commissione. 2.   Le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione hanno il diritto di trattare gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente ai rispettivi ruoli di cui agli articoli da 56 a 58 e all’articolo 61 e sulla base dei rispettivi diritti di accesso e trattamento definiti all’articolo 41. 3.   L’Autorità doganale dell’UE utilizza, ove possibile, il centro doganale digitale dell’UE per raccogliere o interagire con dati, documenti o informazioni di qualsiasi altra fonte che siano ritenuti utili per la gestione dei rischi da parte dell’Autorità doganale dell’UE, della Commissione o di un’autorità doganale. Se è utilizzato un sistema diverso dal centro doganale digitale dell’UE, tale sistema soddisfa le stesse norme in materia di sicurezza e integrità dei dati di cui al titolo III. 4.   Fino al 30 giugno 2028, la Commissione svolge i compiti dell’Autorità doganale dell’UE di cui al presente articolo. Articolo 61 Valutazione della gestione dei rischi doganali 1.   Almeno una volta all’anno, la Commissione, in cooperazione con l’Autorità doganale dell’UE e con le autorità doganali, valuta l’attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l’efficacia e l’efficienza operative e strategiche e pubblica informazioni non sensibili su tale valutazione. La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’Autorità doganale dell’UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L’Autorità doganale dell’UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo, a meno che tali informazioni non possano essere estratte dal centro doganale digitale dell’UE. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell’UE e può chiedere le informazioni non disponibili in tal modo all’Autorità doganale dell’UE e alle autorità doganali. 4.   Nel definire settori di controllo prioritari comuni nonché criteri e norme comuni in materia di rischio di cui all’articolo 56, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 59, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione tengono conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo. Articolo 62 Conferimento delle competenze di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono misure intese a garantire l’applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni e la definizione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui al presente titolo. Tali misure comprendono: a) le informazioni da registrare nel centro doganale digitale dell’UE in relazione alla gestione dei rischi e ai controlli, anche per quanto riguarda le informazioni sui rischi, i risultati dell’analisi dei rischi, le misure di attenuazione dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli, nonché i diritti di accesso e trattamento di tali informazioni; b) le misure procedurali per l’utilizzazione o l’accesso transitori ai sistemi di informazione doganale esistenti; c) le misure procedurali per la gestione dell’interoperabilità tra il centro doganale digitale dell’UE e altri sistemi; d) le misure procedurali relative all’applicazione dell’obbligo di comunicazione nel contesto dei controlli a posteriori e dei controlli casuali; e) le modalità di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra l’Autorità doganale dell’UE e altre istituzioni, organi e organismi specifici dell’Unione ai fini del presente titolo; f) l’identificazione dell’autorità doganale competente nel caso di processi specifici di gestione dei rischi che riguardano uno o più Stati membri; g) gli aspetti procedurali dei controlli, compresi i controlli a posteriori, che riguardano più di uno Stato membro, e la messa a disposizione dei risultati dei prelievi di campioni e di altri controlli tra le autorità doganali interessate; h) le disposizioni sulla condivisione delle informazioni sui rischi tra le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione; i) i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio di cui all’articolo 56, paragrafi 1, articolo 57, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 59, comprese modalità per la loro applicazione urgente, ove necessario; j) il quadro relativo al principio «conformità o spiegazione» nel caso in cui una raccomandazione di controllo non sia stata attuata, a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, lettera h). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 2.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le modalità per la loro applicazione urgente per far fronte efficacemente a crisi o incidenti che potrebbero comportare un rischio imminente per la sicurezza, relativi alla necessità di aggiornare rapidamente la gestione comune dei rischi e di adeguare rapidamente lo scambio di informazioni, i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio all’evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5. CAPO 3 Controlli doganali Articolo 63 Controlli doganali 1.   Fatte salve le disposizioni del capo 2, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario, compresi i controlli casuali. 2.   I controlli doganali possono consistere, in particolare: a) nell’esame delle merci; b) nel prelievo di campioni di merci; c) nella verifica dell’autenticità, dell’integrità, dell’accuratezza e della completezza dei dati forniti o messi a disposizione da qualsiasi persona; d) nella verifica dell’esistenza, dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità dei documenti; e) nell’esame della contabilità, delle scritture commerciali e delle fonti di dati degli operatori economici; f) nel controllo dei mezzi di trasporto; g) nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé; h) nello svolgimento di indagini ufficiali; e i) in altri atti simili. Se necessario, i controlli doganali possono prevedere il trattamento dei dati elettronici e la fonte dei dati forniti o messi a disposizione presso il centro doganale digitale dell’UE. 3.   Qualora debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità relativamente alle stesse merci, le autorità doganali cooperano strettamente con tali altre autorità in modo che, ove possibile, tali altri controlli possano essere effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (principio dello «sportello unico»). Quando altri controlli sono effettuati contemporaneamente ai controlli doganali, le autorità doganali svolgono un ruolo di coordinamento. 4.   Le autorità doganali possono decidere di effettuare controlli in un luogo da esse designato. Articolo 64 Verifica dei dati forniti o messi a disposizione 1.   Dal momento in cui le persone forniscono o mettono a disposizione dati alle autorità doganali, queste ultime possono, al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti: a) esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l’accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi; b) chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi; c) richiedere l’accesso ai registri elettronici della persona; d) procedere all’esame delle merci; e) prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 65 Esame delle merci e prelievo di campioni 1.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci siano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne l’esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati per trasportarle. 2.   Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere all’esame delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dall’esame o dal prelievo sono effettuati dall’importatore, dall’esportatore, dal trasportatore o dal titolare del regime di transito o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico dell’importatore, dell’esportatore o del titolare del regime di transito. 3.   L’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare all’esame delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito assista o si faccia rappresentare all’esame delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale esame o prelievo. 4.   Se effettuato conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico. 5.   Se l’esame o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci, i risultati dell’esame parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci dello stesso tipo nella stessa spedizione. L’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito, tuttavia, può chiedere un esame supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni se ritiene che i risultati dell’esame parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci in questione. Tale richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito dimostra che non sono state alterate in alcun modo. Fatti salvi il primo e il secondo comma, l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito può chiedere, a proprie spese, ulteriori esami o prelievi di campioni. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure relative all’esame e al prelievo di campioni delle merci di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 66 Risultati della verifica 1.   I risultati della verifica, a norma dell’articolo 64, dei dati forniti o messi a disposizione dall’importatore, dall’esportatore, dal trasportatore o dal titolare del regime di transito sono utilizzati per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate e degli altri obblighi stabiliti dalla normativa doganale. 2.   I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell’Unione. 3.   Quando non si procede alla verifica dei dati forniti o messi a disposizione dall’importatore, dall’esportatore, dal trasportatore o dal titolare del regime di transito, il paragrafo 1 si applica in base ai tali dati. 4.   Qualora accertino la non conformità di una determinata merce o determinate merci facenti parte di una spedizione, le autorità doganali valutano se altre merci contenute in qualsiasi altra spedizione presentino un rischio analogo conformemente ai criteri da stabilire in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5. In tali casi le autorità doganali possono ritenere le merci in questione non conformi e adottare misure di attenuazione dei rischi, in cooperazione, se del caso, con altre autorità competenti, o rifiutare lo svincolo di tali altre merci a norma dell’articolo 77, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l’importatore fornisce la prova della conformità delle merci che non sono state verificate. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le misure relative ai risultati della verifica di cui al presente articolo; e b) i criteri in base ai quali le autorità doganali possono considerare i risultati della verifica come prova del fatto che altre merci presentano un rischio analogo di non conformità, quale previsto al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 67 Misure di identificazione 1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente al quale le merci sono destinate a essere vincolate. Tali misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell’Unione. 2.   I contrassegni di identificazione apposti sulle merci, sull’imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, da altre persone, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la rimozione o la distruzione di tali contrassegni di identificazione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano quali misure costituiscono le misure di identificazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 68 Controllo a posteriori 1.   Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono, dopo lo svincolo delle merci: a) verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti o resi disponibili nonché l’esistenza, l’autenticità, l’esattezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento; b) esaminare la contabilità dell’operatore economico e le altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione e le precedenti o successive operazioni commerciali relative alle stesse merci; c) procedere all’esame delle merci e al prelievo di campioni, se del caso e quando ne hanno ancora la possibilità; d) accedere ai sistemi degli operatori economici per verificare il rispetto dell’obbligo di fornire dati al centro doganale digitale dell’UE o di metterli a disposizione dello stesso. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati presso l’importatore, l’esportatore, il titolare delle merci, qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle operazioni per quanto riguarda le merci in questione a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, i documenti e i dati di cui a tale paragrafo. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure da applicare ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche nei casi in cui le operazioni si svolgono in più di uno Stato membro, e relative all’applicazione di metodologie appropriate nel contesto di tali controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 69 Audit 1.   Ai fini degli audit, le autorità doganali possono: a) effettuare un esame della gestione, dell’organizzazione, delle procedure interne o dei sistemi interni dell’operatore economico, quali la contabilità e la logistica, al fine di raccogliere, valutare e fornire prove della conformità dell’operatore economico alle norme e ai requisiti pertinenti applicati dalle autorità doganali; b) effettuare un’analisi approfondita delle operazioni, dei processi, dei sistemi e dei controlli interni dell’operatore economico. 2.   Gli audit possono essere effettuati presso l’importatore, l’esportatore, il titolare delle merci, qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda documenti e dati pertinenti per l’audit. Articolo 70 Voli e traversate marittime all’interno dell’Unione 1.   Solo qualora previsto dalla normativa doganale, i controlli e le formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all’interno dell’Unione o che effettuano una traversata marittima all’interno dell’Unione. 2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio: a) dei controlli di sicurezza; b) dei controlli connessi con altre normative applicate dalle autorità doganali. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i porti e gli aeroporti in cui si devono applicare formalità e controlli doganali: a) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati di persone: i) che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale; ii) che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale; iii) che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale; iv) che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d’affari; b) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati: i) che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale; ii) che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. TITOLO V VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE CAPO 1 Posizione doganale delle merci Articolo 71 Presunzione di posizione doganale delle merci unionali 1.   Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1. Di conseguenza, è necessario dimostrare che le merci in questione hanno la posizione doganale di merci unionali. 3.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione che sono ottenute da merci in custodia temporanea o da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo non hanno la posizione doganale di merci unionali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) stabilendo le condizioni per la concessione di misure di facilitazione al fine di dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) determinando i casi specifici in cui le merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo non hanno la posizione doganale di merci unionali. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la fornitura e la verifica dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 72 Perdita della posizione doganale di merci unionali Le merci unionali diventano non unionali quando: a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione, a condizione che non si applichino le norme sul transito interno; b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo, se consentito dalla normativa doganale; c) sono state vincolate al regime dell’uso finale e successivamente sono abbandonate allo Stato o sono distrutte e restano i residui; d) se le informazioni fornite o messe a disposizione o, se del caso, la dichiarazione di immissione in libera pratica sono invalidate dopo lo svincolo delle merci. Articolo 73 Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell’Unione 1.   Nei casi di cui all’articolo 136, paragrafo 2, lettere da b) a e), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori da tale territorio senza che muti la loro posizione doganale. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui resta immutata la posizione doganale delle merci ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. CAPO 2 Vincolo e svincolo Articolo 74 Vincolo delle merci a un regime doganale 1.   Gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito forniscono o mettono a disposizione, presso il centro doganale digitale dell’UE, i dati necessari per il vincolo delle merci al regime doganale in questione non appena tali dati sono disponibili e comunque prima della notifica della disponibilità delle merci. 2.   Fornendo o mettendo a disposizione la notifica della disponibilità delle merci, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito confermano alle autorità doganali la loro intenzione di vincolare le merci al regime doganale in questione. 3.   Una persona che si avvale del regime IOSS fornisce o mette a disposizione i dati sulle vendite a distanza di merci destinate a essere vincolate al regime di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima della notifica della disponibilità delle merci. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 178, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore in dogana delle merci, le autorità doganali possono autorizzare un esportatore, un titolare del regime di transito o un importatore diverso dall’importatore per le vendite a distanza a fornire o a mettere a disposizione una parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L’esportatore, il titolare del regime di transito o l’importatore diverso dall’importatore per le vendite a distanza fornisce o mette a disposizioni le informazioni omesse entro un termine specifico. 5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 178, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore in dogana delle merci, un operatore economico di fiducia e certificato diverso dall’importatore per le vendite a distanza può fornire o mettere a disposizione parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L’operatore economico di fiducia e certificato fornisce o mette a disposizione le informazioni omesse entro un termine specifico. 6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci possono essere vincolate a un regime doganale utilizzando mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE. 7.   Le merci sono vincolate al regime doganale in questione all’atto dello svincolo. La data di notifica della disponibilità delle merci è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale sono vincolate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i dati di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo; b) stabilendo le condizioni per l’applicazione della semplificazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo; c) determinando i dati specifici che possono essere forniti o messi a disposizione dopo lo svincolo delle merci e i termini per la fornitura o la messa a disposizione di tali dati, qualora si applichi il paragrafo 4 o 5 del presente articolo; d) determinare i casi specifici di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE che possono essere utilizzati per vincolare le merci a un regime doganale. Articolo 75 Altre forme di notifica della disponibilità delle merci L’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito può fornire o mettere a disposizione la notifica della disponibilità delle merci attraverso: a) la notifica dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione se la custodia temporanea o il vincolo a un regime doganale ha luogo presso l’ufficio doganale di entrata; oppure b) la notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita se la custodia temporanea ha luogo presso l’ufficio doganale di uscita. Articolo 76 Informazioni e documenti di accompagnamento 1.   Quando forniscono o rendono disponibili i dati e le informazioni richiesti per il regime doganale specifico al quale le merci sono vincolate o sono destinate ad essere vincolate, le persone forniscono o rendono disponibili copie digitali dei documenti cartacei originali, utilizzate per ottenere tali dati e informazioni, ove esistano detti documenti cartacei originali. 2.   Fino al 28 febbraio 2034, quando è presentata una dichiarazione doganale i documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento della presentazione della dichiarazione. 3.   I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell’Unione applicabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano essere stati trasmessi, messi a disposizione o in possesso del dichiarante se le autorità sono in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell’Unione tramite il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento. 4.   I documenti di accompagnamento sono forniti o messi a disposizione anche dalle persone, ove necessario, per la gestione dei rischi doganali e per i controlli. 5.   Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3. 6.   Salvo disposizioni contrarie, la persona interessata conserva, ai fini dei controlli doganali, i documenti e le informazioni per almeno tre anni, su un supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Tale termine decorre: a) quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all’importazione ridotto a motivo del loro uso finale: dalla fine dell’anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale; b) quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea: dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa; c) nei casi non contemplati alle lettere a) e b): dalla fine dell’anno nel corso del quale le merci sono svincolate. 7.   Fatto salvo l’articolo 206, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un’obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 6 del presente articolo. 8.   Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 6 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo. Articolo 77 Svincolo delle merci 1.   Le autorità doganali responsabili del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 6, paragrafo 2, decidono in merito allo svincolo delle merci, tenendo conto dei risultati dell’analisi dei rischi dei dati contenuti nella dichiarazione doganale o di quelli forniti o messi a disposizione dall’importatore, dall’esportatore o dal titolare del regime di transito e, se del caso, dei risultati di eventuali controlli o misure di attenuazione dei rischi. 2.   Lo svincolo delle merci non è considerato una prova di conformità. 3.   Le merci sono svincolate quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le autorità doganali sono state informate di quale persona sia l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito responsabile delle merci; b) le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale in questione conformemente agli articoli 74, 109, 114, 140, 142, 145, 153, 156, 158 e 161 sono soddisfatte; e c) le merci non sono state selezionate per alcun controllo o sono state selezionate per controlli che non hanno dato luogo a risultanze che giustificassero il rifiuto dello svincolo di tali merci. 4.   Le autorità doganali rifiutano lo svincolo in qualsiasi dei seguenti casi: a) se le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale in questione non sono state soddisfatte, comprese le formalità non doganali dell’Unione definite all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2022/2399 applicabili alle merci; b) se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; c) se dispongono di prove che i dati forniti o messi a disposizione non sono esatti. 5.   Le autorità doganali sospendono lo svincolo in qualsiasi dei seguenti casi: a) se hanno motivo di ritenere che le merci non sono conformi alla normativa doganale o ad altre normative applicate dalle autorità doganali o che possano presentare un grave rischio per la salute e la vita umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per qualsiasi altro interesse pubblico; b) se altre autorità competenti ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali. Un’infrazione sistematica, accertata per un operatore economico a norma dell’articolo 276, paragrafo 5, costituisce un motivo di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda tutte le merci notificate come disponibili per l’immissione in libera pratica da parte di tale operatore economico entro almeno sei mesi dalla determinazione dell’infrazione. 6.   Se lo svincolo è stato sospeso conformemente al paragrafo 5, le autorità doganali svolgono le consultazioni previste dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, e: a) se altre autorità competenti ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, rifiutano lo svincolo; b) se le altre autorità competenti hanno approvato lo svincolo, svincolano le merci; c) se le altre autorità competenti non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o, in mancanza di tale termine, entro cinque giorni, svincolano le merci; oppure d) se le altre autorità competenti lo richiedono perché hanno notificato alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, mantengono la sospensione per non più di 90 giorni. 7.   Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo, entro un termine ragionevole dopo che: a) le merci degli importatori per le vendite a distanza sono arrivate nel territorio doganale dell’Unione; b) le merci degli importatori sono arrivate alla loro destinazione finale; oppure c) l’esportatore ha trasmesso le informazioni pre-partenza. 8.   Se sospendono lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 5 o rifiutano lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, lettera a), le autorità doganali registrano nel centro digitale doganale dell’UE la loro decisione e qualsiasi altra informazione richiesta dal diritto dell’Unione, se del caso. Tali informazioni sono rese disponibili alle altre autorità doganali. 9.   Se le autorità doganali hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, lettera a): a) se le altre autorità competenti non si sono opposte, le merci possono essere successivamente vincolate a un altro regime doganale con l’indicazione che erano state precedentemente rifiutate per un altro regime doganale; b) se le altre autorità competenti si sono opposte al vincolo delle merci a un regime doganale, le autorità doganali registrano tale informazione nel centro digitale doganale dell’UE e agiscono conformemente al titolo V, capo 4. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 7 del presente articolo; b) specificando ulteriormente i casi specifici elencati al paragrafo 7 del presente articolo; oppure c) stabilendo ulteriori casi particolari in cui si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci. Articolo 78 Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati 1.   In deroga all’articolo 77, paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore, a condizione che i dati necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull’arrivo o sulla spedizione delle merci siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione. 2.   Gli operatori economici di fiducia e certificati che gestiscono un deposito doganale per le vendite a distanza in conformità dell’articolo 145 svincolano solo le merci vincolate al regime di deposito doganale e pronte a essere messe in vendita nel territorio doganale dell’Unione. 3.   Fatto salvo l’articolo 63, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. Per i controlli da effettuare a norma di altre normative applicate dalle autorità doganali, queste consultano le altre autorità competenti prima di concedere tale autorizzazione e possono concordare con esse un piano di controllo. 4.   Se un operatore economico di fiducia e certificato autorizzato a norma del paragrafo 3 ha motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ne informa immediatamente le autorità doganali. Dopo essere state informate in tal senso, le autorità doganali decidono in merito allo svincolo o al controllo delle merci in questione. 5.   Se necessario, le autorità doganali possono chiedere agli operatori economici di fiducia e certificati di presentare le merci ai fini di un controllo in un ufficio doganale o nel luogo in cui le merci dovevano essere svincolate. 6.   Qualora abbiano individuato un nuovo grave rischio finanziario o un’altra situazione specifica in relazione allo svincolo di merci per loro conto, le autorità doganali possono sospendere l’autorizzazione concessa a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo la procedura per lo svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati; b) definendo le condizioni, specificando il contenuto e stabilendo la procedura per i controlli effettuati dagli operatori economici di fiducia e certificati. Articolo 79 Modifica delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale 1.   Prima della data di svincolo delle merci, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito modificano uno o più dati forniti o resi disponibili per vincolare tali merci a un regime doganale: a) quando vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza di tali informazioni; oppure b) quando un’autorità doganale chiede loro di farlo a causa dell’inaccuratezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati. 2.   L’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito non modifica le informazioni nel caso in cui: a) le autorità doganali l’abbiano informato che intendono procedere all’esame delle merci; b) le autorità doganali l’abbiano informato che hanno appurato che i dati forniti o resi disponibili sono inesatti; oppure c) le merci siano già state svincolate. 3.   Entro tre anni dalla data di svincolo delle merci, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito può richiedere la modifica di uno o più dati forniti o messi a disposizione per vincolare le merci a un regime doganale. Le autorità doganali decidono se accettare o rifiutare la modifica, tenendo conto del rischio di non conformità agli obblighi relativi al vincolo delle merci al regime doganale in questione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui i dati possono essere modificati dopo la data di svincolo in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per modificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 80 Invalidamento dei dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale 1.   Se viene a conoscenza del fatto che le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale non entreranno nel territorio doganale dell’Unione né ne usciranno, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito invalida quanto prima i dati relativi al vincolo di tali merci al regime doganale. Se le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale non entrano nel territorio doganale dell’Unione né ne escono entro 200 giorni dalla data in cui sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali i dati relativi al vincolo di tali merci al regime doganale, le autorità doganali invalidano tali dati. 2.   Le autorità doganali, su richiesta dell’importatore, dell’esportatore o del titolare del regime di transito, invalidano i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale per il quale è stata fornita o messa a disposizione la notifica della disponibilità delle merci, qualora le autorità doganali siano certe che: a) le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; oppure b) in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale primario. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito che intendono procedere all’esame delle merci, la richiesta di invalidare i dati è accolta solo dopo tale esame. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale possono essere invalidati dopo la data di svincolo delle merci. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per invalidare i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 3 Disposizioni transitorie relative alle dichiarazioni doganali Articolo 81 Dichiarazione doganale 1.   Le dichiarazioni doganali sono effettuate mediante procedimenti informatici. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici. 3.   Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la dichiarazione doganale è presentata, a seconda dei casi: a) presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione; oppure b) presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di scarico delle merci che arrivano nel territorio doganale dell’Unione via mare o per via aerea; c) presso l’ufficio doganale di destinazione del regime di transito se le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione vincolate a un regime di transito; d) presso l’ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime di transito; e) presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali che è autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato; f) presso l’ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate ad uscire dal territorio doganale dell’Unione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione: a) che stabiliscono la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) che stabiliscono le norme per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 82 Dichiarazione doganale normale 1.   Fino al 28 febbraio 2034, le dichiarazioni doganali normali contengono tutti i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, nonché i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 76. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale normale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 83 Dichiarazione semplificata 1.   Fino al 28 febbraio 2034, le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che omette taluni dati o documenti di accompagnamento di cui all’articolo 76. 2.   Fino al 28 febbraio 2031, le autorità doganali possono autorizzare il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione di una dichiarazione semplificata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 84 Dichiarazione complementare 1.   In caso di dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 92, il dichiarante presenta presso l’ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente i dati necessari per il regime doganale in questione. In caso di dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83, i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico. La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo. 2.   L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare non si applica nei seguenti casi: a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale; b) in altri casi specifici stabiliti nella normativa doganale. 3.   Le autorità doganali possono dispensare dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione complementare nei seguenti casi: a) la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83 concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia di cui all’articolo 194, paragrafo 8; b) la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83 contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale in questione; e c) la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83 non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante. 4.   La dichiarazione semplificata di cui all’articolo 83 e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 87. L’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 92 e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante. 5.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell’articolo 193, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione doganale. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) il termine specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare; b) il termine specifico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali; c) i casi specifici in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare non si applica ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione complementare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 85 Presentazione di una dichiarazione doganale 1.   Fino al 28 febbraio 2034, fatto salvo l’articolo 84, paragrafo 1, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci pertinenti in dogana da parte di un’altra persona. Tuttavia, qualora l’accettazione di una dichiarazione doganale implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante. 2.   Fino al 30 giugno 2028 la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci vendute a distanza è presentata da una delle seguenti persone: a) la persona autorizzata ad avvalersi del regime IOSS o il suo rappresentante indiretto; b) la persona autorizzata ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE o il suo rappresentante indiretto; c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): il rappresentante indiretto dell’importatore; d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c): qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. 3.   Il dichiarante è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. 4.   In deroga al paragrafo 3, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell’Unione non è richiesta: a) alle persone che presentano una dichiarazione doganale di transito o di ammissione temporanea; b) alle persone che presentano una dichiarazione doganale a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato; c) alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell’Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione doganale a un ufficio doganale di frontiera dell’Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione; d) agli importatori per le vendite a distanza che intervengono nella vendita a distanza di merci che devono essere importate nel territorio doganale dell’Unione nel quadro del regime IOSS, a condizione che designino un rappresentante indiretto. Articolo 86 Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci in dogana 1.   Una dichiarazione doganale può essere presentata prima della presentazione prevista delle pertinenti merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione doganale, la dichiarazione si considera non presentata. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la presentazione di una dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 87 Accettazione di una dichiarazione doganale 1.   Le dichiarazioni doganali rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo e nell’articolo 76 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. 2.   Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’accettazione di una dichiarazione doganale, compresa l’applicazione di tali norme nei casi di cui all’articolo 91. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 88 Modifica della dichiarazione doganale 1.   Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare uno o più dati della dichiarazione doganale dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione doganale merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale. 2.   Una modifica della dichiarazione doganale dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali non è autorizzata se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere all’esame delle merci; b) hanno stabilito che i dati della dichiarazione doganale sono inesatti; oppure c) hanno svincolato le merci. 3.   Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali possono autorizzare la modifica della stessa dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per modificare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 89 Invalidamento della dichiarazione doganale 1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione doganale già accettata se sono certe che: a) le merci saranno vincolate immediatamente a un regime doganale; o b) in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere all’esame delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale esame. 2.   In deroga al paragrafo 1, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale le autorità doganali possono invalidare una dichiarazione doganale senza previa richiesta del dichiarante. 3.   Una volta concesso lo svincolo delle merci le autorità doganali non invalidano la dichiarazione doganale, a eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui le autorità doganali possono invalidare la dichiarazione doganale senza previa richiesta del dichiarante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano la procedura per invalidare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 90 Semplificazione della compilazione dei dati relativi a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse 1.   Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci secondo la relativa sottovoce comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione o all’esportazione applicabili, le autorità doganali possono fornire, su richiesta del dichiarante, un metodo semplificato in base al quale i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati all’intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all’aliquota più elevata dei dazi all’importazione o all’esportazione. 2.   Le autorità doganali rifiutano l’uso del metodo semplificato di imposizione dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui al paragrafo 1: a) se si applica la tassa di gestione dell’Unione; o b) in relazione a merci soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, a divieti o restrizioni o ad accisa qualora l’applicazione della misura richieda la classificazione corretta. Articolo 91 Sdoganamento centralizzato 1.   