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Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2101/2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2101 della Commissione, del 24 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 24/09/2026 In vigore dal: 24/09/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per determinare il valore normale delle proteine di piselli cinesi in caso di distorsioni significative del mercato?

Spiegato da FiscoAI
Il regolamento stabilisce che quando esistono distorsioni significative nel paese esportatore (in questo caso la Cina), la Commissione non può utilizzare i prezzi e i costi interni di quel paese per calcolare il valore normale, a meno che non siano positivamente accertati come esenti da distorsioni. Nel caso delle proteine di piselli, la Commissione ha identificato una distorsione causata dalle massicce importazioni di piselli gialli russi a prezzi inferiori ai normali prezzi di mercato, che hanno depresso i prezzi in Cina. Di conseguenza, i prezzi di acquisto comunicati dai produttori cinesi non potevano essere utilizzati. La Commissione ha invece costruito il valore normale utilizzando i prezzi all'importazione di piselli gialli in Brasile (paese rappresentativo esente da distorsioni), aggiungendo i costi di trasformazione, le spese generali, amministrative e di vendita, nonché i margini di profitto di un produttore comparabile nel paese rappresentativo. Questo approccio garantisce che il valore normale rifletta condizioni di mercato non distorte, proteggendo l'industria dell'Unione dalla concorrenza sleale derivante da prezzi artificialmente bassi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2101 della Commissione, del 24 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2026/2101 of 24 September 2026 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of pea protein originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/2101 25.9.2026 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2101 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2026 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 29 agosto 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina», o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori dell’Unione di proteine di piselli («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di proteine di piselli ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese. 1.3. Misure provvisorie (4) Il 28 aprile 2026 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione ( 4 ) («regolamento provvisorio»). 1.4. Fase successiva del procedimento (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti interessate seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio: il denunciante, i due gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione (il gruppo Sanjia e il gruppo Shuangta), la China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products («CFNA»), che rappresenta una serie di produttori esportatori ( 5 ) , e l’utilizzatore Huel GmbH («Huel»). (6) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Huel e il gruppo Shuangta. (7) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huel ha risposto al questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni fornite sono state valutate ai considerando 227 e 228. (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (10) Le parti hanno avuto inoltre la possibilità di essere ascoltate. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione. 1.5. Osservazioni in merito all’apertura (11) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato ulteriori argomentazioni sull’apertura diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 7 a 23 del regolamento provvisorio. 1.6. Campionamento (12) In assenza di ulteriori osservazioni sul campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato i considerando da 24 e 33 del regolamento provvisorio. 1.7. Esame individuale (13) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessun produttore esportatore ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto confermato il considerando 34 del regolamento provvisorio. 1.8. Risposte al questionario e visite di verifica (14) In assenza di osservazioni concernenti le risposte al questionario e le visite di verifica, sono confermati i considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio. 1.9. Richiesta di riservatezza da parte dei produttori dell’Unione (15) In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla richiesta di riservatezza da parte dei produttori dell’Unione, la Commissione ha confermato i considerando 35 e 36 del regolamento provvisorio. 1.10. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (16) In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta («PI») e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 41 del regolamento provvisorio. 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (17) In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame e il prodotto simile, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 42 a 65 del regolamento provvisorio. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (18) In assenza di osservazioni riguardanti la procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 66 a 74 del regolamento provvisorio. 