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Regolamento UE
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Regolamento UE 2049/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2049 della Commissione, del 14 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Quali sono le modalità e gli effetti della registrazione delle importazioni di pile alcaline cinesi secondo il Regolamento UE 2026/2049?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2026/2049 del 14 settembre 2026 ordina alle autorità doganali di registrare tutte le importazioni nell'Unione di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, non ricaricabili, di provenienza cinese (codice NC 8506 10 11). La registrazione è stata disposta dalla Commissione europea in seguito a un procedimento antidumping aperto il 2 luglio 2026, su denuncia di VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, che rappresentava oltre il 25% della produzione UE di questo tipo di prodotto. Lo scopo della registrazione è consentire la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora l'inchiesta concluda per l'esistenza di dumping e pregiudizio all'industria dell'Unione. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Gli importatori devono essere consapevoli che, sebbene i margini di dumping stimati nella denuncia varino tra il 20% e il 219%, l'importo effettivo dei dazi sarà determinato solo al termine dell'inchiesta e sarà fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2049 della Commissione, del 14 settembre 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2049 of 14 September 2026 making imports of primary cells and primary batteries of alkaline manganese dioxide originating in People’s Republic of China subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/2049
15.9.2026
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2049 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2026
che dispone la registrazione delle importazioni di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 2 luglio 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 18 maggio 2026 da VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, sotto forma di pile cilindriche, non ricaricabili, non fuori uso, eccetto cascami e avanzi ed escluse le parti, attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11 e originarie della Repubblica popolare cinese.
2.
REGISTRAZIONE
(4)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.
(5)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(6)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(8)
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 20 % e il 219 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 9 % e il 134 % per il prodotto in esame per il periodo che va da gennaio a dicembre 2025. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
(9)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(10)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(11)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati
(
3
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino, sotto forma di pile cilindriche, non ricaricabili, non fuori uso, eccetto cascami e avanzi ed escluse le parti, attualmente classificate con il codice NC 8506 10 11 e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese alcalino originarie della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2026/3479, 2.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3479/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2049/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2026/2049 disciplina la registrazione doganale ai fini della riscossione retroattiva di dazi antidumping, applicando le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa dalle importazioni oggetto di dumping. Gli operatori commerciali che importano pile alcaline dalla Cina devono registrare le loro importazioni presso le autorità doganali, poiché il procedimento antidumping e le eventuali misure compensative potrebbero comportare obblighi tributari aggiuntivi e vincoli amministrativi sulle transazioni commerciali.
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