Fino al 28 febbraio 2031, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale responsabile per il luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Le autorità doganali possono dispensare dall’obbligo di autorizzazione di cui al primo comma se l’ufficio doganale dove la dichiarazione doganale è presentata e l’ufficio doganale dove le merci sono presentate in dogana sono sotto la responsabilità della stessa autorità doganale. 2.   Unicamente un operatore economico autorizzato alle semplificazioni doganali di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), può richiedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale: a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione; b) effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; c) se del caso, chiede che l’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui determinati controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; e d) espleta le formalità doganali per la riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’eventuale obbligazione doganale. 4.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci. 5.   L’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e comunica i risultati di tali controlli all’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale. 6.   L’ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale svincola le merci tenendo conto dei risultati: a) dei propri controlli per la verifica della dichiarazione doganale; b) dei controlli effettuati dall’ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione doganale e dei controlli riguardanti le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per lo sdoganamento centralizzato, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 92 Iscrizione nelle scritture del dichiarante 1.   Fino al 28 febbraio 2031, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione doganale, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, a condizione che i dati contenuti in tale dichiarazione siano messi a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. 2.   La dichiarazione doganale si ritiene accettata al momento dell’iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante. 3.   Le autorità doganali possono, su richiesta, dispensare dall’obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell’iscrizione nelle scritture del dichiarante. Tale dispensa può essere concessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il dichiarante è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a); b) la natura e il flusso delle merci interessate giustificano una dispensa e sono noti all’autorità doganale; c) l’ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di esaminare le merci; d) al momento dell’iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, salvo sia altrimenti disposto nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, l’ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci anche in caso di dispensa. 4.   Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative all’iscrizione nelle scritture del dichiarante, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla dispensa dall’obbligo di presentare le merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 93 Cessazione della validità Le autorizzazioni per le dichiarazioni semplificate, lo sdoganamento centralizzato e l’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui rispettivamente agli articoli 83, 91 e 92 scadono il 1 o marzo 2034. CAPO 4 Rimozione delle merci Articolo 94 Misure che devono prendere le autorità doganali 1.   Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca o la devoluzione gratuita allo Stato conformemente al diritto nazionale, la vendita, la donazione a scopi umanitari o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti: a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale; b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti: i) non è stato possibile per motivi imputabili all’importatore, all’esportatore, al titolare del regime di transito o al titolare delle merci, intraprenderne o proseguirne l’esame nel termine prescritto dalle autorità doganali; ii) non sono stati i forniti o messi a disposizione i documenti o le informazioni alla cui presentazione o messa a disposizione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime; iii) i dazi all’importazione o all’esportazione che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto; iv) le merci non soddisfano le condizioni per lo svincolo di cui agli articoli 77 e 78; c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo; d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’articolo 96. 2.   Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato o le merci non unionali che sono state sequestrate, confiscate o devolute gratuitamente allo Stato conformemente al diritto nazionale si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Tali merci sono iscritte nei registri dell’operatore delle strutture di deposito per il gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri delle autorità doganali. Se le autorità doganali hanno già ricevuto dati o una dichiarazione doganale relativi alle merci da distruggere, abbandonare allo Stato, sequestrare, confiscare o devolvere gratuitamente allo Stato conformemente al diritto nazionale, i registri fanno riferimento a tali dati o a tale dichiarazione doganale. La dichiarazione doganale o i dati in questione sono invalidati. 3.   I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico: a) del trasportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito, del titolare delle merci o della persona che ha sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) dell’importatore, dell’esportatore, del titolare del regime di transito o del titolare delle merci, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d); c) della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e). 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui le merci possono essere confiscate. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la vendita e la donazione delle merci da parte delle autorità doganali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 95 Distruzione delle merci 1.   Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci per le quali è stata fornita o resa disponibile una notifica della disponibilità e ne informano l’importatore, l’esportatore, il titolare del regime di transito e il titolare delle merci. I costi della distruzione sono a carico dell’importatore, dell’esportatore, del titolare del regime di transito o del titolare delle merci. 2.   Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità doganali possono, conformemente al diritto nazionale, sequestrare, distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili le merci per le quali non è stata fornita o messa a disposizione alcuna notifica della disponibilità e che presentano un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali. Le spese relative a tali misure sono a carico dell’importatore, dell’esportatore o del titolare delle merci. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la distruzione delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 96 Abbandono 1.   L’importatore, l’esportatore, il titolare del regime di transito o il titolare delle merci può, previa autorizzazione delle autorità doganali, abbandonare allo Stato le merci non unionali e le merci in regime di uso finale. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’abbandono delle merci allo Stato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. TITOLO VI MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE CAPO 1 Entrata delle merci Articolo 97 Informazioni anticipate sul carico 1.   Le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione solo se i trasportatori che introducono merci nel territorio doganale dell’Unione forniscono all’ufficio doganale di prima entrata previsto o mettono a sua disposizione, entro i termini specifici, informazioni anticipate sul carico relative a tali merci. 2.   Se non sono state fornite o messe a disposizione informazioni anticipate sul carico a norma del paragrafo 1, le informazioni anticipate sul carico sono fornite all’effettivo ufficio doganale di prima entrata o messe a sua disposizione al più tardi al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare le merci. 3.   Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l’identità dell’importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, l’identità dello speditore, l’identità del destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, la destinazione finale delle merci se disponibile, i dati relativi all’itinerario nonché la natura e l’identificazione del mezzo di trasporto usato per trasportare le merci e le spese di trasporto. 4.   L’importatore può fornire all’ufficio doganale competente o mettere a sua disposizione una parte delle informazioni anticipate sul carico richieste entro i termini specifici. 5.   Se l’importatore ha già fornito o messo a disposizione una parte delle informazioni anticipate sul carico richieste, il trasportatore collega le informazioni anticipate sul carico che fornisce o mette a disposizione alle informazioni già fornite o messe a disposizione dall’importatore. 6.   L’importatore è informato se un trasportatore collega le informazioni anticipate sul carico che ha fornito o messo a disposizione alla parte delle informazioni anticipate sul carico fornite o messe a disposizione dall’importatore. 7.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, se il trasportatore o l’importatore non è in possesso di tutte le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi 1 e 3, altre persone in possesso di tali informazioni possono essere tenute a fornirle o metterle a disposizione. 8.   Le informazioni anticipate sul carico contengono i dati necessari alle autorità doganali per effettuare un’analisi dei rischi. 9.   La persona che fornisce o mette a disposizione informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità dei suoi dati identificativi e commercialmente sensibili a una o più persone che forniscono o mettono a disposizione anch’esse dati, fatto salvo l’uso di tutti i dati ai fini della vigilanza doganale. 10.   L’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico non si applica: a) nei casi in cui i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio; b) nei casi in cui merci non unionali sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; c) nei casi in cui merci unionali la cui posizione doganale deve essere dimostrata a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; d) nei casi in cui le merci unionali circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, e sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; e e) in altri casi ove tale non applicazione è pienamente giustificata dal tipo di merci o di traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo le norme per determinare l’ufficio doganale di prima entrata previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) specificando le informazioni anticipate sul carico da fornire o mettere a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e i dati di cui al paragrafo 8 del presente articolo, che devono includere informazioni specifiche che consentano alle autorità doganali di effettuare un’analisi dei rischi in termini di sicurezza delle merci; c) determinando i termini specifici di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo; d) determinando i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e) specificando i casi in cui il tipo di merci o di traffico giustifica pienamente la mancata applicazione dell’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 10, lettera e), del presente articolo; f) stabilendo le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità dei dati identificativi o dei dati commercialmente sensibili di cui al paragrafo 9 del presente articolo. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per fornire, mettere a disposizione e ricevere le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi da 1 a 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 13.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 38, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, le formalità di cui ai paragrafi da 1 a 12 del presente articolo e agli articoli da 98 a 103 del presente regolamento possono continuare a essere rispettati conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 98 Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico 1.   Fatte salve le attività dell’Autorità doganale dell’UE di cui al titolo XII, l’ufficio doganale di prima entrata garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un’analisi dei rischi. Tale analisi dei rischi è effettuata principalmente a fini di sicurezza e, se del caso, in collaborazione con altri uffici doganali e, ove possibile, sulla base delle informazioni anticipate sul carico e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell’UE. L’ufficio doganale di prima entrata adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi. 2.   L’ufficio doganale di prima entrata, se del caso in cooperazione con le autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti nel processo di analisi dei rischi, può adottare opportune misure di attenuazione, tra cui: a) dare istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico di non caricare o trasportare le merci e, se il trasportatore è una persona diversa da quella che ha presentato i dati, dare analoga istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni supplementari; c) individuare le situazioni in cui potrebbe essere opportuno un intervento di un’altra autorità; d) raccomandare il luogo più appropriato per effettuare un controllo doganale e le misure applicabili a tale controllo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali applicabili alle misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 5.   Fino al 28 febbraio 2034, l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata. Articolo 99 Modifica delle informazioni anticipate sul carico 1.   L’importatore, il trasportatore o le altre persone di cui all’articolo 97 modificano uno o più dati delle informazioni anticipate sul carico se: a) vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza delle informazioni; oppure b) un’autorità doganale chiede all’importatore, al trasportatore o all’altra persona interessata di procedere in tal senso a causa dell’inesattezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati, in particolare se individuati a seguito dell’analisi dei rischi effettuata. 2.   L’importatore, il trasportatore o le altre persone di cui all’articolo 97 non modificano le informazioni anticipate sul carico se: a) le autorità doganali hanno dato istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico e al trasportatore, nel caso non coincida con detta persona, di non caricare o trasportare le merci secondo quanto indicato all’articolo 98, paragrafo 2, lettera a); b) le autorità doganali hanno informato il trasportatore o le altre persone del fatto che intendono procedere all’esame delle merci; c) le autorità doganali hanno stabilito che le informazioni anticipate sul carico sono inesatte; d) i dati nelle informazioni anticipate sul carico sono stati inclusi nell’elenco dei dati che non possono essere modificati. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i dati nelle informazioni anticipate sul carico che non possono essere modificati, secondo quanto indicato al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla modifica delle informazioni anticipate sul carico in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 100 Invalidamento delle informazioni anticipate sul carico 1.   Se il trasportatore o altre persone che forniscono o mettono a disposizione informazioni anticipate sul carico vengono a conoscenza del fatto che le merci cui fanno riferimento dette informazioni anticipate sul carico non saranno introdotte nel territorio doganale dell’Unione, presentano quanto prima all’autorità doganale una richiesta di invalidamento delle informazioni anticipate sul carico. Se le merci cui fanno riferimento le informazioni anticipate sul carico non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione entro 200 giorni dalla data in cui le informazioni anticipate sul carico sono state fornite o messe a disposizione, le autorità doganali invalidano dette informazioni anticipate sul carico. 2.   Le persone che forniscono o mettono a disposizione le informazioni anticipate sul carico e l’importatore che fornisce o mette a disposizione informazioni nel centro doganale digitale dell’UE si informano reciprocamente dell’invalidamento delle informazioni che hanno fornito o messo a disposizione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’invalidamento delle informazioni anticipate sul carico in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 101 Notifica dell’arrivo in relazione all’entrata del mezzo di trasporto e delle merci 1.   All’arrivo del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione, il trasportatore ne dà notifica all’ufficio doganale di prima entrata effettivo. 2.   Il trasportatore notifica all’ufficio doganale responsabile per il porto o l’aeroporto in cui le merci sono scaricate o trasbordate l’arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima o aerea quando il mezzo di trasporto con il quale dette merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione arriva a tale porto o aeroporto. 3.   Il trasportatore notifica all’ufficio doganale di prima entrata l’arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione su strada, per ferrovia o per via navigabile interna quando il mezzo di trasporto con il quale dette merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione arriva a tale ufficio doganale. 4.   Il trasportatore collega la notifica dell’arrivo delle merci alle informazioni anticipate sul carico fornite o messe a disposizione in relazione a dette merci. 5.   Fatti salvi gli obblighi del trasportatore di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna delle seguenti persone può notificare l’arrivo delle merci nel momento indicato nei rispettivi paragrafi: a) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio; b) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell’Unione; c) qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci a un regime doganale; oppure d) il titolare di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o qualsiasi persona che svolga un’attività in una zona franca. 6.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, in cui non tutti i dati nelle informazioni anticipate sul carico di cui all’articolo 97, paragrafo 8, relativi alle merci possono essere ottenuti dal trasportatore, un trasportatore successivo o altre persone in possesso di tali dati e legittimati a fornirli possono essere tenuti a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata effettivo. 7.   Previa approvazione dell’autorità doganale, la notifica dell’arrivo del mezzo di trasporto e delle merci può essere fornita alle autorità doganali o messa a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE, ad esempio per mezzo di sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto, a condizione che tali sistemi contengano i dati necessari per tale notifica e che detti dati siano disponibili nel momento di cui al paragrafo 1, 2 o 3, a seconda dei casi. In tali casi i dati forniti o messi a disposizione tramite questi altri mezzi sono trasferiti al centro doganale digitale dell’UE. 8.   In deroga al paragrafo 2, l’obbligo di notifica dell’arrivo delle merci non si applica nei seguenti casi: a) se, dopo il loro arrivo nel territorio doganale dell’Unione, le merci sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione al solo scopo di consentire di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto dell’Unione; b) se le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. 9.   Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell’Unione, le merci per le quali non sono state fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione informazioni anticipate sul carico di cui all’articolo 97, paragrafo 8, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare tali merci conformemente all’articolo 103. 10.   In deroga al paragrafo 9, in caso di pericolo imminente che richieda lo scarico immediato della totalità o di una parte delle merci, le autorità doganali possono consentire al trasportatore di scaricare le merci. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 6 del presente articolo e le altre persone di cui al medesimo paragrafo che possono essere tenute a notificare l’arrivo delle merci all’ufficio doganale di prima entrata effettivo. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla notifica dell’arrivo di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 13.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 38, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, è possibile continuare a presentare una notifica dell’arrivo di cui al presente articolo e a effettuare una presentazione fisica delle merci in dogana di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del presente regolamento, conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 102 Trasporto fino al luogo appropriato 1.   Il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca. 2.   L’introduzione delle merci in una zona franca è effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre, senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo. 3.   Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non possano adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, i trasportatori informano senza indugio le autorità doganali della situazione e dell’ubicazione precisa delle merci. 4.   Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 o della nave o dell’aeromobile e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 3 e per garantire, all’occorrenza, che le merci siano successivamente trasportate ad un ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da tali autorità o in una zona franca. 5.   Le autorità doganali possono sottoporre a controlli doganali le merci che si trovano ancora al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in seguito a un accordo concluso con il paese terzo interessato. Le autorità doganali trattano tali merci allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, norme speciali possono applicarsi alle merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo, al traffico di importanza economica trascurabile o alle merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse. 7.   Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto o alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio. Articolo 103 Presentazione fisica delle merci in dogana 1.   Se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore o il titolare delle merci presenta fisicamente in dogana all’autorità doganale le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione al loro arrivo all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o approvato dalle autorità doganali o nella zona franca. 2.   Le autorità doganali notificano al trasportatore o al titolare delle merci l’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana. 3.   Le merci fisicamente presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali. 4.   Si deroga all’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana per le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, e che sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo esserne uscite temporaneamente per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare e approvare i luoghi diversi dall’ufficio doganale designato di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione fisica delle merci in dogana conformemente al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 104 Custodia temporanea delle merci 1.   Le merci non unionali restano in custodia temporanea dal momento in cui la persona di cui all’articolo 101 ne notifica l’arrivo nel territorio doganale dell’Unione in conformità di detto articolo fino al momento in cui sono vincolate a un regime doganale o escono dal territorio doganale dell’Unione oppure fino a quando le autorità doganali regolarizzano la situazione delle merci conformemente al paragrafo 7 del presente articolo. 2.   Le merci non unionali che circolano in regime di transito restano in custodia temporanea dopo che la procedura di transito è terminata e fino al momento in cui sono vincolate a un altro regime doganale o escono dal territorio doganale dell’Unione oppure fino a quando le autorità doganali regolarizzano la situazione delle merci conformemente al paragrafo 7. 3.   Le merci non unionali in custodia temporanea sono depositate in strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzate in conformità dell’articolo 108 o, ove giustificato, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, compresi i luoghi indicati dagli operatori economici di fiducia e certificati. 4.   Il titolare di un’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 108 o la persona che custodisce le merci nei casi in cui siano depositate in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali sono responsabili del rispetto degli obblighi derivanti dal deposito di merci in custodia temporanea, compresa la garanzia che le merci: a) non siano sottratte alla vigilanza doganale; e b) siano oggetto soltanto di manipolazioni che ne garantiscono la conservazione senza alterarle o modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche. 5.   Se non diversamente disposto nel diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o allontanate dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dall’inizio della custodia temporanea. In casi eccezionali stabiliti nel diritto doganale, le autorità doganali possono prorogare tale termine. 6.   Le merci non unionali in custodia temporanea in luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, compresi i luoghi indicati dagli operatori economici di fiducia e certificati, sono vincolate a un regime doganale o sono riesportate entro un termine specifico. 7.   Qualora, per un motivo debitamente giustificato, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente al titolo V, capo 4. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare o approvare i luoghi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i casi eccezionali in cui il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo possa essere prorogato. 9.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 38, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, una dichiarazione per la custodia temporanea è presentata in conformità delle norme e dei requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 105 Informazioni sulla custodia temporanea 1.   Le merci non unionali per le quali una notifica dell’arrivo delle merci è stata fornita all’autorità doganale o messa a sua disposizione sono oggetto delle informazioni sulla custodia temporanea che contengono tutti i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. 2.   La persona di cui all’articolo 101, il titolare di un’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito per la custodia temporanea o un’altra persona titolare delle merci fornisce o mette a disposizione le informazioni sulla custodia temporanea al più tardi nel momento in cui le merci sono introdotte nella struttura di deposito per la custodia temporanea o in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali. 3.   Salvo che sia altrimenti disposto, le autorità doganali non esigono che le informazioni sulla custodia temporanea siano fornite o messe a disposizione qualora: a) al più tardi al momento della notifica dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, la posizione doganale di tali merci quali merci unionali sia determinata in conformità dell’articolo 71; oppure b) i dati necessari per il regime doganale o la riesportazione siano già stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) specificando ulteriormente i casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo in cui le autorità doganali non devono richiedere che le informazioni sulla custodia temporanea siano fornite o messe a disposizione; b) stabilendo i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per presentare le informazioni sulla custodia temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 106 Modifica delle informazioni sulla custodia temporanea 1.   Le persone di cui all’articolo 105, paragrafo 2, modificano uno o più dati delle informazioni sulla custodia temporanea: a) se vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture; oppure b) se un’autorità doganale chiede loro di farlo a causa dell’inaccuratezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati. 2.   Le persone di cui all’articolo 105, paragrafo 2, non modificano le informazioni sulla custodia temporanea se: a) le autorità doganali le hanno informate che intendono procedere all’esame delle merci; b) le autorità doganali le hanno informate che hanno appurato che i dati forniti o messi a disposizione sono inesatti; oppure c) le merci sono state allontanate dalla struttura di deposito per la custodia temporanea, salvo che sia altrimenti disposto. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici in cui modificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per modificare, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni cui fa riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 107 Invalidamento delle informazioni sulla custodia temporanea 1.   Se viene a conoscenza del fatto che le merci non saranno introdotte nel territorio doganale dell’Unione, una persona di cui all’articolo 105, paragrafo 2, invalida quanto prima le relative informazioni sulla custodia temporanea. Se le merci per le quali sono state fornite o rese disponibili informazioni sulla custodia temporanea non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione entro 30 giorni dalla data in cui tali informazioni sono state fornite o rese disponibili, le autorità doganali invalidano tali dati. Le informazioni sulla custodia temporanea sono invalidate anche in altri casi stabiliti nella normativa doganale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i casi di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo in cui le informazioni sulla custodia temporanea devono essere invalidate. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’invalidamento delle informazioni sulla custodia temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 108 Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea 1.   Un’autorizzazione delle autorità doganali è necessaria per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. Tale autorizzazione non è necessaria se il gestore della struttura di deposito per la custodia temporanea è l’autorità doganale stessa. Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione della struttura di deposito per la custodia temporanea sono specificate nella suddetta autorizzazione. 2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa esclusivamente alle persone che: a) sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione; b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; e c) costituiscono una garanzia a norma dell’articolo 194. Se è costituita una garanzia globale, l’osservanza degli obblighi connessi a tale garanzia è monitorata nel quadro di un audit adeguato. Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo se nell’autorizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 30 o 31 si tiene conto dell’attività relativa alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. 3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione. 4.   Il titolare dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e le fornisce o mette a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE. Tali scritture contengono le informazioni e i dati che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate. 5.   Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato rispetti l’obbligo di cui al paragrafo 4 se le sue scritture sono adeguate alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. 6.   Le autorità doganali possono consentire al titolare dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i seguenti tipi di spostamenti non aumentino il rischio di frode: a) spostamenti che avvengono sotto la responsabilità di un’autorità doganale; b) spostamenti disciplinati da una sola autorizzazione che è rilasciata a un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o a un operatore economico di fiducia e certificato; o c) altri casi di spostamenti stabiliti nella normativa doganale. 7.   Quando risponda a un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono consentire il deposito di merci unionali in una struttura di deposito per la custodia temporanea. Tali merci non sono considerate merci in custodia temporanea. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea; b) il tipo di informazioni e dati che devono essere contenuti nelle scritture da fornire o mettere a disposizione all’interno del centro doganale digitale dell’UE, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; c) gli altri casi di spostamenti di merci in custodia temporanea di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente articolo e le relative condizioni. 9.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per gli spostamenti di merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 2 Immissione in libera pratica Articolo 109 Ambito di applicazione ed effetto 1.   Le merci non unionali destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica. 2.   L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali. 3.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione e devono indicare almeno l’identità dell’importatore responsabile delle merci, il venditore, l’acquirente, il produttore, il fornitore del prodotto se diverso dal produttore, e l’operatore economico responsabile nell’Unione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2023/988, il valore, l’origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l’elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; b) nel caso di merci importate da un importatore per le vendite a distanza che ha scelto di avvalersi del regime IOSS, i dati richiesti comprendono, oltre a quelli di cui alla lettera a), le informazioni contenute nelle scritture delle operazioni che rientrano nel regime IOSS, conservate dal soggetto passivo, a norma dell’articolo 369 quinvicies, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; c) tutti i dazi all’importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono stati pagati o sono garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario; d) le merci sono arrivate al luogo di svincolo nel territorio doganale dell’Unione; e e) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, o stabilire deroghe al riguardo giustificate dal tipo di traffico interessato. Articolo 110 Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo 1.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo e l’importo dei dazi all’importazione sia calcolato conformemente all’articolo 192, paragrafo 3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all’immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui. 3.   Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell’ambito del perfezionamento attivo e l’importo dei dazi all’importazione sia calcolato conformemente all’articolo 191, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure. 4.   Le misure di politica commerciale non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo se: a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell’articolo 169; b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all’articolo 164; o c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell’articolo 160. CAPO 3 Esenzione dai dazi all’importazione Articolo 111 Merci in reintroduzione 1.   Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell’Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono vincolate al regime di immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all’importazione, su richiesta della persona interessata. Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione. 2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari. 3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell’Unione, le merci in reintroduzione sono state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all’importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se tali merci devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale. Se l’uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l’importo dei dazi all’importazione viene ridotto dell’importo eventualmente riscosso sulle merci all’atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest’ultimo importo è superiore a quello applicato all’immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non è concesso alcun rimborso. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale a norma dell’articolo 72 e che sono successivamente immesse in libera pratica. 5.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. 6.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione sono soddisfatte. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 112 Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo 1.   L’articolo 111, paragrafi 1, 3, 5 e 6, si applica mutatis mutandis ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell’Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo, a condizione che l’immissione in libera pratica di tali prodotti trasformati comporti la riscossione dei dazi all’importazione dovuti per le merci vincolate al primo regime di perfezionamento attivo. 2.   Se i prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 sono vincolati a un successivo regime di perfezionamento attivo e i prodotti trasformati diversi da quelli ottenuti nell’ambito del precedente regime di perfezionamento attivo sono immessi in libera pratica, i dazi all’importazione sono riscossi per le merci di cui al paragrafo 1. 3.   L’importo dei dazi all’importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell’articolo 192, paragrafo 3. 4.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui all’articolo 111 è concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell’articolo 133, paragrafo 2, lettera c), solo se è garantito che le merci sostituite da merci equivalenti non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo. Articolo 113 Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare 1.   Fatto salvo l’articolo 169, paragrafo1, beneficiano di un’esenzione dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica: a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) del presente paragrafo a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a). 2.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la fornitura delle prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. TITOLO VII USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE CAPO 1 Esportazione e riesportazione Articolo 114 Esportazione 1.   Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di esportazione. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di esportazione sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; b) i dazi all’esportazione o gli altri oneri dovuti sono stati pagati o sono garantiti; e c) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue: a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione; b) le formalità previste dalle disposizioni applicabili ad altri oneri; c) le norme procedurali in materia di esportazione e uscita. 4.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci unionali: a) vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) fornite come approvvigionamento di aeromobili o navi esenti da IVA o da accise o soggette a IVA o accise pari a zero, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) vincolate al regime di transito interno; e) che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 73. 5.   Le formalità doganali applicabili al regime di esportazione si applicano nei casi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), e al paragrafo 4, lettera c), indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave. 6.   Non si considerano esportate fuori del territorio doganale dell’Unione le merci spedite a destinazione dell’isola di Helgoland. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di esportazione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di esportazione e uscita di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 115 Esenzione dai dazi all’esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate Fatto salvo l’articolo 161, se reimportate, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione beneficiano di un’esenzione dai dazi all’esportazione. Articolo 116 Riesportazione 1.   Le merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono riesportate a condizione che siano stati forniti o resi disponibili i pertinenti dati di riesportazione e che le merci destinate a essere riesportate siano conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali alle merci non unionali. 2.   I dati di riesportazione comprendono, se del caso, i dati necessari per l’appuramento del regime doganale precedente o per la conclusione della custodia temporanea. 3.   Gli articoli da 74 a 80 e l’articolo 123 si applicano alla riesportazione. 4.   Il paragrafo 1 non si applica a: a) merci non unionali vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell’Unione; b) merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto. 5.   