3.2. Valore normale (19) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 75 a 77 del regolamento provvisorio. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (20) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 78 a 175 del regolamento provvisorio. 3.2.2. Paese rappresentativo (21) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 176 a 197 del regolamento provvisorio. 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (22) Come indicato al considerando 72 del regolamento provvisorio, il 9 febbraio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Le osservazioni ricevute dalle parti interessate sono state esaminate nella sezione 3.2.2 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante e i due produttori esportatori inseriti nel campione hanno presentato osservazioni in merito alla selezione e alla classificazione di alcune materie prime e sottoprodotti, come descritto in dettaglio ai considerando da 23 a 75. 3.2.4. Fattori produttivi 3.2.4.1. Materie prime Pisello giallo e pisello giallo biologico (23) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio secondo cui, data la situazione specifica del mercato cinese dei piselli causata dalle esportazioni russe a prezzi inferiori ai normali prezzi di mercato, avente un effetto di depressione sul prezzo di mercato complessivo, i prezzi all’importazione dei piselli gialli in Cina non possono essere considerati esenti da distorsioni. Il gruppo Shuangta ha ribadito che la maggior parte dei piselli gialli acquistati dal gruppo era importata direttamente dall’esterno della Cina e pagata in valuta estera e che pertanto i prezzi collegati a tali acquisti dovevano essere considerati esenti da distorsioni. Shuangta ha inoltre osservato che il prezzo unitario degli acquisti da operatori commerciali nazionali era superiore al prezzo pagato per gli acquisti internazionali e ha sostenuto che ciò dimostrerebbe che anche gli acquisti sul mercato interno erano esenti da distorsioni. (24) In primo luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che le conclusioni provvisorie della Commissione si basavano su un’errata rappresentazione dei fatti. La società ha affermato che dopo l’applicazione nel marzo 2025 di un dazio del 100 % sulle importazioni di piselli gialli canadesi da parte della Cina i volumi medi mensili delle importazioni di piselli gialli dal Canada sono aumentati. Anche se tali dazi avessero distorto i prezzi sul mercato cinese, ciò sarebbe avvenuto solo per gli ultimi mesi del periodo dell’inchiesta. Inoltre, poiché il gruppo Shuangta importava piselli gialli in regime di perfezionamento attivo, le sue importazioni di piselli gialli non erano soggette a tali dazi. (25) La Commissione ha ricordato che l’effetto dei piselli gialli russi sui prezzi internazionali è stato illustrato nella nota, osservando che, dopo l’istituzione di dazi doganali ad valorem del 50 % nell’Unione a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ( 6 ) , un calo immediato delle esportazioni di piselli gialli russi nell’Unione ha coinciso con un aumento significativo delle esportazioni di piselli gialli russi in Turchia. Il prezzo all’importazione in Turchia, notevolmente inferiore rispetto ai prezzi all’importazione dei piselli gialli nei mercati in cui non erano importati piselli gialli russi, è stato indicato come un motivo per non tenere conto del prezzo di riferimento dei piselli gialli in Turchia. Inoltre, nelle sue osservazioni in merito alla nota, il gruppo Shuangta ha convenuto che vi erano alcuni elementi che avrebbero reso inadeguata la selezione della Turchia come paese rappresentativo. (26) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui le conclusioni raggiunte nel regolamento provvisorio si basavano su una rappresentazione errata dei fatti a seguito dell’istituzione di dazi sui piselli gialli canadesi, la Commissione ha osservato che le sue risultanze non si basavano esclusivamente sull’effetto di tali dazi, ma sulla situazione generale del mercato cinese dei piselli gialli, compreso il significativo aumento delle importazioni di piselli gialli russi a basso prezzo in Cina e il conseguente effetto depressivo sui prezzi. Il fatto che il gruppo Shuangta importasse piselli gialli in regime di perfezionamento attivo non modificava la conclusione secondo cui i prezzi all’importazione in Cina nel loro complesso erano influenzati dalla situazione specifica del mercato cinese. Analogamente, il fatto che il gruppo Shuangta importasse piselli gialli pagando in valuta estera non modificava la conclusione secondo cui il prezzo pagato era influenzato dalla specifica situazione del mercato in Cina. Nemmeno il gruppo Shuangta ha spiegato in che modo tale circostanza avrebbe potuto modificare le conclusioni della Commissione. Infine, l’affermazione secondo cui il prezzo unitario degli acquisti da operatori commerciali nazionali era superiore al prezzo pagato per gli acquisti internazionali non modificava di per sé la conclusione secondo cui il prezzo dei piselli gialli in Cina era influenzato dal massiccio aumento delle importazioni di piselli gialli russi. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. (27) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha sostenuto che la Commissione non aveva spiegato in che modo la propria affermazione di cui al considerando 214 del regolamento provvisorio, secondo cui i dazi imposti sul prezzo canadese avevano determinato un calo dei volumi del 25 %, potesse rimanere valida alla luce degli elementi di prova presentati dal gruppo Shuangta che dimostravano che i volumi tra marzo e giugno 2025 erano superiori alle medie mensili registrate prima dell’entrata in vigore del dazio. (28) La Commissione ha richiamato il considerando 214 del regolamento provvisorio, in cui si spiegava che il confronto era stato effettuato tra i volumi medi mensili prima dell’entrata in vigore dei dazi e il resto dell’anno (da aprile a dicembre 2025) ( 7 ) , da cui si evinceva che durante tale periodo non solo il volume delle importazioni dal Canada era diminuito, ma anche che il volume delle importazioni russe era aumentato in modo sproporzionato sul mercato cinese, passando da una quota delle importazioni del 37,5 % prima dei dazi a una quota media del 66 % per il resto dell’anno, rafforzando ulteriormente l’effetto distorsivo dei piselli russi. Per tenere conto della stagionalità, la Commissione ha inoltre effettuato un confronto tra i volumi delle importazioni di piselli gialli canadesi registrati nel periodo aprile-dicembre 2024 e in quello aprile-dicembre 2025, che ha ulteriormente confermato la diminuzione del 25 % dei volumi di piselli gialli canadesi e un forte aumento della quota di mercato russa, passata dal 44 % al 66 % delle importazioni totali. Poiché il gruppo Shuangta non ha presentato alcun elemento di prova che contraddica tale sviluppo, la sua argomentazione secondo cui il considerando 214 non sarebbe valido dal punto di vista fattuale è stata respinta. (29) In secondo luogo, il gruppo Shuangta ha altresì contestato il fatto che, come stabilito ai considerando da 209 a 218 del regolamento provvisorio, i volumi e i prezzi delle importazioni canadesi di piselli gialli in Cina siano diminuiti parallelamente all’aumento delle importazioni russe di piselli gialli in Cina. A tale riguardo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che, cambiando l’anno di riferimento utilizzato per l’analisi dell’andamento dei prezzi all’importazione dei piselli gialli canadesi, ossia prendendo come riferimento l’andamento del 2021 anziché quello del 2022, si osservava un andamento complessivamente positivo. (30) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui per stabilire l’andamento dei prezzi dei piselli gialli doveva essere utilizzato il 2021 anziché il 2022, la Commissione ha ritenuto che, dato che i piselli gialli russi hanno iniziato a entrare in Cina nel marzo 2023, l’anno immediatamente precedente al significativo aumento di tali importazioni, ossia il 2022, avrebbe dimostrato l’impatto diretto delle importazioni russe sui prezzi dei piselli gialli in Cina ed era pertanto più appropriato rispetto al 2021. Da un confronto tra i dodici mesi precedenti la penetrazione dei piselli gialli russi sul mercato cinese e i dodici mesi immediatamente successivi (il periodo da marzo 2022 a febbraio 2023 rispetto al periodo da marzo 2023 a febbraio 2024) emerge un calo del prezzo all’importazione dei piselli in Cina del 22,7 %, ossia da 3,59 CNY/kg a 2,78 CNY/kg, come conseguenza diretta della penetrazione dei piselli gialli russi a basso prezzo sul mercato cinese. Shuangta non ha fornito alcun motivo specifico per cui il 2021 sarebbe stato più appropriato. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (31) Il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che il differenziale di prezzo tra le importazioni canadesi e quelle russe in Cina sarebbe rimasto stabile tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta. (32) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui il differenziale di prezzo tra le importazioni dal Canada e quelle dalla Russia sarebbe rimasto stabile dal 2023, la Commissione ha osservato che tale andamento di fatto confermava l’effetto distorsivo dei piselli gialli russi, anziché confutare le conclusioni della Commissione a tale riguardo. Infatti, prima del significativo aumento del volume delle importazioni di piselli gialli dalla Russia sul mercato cinese i prezzi all’importazione in Cina seguivano l’andamento dei prezzi internazionali ( 8 ) . Con l’entrata massiccia dei piselli gialli russi nel mercato cinese, i prezzi all’importazione in Cina si sono però sganciati dall’andamento generale dei prezzi internazionali e hanno iniziato a seguire l’andamento dei prezzi russi, mantenendo di fatto un differenziale di prezzo pressoché stabile. (33) Tale divergenza tra l’andamento dei prezzi all’importazione cinesi e l’andamento dei prezzi internazionali è diventata ancora più marcata dopo l’istituzione di un’aliquota del dazio ad valorem del 50 % sui piselli gialli dalla Russia nell’Unione nel luglio 2024 a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022. Mentre i prezzi internazionali dei piselli gialli nei mercati in cui la presenza di piselli gialli russi era marginale o inesistente ( 9 ) hanno continuato a seguire una traiettoria al rialzo, in Cina i prezzi dei piselli gialli sono bruscamente diminuiti. La tempistica di questa divergenza coincide con il rapido aumento della quota di mercato delle importazioni russe in Cina e con il riorientamento delle esportazioni russe di piselli gialli dall’Unione verso la Cina, a seguito della perdita dell’accesso al mercato dell’Unione. Di conseguenza si osserva un calo costante dei prezzi all’importazione cinesi rispetto ai prezzi all’importazione di piselli gialli nei mercati in cui la presenza dei piselli gialli russi è marginale o inesistente e che non sono esposti alla concorrenza russa. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (34) Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, sia il gruppo Sanjia che il gruppo Shuangta hanno contestato le risultanze della Commissione secondo cui i prezzi all’importazione di piselli gialli in Cina non avevano più seguito l’andamento dei prezzi internazionali dopo il significativo aumento del volume delle importazioni di piselli gialli russi nel mercato cinese e hanno osservato che i prezzi all’importazione in Cina erano già inferiori ai prezzi del mercato internazionale nel 2021, prima dell’inizio delle importazioni russe su larga scala nel 2023. Shuangta ha aggiunto che i prezzi all’importazione internazionali e quelli cinesi si sono allineati solo nel corso del 2022 e che la loro divergenza a partire dal secondo semestre del 2023 («secondo semestre 2023») in poi non costituisce un disaccoppiamento delle tendenze dei prezzi, dato che entrambi seguono lo stesso andamento generale. (35) Sanjia ha inoltre affermato che i dati sugli scambi commerciali non mostrano una divergenza nei prezzi dei piselli canadesi in Cina rispetto ad altri mercati esteri. (36) La Commissione ha osservato che l’analisi del gruppo Sanjia si basava su dati annuali, che non potevano cogliere né riflettere fedelmente le variazioni dei flussi commerciali o dei prezzi all’importazione, poiché gli eventi principali che hanno influito sulle importazioni di piselli gialli si sono verificati a metà dell’anno civile e il periodo dell’inchiesta è stato fissato a cavallo di due anni differenti. L’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui i prezzi si sono allineati solo nel 2022 trascura il fatto che il confronto effettuato ai considerando da 32 a 33 si basa sull’andamento dei prezzi, che è diverso dai prezzi assoluti. Supponendo di considerare il primo semestre del 2021 come periodo di riferimento per l’andamento, risulta evidente che gli andamenti dei prezzi erano strettamente collegati anche nel 2021. Per quanto riguarda il periodo successivo all’ingresso dei piselli gialli russi in Cina, quindi, a partire dal primo semestre del 2023, il fatto che le tendenze dei prezzi riflettano approssimativamente gli stessi andamenti, cosa comune per i prodotti agricoli a causa dei cicli di raccolta, non significa che la variazione dei prezzi delle importazioni in Cina e dei prezzi internazionali non abbia registrato una notevole divergenza. Inoltre, se si dovesse confrontare l’andamento dei prezzi delle importazioni in Cina da tutte le altre origini con quello dei prezzi all’importazione nei mercati in cui la presenza dei piselli gialli russi è marginale o inesistente, si noterebbe che l’impennata dei prezzi registrata nei mercati non interessati dalle importazioni russe a seguito dell’istituzione dei dazi sulle importazioni di piselli gialli russi nel mercato dell’Unione non ha trovato riscontro nei prezzi del mercato cinese. L’andamento semestrale ha evidenziato che, dall’irruzione di piselli gialli russi in Cina nel primo semestre del 2023 al periodo dell’inchiesta, i prezzi all’importazione in Cina da qualsiasi origine esclusa la Russia sono diminuiti del 4 %. Nello stesso periodo i prezzi all’importazione nei mercati non interessati dalle importazioni russe di piselli gialli sono aumentati dell’11 %, il che dimostra la divergenza dell’andamento dei prezzi tra la Cina e gli altri mercati esteri dei piselli gialli esenti da distorsioni. Tutte le argomentazioni sono state pertanto respinte. (37) Per quanto riguarda il differenziale di prezzo tra le importazioni in Cina di piselli gialli originari della Russia e di tutte le altre origini, il gruppo Shuangta ha sostenuto che, supponendo che gli esportatori canadesi abbiano adeguato i propri prezzi in risposta alla concorrenza russa, «ci si aspetterebbe una riduzione del differenziale tra i prezzi canadesi e quelli russi» e ha affermato che la Commissione non ha presentato alcun elemento di prova al riguardo. (38) La Commissione ha spiegato al considerando 213 del regolamento provvisorio, come pure ai considerando da 32 a 33 del presente regolamento, che l’analisi dell’andamento dei prezzi internazionali nei mercati non interessati dai piselli gialli russi mostra una tendenza al rialzo dei prezzi nel periodo tra il primo semestre del 2023 e il periodo dell’inchiesta che non ha trovato riscontro nei prezzi dei piselli gialli russi in Cina. Se avessero continuato a seguire l’andamento dei prezzi internazionali, le importazioni da altre origini sarebbero aumentate a un tasso simile a quello dei prezzi sui mercati non interessati, determinando un aumento del differenziale di prezzo con le importazioni di piselli gialli dalla Russia. Tuttavia, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni russe ha determinato il disaccoppiamento