Fino al 28 febbraio 2034, i dati sulla riesportazione possono essere forniti mediante: a) una dichiarazione di riesportazione; o b) una notifica di riesportazione, se le merci sono trasbordate all’interno di una zona franca o di una struttura di deposito per la custodia temporanea o sono riesportate direttamente da tali zone o strutture. 6.   Fino al 28 febbraio 2034, gli articoli da 81 a 93 si applicano alla dichiarazione di riesportazione e alla notifica di riesportazione. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi in cui deve essere presentata una notifica di riesportazione e i casi in cui può essere modificata o invalidata. 8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la presentazione, la modifica o l’invalidamento di una notifica di riesportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 2 Uscita delle merci Articolo 117 Informazioni pre-partenza 1.   I trasportatori che fanno uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione forniscono all’autorità doganale competente o mettono a sua disposizione informazioni pre-partenza minime su tali merci entro termini specifici e al più tardi all’atto della notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita. 2.   Le informazioni pre-partenza contengono i dati necessari alle autorità doganali per effettuare l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza. 3.   L’esportatore può fornire all’autorità doganale competente o mettere a sua disposizione, in tutto o in parte, le informazioni pre-partenza. 4.   Se l’esportatore ha già fornito o messo a disposizione una parte delle informazioni pre-partenza richieste, il trasportatore collega la parte delle informazioni pre-partenza richieste che fornisce o mette a disposizione alle informazioni già fornite o messe a disposizione dall’esportatore. 5.   Se l’esportatore ha già fornito o messo a disposizione tutte le informazioni pre-partenza richieste, il trasportatore fornisce o mette a disposizione informazioni pre-partenza supplementari solo se è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite o messe a disposizione in precedenza sono inesatte. 6.   L’esportatore è informato se un trasportatore collega le informazioni pre-partenza che ha fornito o messo a disposizione alla parte delle informazioni pre-partenza fornite o messe a disposizione dall’esportatore. 7.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, se il trasportatore o l’esportatore non ha fornito o messo a disposizione tutte le informazioni pre-partenza di cui ai paragrafi 3 e 5, altre persone in possesso di tali informazioni possono essere tenute a fornirle o metterle a disposizione. 8.   La persona che fornisca o metta a disposizione informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei suoi dati identificativi e commercialmente sensibili a una o più persone che forniscono o mettono a disposizione anch’esse dati, fatto salvo l’uso di tutti i dati ai fini della vigilanza doganale. 9.   L’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza non si applica: a) ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio; b) in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali; c) alle merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione conformemente all’articolo 73; d) alle merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, ai prodotti alimentari e agli altri articoli da consumare o vendere a bordo. 10.   Nei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo, i dati relativi alla riesportazione sono forniti o messi a disposizione a norma dell’articolo 116. 11.   Il trasportatore porta fuori dal territorio doganale dell’Unione le merci nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando le informazioni pre-partenza sono state fornite o messe a disposizione. 12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) specificando quali dati delle informazioni pre-partenza devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo; b) stabilendo i termini specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del tipo di traffico e dei mezzi di trasporto; c) determinando i casi specifici in cui non si applica l’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 9, lettera b), del presente articolo; d) stabilendo le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione informazioni pre-partenza può restringere la visibilità dei dati identificativi e commercialmente sensibili di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 13.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per fornire, mettere a disposizione e ricevere le informazioni pre-partenza di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 14.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 38, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, le formalità relative all’uscita delle merci possono continuare a essere espletate conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 118 Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza 1.   Fatte salve le attività dell’Autorità doganale dell’UE di cui al titolo IV, l’autorità doganale competente garantisce, entro termini specifici, che sia effettuata un’analisi dei rischi. L’analisi dei rischi è effettuata principalmente a fini di sicurezza e, se del caso, in collaborazione con altri uffici doganali e, ove possibile, sulla base delle informazioni pre-partenza e di altri dati forniti o messi a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell’UE. L’autorità doganale competente adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi. 2.   L’ufficio doganale di uscita può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui: a) dare istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza di non caricare o trasportare le merci e, se il trasportatore è una persona diversa da quella che ha presentato le informazioni pre-partenza, dare analoga istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni supplementari; c) identificare le situazioni in cui potrebbe essere opportuno un intervento di un’altra autorità; d) raccomandare il luogo più idoneo per effettuare un controllo doganale e le misure applicabili a tale controllo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per dare istruzione alle persone di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 5.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’articolo 38, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, l’analisi dei rischi è effettuata sulla base dei dati presentati a norma dell’articolo 117, paragrafo 14. Dopo tale data, l’analisi dei rischi è effettuata sulla base dei dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. Articolo 119 Modifica delle informazioni pre-partenza 1.   L’esportatore o le persone di cui all’articolo 117 modificano uno o più dati delle informazioni pre-partenza se: a) vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza delle informazioni; o b) un’autorità doganale chiede loro di procedere in tal senso a causa dell’inesattezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati, in particolare se individuati a seguito dell’analisi dei rischi effettuata. 2.   L’esportatore o le altre persone di cui all’articolo 117 non modificano le informazioni pre-partenza se: a) le autorità doganali hanno dato istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza e al trasportatore, nel caso non coincida con detta persona, di non caricare o trasportare le merci secondo quanto indicato all’articolo 118, paragrafo 2, lettera a); b) le autorità doganali hanno informato il trasportatore o la persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni pre-partenza che intendono procedere all’esame delle merci; c) le autorità doganali hanno stabilito che le informazioni pre-partenza sono inesatte; d) i dati nelle informazioni pre-partenza sono stati inclusi nell’elenco dei dati che non possono essere modificati; e) le autorità doganali hanno già concesso lo svincolo delle merci per l’uscita. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati nelle informazioni pre-partenza che non possono essere modificati, secondo quanto indicato al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla modifica delle informazioni pre-partenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 120 Invalidamento delle informazioni pre-partenza 1.   Se il trasportatore o altre persone che forniscono o mettono a disposizione informazioni pre-partenza vengono a conoscenza del fatto che le merci contemplate da dette informazioni pre-partenza non usciranno dal territorio doganale dell’Unione, chiedono quanto prima all’autorità doganale di invalidare tempestivamente le informazioni pre-partenza. Se le merci contemplate dalle informazioni pre-partenza non escono dal territorio doganale dell’Unione entro 200 giorni dalla data in cui le informazioni pre-partenza sono state fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione, le autorità doganali invalidano dette informazioni pre-partenza. 2.   Le persone che forniscono o mettono a disposizione le informazioni pre-partenza, compreso l’esportatore, si informano reciprocamente dell’invalidamento delle informazioni pre-partenza che hanno fornito o messo a disposizione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’invalidamento delle informazioni pre-partenza in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 121 Notifica dell’arrivo delle merci al punto di uscita 1.   Il trasportatore notifica all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione l’arrivo di tali merci al punto di uscita entro i termini specifici. 2.   Fatti salvi gli obblighi del trasportatore di cui al paragrafo 1, ciascuna delle persone seguenti può notificare l’arrivo delle merci: a) un esportatore; o b) la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell’Unione. 3.   Previa approvazione dell’autorità doganale, la notifica dell’arrivo delle merci può essere fornita alle autorità doganali o messa a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE, ad esempio per mezzo di sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto, a condizione che tali sistemi contengano i dati necessari per tale notifica e che detti dati siano disponibili entro i termini specifici di cui al paragrafo 1. In tali casi i dati forniti o messi a disposizione tramite questi altri mezzi sono trasferiti al centro doganale digitale dell’UE. 4.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione al solo scopo di permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto dell’Unione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati da notificare all’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci escono dal territorio doganale dell’Unione. Articolo 122 Presentazione fisica delle merci in dogana 1.   Se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore o il titolare delle merci presenta fisicamente in dogana tali merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione prima della partenza di tali merci. 2.   Le autorità doganali notificano al trasportatore o al titolare delle merci l’obbligo di presentare fisicamente le merci in dogana. 3.   Le merci fisicamente presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l’autorizzazione delle autorità doganali. Articolo 123 Conferma dell’uscita Il trasportatore che fa uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione o la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell’Unione conferma alle autorità doganali l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. TITOLO VIII REGIMI SPECIALI CAPO 1 Disposizioni generali Articolo 124 Ambito di applicazione Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali: a) transito, che comprende il transito esterno e interno; b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche; c) uso particolare, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale; d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo. Articolo 125 Autorizzazione 1.   Gli importatori, gli esportatori o i loro rappresentanti indiretti che intendono vincolare le merci a un regime speciale hanno bisogno di un’autorizzazione delle autorità doganali per quanto riguarda: a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui l’autorità doganale interessata sia gestore delle strutture di deposito. 2.   Le seguenti autorità e persone possono gestire strutture di deposito per il deposito doganale delle merci da parte di qualsiasi importatore a) persone in possesso della pertinente autorizzazione delle autorità doganali; e b) l’autorità doganale interessata del luogo dove si trova il gestore della struttura di deposito. 3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono le condizioni per il ricorso ai regimi speciali interessati o per la gestione delle strutture di deposito interessate. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nel diritto dell’Unione, le autorità doganali concedono le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione; b) il richiedente offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; c) è fornita una garanzia per la potenziale obbligazione doganale o altri oneri relativi alle merci vincolate al regime speciale conformemente all’articolo 194; d) le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative che sono sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; e) nel caso del regime di ammissione temporanea, il richiedente utilizza o fa utilizzare le merci; f) nel caso del regime di perfezionamento attivo, il richiedente effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento sulle merci; g) nel caso di un regime di perfezionamento, gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non sarebbero lesi dall’autorizzazione («condizioni economiche»). Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo se nell’autorizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 30 o 31 si tiene conto dell’attività relativa al regime speciale interessato. 5.   Se esistono prove del fatto che la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo rischia di ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, le autorità doganali competenti, prima di prendere una decisione in merito a tale autorizzazione, chiedono il parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE, a meno che la concessione dell’autorizzazione non sia altrimenti giustificata dalla natura economica del perfezionamento. 6.   Se esistono prove del fatto che la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo rischia di ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione delle merci ritenute sensibili e le merci non sono destinate a essere riparate, le autorità doganali competenti, prima di prendere una decisione in merito a tale autorizzazione, chiedono il parere motivato dell’Autorità doganale dell’UE. 7.   A seguito di una richiesta conformemente ai paragrafi 5 e 6, l’Autorità doganale dell’UE può formulare uno dei seguenti pareri: a) la concessione dell’autorizzazione non lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; b) la concessione dell’autorizzazione lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; c) la concessione dell’autorizzazione per un quantitativo di merci debitamente comprovato e monitorato, determinato nel parere, non lede gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione. Il parere dell’Autorità doganale dell’UE è preso in considerazione dalle autorità doganali competenti per la concessione delle autorizzazioni e da qualsiasi altra autorità doganale che decide se concedere autorizzazioni analoghe. Per formulare tale parere, l’Autorità doganale dell’UE può tenere conto dei pareri e delle informazioni ricevuti dai portatori di interessi, a condizione che i portatori di interessi forniscano tali informazioni all’Autorità doganale dell’UE entro i termini specificati nelle norme procedurali di cui al paragrafo 11, lettera b). 8.   Le autorità doganali che concedono l’autorizzazione forniscono o mettono a disposizione le domande di autorizzazione e le autorizzazioni nel centro doganale digitale dell’UE. Se le autorizzazioni per i regimi speciali contengono informazioni commercialmente sensibili, l’accesso a tali informazioni sensibili è limitato. 9.   Se esistono prove del fatto che l’uso di un’autorizzazione già concessa potrebbe ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, la Commissione o gli Stati membri possono chiedere all’Autorità doganale dell’UE di formulare un parere motivato secondo la procedura di cui ai paragrafi 5 e 6. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo per la concessione di autorizzazioni per il ricorso ai regimi speciali di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo o per la gestione delle strutture di deposito di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo; b) determinando i casi specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo; c) specificando i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino, senza il parere dell’Autorità doganale dell’UE, se la concessione di un’autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; d) specificando i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui si ritiene che esistano prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e i casi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo in cui si ritiene che le condizioni economiche siano soddisfatte; e) stabilendo l’elenco di merci ritenute sensibili di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme procedurali per la concessione dell’autorizzazione per i regimi speciali o la gestione delle strutture di deposito di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; b) le norme procedurali per l’esame delle condizioni economiche, comprese quelle che consentono all’Autorità doganale dell’UE di formulare il proprio parere motivato; e c) le norme per la determinazione e il monitoraggio della quantità di cui al paragrafo 7 presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 12.   Fino al 21 settembre 2027 a) si svolge a livello dell’Unione un esame delle condizioni economiche di cui al paragrafo 4, lettera g), del presente articolo, conformemente alle norme procedurali di cui al paragrafo 11, lettera b), del presente articolo; b) qualunque riferimento al parere dell’Autorità doganale dell’UE a norma del presente capo rimanda all’esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione da parte della Commissione previsto ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Articolo 126 Autorizzazioni con effetto retroattivo 1.   Le autorità doganali concedono, su richiesta, un’autorizzazione con effetto retroattivo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un’esigenza economica certa; b) non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda; c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che: i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti; ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato; iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime; d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l’invalidamento delle dichiarazioni doganali interessate o dei dati forniti o messi a disposizione ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale; e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente per lo stesso regime speciale entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; f) salvo se la domanda riguardi il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, il parere dell’Autorità doganale dell’UE non è necessario per valutare se la concessione dell’autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci; e h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale. 2.   Le autorità doganali possono concedere un’autorizzazione con effetto retroattivo quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata. Articolo 127 Modifica retroattiva dell’autorizzazione 1.   Su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione, presentata entro il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 125, paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono modificare con effetto retroattivo l’autorizzazione concessa. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione può presentare la domanda di modifica dell’autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione, se vi sono merci vincolate al regime doganale pertinente che non è stato appurato. 2.   Nella decisione relativa alla modifica retroattiva dell’autorizzazione, le autorità doganali stabiliscono la data a decorrere dalla quale tale modifica ha efficacia. 3.   La data a decorrere dalla quale una modifica retroattiva ha efficacia non può essere anteriore a quella dell’autorizzazione. 4.   Non sono autorizzate modifiche retroattive nei seguenti casi: a) la domanda è presentata dopo che le autorità doganali hanno informato il titolare dell’autorizzazione che intendono procedere all’esame delle merci o effettuare un controllo; b) la domanda è presentata dopo che le autorità doganali hanno informato il titolare dell’autorizzazione di aver appurato che i dati contenuti nell’autorizzazione sono inesatti; c) la domanda è collegata a un tentativo di frode o abuso da parte del titolare dell’autorizzazione. 5.   La domanda di modifica retroattiva non riguarda il periodo di validità dell’autorizzazione concessa. 6.   La modifica retroattiva dell’autorizzazione non richiede il parere dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’articolo 125, paragrafi 5 e 6. Articolo 128 Scritture 1.   Il titolare di un’autorizzazione di cui all’articolo 125, paragrafi 1 e 2, l’importatore o l’esportatore e qualsiasi persona che svolga un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche, tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e, fatte salve le eccezioni stabilite nella normativa doganale, fornisce tali scritture o le mette a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE. Tali scritture contengono le informazioni e i dati che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime. 2.   Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato rispetti l’obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i tipi di informazioni e i dati che devono essere contenuti nelle scritture e le eccezioni all’obbligo di fornire queste ultime o di metterle a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 129 Appuramento di un regime speciale 1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’articolo 156, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime doganale, sono usciti dal territorio doganale dell’Unione, sono distrutti e non restano i residui o sono abbandonati allo Stato conformemente all’articolo 96. 2.   Le autorità doganali appurano il regime di transito quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati forniti o resi disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli forniti o resi disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente. 3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime speciale non è stato appurato alle condizioni stabilite. 4.   Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, l’appuramento di un regime speciale ha luogo entro periodi specifici. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando la durata dei periodi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’appuramento di un regime speciale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 130 Trasferimento di diritti e obblighi 1.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare il titolare di un’autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito a trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi in relazione alle merci vincolate a tale regime speciale a un importatore, a un esportatore o a qualsiasi altra persona. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) i casi in cui è consentito il trasferimento dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative condizioni; b) la forma in cui le autorità doganali autorizzano tale trasferimento dei diritti e degli obblighi; c) le informazioni e i dati necessari per le domande di tale trasferimento dei diritti e degli obblighi e per le relative autorizzazioni. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda le merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 131 Movimenti delle merci 1.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, gli importatori, gli esportatori, i titolari dell’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci e le persone alle quali sono stati trasferiti diritti e obblighi a norma dell’articolo 130 possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca tra una località e l’altra del territorio doganale dell’Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici in cui le merci possono essere fatte circolare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e di fissare le condizioni alle quali ciò è consentito. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 132 Manipolazione usuali 1.   Le merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita. 2.   Le merci destinate alle vendite a distanza da un deposito doganale privato per le vendite a distanza di cui all’articolo 145 possono essere oggetto delle manipolazioni usuali strettamente necessarie al fine di preparare la vendita a distanza. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando le manipolazioni usuali delle merci di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 133 Merci equivalenti 1.   Le merci equivalenti sono merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo le merci equivalenti sono merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo. Salvo nei casi specifici da stabiliti nella normativa doganale, le merci equivalenti presentano lo stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 («nomenclatura combinata»), la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono. 2.   A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento della procedura speciale, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano le seguenti azioni: a) l’uso di merci equivalenti nell’ambito dei regimi di deposito doganale, di zona franca e di uso finale; b) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di ammissione temporanea, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale; c) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di perfezionamento attivo; d) nel caso del regime di perfezionamento attivo con esportazione anticipata, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono; e) l’uso di merci equivalenti nell’ambito del regime di perfezionamento passivo; f) nel caso del regime di perfezionamento passivo con importazione anticipata, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono. Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione relativa all’ordinato svolgimento della procedura speciale se l’attività relativa all’uso di merci equivalenti per il regime interessato è stata presa in considerazione al momento in cui a tale operatore economico è stata concessa un’autorizzazione di cui all’articolo 30 o 31. 3.   L’uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’articolo 132 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei dazi all’importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo per i quali è rilasciata o compilata una prova dell’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi; c) se comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione, o d) se ciò è previsto in atti giuridici dell’Unione. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo e laddove i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all’esportazione nel caso in cui le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all’articolo 159, paragrafo 3. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo; b) stabilendo le condizioni di utilizzo delle merci equivalenti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo in cui merci equivalenti sono utilizzate nell’ambito del regime di ammissione temporanea; e d) specificando i casi in cui l’uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’uso di merci equivalenti autorizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 2 Transito Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 134 Ambito di applicazione 1.   Al momento della loro entrata nel territorio doganale dell’Unione, le merci sono vincolate a un regime di transito senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, a meno che non siano già state vincolate a un regime di transito di cui agli articoli 135 e 136 o a un altro regime doganale entro il termine di cui all’articolo 104, paragrafo 5. 2.   Il titolare del regime di transito è considerato l’importatore o l’esportatore delle merci ed è tenuto al pagamento dei dazi doganali e degli oneri, salvo se le autorità doganali dispongono di dati relativi a un’altra persona che la identifichino come l’importatore o l’esportatore. Articolo 135 Transito esterno 1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia; b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o la loro uscita dallo stesso. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno. 3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale esterno; b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che: i) sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell’Unione; ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione con attraversamento del territorio di un paese terzo; c) conformemente alla convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA), o alla convenzione relativa all’ammissione temporanea, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) ( 39 ) , quando vi è un movimento di transito; d) in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o al formulario UE 302; e) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, qualora le merci siano trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità di tali atti. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 2 del presente articolo in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’applicazione del paragrafo 3, lettere da b) a e), del presente articolo nel territorio doganale dell’Unione, tenendo conto delle esigenze dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 136 Transito interno 1.   Nel quadro del regime di transito interno, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione, attraversando il territorio di un paese terzo senza che muti la loro posizione doganale. 2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; b) conformemente alla convenzione TIR; c) conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al formulario NATO 302 o al formulario UE 302; e) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, qualora le merci siano trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità di tali atti. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’applicazione del paragrafo 2, lettere da b) a e) del presente articolo, nel territorio doganale dell’Unione, tenendo conto delle esigenze dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 137 Territorio unico ai fini del transito Quando le merci sono spostate da un punto a un altro punto all’interno del territorio doganale dell’Unione conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario NATO 302 o al formulario UE 302 o nell’ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell’Unione formi un territorio unico. Articolo 138 Esclusione di persone dalle operazioni TIR 1.   Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell’articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell’Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale. 2.   Uno Stato membro comunica la decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità doganale dell’UE. Articolo 139 Destinatario autorizzato e speditore autorizzato a fini TIR 1.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona («destinatario autorizzato») a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della convenzione TIR. 2.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona («speditore autorizzato») a spedire le merci destinate a essere messe in circolazione conformemente alla convenzione TIR da un luogo autorizzato. in modo che il regime abbia avvio ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della convenzione TIR. A tal fine, lo speditore autorizzato è autorizzato a utilizzare sigilli di modello speciale di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Sezione 2 Transito unionale Articolo 140 Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale 1.   Il titolare del regime di transito unionale è responsabile del rispetto dei seguenti obblighi: a) fornire alle autorità doganali o mettere a loro disposizione i dati richiesti; b) presentare la notifica della disponibilità delle merci e i dati richiesti all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per assicurare la loro identificazione; c) rispettare le disposizioni legislative doganali relative al regime di transito unionale; d) salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o agli altri oneri dovuti in relazione alle merci. 2.   Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito unionale ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale. 3.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch’essi responsabili di notificare la disponibilità delle merci all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per assicurare l’identificazione di tali merci. 4.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime: a) lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana; b) lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente al paragrafo 2; c) l’uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale; d) la fornitura di una serie di dati ridotta o, se del caso, l’uso di una dichiarazione in dogana con una serie di dati ridotta per il vincolo delle merci al regime di transito unionale; e) l’uso di un documento di trasporto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le informazioni necessarie e tali informazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l’appuramento del regime. 5.   Le autorità doganali monitorano regolarmente le attività degli speditori e dei destinatari autorizzati al fine di valutarne la conformità ai requisiti di autorizzazione. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) specificando ulteriormente i requisiti in materia di dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo; b) determinando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di transito unionale di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali concernenti: a) il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l’appuramento di detto regime; b) la gestione delle semplificazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 141 Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno 1.   Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un paese terzo, sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) tale possibilità è prevista da un accordo internazionale; b) il trasporto attraverso tale paese terzo si effettua in base a un documento di trasporto unico emesso nel territorio doganale dell’Unione. 2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l’effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell’Unione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di vigilanza doganale delle merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 3 Deposito Sezione 1 Disposizioni comuni Articolo 142 Ambito di applicazione 1.   Nel quadro di un regime di deposito, le merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell’Unione senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione; b) ad altri oneri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; c) alle misure di politica commerciale diverse da quelle che vietino l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o la loro uscita dallo stesso. 2.   Le condizioni per vincolare le merci a un regime di deposito sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; b) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; c) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime. 3.   Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione. 4.   Quando risponda a un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono autorizzare l’entrata, il magazzinaggio, la circolazione, l’utilizzazione, la trasformazione o il consumo di merci unionali in un deposito doganale o in una zona franca. In questi casi tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci a un regime di deposito di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o al regime di zona franca di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 143 Durata di un regime di deposito 1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato: a) in circostanze eccezionali, in particolare quando, nel caso di deposito di lunga durata, il tipo e la natura delle merci potrebbero costituire una minaccia per la salute e la vita umana, animale o vegetale o per l’ambiente; b) qualora sia stata revocata l’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito. Sezione 2 Deposito doganale Articolo 144 Magazzinaggio nei depositi doganali 1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza («depositi doganali»). 2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi importatore per il deposito doganale di merci («deposito doganale pubblico») oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale («deposito doganale privato»). 3.   Le merci vincolate al regime di deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne in casi di forza maggiore, tale rimozione è soggetta all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Articolo 145 Deposito doganale per le vendite a distanza 1.   Solo gli importatori per le vendite a distanza che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS aventi lo status di operatore economico di fiducia e certificato o i loro rappresentanti indiretti possono essere autorizzati a immagazzinare e mettere in opera le merci in un deposito doganale privato per le vendite a distanza prima di una vendita a distanza. 2.   Le merci destinate alle vendite a distanza possono essere vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali applicabili per quanto riguarda l’immissione in libera pratica; b) sono imballate in imballaggi collettivi contenenti merci simili, in uno stato precedente alla preparazione delle singole spedizioni al momento della conclusione della vendita a distanza; c) sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione in quantità tali da facilitare l’espletamento di controlli doganali efficaci. Nel valutare se la condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta, le autorità doganali tengono conto delle dimensioni del soggetto che prevede di effettuare le vendite a distanza dal deposito doganale. 3.   Le autorità doganali e le altre autorità competenti hanno il diritto di controllare se le merci sono conformi ai requisiti per l’immissione in libera pratica prima che queste siano vincolate al regime di deposito doganale e durante il loro magazzinaggio. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali riguardo alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 146 Trasformazione in un deposito doganale Quando risponda a un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono autorizzare la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di deposito doganale. Articolo 147 Responsabilità del titolare dell’autorizzazione Fatto salvo l’articolo 27, il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 125, paragrafo 2, lettera a), e l’importatore sono responsabili: a) di garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale; b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale; e c) di rispettare gli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di deposito doganale. Sezione 3 Zone franche Articolo 148 Determinazione delle zone franche 1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i suoi punti di entrata e di uscita. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità doganale dell’UE informazioni sulle rispettive zone franche esistenti. 3.   Le zone franche sono intercluse. Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale. 4.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali. Articolo 149 Costruzioni e attività nelle zone franche 1.   La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali. 2.   Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali. 3.   Le autorità doganali possono vietare o limitare le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione, delle esigenze di vigilanza doganale o dei requisiti in materia di sicurezza. 4.   Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di conformità alle disposizioni doganali. Articolo 150 Merci non unionali nelle zone franche 1.   Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi. In questi casi tali merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca. 2.   Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, e in deroga al paragrafo 1, le merci non unionali possono essere utilizzate o consumate in una zona franca a condizione che: a) la loro immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporti l’applicazione di dazi all’importazione, di misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni o di misure che vietano l’uso di tali merci nell’Unione; b) siano fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni appropriate su tale utilizzazione o consumo. Articolo 151 Svincolo delle merci da una zona franca 1.   Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale dell’Unione oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio. 2.   Gli articoli 102 e 103 si applicano alle merci fatte uscire da una zona franca e introdotte in altre parti del territorio doganale dell’Unione. Articolo 152 Posizione doganale 1.   Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci: a) merci unionali introdotte in una zona franca; b) merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca; c) merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca. 2.   Se delle merci sono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un’altra parte del territorio doganale dell’Unione o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali non sia stata dimostrata. Tuttavia, ai fini dell’applicazione dei dazi all’esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, tali merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che non hanno la posizione doganale di merci unionali. CAPO 4 Uso particolare Sezione 1 Ammissione temporanea Articolo 153 Ambito di applicazione 1.   Nel quadro del regime di ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a un uso particolare nel territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette: a) ad altri oneri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; b) a misure di politica commerciale diverse da quelle che vietano l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dallo stesso. 2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci non sono destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto; b) è possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando: i) tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito a un’utilizzazione abusiva del regime; oppure, ii) nel caso di cui all’articolo 133, è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti; c) ove richiesto, un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 125 e del presente articolo; d) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; e) sono soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione stabiliti nella normativa doganale; f) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale; e g) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando l’uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) specificando i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per vincolare merci al regime di ammissione temporanea, di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo; c) stabilendo i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo. Articolo 154 Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea 1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo per appurare il regime di ammissione temporanea. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato. 2.   Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di 24 mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea. 3.   Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga ragionevole di detto periodo su richiesta giustificata dell’importatore. 4.   Tranne in caso di un evento imprevedibile, il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera 10 anni. Articolo 155 Importo dei dazi all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo dei dazi all’importazione che sarebbero stati dovuti per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea. Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione. 2.   L’importo totale dei dazi all’importazione dovuti in conformità del paragrafo 1 non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea. Sezione 2 Uso finale Articolo 156 Regime di uso finale 1.   Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazi ridotti previsti da atti giuridici dell’Unione, a condizione che l’importatore vincoli le merci a un uso particolare. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di uso finale sono le seguenti: a) un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 125 e del presente articolo; b) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; c) tutti i dazi all’importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono stati pagati o sono garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario; d) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale; e e) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Quando le merci si trovano in una fase di produzione che dal punto di vista dell’efficacia sotto il profilo dei costi porterebbe solo all’uso finale previsto, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione le condizioni che le merci devono rispettare perché si ritenga che siano state utilizzate ai fini stabiliti negli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono l’esenzione dai dazi o i dazi ridotti. 4.   Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti negli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono l’esenzione dai dazi o dazi ridotti. 5.   Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’articolo 157 si applica al regime di uso finale. 6.   I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l’uso finale previsto e le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale. 7.   I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di uso finale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. CAPO 5 Perfezionamento Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 157 Tasso di rendimento Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato negli atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell’operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento delle operazioni di perfezionamento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all’articolo 12. Sezione 2 Perfezionamento attivo Articolo 158 Ambito di applicazione 1.   Fatto salvo l’articolo 133, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia; b) a misure di politica commerciale diverse da quelle che vietano l’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione o l’uscita dallo stesso. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo sono le seguenti: a) un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 125 e del presente articolo; b) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; c) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; e d) le merci sono arrivate al luogo di svincolo per il regime doganale. 3.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo alla condizione che le merci vincolate a tale regime, fatto salvo l’uso di accessori per la produzione, possano essere identificate nei prodotti trasformati. Nel caso di cui all’articolo 133, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni ivi previste per le merci equivalenti. 4.   In aggiunta ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci: a) merci destinate a essere oggetto di operazioni per garantire la loro conformità a requisiti tecnici per l’immissione in libera pratica; b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali in conformità dell’articolo 132. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Articolo 159 Periodo per l’appuramento 1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo per l’appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità dell’articolo 129. Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo e tiene conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare detto regime. 2.   Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, una proroga ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1. L’autorizzazione può specificare che un periodo che comincia il in un mese, trimestre o semestre deve scadere l’ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo. 3.   In caso di esportazione anticipata a norma dell’articolo 133, paragrafo 2, lettera d), l’autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo. Nello specificare tale periodo, le autorità doganali tengono conto del tempo necessario per l’approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell’Unione, quale indicato dal richiedente. Tale periodo è fissato in mesi e non supera i 12 mesi. Esso decorre dalla data in cui i prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti sono vincolati al regime di esportazione. Articolo 160 Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare 1.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o dei prodotti trasformati sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell’Unione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la riesportazione temporanea per perfezionamento complementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Sezione 3 Perfezionamento passivo Articolo 161 Ambito di applicazione 1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi altra persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione, purché le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte. 2.   Le condizioni per vincolare le merci al perfezionamento passivo sono le seguenti: a) un’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 125 e del presente articolo; b) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione; c) i dazi all’esportazione o gli altri oneri dovuti sono stati pagati o sono garantiti; e d) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 3.   Le autorità doganali non concedono l’autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo per le seguenti merci unionali: a) merci la cui esportazione dà luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all’importazione; b) merci che, prima della loro esportazione, sono state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazi ridotti a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione; c) merci per le quali è concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario a causa della loro esportazione. 4.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell’Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Esse possono concedere una proroga ragionevole di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Articolo 162 Riparazione o sostituzione gratuita di merci 1.   Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione o la sostituzione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, o ancora a motivo del fatto che le merci non rispondevano alle specifiche richieste dal compratore al venditore delle stesse, le merci possono beneficiare di un’esenzione totale dai dazi all’importazione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica. Articolo 163 Merci riparate o modificate nell’ambito di accordi internazionali 1.   L’esenzione totale dai dazi all’importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che: a) tali merci sono state riparate o modificate in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione; e b) le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione stabilite nell’accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all’articolo 133 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 164 e 165. Articolo 164 Sistema degli scambi standard 1.   Nel quadro del sistema degli scambi standard un prodotto importato («prodotto di sostituzione») può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato. 2.   Su richiesta, le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l’operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. 3.   I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se fossero state sottoposte a riparazione. 4.   Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell’esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati. Tuttavia, le autorità doganali dispensano da tale requisito se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base a un’obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell’esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione. 5.   Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione. Articolo 165 Importazione anticipata di prodotti di sostituzione 1.   Alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell’interessato, le autorità doganali consentono che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell’esportazione delle merci difettose. L’importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo dei dazi all’importazione che sarebbero dovuti se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2. 2.   Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione. 3.   Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga ragionevole di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione. TITOLO IX CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA, ORIGINE E VALORE IN DOGANA DELLE MERCI CAPO 1 Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci Articolo 166 Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale 1.   I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione. 2.   La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti: a) la nomenclatura combinata; b) qualsiasi altra nomenclatura che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici per l’applicazione di misure tariffarie nell’ambito degli scambi di merci; c) i dazi doganali convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata; d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi; e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni paesi terzi o gruppi di paesi terzi; f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi doganali su talune merci; g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a motivo della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h); h) le altre misure previste dagli atti giuridici dell’Unione in materia di politica agricola, politica commerciale o altri settori che si basano sulla classificazione tariffaria delle merci, in particolare i dazi antidumping provvisori o definitivi, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia. 3.   Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), tali misure possono essere applicate in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), possono essere applicate retroattivamente, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal presente regolamento e che: a) per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), esse prevedano tale applicazione retroattiva; b) per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2, lettera d), anche il paese terzo o il gruppo di paesi terzi preveda tale applicazione retroattiva. 4.   Quando l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l’esenzione dalle misure di cui alla lettera h) di tale paragrafo è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari o altri contingenti tale applicazione o esenzione cessa non appena è raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato. Per i massimali tariffari l’applicazione di tali misure cessa in virtù di un atto giuridico dell’Unione. 5.   La Commissione può sottoporre a sorveglianza doganale l’immissione in libera pratica, l’esportazione e il vincolo a determinati regimi speciali di merci ai fini di cui all’articolo 41, paragrafo 4. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e dei massimali tariffari di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la gestione della sorveglianza doganale di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 167 Classificazione tariffaria delle merci 1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate. 2.   Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da atti giuridici dell’Unione e che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate. 3.   La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che determinano la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5. CAPO 2 Origine delle merci Articolo 168 Origine non preferenziale Le norme per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 169 e 170 sono utilizzate ai fini dell’applicazione: a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all’articolo 166, paragrafo 2, lettere d) ed e); b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci; e c) delle altre misure dell’Unione relative all’origine delle merci. Articolo 169 Acquisizione dell’origine non preferenziale 1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2.   Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 282, atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’applicazione delle misure dell’Unione di cui all’articolo 168 siano state interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo e che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, in un unico paese o territorio, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 170 Prova dell’origine non preferenziale 1.   Se l’importatore ha indicato l’origine delle merci ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere che fornisca una prova dell’origine di tali merci. 2.   Se la prova dell’origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di altri atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova supplementare necessaria per accertarsi che l’indicazione dell’origine sia conforme alle norme stabilite dal pertinente atto giuridico dell’Unione. 3.   Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l’origine delle merci può essere rilasciato nell’Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui tali merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova dell’origine delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 171 Origine preferenziale 1.   Per beneficiare delle misure di cui all’articolo 166, paragrafo 2, lettera d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull’origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o con gruppi di tali paesi, le norme sull’origine preferenziale sono quelle stabilite da tali accordi. 3.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell’Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell’atto di adesione del 1985, le norme sull’origine preferenziale sono quelle adottate ai sensi dell’articolo 9 di tale protocollo. 4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d’oltremare associati all’Unione, le norme sull’origine preferenziale sono quelle adottate ai sensi dell’articolo 203 TFUE. 5.   Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea dalle norme sull’origine preferenziale di cui al paragrafo 9 («deroga temporanea»). La deroga temporanea è giustificata da uno dei seguenti motivi: a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull’origine preferenziale; b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme sull’origine preferenziale. 6.   La richiesta di deroga temporanea è presentata alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. Tale richiesta indica i motivi di cui al paragrafo 5, secondo comma, che giustificano la deroga temporanea ed è corredata di un’idonea documentazione. 7.   La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme. 8.   Se è concessa la deroga temporanea, il paese o territorio beneficiario interessato rispetta tutti i requisiti in materia di informazioni da trasmettere alla Commissione relativamente all’uso della deroga stessa e alla gestione dei quantitativi per cui è stata accordata la deroga temporanea. 9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sull’origine preferenziale per quanto riguarda le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi, diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci ai fini delle misure di cui al paragrafo 1; b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 172 Determinazione dell’origine di merci specifiche La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono misure per determinare l’origine di merci specifiche conformemente alle norme d’origine applicabili alle merci in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5. CAPO 3 Valore in dogana delle merci Articolo 173 Ambito di applicazione Il valore in dogana delle merci ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci («valore in dogana») è determinato a norma degli articoli 174 e 179. Articolo 174 Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione 1.   La base primaria per il valore in dogana è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, adeguato conformemente agli articoli 176 e 177. 2.   Il prezzo effettivamente pagato o da pagare di cui al paragrafo 1 è il pagamento totale per le merci importate che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore o dal compratore a una terza parte a beneficio del venditore e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate. 3.   Il valore di transazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) non esistono restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti: i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell’Unione; ii) limitazioni dell’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci in questione; b) la vendita o il prezzo non sono subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento; e d) il compratore e il venditore non sono collegati o la relazione non ha influenzato il prezzo. Articolo 175 Valore di transazione per le merci acquistate nell’ambito di vendite a distanza 1.   Il valore di transazione per le merci acquistate nell’ambito di vendite a distanza è determinato sulla base di tali vendite. 2.   Qualora le merci siano acquistate nell’ambito di vendite a distanza mentre sono vincolate al regime di deposito doganale a norma dell’articolo 145, dopo essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione, il valore di transazione è determinato sulla base di tali vendite. Articolo 176 Elementi del valore di transazione 1.   Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 174, i seguenti elementi si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) quanto segue, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto; ii) il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; e iii) il costo dell’imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, a titolo gratuito o a costo ridotto, per essere utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materiali, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materiali consumati durante la produzione delle merci importate; e iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell’Unione e necessari per produrre le merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e e) le seguenti spese fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione: i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate. 2.   Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili. 3.   In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo. Articolo 177 Elementi da non includere nel valore in dogana Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 174, non si devono includere: a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione; b) le spese relative a lavori di costruzione, d’installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale; c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all’acquisto delle merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un’altra persona, sempre che l’accordo di finanziamento sia stato fatto per iscritto e, se richiesto, che il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte: i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare; ii) il tasso dell’interesse richiesto non è superiore al livello comunemente praticato per transazioni del genere nel paese e nel momento in cui è stato garantito il finanziamento; d) le spese relative al diritto di riproduzione nell’Unione delle merci importate; e) le commissioni di acquisto; f) i dazi all’importazione e gli altri oneri da pagare nell’Unione a motivo dell’importazione o della vendita delle merci; g) fatto salvo l’articolo 176, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita delle merci per l’esportazione verso l’Unione. Articolo 178 Semplificazioni 1.   Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale o alla data in cui i dati devono essere a disposizione delle autorità doganali: a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all’articolo 174, paragrafo 2; e b) gli importi di cui agli articoli 176 e 177. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 179 Metodi secondari di determinazione del valore in dogana 1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell’articolo 174, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo. L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se lo richiede l’importatore o, se del caso, il dichiarante. 2.   Il valore in dogana ai sensi del paragrafo 1 è: a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; o d) il valore calcolato, eguale alla somma: i) del costo o del valore dei materiali e delle operazioni di fabbricazione o di altra trasformazione cui si ricorre nella produzione delle merci importate; ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori nel paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione; iii) del costo o del valore degli elementi di cui all’articolo 176, paragrafo 1, lettera e). 3.   Il valore in dogana, se non può essere determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: a) dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; b) dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; e c) del presente capo. 4.   Nel caso delle vendite a distanza, se l’importatore non dissipa i ragionevoli dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti il prezzo totale effettivamente pagato o da pagare di cui all’articolo 174, paragrafo 1, le autorità doganali possono utilizzare il metodo secondario di valutazione appropriato per rideterminare il valore in dogana di tali merci. Ciò non pregiudica la possibilità per l’importatore di fornire le informazioni necessarie, entro un termine ragionevole, a giustificazione del fatto che il valore in dogana può essere determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 180 Valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione 1.   Quando sono stabiliti dazi all’esportazione, il valore ai fini dei dazi all’esportazione è determinato in base: a) al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione, a condizione che l’acquirente e il venditore non siano collegati o che la loro relazione non abbia influenzato tale prezzo, adeguato, se necessario, in conformità dei paragrafi 2 e 3 e sulla base dei dati forniti dall’esportatore; o b) a un valore basato su dati oggettivi e verificabili, compreso il prezzo di mercato di merci identiche o similari esportate dall’Unione nello stesso luogo e nello stesso momento, se il prezzo di cui alla lettera a) del presente paragrafo non è disponibile oppure è incompleto o non riflette il valore economico delle merci. 2.   Il valore ai fini dei dazi all’esportazione comprende tutte le spese direttamente connesse all’operazione di esportazione. 3.   Il valore ai fini dei dazi all’esportazione esclude le spese sostenute dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi pagamento non collegato alle merci esportate. 4.   Se necessario, le autorità doganali possono chiedere prove supplementari al fine di verificare i dati forniti dall’esportatore o di determinare il valore ai fini dei dazi all’esportazione conformemente al presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i dati necessari per determinare il valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione di cui al presente articolo. Articolo 181 Norme procedurali per la determinazione del valore in dogana La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali: a) per determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione, in conformità dell’articolo 174, paragrafi 1 e 2, comprese le norme procedurali per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, in conformità degli articoli 176 e 177, e per l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 174, paragrafo 3; b) per determinare il valore in dogana con metodi secondari, in conformità dell’articolo 179; c) per determinare il valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione, in conformità dell’articolo 180. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 182 Determinazione del valore in dogana in situazioni specifiche La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure per definire il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana in situazioni specifiche, comprese le vendite a distanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al primo comma del presente articolo, relativi alla necessità di assicurare rapidamente l’applicazione corretta e uniforme delle norme per la determinazione del valore in dogana delle merci, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5. TITOLO X OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE CAPO 1 Nascita di un’obbligazione doganale Sezione 1 Obbligazione doganale all’importazione Articolo 183 Immissione in libera pratica e ammissione temporanea 1.   Quando l’importatore notifica la disponibilità delle merci in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, sorge un’obbligazione doganale all’importazione per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica o al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione o al regime di uso finale. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’obbligazione doganale sorge: a) allo svincolo delle merci, qualora si applichi l’articolo 205, paragrafo 5; b) all’accettazione della dichiarazione doganale, se del caso, fino al 28 febbraio 2034; c) all’accettazione del pagamento da parte della persona che ha scelto di avvalersi del regime IOSS. 3.   L’importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale. 4.   Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice. 5.   Fino al 28 febbraio 2034, in caso di presentazione di una dichiarazione doganale il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce. Articolo 184 Disposizioni speciali relative alle merci non originarie 1.   Al momento dello svincolo dei prodotti per la riesportazione sorge un’obbligazione doganale se: a) un regime preferenziale tra l’Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi prevede che il trattamento tariffario preferenziale dei prodotti originari dell’Unione richieda che le merci non originarie utilizzate nella loro fabbricazione siano soggette al pagamento dei dazi all’importazione; e b) per tali prodotti sia stata rilasciata o compilata una prova dell’origine. 2.   L’obbligazione doganale è calcolata come l’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione che sarebbe sorta se le merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti da riesportare fossero state immesse in libera pratica alla stessa data. 3.   L’esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale. Articolo 185 Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1.   Per le merci soggette ai dazi all’importazione, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in caso di inosservanza di uno dei seguenti elementi: a) un obbligo stabilito dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; b) un obbligo stabilito nella normativa doganale per quanto concerne l’uso finale delle merci all’interno del territorio doganale dell’Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei due seguenti: a) qualora l’inadempienza di un obbligo faccia sorgere l’obbligazione doganale, il momento in cui tale obbligo non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto; b) il momento in cui le merci sono vincolate a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era stato rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo; c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stato rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un dazio all’importazione ridotto. 5.   Quando le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime doganale sono fornite alle autorità doganali e comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito tali informazioni e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. Articolo 186 Deduzione dell’importo di dazi all’importazione già corrisposto 1.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 185, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all’importazione ridotto in virtù del loro uso finale, l’importo dei dazi all’importazione pagato al momento dell’immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale. Il primo comma si applica anche quando sorge un’obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci. 2.   Quando un’obbligazione doganale sorge a norma dell’articolo 183, paragrafo 1, o dell’articolo 185, paragrafo 1, per merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione, l’importo dei dazi all’importazione corrisposto nel quadro dell’esenzione parziale è dedotto dall’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale. Sezione 2 Obbligazione doganale all’esportazione Articolo 187 Esportazione e perfezionamento passivo 1.   Nel momento in cui l’esportatore notifica la disponibilità delle merci in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, sorge un’obbligazione doganale all’esportazione per il vincolo delle merci al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’obbligazione doganale sorge: a) allo svincolo delle merci, qualora si applichi l’articolo 205, paragrafo 5; b) all’accettazione della dichiarazione doganale, se del caso, fino al 28 febbraio 2034. 3.   L’esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante doganale e la persona per conto della quale il rappresentante doganale agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell’obbligazione doganale. 4.   Quando le informazioni fornite per il vincolo delle merci al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’esportazione, la persona che ha fornito tali informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice. Articolo 188 Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 1.   Per le merci soggette ai dazi all’esportazione, un’obbligazione doganale all’esportazione sorge in caso di inosservanza di uno dei due seguenti elementi: a) un obbligo stabilito dalla normativa doganale per l’uscita delle merci; b) una condizione alla quale è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione. 2.   Il momento in cui sorge l’obbligazione doganale è uno dei seguenti: a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell’Unione senza che alle autorità doganali siano state fornite, o siano state messe a loro disposizione, informazioni in merito a tale esportazione; b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l’uscita dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione; c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti: a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare l’obbligo in questione; b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era stato rispettato l’obbligo in questione e che agiva per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo; c) qualsiasi persona che ha partecipato all’atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell’obbligo e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere del fatto che non erano state fornite le informazioni richieste o, se del caso, che non era stata presentata una dichiarazione doganale, ma avrebbe dovuto esserlo. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all’esportazione. Sezione 3 Disposizioni comuni sulle obbligazioni doganali sorte all’importazione e all’esportazione Articolo 189 Obbligazioni doganali qualora le merci siano soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali 1.   L’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali alle importazioni o esportazioni di qualsiasi tipo. 2.   In deroga al paragrafo 1, non sorge un’obbligazione doganale in caso di: a) introduzione illegale di moneta falsa nel territorio doganale dell’Unione; b) introduzione nel territorio doganale dell’Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope tranne quando essi sono strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico. Ai fini delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale l’obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando, a norma del presente regolamento o del diritto nazionale, i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscono la base per l’applicazione delle sanzioni. Articolo 190 Pluralità di debitori Quando per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo. Articolo 191 Norme generali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è calcolato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla destinazione e all’origine delle merci. Le norme per il calcolo dei dazi sono quelle applicabili alle merci di cui trattasi al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale relativa alle stesse. 2.   Per quanto riguarda le vendite a distanza nell’ambito del regime IOSS, l’importo dei dazi all’importazione è determinato sulla base delle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci di cui trattasi al momento dell’accettazione del pagamento per la vendita a distanza. 3.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale. Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale è sorta prima del momento in cui hanno fatto tale constatazione, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale. Articolo 192 Norme speciali per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione 1.   Quando sono state sostenute all’interno del territorio doganale dell’Unione delle spese di deposito o per la manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l’eventuale aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione, a condizione che l’importatore o, se del caso, il dichiarante forniscano una prova soddisfacente di dette spese. Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione il valore in dogana, il quantitativo e l’origine delle merci non unionali usate nelle operazioni. 2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all’interno del territorio doganale dell’Unione, su richiesta dell’importatore o, se del caso, del dichiarante, si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime. 3.   Quando sorge un’obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta dell’importatore l’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, al momento in cui esse sono state vincolate a tale regime. 4.   Quando i prodotti trasformati risultano da un regime di perfezionamento attivo successivo per le merci che sono state vincolate a un primo regime di perfezionamento attivo, a norma del paragrafo 3, l’importatore può unicamente chiedere che l’obbligazione sia calcolata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo e all’origine delle merci vincolate a tale primo regime di perfezionamento attivo. 5.   In casi specifici stabiliti dalla normativa doganale l’importo dei dazi all’importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo senza la richiesta dell’importatore, dell’esportatore o, se del caso, del dichiarante al fine di evitare l’elusione delle misure di cui all’articolo 166, paragrafo 2, lettera h). 6.   Quando sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione, l’importo dei dazi all’importazione è calcolato sulla base del costo dell’operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. 7.   Quando sorge un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 185 o dell’articolo 188 del presente regolamento, e a condizione che l’inadempienza che ha portato all’insorgenza di un’obbligazione doganale non costituisca un tentativo di frode, si applicano anche le seguenti disposizioni: a) il trattamento tariffario favorevole delle merci ai sensi della normativa doganale; b) l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 166, paragrafo 2, lettere da d) a g), o degli articoli 111, 112 e 113 o degli articoli da 161 a 165 del presente regolamento; o c) la franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale e nei casi specifici di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Articolo 193 Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale 1.   L’obbligazione doganale sorge: a) nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto ii), nel luogo in cui si trovano le merci; b) nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), nel luogo in cui le merci devono essere fornite; c) nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), nel luogo in cui è stabilito il dichiarante autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato; d) nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), nello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato. In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale è il luogo in cui si è verificato il fatto che la fa sorgere. Se detto luogo non può essere determinato, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali hanno determinato che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale. 2.   Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto e il luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale non può essere determinato a norma del paragrafo 1, secondo o terzo comma, entro un termine stabilito, l’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea. 3.   Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l’obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima. 4.   Se un’autorità doganale constata che un’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 185 o 188 in un altro Stato membro e l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l’obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. CAPO 2 Garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente Articolo 194 Disposizioni generali 1.   Salvo diverse disposizioni, il presente capo si applica alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte («obbligazione doganale esistente») e alle garanzie richieste nel caso in cui possa sorgere un’obbligazione doganale («obbligazione doganale potenziale»). 2.   Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un’obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci qualora la garanzia: a) sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; o b) possa essere usata in più Stati membri. Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell’intero territorio doganale dell’Unione ai fini per i quali è costituita. Se è legata alle attività del debitore in uno Stato membro, la garanzia copre almeno l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione. 3.   La garanzia è costituita dal debitore o da una persona che potrebbe diventare debitrice o, se le autorità doganali lo consentono, da qualsiasi altra persona. 4.   Fatto salvo l’articolo 202, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche. La garanzia costituita per merci specifiche si applica all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri relativi a tali merci, indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite o rese disponibili per tali merci siano corrette. Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell’importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione. 5.   Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell’articolo 200, paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale relativa a due o più operazioni o regimi doganali. 6.   Le autorità doganali controllano la garanzia. 7.   Non è richiesta una garanzia: a) agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche; b) in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio; c) in caso di merci trasportate mediante un’installazione di trasporto fissa; d) in casi specifici stabiliti nella normativa doganale, in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea; e e) in caso di merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti dell’Unione o tra aeroporti dell’Unione. 8.   Le autorità doganali possono dispensare dal requisito della garanzia se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da garantire non supera una determinata soglia. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 7, lettera d), del presente articolo, e fissando la soglia per la dispensa dai requisiti della costituzione di una garanzia di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali in materia di costituzione e controllo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 195 Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria 1.   Quando le autorità doganali sono tenute ad esigere una garanzia e possono stabilire l’importo preciso dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso. Quando non è possibile determinare l’importo esatto, la garanzia è fissata all’importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che potrebbero sorgere. 2.   Fatto salvo l’articolo 200, se una garanzia globale è costituita per l’importo di dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a obbligazioni doganali e altri oneri il cui importo varia nel tempo, l’importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente alle obbligazioni doganali e degli altri oneri in questione. Articolo 196 Importo di riferimento di una garanzia precauzionale Se la costituzione di una garanzia non è obbligatoria ma le autorità doganali non hanno la certezza che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale e degli altri oneri saranno pagati entro il termine prescritto, esse esigono una garanzia per un importo che non supera il livello più elevato di cui all’articolo 195. Articolo 197 Costituzione di una garanzia 1.   La garanzia può essere costituita esclusivamente in una delle forme seguenti: a) qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia; b) un impegno assunto da un fideiussore; o c) in altre forme, a condizione che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. 2.   Una garanzia sotto forma di qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali è costituita conformemente al diritto dello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta. Le autorità doganali non sono tenute a pagare gli interessi su tale mezzo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Articolo 198 Scelta della garanzia La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all’articolo 197, paragrafo 1. Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione. Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato. Articolo 199 Fideiussore 1.   Il fideiussore di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di un’istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell’Unione conformemente al diritto dell’Unione applicabile. 2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. 3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o la forma di garanzia proposta se non vi è la certezza che uno o l’altra siano in grado di garantire il pagamento, entro il termine prescritto, dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le forme di garanzia e le norme applicabili al fideiussore di cui al presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alla revoca e alla cancellazione dell’impegno del fideiussore di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 200 Garanzia globale 1.   Le autorità doganali possono concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 194, paragrafo 5, soltanto alle persone che soddisfano le condizioni seguenti: a) sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione; b) soddisfano i criteri di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a); e c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o sono titolari di un’autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera d). 2.   Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere b) e c), o un operatore economico di fiducia e certificato a fornire una garanzia globale di importo ridotto, per un’obbligazione doganale potenziale e altri oneri, o a non costituire una garanzia («dispensa dalla garanzia»). 3.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato a fornire una garanzia globale di importo ridotto per un’obbligazione doganale esistente e altri oneri. Tali garanzie globali sono considerate equivalenti alle garanzie fornite in conformità di altre disposizioni del presente regolamento. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di una dispensa dalla garanzia di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per determinare l’importo della garanzia, compreso l’importo ridotto di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Articolo 201 Divieti temporanei relativi all’uso delle garanzie globali 1.   Nell’ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso: a) a una garanzia globale di importo ridotto o a una dispensa dalla garanzia di cui all’articolo 200, paragrafo 2; b) alla garanzia globale di cui all’articolo 200 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala. 2.   Laddove si applica il paragrafo 1, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a una dispensa dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all’articolo 200 può essere autorizzato in uno dei seguenti casi: a) se la persona interessata può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) se la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal debitore o dai debitori oppure dal fideiussore entro il termine prescritto. Al fine di ottenere l’autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettere b) e c). 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative ai divieti temporanei di utilizzo delle garanzie globali di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al presente articolo, relativi alla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5. Articolo 202 Garanzia complementare o sostitutiva Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l’effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che una qualsiasi persona di cui all’articolo 194, paragrafo 3, ponga rimedio alla situazione fornendo una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale. La persona oggetto di questa richiesta può scegliere tra le due opzioni. Articolo 203 Svincolo della garanzia 1.   Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere. 2.   Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o potrebbe sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita è svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine per lo svincolo della garanzia. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 3 Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione Sezione 1 Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, notifica dell’obbligazione doganale e contabilizzazione Articolo 204 Determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è determinato dalle autorità doganali responsabili per il luogo in cui l’obbligazione è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell’articolo 193. Ai fini di tale determinazione, le autorità doganali tengono conto dei dati forniti o messi a disposizione. 2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 28 febbraio 2034, se è stata presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali possono accettare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti stabilito nella dichiarazione doganale, fatti salvi i controlli a posteriori. Se non concordano con tale importo, le autorità doganali determinano l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie. 3.   Se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato per eccesso o per difetto. Se l’importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino. Uno Stato membro la cui moneta non è l’euro può: a) applicare, mutatis mutandis , il secondo comma; oppure b) derogare al secondo comma, purché le sue norme relative all’arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al tale comma. Articolo 205 Notifica dell’obbligazione doganale 1.   L’autorità doganale notifica l’obbligazione doganale al debitore nel luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell’articolo 193. 2.   Se l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti equivale all’importo calcolato sulla base dei dati forniti o messi a disposizione dall’importatore o dall’esportatore, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali costituisce la notifica dell’obbligazione doganale all’importatore o all’esportatore. 3.   La notifica di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non è effettuata in alcuno dei casi seguenti: a) in attesa della determinazione definitiva dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria; b) l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione adottata a norma dell’articolo 15; c) la decisione iniziale di non notificare l’obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall’obbligo di notificare l’obbligazione doganale. 4.   Se hanno l’obbligo di notificare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti a norma del paragrafo 1, le autorità doganali notificano l’obbligazione doganale al debitore quando sono in grado di determinare tale importo e adottano una decisione al riguardo. Tuttavia, qualora siano informate dalle autorità dell’Unione o nazionali competenti del fatto che la notifica dell’obbligazione doganale arrecherebbe pregiudizio a indagini penali nello Stato membro delle autorità doganali o in un altro Stato membro, le autorità doganali possono rinviare tale notifica fino a quando non arrechi più pregiudizio a dette indagini. 5.   Un operatore economico di fiducia e certificato può calcolare, per conto delle autorità doganali, l’obbligazione doganale corrispondente all’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci che ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e può comunicare alle autorità doganali tale obbligazione doganale corredata di una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica merce entro cinque giorni dalla scadenza di detto periodo. Al ricevimento di tale comunicazione, si presume che le autorità doganali abbiano notificato l’obbligazione doganale. 6.   Un importatore per le vendite a distanza che abbia scelto di avvalersi del regime IOSS e che abbia lo status di operatore economico di fiducia e certificato modifica o invalida, nella comunicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le informazioni fornite in conformità dell’articolo 74, paragrafo 3, nel caso in cui le merci da lui vendute siano restituite al deposito doganale per le vendite a distanza, all’indirizzo dello speditore iniziale o a un altro indirizzo al di fuori del territorio doganale dell’Unione nel corso del periodo cui fa riferimento tale comunicazione. L’importatore per le vendite a distanza fornisce o mette a disposizione la prova dell’arrivo al deposito doganale o la prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. 7.   Fino al 28 febbraio 2034, se è stata presentata una dichiarazione doganale le autorità doganali possono autorizzare, sempre che il pagamento sia stato garantito, che l’obbligazione doganale corrispondente all’importo complessivo dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito sia notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i 31 giorni. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo: a) i casi di cui al paragrafo 3 in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica dell’obbligazione doganale; b) le informazioni che l’operatore economico di fiducia e certificato e l’importatore per le vendite a distanza devono fornire nella comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo. Articolo 206 Prescrizione dell’obbligazione doganale 1.   Le autorità doganali dispongono di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale per notificarla al debitore. Alla scadenza di tale termine l’obbligazione doganale è ritenuta caduta in prescrizione. 2.   Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che, nel momento in cui è stato commesso, poteva essere perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a un minimo di cinque anni e a un massimo di 10 anni conformemente al diritto nazionale. 3.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi qualora: a) sia presentato un ricorso a norma dell’articolo 18 per il periodo che va dalla data in cui è presentato il ricorso fino alla fine del relativo procedimento; b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l’obbligazione doganale per il periodo che va dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio parere; oppure c) la notifica dell’obbligazione doganale sia rinviata a norma dell’articolo 205, paragrafo 4, secondo comma. 4.   Quando l’obbligazione doganale è ripristinata a norma dell’articolo 217, paragrafo 8, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 222, fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio. Articolo 207 Contabilizzazione 1.   Le autorità doganali di cui all’articolo 204 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti notificato conformemente all’articolo 205. L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 205, paragrafo 2. 2.   Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione che, a norma dell’articolo 206, corrispondono a un’obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore. 3.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l’obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati. Articolo 208 Termine per la contabilizzazione 1.   Le autorità doganali contabilizzano l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti entro 14 giorni dallo svincolo delle merci, tranne quando le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono contabilizzare l’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate per un operatore economico di fiducia e certificato durante un periodo determinato, conformemente all’articolo 205, paragrafo 5, mediante un’unica contabilizzazione alla fine di tale periodo, a condizione che tale contabilizzazione abbia luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza di tale periodo determinato. 3.   Laddove un’obbligazione doganale sia notificata in conformità dell’articolo 205, paragrafo 7, essa è contabilizzata entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione. 4.   Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti o alla loro riscossione, tale importo è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui è determinato l’importo dei dazi dovuti o è stabilito l’obbligo di pagare tali dazi all’importazione o all’esportazione. Tuttavia, quando l’obbligazione doganale riguarda dazi antidumping provvisori, dazi compensativi provvisori o una misura di salvaguardia provvisoria, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’atto giuridico dell’Unione che istituisce i dazi o le misure definitivi. 5.   Quando l’obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in questione e di prendere una decisione. 6.   Il paragrafo 5 si applica all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l’importo dei dazi dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi da 1 a 5, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all’importo dovuto. 7.   I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore. 8.   La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all’articolo 205, paragrafo 4, secondo comma, fino a quando la notifica dell’obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio all’indagine penale in questione, anche se questa ha luogo in uno Stato membro diverso. In questo caso l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui l’importo è notificato al debitore. Articolo 209 Conferimento delle competenze di esecuzione La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un’obbligazione doganale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. Sezione 2 Pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione Articolo 210 Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento 1.   Il debitore paga gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondenti a un’obbligazione doganale notificata a norma dell’articolo 205 entro il termine prescritto dalle autorità doganali. Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 2, tale termine non può superare 10 giorni dalla notifica al debitore dell’obbligazione doganale. Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine qualora l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti sia stato determinato nel corso dei controlli a posteriori di cui all’articolo 68. Fatto salvo l’articolo 214, paragrafo 2, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo. 2.   Se il debitore fruisce di un’opzione di pagamento a norma degli articoli da 212, 213 e 214, il pagamento è effettuato entro il termine o i termini fissati nel quadro di tali opzioni. 3.   Il termine di pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale è sospeso nei casi seguenti: a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell’articolo 222; b) quando le merci sono destinate a essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato; oppure c) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 185 e ci si trova in presenza di più debitori. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale di cui al paragrafo 3 del presente articolo e fissando il periodo della sospensione. Articolo 211 Pagamento 1.   Il pagamento è effettuato con qualsiasi mezzo di pagamento avente l’effetto di esdebitazione, anche mediante compensazione, conformemente al diritto nazionale. 2.   Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore. 3.   Il debitore può pagare, totalmente o parzialmente, l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti prima della scadenza del periodo concessogli per effettuare il pagamento. Articolo 212 Dilazione di pagamento 1.   Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e a condizione che fornisca una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti secondo le seguenti modalità: a) singolarmente per ogni importo dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzato a norma dell’articolo 208, paragrafo 1, o dell’articolo 208, paragrafo 6; b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati a norma dell’articolo 208, paragrafo 1, durante un periodo stabilito dalle autorità doganali e che non può superare 31 giorni; oppure c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 208, paragrafo 3. 2.   A condizione che fornisca una garanzia, un operatore economico di fiducia e certificato può dilazionare il pagamento dei dazi dovuti globalmente per tutti gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione contabilizzati insieme a norma dell’articolo 208, paragrafo 2. Articolo 213 Periodi per la dilazione di pagamento 1.   Il periodo di dilazione del pagamento di cui all’articolo 212 («periodo di dilazione») è di 30 giorni. 2.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera a), il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale è notificata al debitore. 3.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera b), il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di contabilizzazione globale. 4.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 212, paragrafo 2, il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo stabilito per lo svincolo delle merci. 5.   Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è costituito da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal periodo di dilazione a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari. 6.   Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è espresso in settimane, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana entro cui il pagamento era dovuto. Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è espresso in mesi, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il 16 o giorno del mese successivo al mese entro cui il pagamento era dovuto. Articolo 214 Altre opzioni di pagamento 1.   Le autorità doganali possono concedere al debitore opzioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento («altre opzioni di pagamento») purché sia costituita una garanzia. 2.   La concessione di altre opzioni di pagamento a norma del paragrafo 1 comporta l’applicazione di un interesse di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione. Per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione, maggiorato di un punto percentuale. Per uno Stato membro la cui moneta non è l’euro il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione dalla pertinente banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno di tale mese sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale. 3.   Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che chiedere una garanzia o applicare un interesse di credito provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 4.   Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l’importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare il paragrafo 4 del presente articolo aggiornando la soglia ivi stabilita per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze economiche. Articolo 215 Esecuzione coatta del pagamento Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dal diritto dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo. Articolo 216 Interesse di mora 1.   Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione, maggiorato di due punti percentuali. Per uno Stato membro la cui moneta non è l’euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese della scadenza per l’obbligazione in questione dalla pertinente banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno di tale mese sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. 2.   Se l’obbligazione doganale è sorta sulla base dell’articolo 185 o 188, o se la notifica dell’obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della sua notifica. Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. 4.   Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l’importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare il paragrafo 4 del presente articolo aggiornando la soglia ivi stabilita per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze economiche. Sezione 3 Rimborso e sgravio Articolo 217 Rimborso e sgravio 1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione per uno dei seguenti motivi: a) gli importi dei dazi all’importazione o all’esportazione erano stati applicati in eccesso; b) le merci erano difettose o non conformi alle clausole del contratto; c) si è verificato un errore da parte delle autorità competenti; d) equità; e) i dati in base ai quali è stata accertata l’obbligazione doganale sono stati invalidati per le merci corrispondenti o, se del caso, la dichiarazione doganale è stata invalidata. 2.   Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio di un importo inferiore solo su richiesta della persona interessata. 3.   Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell’articolo 220 o 221, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi: a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell’inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti; b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell’articolo 220; c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un’inchiesta dell’Unione effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 o sulla base di un altro atto giuridico dell’Unione o di un accordo concluso dall’Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste dell’Unione; d) se l’importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari. 4.   L’obbligo di trasmettere il fascicolo di cui al paragrafo 3 non si applica se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili o se alla Commissione è già sottoposto un tale caso. 5.   Se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all’articolo 222, paragrafo 1, che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma dell’articolo 218, 220 o 221, e ciò rientra nelle loro competenze, procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio. 6.   Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell’obbligazione doganale sia dovuta a una frode da parte del debitore. 7.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate solo se queste rimborsano un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione senza indebito ritardo dopo aver scoperto che l’importo è rimborsabile. Se le autorità doganali omettono di rimborsare tale importo senza indebito ritardo e il debitore avvia una procedura volta a ottenere il rimborso, gli interessi sono versati per il periodo compreso tra la data di pagamento di tali dazi e la data del loro rimborso. Inoltre è versato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla data della sua adozione, a meno che le cause dell’inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali. Detto interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d’interesse è fissato conformemente all’articolo 214. 8.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l’obbligazione doganale originaria, purché questa non sia caduta in prescrizione a norma dell’articolo 206, paragrafo 1, e gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo, sono rimborsati. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiornando la soglia ivi stabilita per tenere conto dei cambiamenti delle circostanze economiche. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme alle quali essa deve conformarsi al momento dell’adozione di una decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, in particolare, in merito a quanto segue: a) le condizioni per l’accettazione del fascicolo; b) il termine per l’adozione di una decisione e la sospensione di tale termine; c) la comunicazione, prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona interessata, relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione; d) la notifica della decisione; e) le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. 12.   La Commissione adotta un atto di esecuzione, sotto forma di decisione, che autorizza il rimborso o lo sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in uno dei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono stati soddisfatti i requisiti di tale paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 283, paragrafo 2. Nei casi in cui il parere del comitato di cui all’articolo 283, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l’articolo 283, paragrafo 6. Articolo 218 Importi dei dazi all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso 1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione qualora l’importo corrispondente all’obbligazione doganale inizialmente notificata superi l’importo dovuto o l’obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all’articolo 205, paragrafo 3, lettere c) e d). 2.   Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull’esistenza, al momento dell’immissione in libera pratica delle merci, di dazi all’importazione ridotti o nulli applicabili nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, tale rimborso o sgravio è concesso se, alla data della presentazione, la domanda era corredata dei documenti necessari e se, nel caso di un contingente tariffario, il volume non risulti esaurito, e negli altri casi, non siano stati ripristinati i dazi normalmente dovuti. Articolo 219 Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto 1.   Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che l’importatore ha rifiutato perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate; b) le merci non sono state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto; e c) le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell’Unione o, su richiesta della persona interessata, le autorità doganali hanno autorizzato che le merci siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o a un regime di transito esterno, a un regime di deposito doganale o a un regime di zona franca. 2.   Le autorità doganali non procedono al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione nei casi seguenti: a) le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove; b) il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell’elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l’insorgenza di un’obbligazione doganale; c) le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto. 3.   Rientrano tra le merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo. Articolo 220 Errore delle autorità doganali 1.   In casi diversi da quelli di cui all’articolo 217, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 218, 219 e 221 le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione se, per un errore da parte delle autorità competenti, hanno notificato un importo corrispondente all’obbligazione doganale inferiore all’importo dovuto, purché l’errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore e il debitore abbia agito in buona fede. 2.   Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 218, paragrafo 2, le autorità doganali concedono il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione quando i dazi ridotti o nulli non sono stati applicati per un loro errore e i dati sulla base dei quali le merci sono state svincolate o, se del caso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenevano tutti i dati ed erano corredati di tutti i documenti necessari per l’applicazione dei dazi ridotti o nulli. 3.   Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli successivamente inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce, tuttavia, un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale. Si ritiene che il debitore abbia agito in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese terzo beneficiario. Articolo 221 Equità 1.   In casi diversi da quelli di cui all’articolo 217, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 218, 219 e 220, le autorità doganali procedono, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore. 2.   Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, il debitore non avrebbe subito un pregiudizio derivante dalla riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione. Articolo 222 Procedura di rimborso e sgravio 1.   Le domande di rimborso o di sgravio di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione a norma dell’articolo 217 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti: a) in caso di importi di dazi all’importazione o all’esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale; c) in caso di invalidamento dei dati o della dichiarazione doganale in base alla quale le merci sono state svincolate, entro un anno dalla data di invalidamento di tali dati o di tale dichiarazione doganale, salvo diversamente specificato nelle norme applicabili all’invalidamento. Il termine di cui al primo comma, lettere a) e b), è prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore. 2.   Se non sono in grado di procedere al rimborso o allo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione sulla base dei motivi addotti, le autorità doganali sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 217. 3.   Se è stato presentato un ricorso, a norma dell’articolo 18, avverso la notifica dell’obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo nonché l’esame delle domande di rimborso e di sgravio e i termini corrispondenti sono sospesi a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento. 4.   Se un’autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente all’articolo 220 o 221, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alle modalità di informazione della Commissione stessa a norma del paragrafo 4 del presente articolo e le informazioni da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 4 Estinzione dell’obbligazione doganale Articolo 223 Estinzione 1.   Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue in uno dei seguenti modi: a) con la caduta in prescrizione dell’obbligazione doganale conformemente all’articolo 206; b) con il pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione; c) con lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo; d) per le merci svincolate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare i dazi all’importazione o all’esportazione, con l’invalidamento dei dati in base ai quali è stato effettuato lo svincolo o la dichiarazione doganale; e) con il sequestro e la confisca contemporanei o con il sequestro e la successiva confisca delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione; f) con la distruzione sotto vigilanza doganale o l’abbandono allo Stato delle merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione; g) con la scomparsa delle merci o l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci a causa della loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali, compresi i casi in cui le merci sono state rese inutilizzabili da parte di qualsiasi persona e sono pertanto considerate irrimediabilmente perse; h) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 185 o 188, con il soddisfacimento delle seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; e ii) sono successivamente espletate tutte le formalità doganali che è necessario espletare per regolarizzare la situazione delle merci; i) nel caso di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazi o con dazi all’importazione ridotti a motivo del loro uso finale, con la loro esportazione previa autorizzazione delle autorità doganali; j) quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 184, con l’annullamento delle formalità doganali che devono essere espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo; k) quando, fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 185, con la trasmissione alle autorità doganali di prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione; l) quando un’obbligazione doganale è sorta a causa del superamento del quantitativo o del valore delle merci specificato in un’autorizzazione per un regime speciale, con la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, a condizione che sarebbe stato possibile modificare l’autorizzazione o concedere una nuova autorizzazione senza esaminare le condizioni economiche per coprire tale maggiore quantitativo o valore se fosse stata presentata una richiesta in tal senso entro tale periodo, e purché siano soddisfatte le due condizioni seguenti: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; e ii) sono state successivamente espletate tutte le formalità doganali che è necessario espletare per regolarizzare la situazione delle merci; m) nel caso di merci oggetto di una vendita a distanza: i) con la mancata introduzione di tali merci nel territorio doganale dell’Unione e la loro mancata immissione in libera pratica; oppure ii) con l’annullamento di una vendita a distanza prima della notifica dell’obbligazione doganale e l’invalidamento, da parte dell’importatore per le vendite a distanza, dei dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, primo comma. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera i), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni per violazione della normativa doganale qualora, in conformità del presente regolamento o della legislazione di uno Stato membro, i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per l’applicazione delle sanzioni. 3.   Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un’obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazi o con dazi all’importazione ridotti a motivo del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali. 4.   Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l’interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto. 5.   Quando per l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori ed è concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio. 6.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l’obbligazione doganale non si estingue per la persona o le persone che hanno tentato di frodare. 7.   Quando l’obbligazione doganale è sorta a norma dell’articolo 185, questa si estingue solamente per le persone che non hanno commesso alcun tentativo di frode e che hanno contribuito alla lotta contro le frodi. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l’elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i), e lettera l), punto i), del presente articolo. Articolo 224 Applicazione di sanzioni L’estinzione dell’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 223, paragrafo 1, lettera h) o l), non preclude la possibilità di applicare sanzioni per relative violazioni della normativa doganale. TITOLO XI MISURE RESTRITTIVE E MECCANISMO DI GESTIONE DELLE CRISI CAPO 1 Misure restrittive Articolo 225 Ruolo dell’Autorità doganale dell’UE e delle autorità doganali 1.   L’Autorità doganale dell’UE contribuisce alla corretta, coerente ed efficace applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell’articolo 215 TFUE («misure restrittive») monitorandone l’attuazione negli ambiti dei propri settori di competenza e, previa revisione e autorizzazione della Commissione, fornendo opportuni orientamenti alle autorità doganali. 2.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle misure restrittive, tenendo conto degli orientamenti dell’Autorità doganale dell’UE. Articolo 226 Comunicazione 1.   L’Autorità doganale dell’UE riferisce periodicamente e ogniqualvolta necessario alla Commissione in merito all’attuazione delle misure restrittive da parte delle autorità doganali, individuando segnatamente le eventuali discrepanze tra gli Stati membri. Raccoglie e analizza inoltre informazioni sull’impatto delle misure restrittive sui flussi commerciali e sul rispetto delle norme doganali. 2.   Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE, la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri competenti per l’attuazione delle misure restrittive di qualsiasi caso, o caso sospetto, di elusione delle misure restrittive e delle misure di attenuazione dei rischi adottate. Tali informazioni sono fornite, ove possibile, attraverso il centro doganale digitale dell’UE. CAPO 2 Meccanismo di gestione delle crisi Articolo 227 Protocolli e procedure 1.   L’Autorità doganale dell’UE elabora procedure e protocolli tenendo conto dei pareri degli Stati membri al fine di garantire una risposta adeguata alle situazioni di crisi. Tali procedure e protocolli possono essere attivati a norma dell’articolo 228, paragrafo 1, in caso di: a) una crisi in uno o più Stati membri che ha ripercussioni significative, o potenzialmente significative, sulle formalità doganali da espletare e che potrebbe perturbare il flusso di merci, i controlli doganali o le relative procedure; b) una crisi in un determinato settore che impone alle autorità doganali di intraprendere un’azione coordinata con le autorità competenti. 2.   I protocolli e le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono riguardare in particolare: a) l’applicazione di settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e profili di rischio, nonché adeguate misure di attenuazione dei rischi, controlli doganali e formalità doganali da espletare, compresi i termini di pagamento; b) un quadro di collaborazione per sostenere l’invio temporaneo da uno Stato membro all’altro di funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale; c) corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e le congestioni nei flussi di merci; d) le condizioni per l’attivazione, la proroga e la disattivazione delle diverse misure e disposizioni per affrontare le situazioni di crisi, sulla base di esigenze chiaramente definite e di un’adeguata giustificazione; e) l’elusione di restrizioni commerciali relative a beni rilevanti per le crisi, quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747; f) un meccanismo di continuità operativa di cui all’articolo 29, paragrafo 9, e all’articolo 31, paragrafo 11, del presente regolamento. Articolo 228 Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi 1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell’Autorità doganale dell’UE, può adottare atti di esecuzione per attivare le azioni e le disposizioni necessarie da applicare in caso di crisi. Tali atti di esecuzione: a) tengono conto dei protocolli e delle procedure di cui all’articolo 227; b) individuano le misure e le disposizioni specifiche necessarie per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi; c) stabiliscono la durata delle misure e delle disposizioni da applicare e le condizioni pertinenti per la loro proroga e disattivazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafi 4 e 5. 2.   In caso di crisi, l’Autorità doganale dell’UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi. Le competenze, i settori di competenza e la composizione della cellula di risposta alle crisi sono determinati all’atto della sua istituzione, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all’articolo 227, nonché della natura e della portata della crisi. La Commissione può sostenere l’Autorità doganale dell’UE nella fase di pianificazione e nell’istituzione di tale cellula di risposta alle crisi. Quest’ultima è finanziata dagli stanziamenti di bilancio assegnati all’Autorità doganale dell’UE. 3.   Le autorità doganali attuano e applicano le misure e le disposizioni attivate a norma del presente articolo e riferiscono all’Autorità doganale dell’UE in merito alla loro attuazione e applicazione. L’ambito, il formato e la frequenza delle comunicazioni sono stabiliti dall’Autorità doganale dell’UE in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto della natura della crisi e delle misure applicate. 4.   L’Autorità doganale dell’UE coordina e controlla l’attuazione delle misure e delle disposizioni di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità doganali. Valuta l’efficacia della loro attuazione tenendo conto, tra l’altro, delle comunicazioni delle autorità doganali di cui al paragrafo 3 e riferisce i risultati di tale valutazione alla Commissione e alle autorità doganali. TITOLO XII L’AUTORITÀ DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA CAPO 1 Principi Articolo 229 Istituzione e statuto giuridico 1.   È istituita l’Autorità doganale dell’UE, che è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica. 2.   In ognuno degli Stati membri l’Autorità doganale dell’UE gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive leggi alle persone giuridiche. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 3.   L’Autorità doganale dell’UE è rappresentata dal suo direttore esecutivo. Articolo 230 Sede L’Autorità doganale dell’UE ha sede a Lilla, Francia. Articolo 231 Missione e obiettivi dell’Autorità doganale dell’UE 1.   L’Autorità doganale dell’UE contribuisce a realizzare la missione delle autorità doganali di cui all’articolo 2. 2.   Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione, dell’OLAF e degli Stati membri, l’Autorità doganale dell’UE persegue i seguenti obiettivi: a) contribuire a sviluppare, gestire e mantenere le tecnologie dell’informazione necessarie ad attuare le procedure di cui al presente regolamento e a fare un uso ottimale dei dati disponibili ai fini della vigilanza doganale, del controllo e della gestione dei rischi; b) sostenere le autorità doganali nel conseguimento di un’attuazione uniforme della normativa doganale, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rischi e i controlli doganali; c) contribuire alla gestione operativa dell’unione doganale coordinando e agevolando la cooperazione operativa tra le autorità doganali e mettendo in comune e fornendo le competenze tecniche per potenziare l’efficienza e il conseguimento dei risultati; d) contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali; e) cooperare con istituzioni, organi e organismi dell’Unione nei settori in cui le loro attività riguardano la gestione delle merci che attraversano le frontiere esterne del territorio doganale dell’Unione. CAPO 2 Compiti Articolo 232 Compiti 1.   A decorrere dalla data in cui le è affidato l’incarico dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del centro doganale digitale dell’UE a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, l’Autorità doganale dell’UE è responsabile di tali compiti e contribuisce al funzionamento efficiente dell’ambiente doganale elettronico a livello dell’Unione. 2.   L’Autorità doganale dell’UE svolge le attività di gestione e trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei suoi compiti. 3.   L’Autorità doganale dell’UE svolge compiti di gestione dei rischi conformemente al titolo IV, capo 2. 4.   L’Autorità doganale dell’UE svolge compiti relativi alle misure restrittive e ai meccanismi di gestione delle crisi conformemente al titolo XI. 5.   L’Autorità doganale dell’UE sostiene la Commissione e gli Stati membri affinché possano sorvegliare in modo più efficiente l’applicazione delle misure restrittive che il Consiglio può adottare a norma dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, e che incidono sui flussi di merci, al fine di evitare l’elusione di tali misure. 6.   Sulla base di una valutazione delle minacce effettuata a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, e dell’articolo 57, paragrafo 2, lettera c), l’Autorità doganale dell’UE elabora periodicamente raccomandazioni per assistere le autorità doganali nello svolgimento della loro missione di cui all’articolo 2. Presenta tali raccomandazioni alla Commissione, che ne tiene conto nell’individuare i settori che giustificano un trattamento prioritario per la segnalazione al Consiglio e l’eventuale esame da parte di quest’ultimo. 7.   L’Autorità doganale dell’UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali e alla Commissione. In particolare: a) elabora norme comuni indicative in relazione all’attuazione del presente regolamento, sulla base della diagnostica e della valutazione degli uffici doganali, e formula raccomandazioni per le migliori pratiche e ne monitora l’uso; b) effettua la misurazione delle prestazioni dell’unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni conformemente al titolo XV, capo 1; c) elabora il contenuto in materia di formazione per i funzionari doganali e i professionisti doganali dell’Unione al fine di integrare e sostenere la formazione fornita dagli Stati membri, se del caso; d) contribuisce alla creazione di un sistema dell’Unione per riconoscere l’eccellenza degli istituti di istruzione che offrono programmi di formazione e istruzione nel settore doganale, anche per quanto riguarda lo status di operatore economico autorizzato e lo status di operatore economico di fiducia e certificato; e) coordina e sostiene la creazione volontaria, da parte degli Stati membri, di centri di eccellenza specializzati per finalità a livello dell’Unione nei pertinenti settori doganali, in particolare la formazione di funzionari doganali e professionisti doganali, nonché dei laboratori doganali; f) facilita e coordina le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale; g) elabora e diffonde manuali operativi per l’applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali, in collaborazione con le autorità doganali, e sviluppa norme comuni al riguardo; h) elabora orientamenti e manuali semplificati per le microimprese e le piccole imprese e le sostiene nell’applicazione della normativa e delle formalità doganali dell’Unione; i) formula un parere per stabilire se il rilascio di un’autorizzazione per regimi speciali possa ledere gli interessi dei produttori dell’Unione, conformemente all’articolo 125, paragrafi 5, 6 e 7; j) coopera con istituzioni, organi e organismi dell’Unione e con le autorità nazionali diverse dalle autorità doganali a norma dell’articolo 268, paragrafo 10; k) coordina e sostiene la cooperazione operativa tra le autorità doganali dei diversi Stati membri e tra le autorità doganali e altre autorità competenti nei diversi Stati membri conformemente al titolo XIII; l) su richiesta di uno Stato membro, agevola e sostiene la cooperazione tra le autorità doganali e la cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità competenti all’interno di uno Stato membro, conformemente al titolo XIII; m) pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti di cui all’articolo 267; n) fornisce sostegno e consulenza alla Commissione per la risoluzione di casi complessi di classificazione, valutazione e origine e per la valutazione delle decisioni e l’applicazione delle decisioni al riguardo; o) fornisce sostegno e consulenza alle autorità doganali per risolvere le incertezze relative alla determinazione del luogo di stabilimento degli operatori economici qualora i criteri applicabili si riferiscano a più di uno Stato membro; p) assiste la Commissione, su sua richiesta, nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali relativamente alle materie disciplinate dal presente regolamento. 8.   L’Autorità doganale dell’UE sviluppa e mantiene canali di comunicazione con i portatori di interessi in relazione al centro doganale digitale dell’UE e agevola l’accesso alle informazioni su tariffe, contingenti e misure restrittive. 9.   La Commissione può affidare all’Autorità doganale dell’UE il compito di fornire sostegno allo sviluppo e all’attuazione di una strategia operativa per le attività collegate alle attrezzature per il controllo doganale e ad altri programmi connessi alle dogane. In tal caso, l’Autorità doganale dell’UE coopera con la Commissione e può svolgere compiti quali la valutazione delle esigenze, la gestione dei finanziamenti, il coordinamento delle aggiudicazioni congiunte, l’acquisto di attrezzature e l’agevolazione della loro condivisione. Articolo 233 Ulteriori compiti All’Autorità doganale dell’UE possono essere assegnati ulteriori compiti in materia di libera circolazione e di importazione ed esportazione di merci di paesi terzi, se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione. Qualora tali compiti siano assegnati o affidati all’Autorità doganale dell’UE, sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per la loro attuazione. CAPO 3 Organizzazione dell’Autorità doganale dell’UE Sezione 1 Struttura amministrativa e di gestione Articolo 234 Struttura amministrativa e di gestione La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità doganale dell’UE comprende: a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all’articolo 238; b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all’articolo 240; c) un direttore esecutivo, che svolge i compiti ed esercita le responsabilità di cui all’articolo 242; d) un vicedirettore esecutivo, che svolge i compiti ed esercita le responsabilità di cui all’articolo 244, se il consiglio di amministrazione decide di istituire tale posto; e) un comitato consultivo doganale, che esercita le funzioni di cui all’articolo 245. Sezione 2 Il consiglio di amministrazione Articolo 235 Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto di: a) un membro per ciascuno Stato membro; b) due membri designati dalla Commissione; c) un membro designato dal Parlamento europeo. I membri di cui al primo comma, lettere a) e b), hanno diritto di voto. 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza. 3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza in relazione alle politiche dell’unione doganale. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei membri da esse designati al fine di assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere. 4.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti ha durata quadriennale e può essere rinnovato. 5.   Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri hanno il diritto di revocare la designazione dei rispettivi membri e supplenti. In caso di revoca della designazione di un membro del consiglio di amministrazione o del suo supplente, il Parlamento europeo, la Commissione o lo Stato membro interessato informano il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione della revoca e della sostituzione di tale membro o supplente. 6.   Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente presenta una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non avere alcun conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione in caso di cambiamento delle circostanze relative a un conflitto di interessi e in ogni caso almeno una volta all’anno. Articolo 236 Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri con diritto di voto. Se un membro designato dalla Commissione non è eletto presidente, uno dei membri designati dalla Commissione è automaticamente nominato vicepresidente. Se un membro designato dalla Commissione è eletto presidente, il vicepresidente è eletto tra gli altri membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. 2.   Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento nell’esecuzione dei propri compiti di quest’ultimo. 3.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in qualsiasi momento in corso di mandato, il mandato termina nello stesso momento. 4.   Le modalità di elezione del presidente e del vicepresidente, nonché di rinnovo del loro mandato, sono stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione. Articolo 237 Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Inoltre, se il comitato esecutivo ha adottato una decisione provvisoria a norma dell’articolo 240, paragrafo 4, il consiglio di amministrazione si riunisce entro il termine stabilito nell’articolo 240, paragrafo 5. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, su base ad hoc, qualsiasi persona, senza diritto di voto, il cui parere sia pertinente per la discussione. 5.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno del consiglio di amministrazione. 6.   Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all’ordine del giorno di una riunione, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Ciò lascia impregiudicato il diritto del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri di essere rappresentati da un supplente. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione. 7.   L’Autorità doganale dell’UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione. Articolo 238 Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente e, se del caso, ne rinnova il mandato in conformità dell’articolo 236. 2.   Il consiglio di amministrazione istituisce il comitato esecutivo entro il 21 settembre 2029. 3.   Il consiglio di amministrazione: a) fornisce gli orientamenti generali delle attività dell’Autorità doganale dell’UE; b) adotta il bilancio annuale dell’Autorità doganale dell’UE ed esercita altre funzioni in relazione a tale bilancio a norma del capo 4; c) valuta, adotta e mette a disposizione del pubblico la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità doganale dell’UE, compresa una panoramica dell’esecuzione dei suoi compiti e dei suoi risultati complessivi nel conseguimento degli obiettivi di politica doganale, e invia la relazione e la sua valutazione entro il 1 o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; d) adotta le regole finanziarie applicabili all’Autorità doganale dell’UE a norma dell’articolo 248; e) adotta una strategia interna antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; f) adotta e mette a disposizione del pubblico le norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e pubblica annualmente sul suo sito web una dichiarazione dei membri del consiglio di amministrazione attestante l’assenza di conflitti di interesse; g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 258, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze; h) adotta e mette a disposizione del pubblico il suo regolamento interno; i) adotta norme di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («RAA») ( 40 ) a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto; j) in conformità del paragrafo 4 esercita, nei confronti del personale dell’Autorità doganale dell’UE, i poteri conferiti dallo statuto all’autorità che ha il potere di nomina e dall’RAA all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); k) adotta le norme che disciplinano il distacco di esperti nazionali presso l’Autorità doganale dell’UE di cui all’articolo 256, paragrafo 2; l) istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna; m) adotta le norme di sicurezza dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’articolo 260; n) nomina il direttore esecutivo e, se tale posto è creato, il vicedirettore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico a norma dell’articolo 241; o) adotta indicatori di prestazione che consentano la valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo; p) nomina i membri del comitato esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall’incarico; q) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione e che è soggetto allo statuto e all’RAA ed è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; r) prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Autorità doganale dell’UE, tenendo conto delle esigenze dell’attività dell’Autorità stessa e di una sana gestione del bilancio; s) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’articolo 268; t) stabilisce e adotta il regolamento interno del comitato consultivo doganale; u) istituisce gruppi di lavoro e gruppi di esperti per sostenere l’Autorità doganale dell’UE nell’esecuzione dei suoi compiti e adotta il loro regolamento interno; v) adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 249 prima che sia trasmesso alla Commissione per parere; w) tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell’Autorità doganale dell’UE conformemente all’articolo 239; x) adotta una strategia improntata al miglioramento dell’efficienza e alla realizzazione di sinergie; y) adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; z) adotta una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno; za) svolge i compiti di cui all’articolo 258; zb) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’articolo 270; zc) adotta i protocolli e le procedure di cui all’articolo 227; zd) in conformità dell’articolo 240, paragrafo 5, conferma le decisioni provvisorie adottate dal comitato esecutivo a norma dell’articolo 240, paragrafo 4; ze) avvia la verifica da parte dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’articolo 31, paragrafo 6; zf) adotta il quadro di cooperazione con le autorità doganali e le altre autorità o organi a livello dell’Unione o a livello nazionale, di cui all’articolo 268, paragrafo 3. 4.   Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull’articolo 6 dell’RAA, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 5.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. Articolo 239 Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate, di norma, a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto, a eccezione delle decisioni di cui all’articolo 238, paragrafo 1, e all’articolo 238, paragrafo 3, lettere b), f), n) e w), che richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. 2.   Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. 3.   Il direttore esecutivo non partecipa al voto. 4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare riguardo alle astensioni, al ricorso alla procedura scritta e alle circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro. Sezione 3 Il comitato esecutivo Articolo 240 Il comitato esecutivo 1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. 2.   Il comitato esecutivo: a) guida e monitora i lavori preparatori per le decisioni che devono essere adottate dal consiglio di amministrazione; b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno o esterno e dalle indagini dell’OLAF e dell’EPPO; c) controlla l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio. 3.   Il comitato esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 4.   Ove necessario per motivi d’urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare: a) in materia di gestione amministrativa, compresa la sospensione della delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina, e di questioni di bilancio; b) qualora sia stata individuata una situazione di crisi ai sensi del titolo XI che richieda un’azione immediata o un adeguamento immediato delle attività dell’Autorità doganale dell’UE. 5.   Una decisione provvisoria adottata dal comitato esecutivo a norma del paragrafo 4 ha bisogno di essere confermata da una decisione formale del consiglio di amministrazione entro 90 giorni dall’adozione di tale decisione provvisoria. Se entro tale termine non è adottata una decisione formale del consiglio di amministrazione, la decisione provvisoria del comitato esecutivo cessa di applicarsi. 6.   Il comitato esecutivo è composto da uno dei due membri del consiglio di amministrazione designati dalla Commissione e da altri quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Nel nominare i membri del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione mira a garantire l’equilibrio di genere. Il comitato esecutivo elegge il presidente tra i suoi membri. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 7.   Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri. 8.   Il mandato di membro del comitato esecutivo ha una durata di due anni e può essere rinnovato una volta. Il mandato di membro del comitato esecutivo termina su decisione del consiglio di amministrazione o con la cessazione della qualità di membro del consiglio di amministrazione. 9.   Il comitato esecutivo tiene almeno quattro riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente o su richiesta dei suoi membri. 10.   Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo. Tale regolamento interno comprende norme dettagliate in materia di nomina dei membri del comitato esecutivo, finalizzate ad assicurare un’adeguata rotazione dei membri designati dagli Stati membri tenendo conto, tra l’altro, della diversità degli Stati membri. Sezione 4 Il direttore esecutivo Articolo 241 Nomina, rimozione dall’incarico e proroga del mandato 1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Autorità doganale dell’UE a norma dell’articolo 2, lettera a), dell’RAA. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all’esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta, non discriminatoria e trasparente, concepita in modo da garantire l’equilibrio di genere. La procedura di selezione comprende la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e tramite altri canali di comunicazione adeguati. La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito al progetto di invito a manifestare interesse. 2.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare i candidati al posto di direttore esecutivo a rispondere alle domande dei suoi membri prima della nomina del direttore esecutivo, senza ritardare la procedura di nomina o limitare il processo decisionale del consiglio di amministrazione. 3.   Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Autorità doganale dell’UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. 4.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima della fine di tale periodo la Commissione esegue una valutazione, in consultazione con il consiglio di amministrazione, che tiene conto della valutazione della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Autorità doganale dell’UE. 5.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare il direttore esecutivo a rispondere alle domande dei suoi membri prima del rinnovo del mandato del direttore esecutivo, senza ritardare la procedura di proroga o limitare il processo decisionale del consiglio di amministrazione. 6.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga del suo mandato. 7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione. 8.   Le decisioni del consiglio di amministrazione riguardanti la nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, la proroga del mandato e la rimozione dall’incarico sono adottate a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto. Articolo 242 Compiti e responsabilità del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Autorità doganale dell’UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell’Autorità doganale dell’UE. In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un’audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell’Autorità doganale dell’UE. 4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità doganale dell’UE. 5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Autorità doganale dell’UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo: a) elabora le raccomandazioni di cui all’articolo 232, paragrafo 6, e le presenta al consiglio di amministrazione per adozione; b) garantisce l’amministrazione quotidiana sostenibile ed efficiente dell’Autorità doganale dell’UE; c) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; d) elabora il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 249 e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione; e) attua il documento unico di programmazione di cui all’articolo 249 e riferisce al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione; f) redige la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità doganale dell’UE e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione; g) elabora un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell’OLAF e dell’EPPO; riferisce sui progressi compiuti due volte all’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; h) fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, tutela gli interessi finanziari dell’Unione in relazione al funzionamento interno dell’Autorità doganale dell’UE mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive; i) predispone una strategia antifrode interna, una strategia improntata al miglioramento dell’efficienza e alla realizzazione di sinergie, una strategia di cooperazione con le autorità doganali e altre autorità dei paesi terzi o organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto dell’Autorità doganale dell’UE, e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione; j) redige un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità doganale dell’UE e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione; k) elabora i progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità doganale dell’UE conformemente all’articolo 250 e ne esegue il bilancio; l) per quanto riguarda il personale dell’Autorità doganale dell’UE, esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 238, paragrafo 3, lettera j), nella misura in cui tali poteri gli sono stati delegati a norma dell’articolo 238, paragrafo 4; m) adotta decisioni relative alle strutture interne dell’Autorità doganale dell’UE, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni riguardanti la gestione quotidiana dell’Autorità doganale dell’UE, e, se del caso, le modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell’Autorità doganale dell’UE e alla sana gestione del bilancio; n) negozia e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firma un accordo sulla sede dell’Autorità doganale dell’UE e, se del caso, accordi analoghi con gli Stati membri ospitanti in cui sono ubicati gli uffici locali; o) predispone le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) e le presenta al consiglio di amministrazione per adozione; p) promuove la diversità e mira a garantire l’equilibrio di genere per quanto riguarda l’assunzione del personale dell’Autorità doganale dell’UE; q) mira ad assumere personale dell’Autorità doganale dell’UE su una base geografica quanto più ampia possibile, tenendo presente che i criteri di assunzione devono essere basati esclusivamente sui meriti. Articolo 243 Vicedirettore esecutivo Il consiglio di amministrazione può decidere di creare il posto di vicedirettore esecutivo per assistere il direttore esecutivo. Qualora sia creato il posto di vicedirettore esecutivo, l’articolo 241 si applica di conseguenza al vicedirettore esecutivo. Articolo 244 Compiti e responsabilità del vicedirettore esecutivo Qualora sia creato il posto di vicedirettore esecutivo, quest’ultimo assiste il direttore esecutivo nella gestione dell’Autorità doganale dell’UE e nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 242. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, o se il posto è vacante, ne fa le veci il vicedirettore esecutivo. Articolo 245 Comitato consultivo doganale 1.   L’Autorità doganale dell’UE istituisce un comitato consultivo doganale. 2.   Il comitato consultivo doganale assiste l’Autorità doganale dell’UE fungendo da meccanismo di consultazione con i pertinenti portatori di interessi in merito a questioni che rientrano nelle responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE. Il comitato consultivo doganale fornisce consulenza: a) in merito all’attuazione di decisioni e azioni tecniche; b) in merito a questioni concernenti l’attuazione e la normazione, comprese le attività di armonizzazione; c) in merito ad aspetti operativi di altre normative applicate dalle autorità doganali; d) se del caso e su richiesta, in merito a qualsiasi altra attività dell’Autorità doganale dell’UE. 3.   Il comitato consultivo doganale è composto da rappresentanti dei portatori di interessi pertinenti per i lavori dell’Autorità doganale dell’UE, ivi compresi rappresentanti del settore imprenditoriale, e da rappresentanti delle associazioni di tali portatori di interessi. La composizione del comitato consultivo doganale è stabilita dal consiglio di amministrazione. 4.   Il comitato consultivo doganale è consultato periodicamente e può fornire consulenza all’Autorità doganale dell’UE di propria iniziativa sulle questioni elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 5.   Il comitato consultivo doganale tiene almeno una riunione ordinaria ogni sei mesi. Può inoltre riunirsi su richiesta del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o del direttore esecutivo. Sezione 5 Revisore dei dati Articolo 246 Nomina, status e indipendenza del revisore dati 1.   Il revisore dati è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza professionale, nonché alla competenza e all’esperienza pertinenti nei settori della sicurezza dei dati, della cibersicurezza e della protezione dei dati. 2.   Il revisore dati è un membro del personale dell’Autorità doganale dell’UE e agisce in modo indipendente. 3.   Il revisore dati agisce nel pieno rispetto della normativa dell’Unione in materia di riservatezza e segretezza. Articolo 247 Responsabilità e compiti del revisore dati 1.   Il revisore dati monitora e valuta la liceità dell’accesso al centro doganale digitale dell’UE, conformemente al diritto dell’Unione applicabile. 2.   Il revisore dati riferisce annualmente al consiglio di amministrazione in merito alle proprie attività. 3.   Il revisore dati svolge i propri compiti in coordinamento con il responsabile della protezione dei dati dell’Autorità doganale dell’UE e fatto salvo il rispetto delle responsabilità di altri organismi di vigilanza dell’Unione o nazionali. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano lo status indipendente del revisore dati e stabiliscono in dettaglio i suoi compiti e le sue responsabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 283, paragrafo 2. CAPO 4 Formazione e struttura del bilancio dell’Autorità doganale dell’UE Articolo 248 Disposizioni generali Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità doganale dell’UE sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ( 42 ) solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Autorità doganale dell’UE e previo accordo della Commissione. Articolo 249 Documento unico di programmazione 1.   Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente, in particolare, la programmazione annuale e pluriennale, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/715 e alle pertinenti disposizioni della regolamentazione finanziaria dell’Autorità doganale dell’UE adottata ai sensi dell’articolo 248 del presente regolamento e tenendo conto degli eventuali orientamenti stabiliti dalla Commissione. Tale programmazione annuale e pluriennale è in linea con la politica doganale e le priorità generali dell’unione doganale. 2.   Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di documento unico di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 gennaio dell’anno che precede il periodo di programmazione. 3.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione. Esso trasmette tale documento unico di programmazione, nonché ogni successiva versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. 4.   Il programma di lavoro annuale dell’Autorità doganale dell’UE definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. Quando all’Autorità doganale dell’UE è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l’ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 5.   Il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità doganale dell’UE definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno e dimostra il contributo dell’Autorità doganale dell’UE al conseguimento delle priorità politiche dell’Unione. Articolo 250 Formazione del bilancio 1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità doganale dell’UE per l’esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione sono coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 249, paragrafo 1. 2.   Sulla base del progetto di stato di previsione di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità doganale dell’UE per l’esercizio finanziario successivo («progetto di stato di previsione»). 3.   Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto di stato di previsione entro il 31 gennaio di ogni anno. 4.   La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell’Unione. 5.   Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE. 6.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Autorità doganale dell’UE a carico del bilancio generale dell’Unione. 7.   L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Autorità doganale dell’UE. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Autorità doganale dell’UE. Tale bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se necessario, il bilancio dell’Autorità doganale dell’UE è adeguato di conseguenza. Articolo 251 Struttura del bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Autorità doganale dell’UE formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio della stessa. L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità doganale dell’UE sono in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità doganale dell’UE comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione; b) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri; c) un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ai sensi delle regole finanziarie dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’articolo 248 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione; d) entrate o diritti provenienti da pubblicazioni e altri beni o servizi forniti dall’Autorità doganale dell’UE. 4.   Le spese dell’Autorità doganale dell’UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio. 5.   Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in più frazioni annue. Articolo 252 Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Autorità doganale dell’UE rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria. 2.   Ogni anno il direttore esecutivo comunica all’autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni di valutazione. Articolo 253 Presentazione dei conti e discarico 1.   Il contabile dell’Autorità doganale dell’UE comunica i conti provvisori dell’esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o marzo dell’esercizio finanziario successivo (anno N + 1). 2.   Entro il 31 marzo dell’anno N+1 l’Autorità doganale dell’UE trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’anno N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. 3.   Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Autorità doganale dell’UE, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità doganale dell’UE ai sensi dell’articolo 252 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ) , il contabile dell’Autorità doganale dell’UE stabilisce i conti definitivi dell’Autorità per tale anno. Il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi per parere al comitato esecutivo. Il parere è adottato dal consiglio di amministrazione. 5.   Entro il 1 o luglio dell’anno N+1 il contabile dell’Autorità doganale dell’UE trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere adottato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 6.   I conti definitivi per l’anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N+1. 7.   Entro il 30 settembre dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio finanziario N, in conformità dell’articolo 267, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N+2, dell’esecuzione del bilancio dell’anno N. Articolo 254 Lotta alla frode 1.   Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illegali nell’ambito dell’Autorità doganale dell’UE, si applica senza restrizioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 2.   L’Autorità doganale dell’UE aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( 44 ) entro il 21 marzo 2027 e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello che figura nell’allegato di tale accordo. 3.   La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione dall’Autorità doganale dell’UE. 4.   L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall’Autorità doganale dell’UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 45 ) . 5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Autorità doganale dell’UE contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Gli accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali comprendono l’assistenza e la cooperazione di tali autorità e organizzazioni internazionali in relazione agli audit e alle indagini svolti dalla Corte dei conti e dall’OLAF. 6.   A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l’EPPO ha il potere di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 ) . L’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applica alla comunicazione all’EPPO di qualsiasi condotta criminosa pertinente. CAPO 5 Disposizioni relative al personale Articolo 255 Disposizione generale Al personale dell’Autorità doganale dell’UE si applicano lo statuto, l’RAA e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per dare applicazione allo statuto e all’RAA. Articolo 256 Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   L’Autorità doganale dell’UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla stessa. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Autorità doganale dell’UE. Articolo 257 Privilegi e immunità All’Autorità doganale dell’UE e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE. CAPO 6 Disposizioni generali e finali Articolo 258 Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di tale regolamento. 2.   Al trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per l’applicazione di tale regolamento da parte dell’Autorità doganale dell’UE, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati dell’Autorità doganale dell’UE. Tali misure sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito delle sue competenze. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione contribuisce all’esecuzione efficace dei compiti dell’Autorità doganale dell’UE. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. Articolo 259 Obbligo del segreto professionale 1.   I membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, il revisore dati e tutto il personale dell’Autorità doganale dell’UE, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità doganale dell’UE su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 67 della direttiva (UE) 2024/1640, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni. 2.   Le persone fisiche che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell’Autorità doganale dell’UE sono vincolate a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli previsti al paragrafo 1. 3.   Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità doganale dell’UE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati nel presente regolamento, a scambiare informazioni con altre istituzioni, altri organi e altri organismi dell’Unione o con autorità e organismi nazionali. 4.   L’Autorità doganale dell’UE definisce disposizioni pratiche per l’attuazione delle prescrizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 260 Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L’Autorità doganale dell’UE adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ( 47 ) e (UE, Euratom) 2015/444 ( 48 ) della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è subordinato all’approvazione preliminare della Commissione. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell’Autorità doganale dell’UE, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con altre istituzioni o altri organi e organismi dell’Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle ICUE o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione. Articolo 261 Regime linguistico 1.   All’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento n. 1 del Consiglio ( 49 ) . 2.   Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità doganale dell’UE. 3.   I servizi di traduzione e tutti gli altri servizi linguistici, diversi dall’interpretazione, di cui l’Autorità doganale dell’UE necessita sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea. Articolo 262 Valutazione 1.   La Commissione provvede che non oltre il 21 settembre 2031, e successivamente ogni cinque anni, ché siano valutate le prestazioni dell’Autorità doganale dell’UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazioni, in conformità degli orientamenti della Commissione, l 2.   Nella valutazione di cui al paragrafo 1 sono prese in esame, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Autorità doganale dell’UE e le conseguenze finanziarie di un’eventuale modifica in tal senso. 3.   È previsto che in una valutazione su due di cui al paragrafo 1 siano valutati i risultati ottenuti dall’Autorità doganale dell’UE, tenuto conto dei relativi obiettivi, mandato, compiti e governance, come anche l’opportunità di mantenerla in attività alla luce di tali obiettivi, mandato, compiti e governance. 4.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 1. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici. Articolo 263 Responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE 1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità doganale dell’UE è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Autorità doganale dell’UE. 3.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità doganale dell’UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni alle normative degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità doganale dell’UE è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti. 6.   La responsabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dall’Autorità doganale dell’UE è limitata al rispettivo contributo già fornito per le sue spese amministrative. Articolo 264 Accordo sulla sede e condizioni operative 1.   Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Autorità doganale dell’UE nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità doganale dell’UE e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il 21 settembre 2028, tra l’Autorità doganale dell’UE e lo Stato membro ospitante. 2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell’Autorità doganale dell’UE, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto. 3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare uffici locali in altri Stati membri in modo che i compiti dell’Autorità doganale dell’UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione si basa su un’adeguata analisi dei costi e dei benefici che dimostri in particolare il valore aggiunto di tale decisione. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso l’ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Autorità doganale dell’UE. Articolo 265 Inizio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Autorità doganale dell’UE finché l’Autorità doganale dell’UE non abbia la capacità operativa per provvedere all’esecuzione del proprio bilancio. A tal fine: a) fino a quando il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 241, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo; b) in deroga all’articolo 238, paragrafo 3, lettera j), e fino all’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 238, paragrafo 4, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina; c) la Commissione può offrire assistenza all’Autorità doganale dell’UE, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità doganale dell’UE sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo; d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità doganale dell’UE e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell’organico dell’Autorità doganale dell’UE; e) in deroga all’articolo 237, paragrafo 1, fino all’elezione del presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. TITOLO XIII COOPERAZIONE DOGANALE CAPO 1 Cooperazione tra le autorità doganali all’interno dell’Unione Articolo 266 Cooperazione doganale interna 1.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l’Autorità doganale dell’UE conformemente alla normativa doganale e a qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione che preveda tale cooperazione, al fine di garantire un’applicazione corretta e uniforme di tali atti giuridici e di sostenere l’adempimento della loro missione, come stabilito all’articolo 2 del presente regolamento. 2.   Le autorità doganali possono, su richiesta delle autorità doganali di un altro Stato membro, mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di tale altro Stato membro. Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE di tali assegnazioni temporanee. L’Autorità doganale dell’UE può proporre il proprio sostegno e, con il consenso delle autorità doganali interessate, coordinare tali assegnazioni. Gli Stati membri interessati possono stabilire le condizioni necessarie per tali assegnazioni in un accordo o in accordi di lavoro. 3.   Le autorità doganali di diversi Stati membri possono effettuare controlli congiunti di propria iniziativa, in aggiunta ai controlli congiunti di cui all’articolo 267. Esse informano l’Autorità doganale dell’UE di tali controlli congiunti. 4.   La Commissione, l’OLAF e l’Autorità doganale dell’UE possono scambiarsi dati conformemente al titolo III ai fini della cooperazione di cui al presente capo. Qualora tale scambio comporti informazioni sui rischi, l’Autorità doganale dell’UE garantisce l’uso efficace di tali informazioni nelle sue attività di gestione dei rischi conformemente al presente titolo e al titolo XII. Articolo 267 Controlli congiunti 1.   L’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con gli Stati membri, pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali. Se del caso, i controlli congiunti possono comportare la cooperazione con la Commissione o con altre istituzioni o altri organi e organismi dell’Unione, a norma dell’articolo 268. 2.   Ai fini dei controlli congiunti di cui al paragrafo 1, l’Autorità doganale dell’UE segue le priorità della politica doganale e garantisce la cooperazione in merito alle attività antifrode condotte dalle istituzioni e dagli organi o organismi dell’Unione pertinenti oppure in merito alle indagini svolte dalle autorità doganali. 3.   Per consentire all’Autorità doganale dell’UE di redigere una relazione ed effettuare una valutazione, le autorità doganali forniscono un riscontro all’Autorità doganale dell’UE in merito alle attività e ai controlli da esse svolti nell’ambito dei controlli congiunti di cui al paragrafo 1. CAPO 2 Cooperazione con altre autorità all’interno dell’Unione Articolo 268 Cooperazione doganale con altre autorità all’interno dell’Unione 1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 515/97 e gli articoli 41, 42 e 43 del presente regolamento, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali cooperano con altre autorità o con altri organismi competenti a livello dell’Unione e nazionale, comprese le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità o gli organismi di contrasto, le autorità statistiche e le autorità fiscali, nell’ambito dei quadri giuridici applicabili. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha luogo periodicamente e secondo modalità strutturate. Essa persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) contribuire e dare seguito agli sviluppi legislativi in settori strategici rilevanti per le dogane; b) scambiare dati, in particolare dati pertinenti per la gestione dei rischi a norma del titolo IV, capo 2; c) sviluppare strategie di vigilanza coerenti e coordinate per la gestione dei rischi inerenti alle merci nell’ambito delle competenze delle autorità doganali e di altre autorità, conformemente al titolo IV, capo 2; d) facilitare l’attuazione operativa, anche attraverso l’esecuzione di controlli congiunti a norma dell’articolo 267; e) se del caso, procedere a scambi di competenze e migliori pratiche attraverso sessioni di formazione congiunte su come individuare prodotti non conformi; f) nei settori pertinenti per le dogane, contribuire alle attività di innovazione e ricerca per sviluppare nuove tecnologie e agevolare aggiudicazioni congiunte. 3.   Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preliminare, l’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con le autorità doganali, adotta e aggiorna periodicamente un quadro a sostegno della cooperazione di cui al presente articolo proponendo obiettivi e settori chiave di cooperazione nonché fornendo orientamenti per la sua attuazione pratica. L’Autorità doganale dell’UE può concludere accordi di lavoro per elaborare e aggiornare tale quadro. L’Autorità doganale dell’UE coinvolge altre parti interessate nell’elaborazione del quadro o degli accordi di lavoro di cui al presente paragrafo. 4.   Se, nel contesto della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali ricevono da altre autorità competenti a livello nazionale una domanda di estrazione e comunicazione dei dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, tali dati sono forniti solo su richiesta motivata e con l’approvazione delle autorità doganali responsabili dei dati. Tale estrazione e comunicazione è limitata ai dati che l’autorità ricevente ha il diritto di ottenere conformemente al quadro giuridico nell’ambito del quale opera e che sono strettamente necessari per la finalità indicata nella pertinente domanda. Gli Stati membri adottano misure per garantire il rispetto delle norme dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. Le autorità doganali designano un’unità centrale incaricata di ricevere le domande di cui al presente paragrafo e di garantirne il trattamento. 5.   Le autorità doganali e l’Autorità doganale dell’UE si avvalgono di mezzi elettronici per adempiere agli obblighi elencati al paragrafo 4. 6.   Se un’autorità doganale sospetta che le merci non siano conformi ad altri atti giuridici applicati dalle autorità doganali, condivide immediatamente tali informazioni con le pertinenti autorità competenti attraverso i mezzi tecnici ed entro i termini previsti nella legislazione applicabile. 7.   Se un’autorità doganale coopera con un’altra autorità in un altro Stato membro, informa l’autorità doganale di tale Stato membro del fatto che la cooperazione è in corso. Se la cooperazione coinvolge più di due Stati membri, le autorità doganali partecipanti ne informano l’Autorità doganale dell’UE che, su richiesta, può fornire loro sostegno operativo e di coordinamento a norma dell’articolo 232. 8.   Qualora applichino il quadro di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri riferiscono periodicamente e almeno ogni due anni all’Autorità doganale dell’UE in merito alla sua applicazione. L’Autorità doganale dell’UE tiene conto dei risultati di tale comunicazione nelle sue attività di monitoraggio di cui all’articolo 232, paragrafo 7, lettera a), e nei suoi compiti di misurazione delle prestazioni di cui all’articolo 232, paragrafo 7, lettera b). 9.   Fino al 21 settembre 2027, la Commissione può svolgere i compiti dell’Autorità doganale dell’UE. 10.   L’Autorità doganale dell’UE può cooperare con altre autorità nazionali, nonché con la Commissione e altre istituzioni e altri uffici, agenzie, reti e organismi dell’Unione, al fine di contribuire agli obiettivi di cui al paragrafo 2. Se l’Autorità doganale dell’UE coopera con altre autorità nazionali di uno Stato membro, ne informa l’autorità doganale di tale Stato membro. 11.   L’Autorità doganale dell’UE coopera strettamente con l’OLAF e l’EPPO qualora si rilevino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione. 12.   L’Autorità doganale dell’UE può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altre istituzioni e da altri organi e organismi dell’Unione pertinenti. Articolo 269 Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali 1.   Le autorità doganali attuano le misure previste da altri atti giuridici applicati dalle autorità doganali conformemente alle disposizioni di tali altri atti giuridici, quali: a) raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell’Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell’Unione; b) fornire statistiche, analisi e tendenze, in particolare nei settori a rischio; c) facilitare e coordinare i controlli da parte di altre autorità; d) effettuare controlli su determinate spedizioni, selezionate in base alla gestione dei rischi conformemente al titolo IV e tenendo conto delle analisi di cui alla lettera b) del presente paragrafo; e) consultare altre autorità prima dello svincolo delle merci a norma dell’articolo 77; f) adottare tutte le misure necessarie in relazione alle merci non conformi, comprese la vendita o la distruzione di tali merci; g) applicare il quadro di cooperazione di cui all’articolo 268; h) allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminose; i) garantire un follow-up qualora la circolazione delle merci violi altre normative applicate dalle autorità doganali; j) compiere eventuali altre azioni complementari. 2.   Se uno Stato membro designa un valico di frontiera doganale specializzato per l’applicazione di talune altre normative applicate dalle autorità doganali, informa l’Autorità doganale dell’UE in merito a tale designazione. L’Autorità doganale dell’UE redige e aggiorna periodicamente un elenco di tali valichi di frontiera doganali specializzati e lo pubblica sul proprio sito web. I vincoli risultanti da un obbligo di passare per tale valico di frontiera doganale specializzato non devono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze che giustificano tale obbligo. 3.   Al fine di facilitare l’identificazione, l’applicazione e l’esecuzione di altre normative applicate dalle autorità doganali, la Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco integrato degli atti giuridici dell’Unione che stabiliscono le prescrizioni applicabili alle merci soggette a controlli doganali volte a tutelare gli interessi pubblici e lo pubblica sul proprio sito web. CAPO 3 Cooperazione doganale con altre autorità all’esterno dell’Unione Articolo 270 Cooperazione doganale con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   L’Autorità doganale dell’UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, previa consultazione della Commissione e previa approvazione di quest’ultima, può concludere accordi di lavoro con le autorità doganali e altre autorità competenti di paesi terzi, oltre che con organizzazioni internazionali. Tali accordi di lavoro possono comprendere attività congiunte e la condivisione di migliori pratiche. 2.   Gli accordi di lavoro di cui al paragrafo 1 si limitano ai compiti dell’Autorità doganale dell’UE e non creano obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri. 3.   L’Autorità doganale dell’UE informa le autorità doganali degli Stati membri in merito agli accordi di lavoro di cui al paragrafo 1. Articolo 271 Accordi bilaterali con paesi terzi 1.   Quando uno Stato membro avvia negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sull’attuazione della normativa doganale, notifica senza indebito ritardo alla Commissione il progetto di accordo che intende firmare. 2.   Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell’accordo con il diritto dell’Unione. Se ritiene l’accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l’accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare tali incompatibilità. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi bilaterali esistenti entro il 21 settembre 2027. Articolo 272 Scambio di dati con i paesi terzi 1.   La Commissione, le autorità doganali e l’Autorità doganale dell’UE, in conformità del diritto dell’Unione applicabile, possono scambiare e condividere dati elaborati in conformità del presente regolamento con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale, anche per mezzo di scambi sistematici e automatizzati, qualora: a) tale scambio sia previsto da un accordo internazionale concluso tra l’Unione e il paese terzo o i paesi terzi interessati; b) tale scambio sia previsto da atti giuridici dell’Unione nei settori doganale, della politica commerciale comune o della politica estera e di sicurezza comune, o da altre normative dell’Unione applicate dalle autorità doganali; oppure c) tale scambio sia previsto da un accordo bilaterale concluso o mantenuto in conformità della procedura e delle condizioni di cui ai paragrafi da 6a 9 tra uno Stato membro e un paese terzo. 2.   Nel caso in cui le autorità doganali o l’Autorità doganale dell’UE scambino dati con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi, ne informano la Commissione. 3.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) garantisce che il trasferimento di dati personali sia conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi; b) garantisce la riservatezza delle informazioni in conformità del presente regolamento; e c) garantisce che lo scambio di dati avvenga attraverso adeguati mezzi di comunicazione sicuri. 4.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati: a) i dati contenuti nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi riguardanti informazioni vincolanti, lo status di operatore economico autorizzato, lo status di operatore economico di fiducia e certificato, il valore in dogana, la posizione doganale delle merci o i regimi speciali; b) i dati contenuti nelle dichiarazioni, nelle notifiche, nella prova della posizione doganale delle merci e nei documenti giustificativi, oppure altrimenti forniti alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione o alle autorità di paesi terzi, o messi a loro disposizione, oppure rilasciati da tali autorità; c) i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità doganali di paesi terzi, dall’altro, nel corso dell’effettuazione di analisi dei rischi e controlli. 5.   Lo scambio di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati gli scambi di informazioni effettuati a norma delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa reciproca contenute negli accordi tra l’Unione e i paesi terzi, nonché il regolamento (CE) n. 515/97. 6.   A uno Stato membro può essere conferito il potere, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, conformemente alle procedure e le condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 8. Quando entra in vigore un accordo sullo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 tra l’Unione e un determinato paese terzo, esso prevale su qualsiasi parte pertinente di accordi bilaterali esistenti, che non può più essere applicata. 7.   Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi bilaterali esistenti che prevedono lo scambio di informazioni in ambito doganale. Se ritiene un accordo incompatibile con il diritto dell’Unione, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l’accordo entro un lasso di tempo ragionevole fissato dalla Commissione in modo da eliminare tali incompatibilità. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 6. In tali condizioni rientrano l’obbligo per lo Stato membro interessato di notificare alla Commissione, all’Autorità doganale dell’UE e a tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di concludere tale accordo bilaterale e il relativo contenuto. La Commissione valuta il suo impatto sul diritto dell’Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione. L’atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell’attuazione di tali accordi. 9.   Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per conferire allo Stato membro interessato il potere di concludere l’accordo bilaterale in questione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 283, paragrafo 2. Qualora lo richiedano motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti a tale conferimento di potere, relativi alla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 283, paragrafo 5). Qualora decida di non adottare un atto di esecuzione a norma del presente paragrafo, la Commissione informa lo Stato membro interessato entro lo stesso termine. TITOLO XIV VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA DOGANALE E SANZIONI NON PENALI Articolo 273 Oggetto e disposizioni generali 1.   Il presente titolo prevede un elenco minimo di violazioni della normativa doganale e di sanzioni non penali per tali violazioni. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale le violazioni della normativa doganale e le sanzioni non penali applicabili a dette violazioni, in conformità del presente titolo. 2.   Il presente titolo non impedisce agli Stati membri di prevedere ulteriori violazioni della normativa doganale o di adottare misure più severe in caso di violazioni della normativa doganale. 3.   Le sanzioni per le violazioni della normativa doganale sono effettive, proporzionate e dissuasive. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale da loro adottate ai sensi del presente titolo entro il 19 marzo 2028 e le notificano senza ritardo eventuali modifiche successive di tali disposizioni. Articolo 274 Violazioni della normativa doganale 1.   Fatti salvi gli articoli 224, 273 e 275, gli Stati membri garantiscono che almeno le violazioni seguenti della normativa doganale siano oggetto di sanzioni stabilite nel rispettivo diritto nazionale: a) mancato rispetto, da parte del titolare di una decisione doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione; b) mancato rispetto dell’obbligo di fornire alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, dati completi e accurati in conformità della normativa doganale; c) mancato rispetto dell’obbligo di tenere scritture previsto dalla normativa doganale; d) mancato rispetto delle norme in materia di sottrazione di merci alla vigilanza doganale; e) mancato rispetto degli obblighi relativi ai regimi doganali; f) mancato rispetto degli obblighi di un importatore di cui all’articolo 27, paragrafo 2; g) mancato rispetto degli obblighi di un esportatore di cui all’articolo 28, paragrafo 1. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere ulteriori comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni della normativa doganale. Articolo 275 Sanzioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che, al momento di decidere il tipo di sanzione e la gravità, si tenga debitamente conto di quanto segue: a) se la violazione della normativa doganale è stata commessa intenzionalmente o per negligenza; b) la natura, la gravità, la ripetizione e la durata della violazione della normativa doganale; c) l’impatto della violazione della normativa doganale sugli interessi finanziari e su altri interessi in materia di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; d) il livello di cooperazione con l’autorità doganale per porre rimedio alla violazione della normativa doganale e mitigarne gli eventuali effetti negativi; e) tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti del caso, conformemente al diritto nazionale. 2.   Le sanzioni possono assumere una o più delle seguenti forme: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali o, se del caso, una sanzione imposta dalle autorità doganali competenti per mezzo di una procedura di transazione, applicati in sostituzione di una sanzione penale; b) la revoca, sospensione o modifica di un’autorizzazione di cui è titolare la persona interessata; c) la confisca delle merci coinvolte nella violazione della normativa doganale; d) un avvertimento; e) un’altra sanzione. 3.   Tutte le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali per violazioni della normativa doganale sono registrate indicando la natura della violazione e l’importo dell’eventuale onere pecuniario o eventuali altre sanzioni non penali individuate e imposte per tale violazione. Tali informazioni sono messe a disposizione dell’Autorità doganale dell’UE attraverso il centro doganale digitale dell’UE. 4.   Entro il 21 settembre 2032 la Commissione, in consultazione con l’Autorità doganale dell’UE, valuta l’applicazione del presente articolo e accerta se gli oneri pecuniari sono imposti in modo efficiente in tutti gli Stati membri senza che ne derivino distorsioni del mercato interno oppure se vi sia la necessità di fissare oneri pecuniari armonizzati per le violazioni. Sulla base dell’esito di tale valutazione, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento. Articolo 276 Sanzioni per inosservanza sistematica in caso di vendite a distanza 1.   Se, nel contesto dell’immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza, le autorità doganali accertano l’inosservanza sistematica da parte di uno stesso operatore economico degli obblighi di cui all’articolo 274, paragrafo 1, tale inosservanza è considerata una violazione sistematica. Gli Stati membri garantiscono che la sanzione imposta per una violazione sistematica assuma per lo meno la forma di oneri pecuniari pari ad almeno l’1 % e fino al 4 % del valore totale delle merci importate nell’Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti. 2.   Ai fini del presente articolo, l’inosservanza da parte dell’operatore economico è ritenuta sistematica laddove dagli esiti di un numero sostanziale di controlli doganali nel corso di un mese di calendario emerga l’inosservanza in un numero di casi sufficientemente rappresentativo. 3.   In caso di violazione sistematica, di cui al paragrafo 1, le autorità competenti inoltre sospendono, revocano o annullano lo status di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato oppure l’eventuale agevolazione equivalente concessa a norma del presente regolamento all’operatore economico che ha commesso la violazione. 4.   Qualora, nel corso dei sei mesi successivi all’imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche da parte dello stesso operatore economico, le sanzioni imposte per tale violazione assumono per lo meno la forma di oneri pecuniari pari ad almeno il 3 % e fino al 6 % del valore totale delle merci importate nell’Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti. 5.   Qualora, nel corso dei sei mesi successivi all’imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche da parte dello stesso operatore economico, la sanzione per tale ulteriore violazione sistematica assume almeno la forma di una delle sanzioni di cui a tale paragrafo. Se del caso, e tenendo conto della gravità di tale ulteriore violazione sistematica, l’accesso all’interfaccia online di detto operatore può essere temporaneamente limitato. A tal fine l’autorità doganale competente trasmette senza indebito ritardo le informazioni relative alla violazione alle pertinenti autorità. Sono inoltre adottate misure in conformità dell’articolo 77, paragrafo 5, primo comma, lettera a). 6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di integrare il presente regolamento determinando il numero sostanziale di controlli doganali, tenendo conto del volume e dell’impatto delle vendite a distanza pertinenti, nonché la soglia di casi, sulla base della gravità della violazione, ritenuta sufficientemente rappresentativa al fine di determinare l’inosservanza sistematica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 277 Classificazione degli operatori economici ad alto rischio 1.   Se una sanzione è imposta a norma dell’articolo 276, l’importatore per le vendite a distanza pertinente è classificato come operatore economico ad alto rischio nel centro doganale digitale dell’UE, in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2. 2.   La classificazione come operatore economico ad alto rischio è tenuta in considerazione: a) nella gestione dei rischi doganali in conformità dell’articolo 55; e b) nella definizione e attuazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio in conformità degli articoli 56, 57 e 58. Articolo 278 Cooperazione tra Stati membri 1.   Laddove una violazione della normativa doganale rientri nella giurisdizione di più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri in questione cooperano conformemente al diritto applicabile. 2.   L’Autorità doganale dell’UE può sostenere e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ai fini di cui al paragrafo 1. TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1 Misurazione delle prestazioni dell’unione doganale Articolo 279 Valutazione e comunicazione 1.   La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell’unione doganale almeno una volta all’anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e locale. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri e l’Autorità doganale dell’UE assistono la Commissione nel compito di cui al paragrafo 1. In particolare, forniscono all’Autorità doganale dell’UE dati contenenti informazioni sia a livello nazionale che a livello locale. I dati sono tali da consentire l’elaborazione di indicatori di prestazioni sulla base di input, attività e risultati. Sulla base di tali dati e di altre informazioni disponibili, l’Autorità doganale dell’UE individua il modo in cui le attività e le operazioni doganali, così come le risorse attribuite a tali attività e operazioni, sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell’unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all’articolo 2. In particolare, l’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con le autorità doganali, elabora progetti di relazioni annuali e altri tipi di documenti al fine di individuare le tendenze principali, i punti di forza e di debolezza, le lacune e i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Tali progetti di relazioni annuali comprendono informazioni sul funzionamento dello status di operatore economico autorizzato e dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui all’articolo 31. 3.   L’Autorità doganale dell’UE presenta i progetti di relazioni annuali di cui al paragrafo 2, secondo comma, alla Commissione affinché li approvi e li trasmetta agli Stati membri per informazione. 4.   Entro il 21 settembre 2027 la Commissione valuta il funzionamento della tassa di gestione dell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, compreso il suo impatto sul funzionamento delle vendite a distanza. La Commissione presenta tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dati che gli Stati membri devono fornire in conformità del paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, oltre che il loro livello di riservatezza e la concezione della misurazione delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 283, paragrafo 4. CAPO 2 Monitoraggio, valutazione e comunicazione Articolo 280 Monitoraggio La Commissione effettua un monitoraggio periodico dell’attuazione del presente regolamento, tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni e delle analisi pertinenti ai fini del monitoraggio che sono fornite alle autorità doganali e all’Autorità doganale dell’UE, o messe a loro disposizione, nel centro doganale digitale dell’UE. Articolo 281 Valutazione e comunicazione 1.   Prima del 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all’articolo 91. La parte non riservata della relazione è messa a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di garantire un’equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all’accertamento e alla responsabilità dell’obbligazione doganale all’importazione. 2.   Entro il 21 settembre 2031, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione include: a) un quadro d’insieme dell’andamento dei lavori di attuazione del presente regolamento; b) una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell’Unione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 2; c) un quadro d’insieme dei costi disaggregati sostenuti dall’Unione e dagli Stati membri per l’attuazione del presente regolamento. 3.   Su richiesta della Commissione e conformemente al capo 1, gli Stati membri forniscono le informazioni sull’attuazione del presente regolamento necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. 4.   Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in particolare: a) l’efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici di fiducia e certificati da parte delle autorità doganali dello Stato membro di stabilimento e dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale; b) l’efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici diversi da quelli di fiducia e certificati; c) il possibile impatto delle modifiche di cui al paragrafo 5. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 282 al fine di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 193, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sopprimendo o modificando le deroghe ivi previste, se opportuno alla luce della relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. CAPO 3 Delega di potere e procedura di comitato Articolo 282 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 9, all’articolo 12, paragrafo 6, all’articolo 16, paragrafo 13, all’articolo 20, paragrafo 10, all’articolo 26, paragrafo 6, all’articolo 29, paragrafo 10, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 11, all’articolo 43, paragrafo 7, all’articolo 49, all’articolo 71, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, all’articolo 74, paragrafo 8, all’articolo 77, paragrafo 10, all’articolo 78, paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 4, all’articolo 80, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 4, all’articolo 83, paragrafo 3, all’articolo 84, paragrafo 6, all’articolo 89, paragrafo 4, all’articolo 91, paragrafo 7, all’articolo 92, paragrafo 5, all’articolo 94, paragrafo 4, all’articolo 97, paragrafo 11, all’articolo 98, paragrafo 3, all’articolo 99, paragrafo 3, all’articolo 101, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 5, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 4, all’articolo 106, paragrafo 3, all’articolo 107, paragrafo 2, all’articolo 108, paragrafo 8, all’articolo 109, paragrafo 4, all’articolo 111, paragrafo 7, all’articolo 114, paragrafo 7, all’articolo 116, paragrafo 7, all’articolo 117, paragrafo 12, all’articolo 118, paragrafo 3, all’articolo 119, paragrafo 3, all’articolo 121, paragrafo 5, all’articolo 125, paragrafo 10, all’articolo 128, paragrafo 3, all’articolo 129, paragrafo 5, all’articolo 130, paragrafo 2, all’articolo 131, paragrafo 2, all’articolo 132, paragrafo 3, all’articolo 133, paragrafo 5, all’articolo 135, paragrafo 4, all’articolo 139, paragrafo 3, all’articolo 140, paragrafo 6, all’articolo 142, paragrafo 5, all’articolo 145, paragrafo 4, all’articolo 153, paragrafo 3, all’articolo 156, paragrafo 8, all’articolo 158, paragrafo 5, all’articolo 160, paragrafo 2, all’articolo 161, paragrafo 5, all’articolo 169, paragrafo 3, all’articolo 171, paragrafo 9, all’articolo 178, paragrafo 2, all’articolo 180, paragrafo 5, all’articolo 191, paragrafo 4, all’articolo 192, paragrafo 8, all’articolo 193, paragrafo 5, all’articolo 194, paragrafo 9, all’articolo 197, paragrafo 3, all’articolo 199, paragrafo 4, all’articolo 200, paragrafo 4, all’articolo 203, paragrafo 3, all’articolo 205, paragrafo 8, all’articolo 210, paragrafo 4, all’articolo 214, paragrafo 5, all’articolo 216, paragrafo 5, all’articolo 217, paragrafi 9 e 10, all’articolo 223, paragrafo 8, all’articolo 272, paragrafo 8, all’articolo 276, paragrafo 6, e all’articolo 281, paragrafo 5, è conferito alla Commissione. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 8 e 9, all’articolo 9, paragrafo 9, all’articolo 12, paragrafo 6, all’articolo 16, paragrafo 13, all’articolo 20, paragrafo 10, all’articolo 26, paragrafo 6, all’articolo 29, paragrafo 10, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 38, paragrafo 5, all’articolo 41, paragrafo 11, all’articolo 43, paragrafo 7, all’articolo 49, all’articolo 71, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, all’articolo 74, paragrafo 8, all’articolo 77, paragrafo 10, all’articolo 78, paragrafo 7, all’articolo 79, paragrafo 4, all’articolo 80, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 4, all’articolo 83, paragrafo 3, all’articolo 84, paragrafo 6, all’articolo 89, paragrafo 4, all’articolo 91, paragrafo 7, all’articolo 92, paragrafo 5, all’articolo 94, paragrafo 4, all’articolo 97, paragrafo 11, all’articolo 98, paragrafo 3, all’articolo 99, paragrafo 3, all’articolo 101, paragrafo 11, all’articolo 103, paragrafo 5, all’articolo 104, paragrafo 8, all’articolo 105, paragrafo 4, all’articolo 106, paragrafo 3, all’articolo 107, paragrafo 2, all’articolo 108, paragrafo 8, all’articolo 109, paragrafo 4, all’articolo 111, paragrafo 7, all’articolo 114, paragrafo 7, all’articolo 116, paragrafo 7, all’articolo 117, paragrafo 12, all’articolo 118, paragrafo 3, all’articolo 119, paragrafo 3, all’articolo 121, paragrafo 5, all’articolo 125, paragrafo 10, all’articolo 128, paragrafo 3, all’articolo 129, paragrafo 5, all’articolo 130, paragrafo 2, all’articolo 131, paragrafo 2, all’articolo 132, paragrafo 3, all’articolo 133, paragrafo 5, all’articolo 135, paragrafo 4, all’articolo 139, paragrafo 3, all’articolo 140, paragrafo 6, all’articolo 142, paragrafo 5, all’articolo 145, paragrafo 4, all’articolo 153, paragrafo 3, all’articolo 156, paragrafo 8, all’articolo 158, paragrafo 5, all’articolo 160, paragrafo 2, all’articolo 161, paragrafo 5, all’articolo 169, paragrafo 3, all’articolo 171, paragrafo 9, all’articolo 178, paragrafo 2, all’articolo 180, paragrafo 5, all’articolo 191, paragrafo 4, all’articolo 192, paragrafo 8, all’articolo 193, paragrafo 5, all’articolo 194, paragrafo 9, all’articolo 197, paragrafo 3, all’articolo 199, paragrafo 4, all’articolo 200, paragrafo 4, all’articolo 203, paragrafo 3, all’articolo 205, paragrafo 8, all’articolo 210, paragrafo 4, all’articolo 214, paragrafo 5, all’articolo 216, paragrafo 5, all’articolo 217, paragrafi 9 e 10, all’articolo 223, paragrafo 8, all’articolo 272, paragrafo 8, all’articolo 276, paragrafo 6, e all’articolo 281, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 8, paragrafi 8 e 9, dell’articolo 9, paragrafo 9, dell’articolo 12, paragrafo 6, dell’articolo 16, paragrafo 13, dell’articolo 20, paragrafo 10, dell’articolo 26, paragrafo 6, dell’articolo 29, paragrafo 10, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 38, paragrafo 5, dell’articolo 41, paragrafo 11, dell’articolo 43, paragrafo 7, dell’articolo 49, dell’articolo 71, paragrafo 4, dell’articolo 73, paragrafo 3, dell’articolo 74, paragrafo 8, dell’articolo 77, paragrafo 10, dell’articolo 78, paragrafo 7, dell’articolo 79, paragrafo 4, dell’articolo 80, paragrafo 3, dell’articolo 81, paragrafo 4, dell’articolo 83, paragrafo 3, dell’articolo 84, paragrafo 6, dell’articolo 89, paragrafo 4, dell’articolo 91, paragrafo 7, dell’articolo 92, paragrafo 5, dell’articolo 94, paragrafo 4, dell’articolo 97, paragrafo 11, dell’articolo 98, paragrafo 3, dell’articolo 99, paragrafo 3, dell’articolo 101, paragrafo 11, dell’articolo 103, paragrafo 5, dell’articolo 104, paragrafo 8, dell’articolo 105, paragrafo 4, dell’articolo 106, paragrafo 3, dell’articolo 107, paragrafo 2, dell’articolo 108, paragrafo 8, dell’articolo 109, paragrafo 4, dell’articolo 111, paragrafo 7, dell’articolo 114, paragrafo 7, dell’articolo 116, paragrafo 7, dell’articolo 117, paragrafo 12, dell’articolo 118, paragrafo 3, dell’articolo 119, paragrafo 3, dell’articolo 121, paragrafo 5, dell’articolo 125, paragrafo 10, dell’articolo 128, paragrafo 3, dell’articolo 129, paragrafo 5, dell’articolo 130, paragrafo 2, dell’articolo 131, paragrafo 2, dell’articolo 132, paragrafo 3, dell’articolo 133, paragrafo 5, dell’articolo 135, paragrafo 4, dell’articolo 139, paragrafo 3, dell’articolo 140, paragrafo 6, dell’articolo 142, paragrafo 5, dell’articolo 145, paragrafo 4, dell’articolo 153, paragrafo 3, dell’articolo 156, paragrafo 8, dell’articolo 158, paragrafo 5, dell’articolo 160, paragrafo 2, dell’articolo 161, paragrafo 5, dell’articolo 169, paragrafo 3, dell’articolo 171, paragrafo 9, dell’articolo 178, paragrafo 2, dell’articolo 180, paragrafo 5, dell’articolo 191, paragrafo 4, dell’articolo 192, paragrafo 8, dell’articolo 193, paragrafo 5, dell’articolo 194, paragrafo 9, dell’articolo 197, paragrafo 3, dell’articolo 199, paragrafo 4, dell’articolo 200, paragrafo 4, dell’articolo 203, paragrafo 3, dell’articolo 205, paragrafo 8, dell’articolo 210, paragrafo 4, dell’articolo 214, paragrafo 5, dell’articolo 216, paragrafo 5, dell’articolo 217, paragrafi 9 e 10, dell’articolo 223, paragrafo 8, dell’articolo 272, paragrafo 8, dell’articolo 276, paragrafo 6, e dell’articolo 281, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il primo atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 30 giorni dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Articolo 283 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5. 6.   Laddove il parere del comitato del codice doganale debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la formulazione di tale parere, il presidente del comitato decida in tal senso. CAPO 4 Disposizioni finali Articolo 284 Abrogazione 1.   Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato. Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, o adottati a norma di atti giuridici sostituiti da tale regolamento o da versioni precedenti di tale regolamento, continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento. 2.   A decorrere dal 1 o luglio 2028: a) i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell’UE, se del caso; b) i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi. Articolo 285 Misure transitorie correlate all’istituzione del centro doganale digitale dell’UE 1.   Fino al 30 giugno 2028, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione. 2.   A decorrere dal 1 o luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e le persone che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS, per vincolare le merci al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza o al regime di immissione in libera pratica, forniscono o mettono a disposizione i dati utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’articolo 74. A tal fine, le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE diventano operative entro il 1 o giugno 2028. 3.   Fino al 28 febbraio 2031, gli importatori diversi dalle persone di cui al paragrafo 2, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, presentano una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione. 4.   A decorrere dal 1 o marzo 2031, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, possono presentare una dichiarazione doganale o fornire o mettere a disposizione le informazioni pertinenti appropriate per il regime in questione utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’articolo 74. 5.   A decorrere dal 1 o marzo 2034, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, forniscono o mettono a disposizione le informazioni appropriate per il regime in questione utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’articolo 74 6.   Le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE di cui all’articolo 38 sono pienamente operative al più tardi entro il 1 o febbraio 2034. 7.   In caso di circostanze eccezionali in cui una funzionalità pertinente del centro doganale digitale dell’UE non sia operativa entro i termini stabiliti nel presente regolamento, la Commissione fornisce una soluzione transitoria in coordinamento con gli Stati membri entro gli stessi termini. La soluzione transitoria è predisposta per non più di sei mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti nel presente regolamento. La Commissione provvede affinché la funzionalità pertinente del centro doganale digitale dell’UE sia operativa prima della scadenza della soluzione transitoria. Articolo 286 Data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione 1.   La Commissione adotta i seguenti atti, per la prima volta, entro i termini seguenti: a) un atto delegato che stabilisce l’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, conformemente al conferimento di potere di cui all’articolo 20, paragrafo 10, entro il 29 settembre 2026; b) un atto delegato di cui all’articolo 276, paragrafo 6, entro il 1 o marzo 2028. 2.   La Commissione adotta: a) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 49 che sono necessari per l’applicazione dell’articolo 285, paragrafo 2, entro il 1 o luglio 2027; b) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 49 che sono necessari per l’applicazione dell’articolo 285, paragrafo 4, entro il 1 o marzo 2029; c) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 49 che sono necessari per l’applicazione dell’articolo 285, paragrafo 5, entro il 31 gennaio 2033. Articolo 287 Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 2.   Il presente regolamento si applica dal 21 settembre 2027. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) l’articolo 5, punti 15), 16), 44) e 78); b) l’articolo 20, eccetto i paragrafi 1, 2 e 4; c) gli articoli da 35 a 39 e l’articolo 51; d) l’articolo 41, paragrafo 10; e) l’articolo 85, paragrafo 2; f) l’articolo 175 e l’articolo 179, paragrafo 4; g) l’articolo 180; h) gli articoli 229, 230, 231, da 234 a 244 e da 255 a 265; i) l’articolo 268, paragrafo 9; j) l’articolo 272, paragrafo 7; k) tutte le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione, nonché gli articoli 282 e 283. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 20, paragrafo 2, si applica 10 giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 20, paragrafo 10. 5.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 o luglio 2028: a) l’articolo 20, paragrafo 4, gli articoli 74 e 75, l’articolo 109, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 145, l’articolo 183, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 191, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 1, lettera m); b) l’articolo 41, eccetto il paragrafo 10, e gli articoli da 42 a 45; c) l’articolo 78; d) l’articolo 205, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 208, paragrafo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente T. BYRNE ( 1 ) GU C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj . ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 ( GU C, C/2025/1035, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1035/oj ) e posizione del Consiglio in prima lettura del 3 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 16 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE ( GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) ( GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj ). ( 6 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ( GU L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio ( GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj ). ( 10 ) Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio ( GU L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj ). ( 12 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj ). ( 13 ) Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2023, Euranimi/Commissione (Causa T-81/22), ECLI:EU:T:2023:57. ( 14 ) Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell’Unione (regolamento su un’Europa interoperabile) ( GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ). ( 15 ) Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj ). ( 16 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ). ( 17 ) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ( GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj ). ( 18 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ). ( 19 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj ). ( 20 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ). ( 21 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ( GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj ). ( 22 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ( 23 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 24 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj ). ( 25 ) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 ( GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj ). ( 26 ) Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) ( GU L 193 dell’1.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2021/601/oj ). ( 27 ) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2 . ( 28 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj . ( 29 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 30 ) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ). ( 31 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 119 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(9)/oj . ( 32 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ( 33 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj ). ( 34 ) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ( GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj ). ( 35 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj ). ( 36 ) Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione ( GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj ). ( 37 ) Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione ( GU L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj ). ( 38 ) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj ). ( 39 ) GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/329/oj . ( 40 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj ). ( 41 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ). ( 42 ) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj ). ( 43 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 44 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj . ( 45 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ). ( 46 ) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale ( GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj ). ( 47 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione ( GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj ). ( 48 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ( GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj ). ( 49 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 17 del 6.10.1958, pag. 385 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj ). ALLEGATO TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (UE) n. 952/2013 Presente regolamento Titolo I Titolo I Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 2 Articolo 4 Articolo 3 Articolo 2 Articolo 4 Articolo 3 Articolo 5, punto 1) Articolo 5, punto 1) Articolo 5, punto 2) Articolo 5, punto 2) Articolo 5, punto 3) Articolo 5, punto 27) Articolo 5, punto 4) Articolo 5, punto 5) Articolo 5, punto 5) Articolo 5, punto 6) Articolo 5, punto 6) Articolo 5, punto 20) Articolo 5, punto 7) Articolo 5, punto 23) Articolo 5, punto 8) Articolo 5, punto 12) Articolo 5, punto 9) Articolo 5, punto 49) Articolo 5, punto 10) Articolo 5, punto 50) Articolo 5, punto 11) Articolo 5, punto 51) Articolo 5, punto 12) Articolo 5, punto 52) Articolo 5, punto 13) Articolo 5, punto 55) Articolo 5, punto 14) Articolo 5, punto 56) Articolo 5, punto 15) Articolo 5, punto 54) Articolo 5, punto 16) Articolo 5, punto 11) Articolo 5, punto 17) Articolo 5, punto 59) Articolo 5, punto 18) Articolo 5, punto 67) Articolo 5, punto 19) Articolo 5, punto 68) Articolo 5, punto 20) Articolo 5, punto 69) Articolo 5, punto 21) Articolo 5, punto 70) Articolo 5, punto 22) Articolo 5, punto 45) Articolo 5, punto 23) Articolo 5, punto 46) Articolo 5, punto 24) Articolo 5, punto 47) Articolo 5, punto 25) Articolo 5, punto 25) Articolo 5, punto 26) Articolo 5, punto 48) Articolo 5, punto 27) Articolo 5, punto 26) Articolo 5, punto 28) Articolo 5, punto 71) Articolo 5, punto 29) Articolo 5, punto 72) Articolo 5, punto 30) Articolo 5, punto 62) Articolo 5, punto 31) Articolo 5, punto 7) Articolo 5, punto 32) Articolo 5, punto 8) Articolo 5, punto 33) Articolo 5, punto 53) Articolo 5, punto 34) Articolo 5, punto 32) Articolo 5, punto 35) — Articolo 5, punto 36) Articolo 5, punto 4) Articolo 5, punto 37) Articolo 5, punto 63) Articolo 5, punto 38) Articolo 5, punto 65) Articolo 5, punto 39) Articolo 5, punto 10) Articolo 5, punto 40) Articolo 5, punto 33) Articolo 5, punto 41) Articolo 5, punto 73) Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 9; Articolo 74, paragrafo 1; articolo 77, paragrafo 4; articolo 81, paragrafo 1; articolo 108, paragrafo 4; articolo 125, paragrafo 8 Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 49 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 74, paragrafo 6; articolo 81, paragrafi 2 e 4 Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 53 Articolo 7, lettera a) Articolo 49 Articolo 7, lettere b) e c) — Articolo 8, paragrafo 1 — Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 53 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 26, paragrafo 4 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 26, paragrafo 5 Articolo 10, lettera a) Articolo 26, paragrafo 6, lettera b) Articolo 10, lettera b) Articolo 26, paragrafo 6, lettera c) Articolo 10, lettera c) Articolo 26, paragrafo 6, lettera d) Articolo 11 Articolo 26, paragrafo 7 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 272, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 13 Articolo 24 Articolo 14 Articolo 25 Articolo 15 — Articolo 16 — Articolo 17 — Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 4 Articolo 18, paragrafo 3, prima frase — Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase Articolo 33, paragrafo 7, lettera a) Articolo 18, paragrafo 4 — Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2, primo comma Articolo 34, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma — Articolo 19, paragrafo 3 Articolo 34, paragrafo 3 Articolo 20, lettera a) Articolo 33, paragrafo 8 Articolo 20, lettera b) — Articolo 21 — Articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma Articolo 22, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 22, paragrafo 5 Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 22, paragrafo 6 Articolo 8, paragrafo 6 Articolo 22, paragrafo 7 Articolo 8, paragrafo 7 Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 7, prima frase Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) Articolo 9, paragrafo 8 Articolo 23, paragrafo 4, lettera b) Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 23, paragrafo 5 Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 24, lettera a) Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 24, lettera b) Articolo 8, paragrafo 8, lettera b) Articolo 24, lettera c) Articolo 8, paragrafo 8, lettera c) Articolo 24, lettera d) Articolo 8, paragrafo 8, lettera d) Articolo 24, lettera e) Articolo 8, paragrafo 8, lettera e) Articolo 24, lettera f) Articolo 8, paragrafo 8, lettera f) Articolo 24, lettera g) Articolo 8, paragrafo 8, lettera g) Articolo 24, lettera h) Articolo 9, paragrafo 9, lettera b) Articolo 25, lettera a) Articolo 8, paragrafo 10, lettera a) Articolo 25, lettera b) Articolo 8, paragrafo 10, lettera b) Articolo 25, lettera c) Articolo 9, paragrafo 9, lettera a) Articolo 26 Articolo 10 Articolo 27 Articolo 11 Articolo 28, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 Articolo 28, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 29 Articolo 13 Articolo 30 Articolo 14 Articolo 31, lettera a) Articolo 12, paragrafo 6, lettera a) Articolo 31, lettera b) Articolo 12, paragrafo 6, lettera b) Articolo 32 Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 33 Articolo 15 Articolo 34, paragrafo 1 Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 34, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 34, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 4 Articolo 34, paragrafo 4 Articolo 16, paragrafo 5 Articolo 34, paragrafo 5 Articolo 16, paragrafo 6 Articolo 34, paragrafo 6 Articolo 16, paragrafo 7 Articolo 34, paragrafo 7, lettera a) Articolo 16, paragrafo 8 Articolo 34, paragrafo 7, lettera b) — Articolo 34, paragrafo 8, lettera a) Articolo 16, paragrafo 9 Articolo 34, paragrafo 8, lettera b) — Articolo 34, paragrafo 9 Articolo 16, paragrafo 10 Articolo 34, paragrafo 10 Articolo 16, paragrafo 11 Articolo 34, paragrafo 11 Articolo 16, paragrafo 12, primo comma Articolo 35 — Articolo 36 Articolo 37, paragrafo 1, lettera a) Articolo 16, paragrafo 14, lettera a) Articolo 37, paragrafo 1, lettera b) Articolo 16, paragrafo 14, lettera b) Articolo 37, paragrafo 1, lettere c) e d) — Articolo 37, paragrafo 2, lettera a) Articolo 16, paragrafo 12 Articolo 37, paragrafo 2, lettera b) — Articolo 38, paragrafo 1, primo comma Articolo 29, paragrafo 1 Articolo 38, paragrafo 1, secondo comma Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 38, paragrafo 2 Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 38, paragrafo 3 Articolo 29, paragrafo 3 Articolo 38, paragrafo 4 Articolo 29, paragrafo 5 Articolo 38, paragrafo 5 Articolo 29, paragrafo 6 Articolo 38, paragrafo 6 Articolo 29, paragrafo 7 Articolo 38, paragrafo 7 Articolo 29, paragrafo 8 Articolo 39, lettera a) Articolo 30, paragrafo 1, lettera a) Articolo 39, lettera b) Articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 39, lettera c) Articolo 30, paragrafo 1, lettera c) Articolo 39, lettera d) Articolo 30, paragrafo 1, lettera d) Articolo 39, lettera e) Articolo 30, paragrafo 1, lettera e) Articolo 40, lettera a) Articolo 29, paragrafo 10, lettera a) Articolo 40, lettera b) Articolo 29, paragrafo 10, lettera b) Articolo 40, lettera c) Articolo 29, paragrafo 10, lettera b) Articolo 41 Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 42, paragrafo 1 Articolo 273, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 273, paragrafo 3 Articolo 42, paragrafo 2, lettera a) Articolo 275, paragrafo 2, lettera a) Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) Articolo 275, paragrafo 2, lettera b) Articolo 42, paragrafo 3 Articolo 273, paragrafo 4 Articolo 43 Articolo 17 Articolo 44 Articolo 18 Articolo 45 Articolo 19 Articolo 46 paragrafo 1, primo comma Articolo 63, paragrafo 1 Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma Articolo 63, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 2 Articolo 55, paragrafo 1 Articolo 46, paragrafo 3 — Articolo 46, paragrafo 4, primo comma Articolo 55, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma Articolo 55, paragrafo 3 Articolo 46, paragrafo 5 — Articolo 46, paragrafo 6 Articolo 59, paragrafo 2 Articolo 46, paragrafo 7 Articolo 59, paragrafo 1 Articolo 46, paragrafo 8 Articolo 5, punto 41) Articolo 47, paragrafo 1 Articolo 63, paragrafo 3 Articolo 47, paragrafo 2 Articolo 268, paragrafo 2 Articolo 48, primo comma Articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c) Articolo 48, secondo comma Articolo 68, paragrafo 2 Articolo 49, paragrafo 1 Articolo 70, paragrafo 1 Articolo 49, paragrafo 1 Articolo 70, paragrafo 2 Articolo 50, paragrafo 1, primo e secondo comma Articolo 62, paragrafo 1 Articolo 50, paragrafo 1, terzo comma Articolo 62, paragrafo 2 Articolo 50, paragrafo 2 Articolo 70, paragrafo 3 Articolo 51, paragrafo 1 Articolo 76, paragrafo 6 Articolo 51, paragrafo 2, primo comma Articolo 76, paragrafo 7 Articolo 51, paragrafo 2, secondo comma Articolo 76, paragrafo 8 Articolo 52, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 52, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 9 Articolo 53, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 53, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 54 Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 55 Articolo 22 Titolo II Titolo IX Articolo 56, paragrafo 1 Articolo 166, paragrafo 1 Articolo 56, paragrafo 2 Articolo 166, paragrafo 2 Articolo 56, paragrafo 3 Articolo 166, paragrafo 3 Articolo 56, paragrafo 4 Articolo 166, paragrafo 4 Articolo 56, paragrafo 5 Articolo 166, paragrafo 5 Articolo 57, paragrafo 1 Articolo 167, paragrafo 1 Articolo 57, paragrafo 2 Articolo 167, paragrafo 2 Articolo 57, paragrafo 3 Articolo 167, paragrafo 3 Articolo 57, paragrafo 4 Articolo 167, paragrafo 4 Articolo 58, paragrafo 1 Articolo 166, paragrafo 6 Articolo 58, paragrafo 2 Articolo 167, paragrafo 4 Articolo 59 Articolo 168 Articolo 60, paragrafo 1 Articolo 169, paragrafo 1 Articolo 60, paragrafo 2 Articolo 169, paragrafo 2 Articolo 61, paragrafo 1 Articolo 170, paragrafo 1 Articolo 61, paragrafo 2 Articolo 170, paragrafo 2 Articolo 61, paragrafo 3 Articolo 170, paragrafo 3 Articolo 62 Articolo 169, paragrafo 3 Articolo 63 Articolo 170, paragrafo 4 Articolo 64, paragrafo 1 Articolo 171, paragrafo 1 Articolo 64, paragrafo 2 Articolo 171, paragrafo 2 Articolo 64, paragrafo 3 Articolo 171, paragrafo 9 Articolo 64, paragrafo 4 Articolo 171, paragrafo 3 Articolo 64, paragrafo 5 Articolo 171, paragrafo 4 Articolo 64, paragrafo 6, primo e secondo comma Articolo 171, paragrafo 5 Articolo 64, paragrafo 6, terzo comma Articolo 171, paragrafo 6 Articolo 64, paragrafo 6, quarto comma Articolo 171, paragrafo 7 Articolo 64, paragrafo 6, quinto comma Articolo 171, paragrafo 8 Articolo 65 Articolo 171, paragrafo 9 Articolo 66 Articolo 171, paragrafo 10 Articolo 67 Articolo 172, primo comma Articolo 68 Articolo 172 Articolo 69 Articolo 173 Articolo 70 Articolo 174 Articolo 71 Articolo 176 Articolo 72 Articolo 177 Articolo 73 Articolo 178, paragrafo 1 Articolo 74, paragrafo 1 Artile 179, paragrafo 1 Articolo 74, paragrafo 2 Artile 179, paragrafo 2 Articolo 74, paragrafo 3 Artile 179, paragrafo 3 Articolo 75 Articolo 178, paragrafo 2 Articolo 76 Articolo 181 Titolo III Titolo X Articolo 77, paragrafo 1 Articolo 183, paragrafo 1; Articolo 183, paragrafo 2, lettera a) Articolo 77, paragrafo 2 Articolo 183, paragrafo 2, lettera b) Articolo 77, paragrafo 3 Articolo 183, paragrafi 3 e 4 Articolo 78 Articolo 184 Articolo 79, paragrafo 1 Articolo 185, paragrafo 1 Articolo 79, paragrafo 2 Articolo 185, paragrafo 2 Articolo 79, paragrafo 3 Articolo 185, paragrafo 3 Articolo 79, paragrafo 4, primo comma Articolo 185, paragrafo 4 Articolo 79, paragrafo 4, secondo comma Articolo 185, paragrafo 5 Articolo 80 Articolo 186 Articolo 81, paragrafo 1 Articolo 187, paragrafo 1; articolo 187, paragrafo 2, lettera a) Articolo 81, paragrafo 2 Articolo 187, paragrafo 2, lettera b) Articolo 81, paragrafo 3, primo comma Articolo 187, paragrafo 3 Articolo 81, paragrafo 3, secondo comma Articolo 187, paragrafo 4 Articolo 82 Articolo 188 Articolo 83, paragrafo 1 Articolo 189, paragrafo 1 Articolo 83, paragrafo 2 Articolo 189, paragrafo 2, primo comma Articolo 83, paragrafo 3 Articolo 189, paragrafo 3 Articolo 84 Articolo 190 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 191, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 2 Articolo 191, paragrafo 3 Articolo 86, paragrafo 1 Articolo 192, paragrafo 1 Articolo 86, paragrafo 2 Articolo 192, paragrafo 2 Articolo 86, paragrafo 3 Articolo 192, paragrafo 3 Articolo 86, paragrafo 4 Articolo 192, paragrafo 5 Articolo 86, paragrafo 5 Articolo 192, paragrafo 6 Articolo 86, paragrafo 6 Articolo 192, paragrafo 7 Articolo 87, paragrafo 1 Articolo 193, paragrafo 1 Articolo 87, paragrafo 2 Articolo 193, paragrafo 2 Articolo 87, paragrafo 3 Articolo 193, paragrafo 3 Articolo 87, paragrafo 4 Articolo 193, paragrafo 4 Articolo 88, lettera a) Articolo 191, paragrafo 4; articolo 192, paragrafo 8 Articolo 88, lettera b) Articolo 192, paragrafo 8 Articolo 88, lettera c) Articolo 193, paragrafo 5 Articolo 89, paragrafo 1 Articolo 194, paragrafo 1 Articolo 89, paragrafo 2 Articolo 194, paragrafo 2 Articolo 89, paragrafo 3 Articolo 194, paragrafo 3 Articolo 89, paragrafo 4 Articolo 194, paragrafo 4 Articolo 89, paragrafo 5 Articolo 194, paragrafo 5 Articolo 89, paragrafo 6 Articolo 194, paragrafo 6 Articolo 89, paragrafo 7 Articolo 194, paragrafo 7, lettera a) Articolo 89, paragrafo 8, lettera a) Articolo 194, paragrafo 7, lettera b) Articolo 89, paragrafo 8, lettera b) Articolo 194, paragrafo 7, lettera c) Articolo 89, paragrafo 8, lettera c) Articolo 194, paragrafo 7, lettera d) Articolo 89, paragrafo 8, lettera d) Articolo 194, paragrafo 7, lettera e) Articolo 89, paragrafo 9 Articolo 194, paragrafo 8 Articolo 90 Articolo 195 Articolo 91 Articolo 196 Articolo 92, paragrafo 1 Articolo 197, paragrafo 1 Articolo 92, paragrafo 2 Articolo 197, paragrafo 2 Articolo 93 Articolo 198 Articolo 94, paragrafo 1 Articolo 199, paragrafo 1 Articolo 94, paragrafo 2 Articolo 199, paragrafo 2 Articolo 94, paragrafo 3 Articolo 199, paragrafo 3 Articolo 95, paragrafo 1 Articolo 200, paragrafo 1 Articolo 95, paragrafo 2 Articolo 200, paragrafo 2 Articolo 95, paragrafo 3 Articolo 200, paragrafo 3 Articolo 95, paragrafo 4 Articolo 200, paragrafo 3 Articolo 96, paragrafo 1 Articolo 201, paragrafo 1 Articolo 96, paragrafo 2 Articolo 201, paragrafo 2 Articolo 97 Articolo 202 Articolo 98, paragrafo 1 Articolo 203, paragrafo 1 Articolo 98, paragrafo 2 Articolo 203, paragrafo 2 Articolo 99, lettera a) Articolo 194, paragrafo 9 Articolo 99, lettera b) Articolo 197, paragrafo 3; Articolo 199, paragrafo 4 Articolo 99, lettera c) Articolo 200, paragrafo 4 Articolo 99, lettera d) Articolo 203, paragrafo 3 Articolo 100, paragrafo 1, lettera a) Articolo 200, paragrafo 5 Articolo 100, paragrafo 1, lettera b) Articolo 194, paragrafo 10; Articolo 199, paragrafo 5; Articolo 203, paragrafo 4 Articolo 100, paragrafo 1, lettera c) Articolo 201, paragrafo 3 Articolo 100, paragrafo 2 Articolo 201, paragrafo 3 Articolo 101 Articolo 204 Articolo 102, paragrafo 1, primo comma Articolo 205, paragrafo 1 Articolo 102, paragrafo 1, secondo comma Articolo 205, paragrafo 3 Articolo 102, paragrafo 2 Articolo 205, paragrafo 2 Articolo 102, paragrafo 3 Articolo 205, paragrafo 4 Articolo 102, paragrafo 4 Articolo 205, paragrafo 7 Articolo 103 Articolo 206 Articolo 104 Articolo 207 Articolo 105, paragrafo 1, primo comma Articolo 208, paragrafo 1 Articolo 105, paragrafo 1, secondo comma — Articolo 105, paragrafo 2 Articolo 208, paragrafo 4 Articolo 105, paragrafo 3 Articolo 208, paragrafo 5 Articolo 105, paragrafo 4 Articolo 208, paragrafo 6 Articolo 105, paragrafo 5 Articolo 208, paragrafo 7 Articolo 105, paragrafo 6 Articolo 208, paragrafo 8, primo comma Articolo 106 Articolo 205, paragrafo 8, lettera a) Articolo 107 Articolo 209 Articolo 108, paragrafo 1 Articolo 210, paragrafo 1 Articolo 108, paragrafo 2 Articolo 210, paragrafo 2 Articolo 108, paragrafo 3 Articolo 210, paragrafo 3 Articolo 109 Articolo 211 Articolo 110 Articolo 212, paragrafo 1 Articolo 111 Articolo 213 Articolo 112, paragrafo 1 Articolo 214, paragrafo 1 Articolo 112, paragrafo 2 Articolo 214, paragrafo 2 Articolo 112, paragrafo 3 Articolo 214, paragrafo 3 Articolo 112, paragrafo 4 Articolo 214, paragrafo 4 Articolo 113 Articolo 215 Articolo 114, paragrafo 1 Articolo 216, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 2 Articolo 216, paragrafo 2 Articolo 114, paragrafo 3 Articolo 216, paragrafo 3 Articolo 114, paragrafo 4 Articolo 216, paragrafo 4 Articolo 115 Articolo 210, paragrafo 4 Articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 217, paragrafo 1, lettera a) Articolo 116, paragrafo 1, primo comma, 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Articolo 118, paragrafo 4 Articolo 219, paragrafo 1, lettera c) Articolo 119 Articolo 220 Articolo 120 Articolo 221 Articolo 121, paragrafo 1 Articolo 222, paragrafo 1 Articolo 121, paragrafo 2 Articolo 222, paragrafo 2 Articolo 121, paragrafo 3 Articolo 222, paragrafo 3 Articolo 121, paragrafo 4 Articolo 222, paragrafo 4 Articolo 122 Articolo 217, paragrafo 10 Articolo 123, paragrafo 1, lettera a) Articolo 217, paragrafo 11 Articolo 123, paragrafo 1, lettera b) Articolo 222, paragrafo 5 Articolo 123, paragrafo 2 Articolo 217, paragrafo 12 Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) Articolo 223, paragrafo 1, lettera a) Articolo 124, paragrafo 1, lettera b) Articolo 223, paragrafo 1, lettera b) Articolo 124, paragrafo 1, lettera c) Articolo 223, paragrafo 1, lettera c) Articolo 124, paragrafo 1, lettera d) Articolo 223, paragrafo 1, lettera d) Articolo 124, paragrafo 1, lettera e) Articolo 223, paragrafo 1, lettera e) Articolo 124, paragrafo 1, lettera f) Articolo 223, paragrafo 1, lettera f) Articolo 124, paragrafo 1, lettera g) Articolo 223, paragrafo 1, lettera g) Articolo 124, paragrafo 1, lettera h) Articolo 223, paragrafo 1, lettera h) Articolo 124, paragrafo 1, lettera i) Articolo 223, paragrafo 1, lettera i) Articolo 124, paragrafo 1, lettera j) Articolo 223, paragrafo 1, lettera j) Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) Articolo 223, paragrafo 1, lettera k) Articolo 124, paragrafo 2 Articolo 223, paragrafo 2 Articolo 124, paragrafo 3 Articolo 223, paragrafo 3 Articolo 124, paragrafo 4 Articolo 223, paragrafo 4 Articolo 124, paragrafo 5 Articolo 223, paragrafo 5 Articolo 124, paragrafo 6 Articolo 223, paragrafo 6 Articolo 124, paragrafo 7 Articolo 223, paragrafo 7 Articolo 125 Articolo 224 Articolo 126 Articolo 223, paragrafo 8 Titolo IV Titolo VI Articolo 127, paragrafo 1 Articolo 97, paragrafo 1 Articolo 127, paragrafo 2, lettera a) Articolo 97, paragrafo 10, lettera a) Articolo 127, paragrafo 2, lettera b) Articolo 97, paragrafo 10, lettera e) Articolo 127, paragrafo 3, primo comma Articolo 97, paragrafo 1 Articolo 127, paragrafo 3, secondo comma Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 127, paragrafo 4, primo comma Articolo 97, paragrafo 1 Articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) Articolo 97, paragrafo 4 Articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 127, paragrafo 5 Articolo 97, paragrafi 3 e 8 Articolo 127, paragrafo 6 Articolo 97, paragrafo 7 Articolo 127, paragrafo 7 Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 127, paragrafo 8 Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 128 Articolo 98, paragrafi 1 e 5 Articolo 129, paragrafo 1, primo comma Articolo 99, paragrafo 1 Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) Articolo 99, paragrafo 2, lettera b) Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) Articolo 99, paragrafo 2, lettera c) Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 129, paragrafo 2 Articolo 100, paragrafo 1 Articolo 130 Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 131, lettera a) — Articolo 131, lettera b) Articolo 97, paragrafo 11, lettera c) Articolo 131, lettera c) Articolo 97, paragrafo 11, lettera d) Articolo 132, lettera a) Articolo 97, paragrafo 12 Articolo 132, lettera b) Articolo 97, paragrafo 12 Articolo 132, lettera c) Articolo 98, paragrafo 3 Articolo 132, lettera d) Articolo 99, paragrafo 4 Articolo 132, lettera e) Articolo 100, paragrafo 3 Articolo 133, paragrafo 1, primo comma Articolo 101, paragrafo 1 Articolo 133, paragrafo 1, secondo comma Articolo 101, paragrafo 13 Articolo 133, paragrafo 2 Articolo 101, paragrafo 7 Articolo 134, paragrafo 1, primo comma Articolo 54, paragrafi 1 e 2 Articolo 134, paragrafo 1, secondo comma Articolo 54, paragrafi da 3 a 7 Articolo 134, paragrafo 1, terzo comma Articolo 54, paragrafo 3, lettera b) Articolo 134, paragrafo 1, quarto comma Articolo 54, paragrafo 3, lettera a) Articolo 134, paragrafo 2 Articolo 54, paragrafo 8 Articolo 135, paragrafo 1 Articolo 102, paragrafo 1 Articolo 135, paragrafo 2 Articolo 102, paragrafo 2 Articolo 135, paragrafo 3 Articolo 97, paragrafo 13 Articolo 135, paragrafo 4 Articolo 102, paragrafo 5 Articolo 135, paragrafo 5 Articolo 102, paragrafo 6 Articolo 135, paragrafo 6 Articolo 102, paragrafo 7 Articolo 136, paragrafo 1 Articolo 97, paragrafo 10, lettera b) Articolo 136, paragrafo 2 Articolo 97, paragrafo 10, lettera c) Articolo 136, paragrafo 3 Articolo 97, paragrafo 10, lettera d); articolo 101, paragrafo 8, lettera b); articolo 103, paragrafo 4 Articolo 137, paragrafo 1 Articolo 102, paragrafo 3 Articolo 137, paragrafo 2 Articolo 102, paragrafo 3 Articolo 137, paragrafo 3 Articolo 102, paragrafo 4 Articolo 138, lettera a) Articolo 101, paragrafo 12 Articolo 138, lettera b) — Articolo 139, paragrafi da 1 a 6 Articolo 103, paragrafo 1 Articolo 139, paragrafo 7 Articolo 103, paragrafo 3 Articolo 140, paragrafo 1 Articolo 101, paragrafi 9 e 10; articolo 101, paragrafo 13 Articolo 140, paragrafo 2 Articolo 65, paragrafo 1 Articolo 141 — Articolo 142 Articolo 103, paragrafo 5 Articolo 143 Articolo 103, paragrafo 6 Articolo 144 Articolo 104, paragrafo 1 Articolo 145, paragrafo 1 Articolo 105, paragrafo 1 Articolo 145, paragrafo 2 Articolo 105, paragrafo 1 Articolo 145, paragrafo 3 Articolo 105, paragrafo 2 Articolo 145, paragrafo 4 — Articolo 145, paragrafo 5 — Articolo 145, paragrafo 6 — Articolo 145, paragrafo 7 Articolo 64 Articolo 145, paragrafo 8 — Articolo 145, paragrafo 9 Articolo 105, paragrafo 3, lettera a) Articolo 145, paragrafo 10 — Articolo 145, paragrafo 11 — Articolo 146, paragrafo 1, primo comma Articolo 106, paragrafo 1 Articolo 146, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) Articolo 106, paragrafo 2, lettera a) Articolo 146, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) Articolo 106, paragrafo 2, lettera b) Articolo 146, paragrafo 2 Articolo 107, paragrafo 1 Articolo 147, paragrafo 1 Articolo 104, paragrafo 3 Articolo 147, paragrafo 2 Articolo 104, paragrafo 4, lettera b) Articolo 147, paragrafo 3 Articolo 104, paragrafo 4, lettera a) Articolo 147, paragrafo 4 Articolo 104, paragrafo 7 Articolo 148, paragrafo 1 Articolo 108, paragrafo 1 Articolo 148, paragrafo 2 Articolo 108, paragrafo 2 Articolo 148, paragrafo 3 Articolo 108, paragrafo 3 Articolo 148, paragrafo 4, primo e secondo comma Articolo 108, paragrafo 4 Articolo 148, paragrafo 4, terzo comma Articolo 108, paragrafo 5 Articolo 148, paragrafo 5 Articolo 108, paragrafo 6 Articolo 148, paragrafo 6 Articolo 108, paragrafo 7 Articolo 149 Articolo 104, paragrafo 5 Articolo 150 — Articolo 151, lettera a) Articolo 104, paragrafo 8 Articolo 151, lettera b) Articolo 108, paragrafo 8, lettera a) Articolo 151, lettera c) Articolo 108, paragrafo 8, lettera c) Articolo 152, lettera a) Articolo 105, paragrafo 5 Articolo 152, lettera b) Articolo 106, paragrafo 4 Articolo 152, lettera c) Articolo 107, paragrafo 3 Articolo 152, lettera d) Articolo 108, paragrafo 9 Titolo V Titolo V Articolo 153, paragrafo 1 Articolo 71, paragrafo 1 Articolo 153, paragrafo 2 Articolo 71, paragrafo 2 Articolo 153, paragrafo 3 Articolo 71, paragrafo 3 Articolo 154 Articolo 72 Articolo 155, paragrafo 1 Articolo 73, paragrafo 1 Articolo 155, paragrafo 2 Articolo 73, paragrafo 2 Articolo 156, lettera a) Articolo 71, paragrafo 4, lettera a) Articolo 156, lettera b) Articolo 71, paragrafo 4, lettera b) Articolo 156, lettera c) Articolo 71, paragrafo 4, lettera c) Articolo 156, lettera d) Articolo 73, paragrafo 3 Articolo 157 Articolo 71, paragrafo 5 Articolo 158, paragrafo 1 — Articolo 158, paragrafo 2 Articolo 81, paragrafo 2 Articolo 158, paragrafo 3 Articolo 54, paragrafi 5 e 6 Articolo 159, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 159, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 159, paragrafo 3 Articolo 81, paragrafo 3 Articolo 160 Articolo 81, paragrafo 4 Articolo 161, lettera a) Articolo 81, paragrafo 5, lettera b) Articolo 161, lettera b) Articolo 81, paragrafo 5, lettera a) Articolo 162 Articolo 82, paragrafo 1 Articolo 163, paragrafo 1, primo comma Articolo 76, paragrafo 2 Articolo 163, paragrafo 1, secondo comma Articolo 76, paragrafo 3 Articolo 163, paragrafo 2 Articolo 76, paragrafo 4 Articolo 163, paragrafo 3 Articolo 76, paragrafo 5 Articolo 164 — Articolo 165, lettera a) Articolo 82, paragrafo 2 Articolo 165, lettera b) — Articolo 166, paragrafo 1 Articolo 83, paragrafo 1 Articolo 166, paragrafo 1 Articolo 83, paragrafo 2 Articolo 167, paragrafo 1 Articolo 84, paragrafo 1 Articolo 167, paragrafo 2 Articolo 84, paragrafo 2 Articolo 167, paragrafo 3 Articolo 84, paragrafo 3 Articolo 167, paragrafo 4 Articolo 84, paragrafo 4 Articolo 167, paragrafo 5 Articolo 84, paragrafo 5 Articolo 168, lettera a) Articolo 83, paragrafo 3 Articolo 168, lettera b) Articolo 84, paragrafo 6, lettera a) Articolo 168, lettera c) Articolo 84, paragrafo 6, lettera b) Articolo 168, lettera d) Articolo 84, paragrafo 6, lettera c) Articolo 169, lettera a) Articolo 83, paragrafo 4 Articolo 169, lettera b) Articolo 84, paragrafo 7 Articolo 170, paragrafo 1 Articolo 85, paragrafo 1 Articolo 170, paragrafo 2 Articolo 85, paragrafo 3 Articolo 170, paragrafo 3 Articolo 85, paragrafo 4 Articolo 170, paragrafo 4 — Articolo 171 Articolo 86, paragrafo 1 Articolo 172, paragrafo 1 Articolo 87, paragrafo 1 Articolo 172, paragrafo 2 Articolo 87, paragrafo 2 Articolo 173, paragrafo 1 Articolo 88, paragrafo 1 Articolo 173, paragrafo 2 Articolo 88, paragrafo 2 Articolo 173, paragrafo 3 Articolo 88, paragrafo 3 Articolo 174, paragrafo 1 Articolo 89, paragrafo 1 Articolo 174, paragrafo 2 Articolo 89, paragrafo 3 Articolo 175 Articolo 89, paragrafo 4 Articolo 176, lettera a) Articolo 86, paragrafo 2 Articolo 176, lettera b) Articolo 87, paragrafo 3 Articolo 176, lettera c) Articolo 88, paragrafo 4 Articolo 177, paragrafo 1 Articolo 90, paragrafo 1 Articolo 177, paragrafo 2 Articolo 90, paragrafo 2, lettera b) Articolo 178 — Articolo 179, paragrafo 1 Articolo 91, paragrafo 1 Articolo 179, paragrafo 2 Articolo 91, paragrafo 2 Articolo 179, paragrafo 3 Articolo 91, paragrafo 3 Articolo 179, paragrafo 4 Articolo 91, paragrafo 4 Articolo 179, paragrafo 5 Articolo 91, paragrafo 5 Articolo 179, paragrafo 6 Articolo 91, paragrafo 6 Articolo 180 Articolo 91, paragrafo 7 Articolo 181, lettera a) Articolo 91, paragrafo 8 Articolo 181, lettera b) Articolo 92, paragrafo 6 Articolo 182, paragrafo 1 Articolo 92, paragrafo 1 Articolo 182, paragrafo 2 Articolo 92, paragrafo 2 Articolo 182, paragrafo 3 Articolo 92, paragrafo 3 Articolo 182, paragrafo 4 Articolo 92, paragrafo 4 Articolo 183 Articolo 92, paragrafo 5 Articolo 184 Articolo 92, paragrafo 6 Articolo 185 — Articolo 186 — Articolo 187 — Articolo 188, lettera a) Articolo 64, paragrafo 1), lettera a) Articolo 188, lettera b) Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) e c) Articolo 188, lettera c) Articolo 64, paragrafo 1, lettera d) Articolo 188, lettera d) Articolo 64, paragrafo 1, lettera e) Articolo 189, paragrafo 1 Articolo 65, paragrafo 2 Articolo 189, paragrafo 2 Articolo 65, paragrafo 3 Articolo 189, paragrafo 3 Articolo 65, paragrafo 4 Articolo 190, paragrafo 1 Articolo 65, paragrafo 5, primo e secondo comma Articolo 190, paragrafo 2 — Articolo 191, paragrafo 1 Articolo 66, paragrafo 1 Articolo 191, paragrafo 2 Articolo 66, paragrafo 3 Articolo 191, paragrafo 3 Articolo 66, paragrafo 2 Articolo 192, paragrafo 1 Articolo 67, paragrafo 1 Articolo 192, paragrafo 1 Articolo 67, paragrafo 2 Articolo 193 Articolo 64, paragrafo 2; Articolo 65, paragrafo 6; Articolo 66, paragrafo 5 Articolo 194, paragrafo 1 Articolo 77, paragrafi 1 e 3 Articolo 194, paragrafo 2 — Articolo 195 — Articolo 196 — Articolo 197 Articolo 95, paragrafo 1 Articolo 198, paragrafo 1 Articolo 94, paragrafo 1 Articolo 198, paragrafo 2 Articolo 94, paragrafo 2 Articolo 198, paragrafo 3 Articolo 94, paragrafo 3 Articolo 199 Articolo 96, paragrafo 1 Articolo 200, lettera a) Articolo 95, paragrafo 3 Articolo 200, lettera b) Articolo 94, paragrafo 5 Articolo 200, lettera c) Articolo 96, paragrafo 2 Titolo VI Titolo VI (parte) Articolo 201, paragrafo 1 Articolo 109, paragrafo 1 Articolo 201, paragrafo 2 Articolo 109, paragrafo 3, lettere c) ed e) Articolo 201, paragrafo 3 Articolo 109, paragrafo 2 Articolo 202 Articolo 110 Articolo 203, paragrafo 1 Articolo 111, paragrafo 1 Articolo 203, paragrafo 2 Articolo 111, paragrafo 2 Articolo 203, paragrafo 3 Articolo 111, paragrafo 3 Articolo 203, paragrafo 4 Articolo 111, paragrafo 4 Articolo 203, paragrafo 5 Articolo 111, paragrafo 5 Articolo 203, paragrafo 6 Articolo 111, paragrafo 6 Articolo 204 — Articolo 205, paragrafo 1 Articolo 112, paragrafo 1 Articolo 205, paragrafo 2 Articolo 112, paragrafo 3 Articolo 205, paragrafo 3 Articolo 112, paragrafo 4 Articolo 206, lettera a) Articolo 111, paragrafo 7 Articolo 206, lettera b) — Articolo 207 Articolo 111, paragrafo 8 Articolo 208, paragrafo 1 Articolo 113, paragrafo 1 Articolo 208, paragrafo 2 Articolo 113, paragrafo 2 Articolo 209 Articolo 113, paragrafo 3 Titolo VII Titolo VIII Articolo 210 Articolo 124 Articolo 211, paragrafo 1 Articolo 125, paragrafi 1 e 3 Articolo 211, paragrafo 2 Articolo 126 Articolo 211, paragrafo 3 Articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b), c), e) e f) Articolo 211, paragrafo 4 Articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettere d) e g); articolo 125, paragrafo 12 Articolo 211, paragrafi 5 e 6 Articolo 125, paragrafi da 5 a 9 Articolo 212, lettera a) Articolo 125, paragrafo 10, lettera a) Articolo 212, lettera b) Articolo 125, paragrafo 10, lettera b) Articolo 212, lettera c) Articolo 125, paragrafo 10, lettere c), d) e e) Articolo 213 Articolo 125, paragrafo 11, lettera b) Articolo 214, paragrafo 1 Articolo 128, paragrafo 1 Articolo 214, paragrafo 2 Articolo 128, paragrafo 2 Articolo 215, paragrafo 1 Articolo 129, paragrafo 1 Articolo 215, paragrafo 2 Articolo 129, paragrafo 2 Articolo 215, paragrafo 3 Articolo 129, paragrafo 3 Articolo 215, paragrafo 4 Articolo 129, paragrafo 4 Articolo 216 Articolo 129, paragrafo 5 Articolo 217 Articolo 129, paragrafo 6 Articolo 218 Articolo 130, paragrafo 1 Articolo 219 Articolo 131, paragrafo 1 Articolo 220 Articolo 132, paragrafo 1 Articolo 221, lettera a) Articolo 131, paragrafo 2 Articolo 221, lettera b) Aricle 132, paragrafo 3 Articolo 222, lettera a) Articolo 130, paragrafo 3 Articolo 222, lettera b) Articolo 131, paragrafo 3 Articolo 223, paragrafo 1 Articolo 133, paragrafo 1 Articolo 223, paragrafo 2 Articolo 133, paragrafo 2 Articolo 223, paragrafo 3 Articolo 133, paragrafo 3 Articolo 223, paragrafo 4 Articolo 133, paragrafo 4 Articolo 224 Articolo 133, paragrafo 5 Articolo 225 Articolo 133, paragrafo 6 Articolo 226, paragrafo 1 Articolo 135, paragrafo 1 Articolo 226, paragrafo 2 Articolo 135, paragrafo 2 Articolo 226, paragrafo 3 Articolo 135, paragrafo 3 Articolo 227, paragrafo 1 Articolo 136, paragrafo 1 Articolo 227, paragrafo 2 Articolo 136, paragrafo 2 Articolo 228 Articolo 137 Articolo 229 Articolo 138 Articolo 230 Articolo 139, paragrafo 1 Articolo 231 Articolo 135, paragrafo 4; articolo 139, paragrafo 3 Articolo 232 Articolo 135, paragrafo 5; articolo 136, paragrafo 3 Articolo 233, paragrafo 1 Articolo 140, paragrafo 1 Articolo 233, paragrafo 2 Articolo 140, paragrafo 2 Articolo 233, paragrafo 3 Articolo 140, paragrafo 3 Articolo 233, paragrafo 4 Articolo 140, paragrafo 4 Articolo 234, paragrafo 1 Artcle 141, paragrafo 1 Articolo 234, paragrafo 2 Articolo 141, paragrafo 2 Articolo 235 Articolo 140, paragrafo 6, lettera a) Articolo 236 Articolo 140, paragrafo 7; articolo 141, paragrafo 3 Articolo 237, paragrafo 1 Articolo 142, paragrafo 1 Articolo 237, paragrafo 2 Articolo 142, paragrafo 3 Articolo 237, paragrafo 3 Articolo 142, paragrafo 4 Articolo 238 Articolo 238, paragrafo 1; articolo 238, paragrafo 2, lettera a) Articolo 239 Articolo 142, paragrafo 6 Articolo 240 Articolo 144 Articolo 241 Articolo 146 Articolo 242 Articolo 147 Articolo 243 Articolo 148 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paragrafo 2 Articolo 264 Articolo 118, paragrafo 1 Articolo 265, lettere a) e b) Articolo 117, paragrafo 12, lettere (b e (c Articolo 266 Articolo 118, paragrafo 3 Articolo 267, paragrafo 1 Articolo 54, paragrafo 5; articolo 118, paragrafo 2, lettera d) Articolo 267, paragrafo 2 Artticle 122 Articolo 267, paragrafo 3 Articolo 114, paragrafi 2 e 3 Articolo 267, paragrafo 4 Articolo 117, paragrafi 11 e 14 Articolo 268 Articolo 114, paragrafo 8 Articolo 269, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 1 Articolo 269, paragrafo 2 Articolo 114, paragrafo 4 Articolo 269, paragrafo 3 Articolo 114, paragrafo 5 Articolo 270, paragrafo 1 Articolo 116, paragrafo 1 Articolo 270, paragrafo 2 Articolo 116, paragrafo 3 Articolo 270, paragrafo 3 Articolo 116, paragrafo 4 Articolo 271 Articolo 117, paragrafo 14 Articolo 272, paragrafo 1 Articolo 119; Articolo 117, paragrafo 14 Articolo 272, paragrafo 2 Articolo 120; Articolo 117, paragrafo 14 Articolo 273, lettera a) Articolo 117, paragrafi 13 e 14 Articolo 273, lettera b) Articolo 119, paragrafo 4; articolo 117, paragrafo 14 Articolo 273, lettera c) Articolo 120, paragrafo 3; articolo 117, paragrafo 14 Articolo 274 Articolo 116, paragrafi 5 e 6; articolo 117, paragrafo 14 Articolo 275 Articolo 116, paragrafo 6; articolo 117, paragrafo 14 Articolo 276 Articolo 116, paragrafo 8 Articolo 277 Articolo 115 Titolo IX Titolo XV (parte) Articolo 278 — Articolo 278 bis — Articolo 279 — Articolo 280 — Articolo 281 — Articolo 282 — Articolo 283 — Articolo 284 Articolo 282 Articolo 285 Articolo 283 Articolo 286 Articolo 284 Articolo 287 Articolo 287, paragrafo 1 Articolo 288 Articolo 287, paragrafi da 2 a 5 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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