dall’andamento dei prezzi internazionali e ha impedito la crescita naturale dei prezzi che si stava verificando nei mercati esenti da distorsioni. Pertanto, il fatto che il differenziale di prezzo sia rimasto stabile, in un contesto in cui avrebbe dovuto aumentare, conferma le conclusioni di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio. (39) Il gruppo Shuangta ha inoltre ribadito che le conclusioni raggiunte dipendevano dalla scelta del 2022 come anno di riferimento per il confronto dei prezzi e ha osservato che anche i prezzi internazionali, esclusa la Cina, hanno raggiunto il picco nel 2022 e sono diminuiti nel primo semestre del 2023, sostenendo che il calo osservato nei prezzi cinesi non era necessariamente una risposta all’aumento delle importazioni dalla Russia nel mercato cinese. (40) La Commissione ha spiegato la sua motivazione per la scelta del 2022 come anno di riferimento al considerando 30, rispetto alla quale Shuangta non ha sollevato obiezioni plausibili. Inoltre, il confronto tra l’intero anno 2022 e il primo semestre del 2023 non era appropriato, in quanto i piselli gialli russi hanno iniziato a entrare nel mercato cinese solo a metà del primo semestre del 2023. Tenendo conto di ciò, la Commissione aveva fornito, al considerando 30, un confronto su base mensile per garantire una maggiore accuratezza, che evidenziava una diminuzione dei prezzi all’importazione in Cina pari al 22,7 %, in un momento in cui i prezzi internazionali erano diminuiti in misura notevolmente inferiore, ossia del 13,3 %. Il calo dei prezzi notevolmente maggiore registrato in Cina, in un periodo in cui le importazioni russe a basso prezzo sono passate da una posizione di assenza totale a una quota di mercato pari a quasi il 40 %, indica chiaramente che l’irruzione dei piselli a basso costo è stata la causa della sproporzionata depressione dei prezzi sul mercato cinese. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (41) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che, contrariamente alle risultanze della Commissione di cui al considerando 217 del regolamento provvisorio secondo cui nei mercati in cui le importazioni russe erano minime i piselli gialli canadesi sono stati importati a prezzi stabili, i prezzi a Taiwan e negli Stati Uniti sarebbero diminuiti anche in assenza di importazioni di piselli gialli dalla Russia. (42) Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui anche in alcuni mercati con una presenza marginale o nulla di importazioni di piselli gialli russi, in particolare Taiwan e gli Stati Uniti, i prezzi sarebbero diminuiti tra il 2022 e il 2025, la Commissione ha ritenuto che ciò non inficiasse la conclusione generale secondo cui le importazioni russe di piselli gialli hanno avuto un effetto di depressione sui prezzi nel mercato cinese, che era confermato da elementi di prova statistici, comprese le statistiche sulle importazioni nei mercati di altri paesi terzi. Il fatto che singoli mercati non abbiano seguito l’andamento generale dei prezzi all’importazione non è quindi sufficiente a inficiare la conclusione secondo cui l’andamento dei prezzi a livello mondiale è influenzato dall’effetto delle esportazioni russe di piselli gialli. Infine, sia a Taiwan che negli Stati Uniti, il prezzo al kg dei piselli gialli era in linea con i prezzi internazionali nei mercati in cui le importazioni di piselli gialli russi erano marginali o inesistenti e notevolmente superiore ai prezzi delle importazioni russe di piselli gialli in Cina, confermando l’effetto di depressione dei prezzi dei piselli gialli russi sui prezzi internazionali. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (43) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha insistito sul fatto che la Commissione non aveva tenuto conto di elementi di prova contrari riguardanti Taiwan e gli Stati Uniti e successivamente non aveva risposto all’argomentazione di Shuangta secondo cui i prezzi canadesi erano rimasti stabili in mercati in cui le importazioni russe erano marginali o inesistenti. (44) La Commissione ha osservato che tra il primo semestre del 2022 e il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione negli Stati Uniti sono aumentati in modo significativo, al contrario di quanto affermato dal gruppo Shuangta. Sebbene i prezzi all’importazione a Taiwan siano effettivamente diminuiti, si è trattato di un calo del 2 %, ben lontano dalla flessione del 15 % osservata in Cina. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (45) In terzo luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che le conclusioni di cui ai considerando da 209 a 218 del regolamento provvisorio sarebbero incompatibili con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Il gruppo Shuangta ha affermato che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale tale da incidere sul prezzo all’importazione dei piselli gialli canadesi in Cina, né aveva valutato altri elementi che avrebbero potuto incidere su tali prezzi; e che la posizione della Commissione, secondo cui i prezzi all’importazione in Cina non possono essere considerati esenti da distorsioni, non può essere utilizzata per presumere l’esistenza di una distorsione in assenza di prove a sostegno di tale presunta distorsione; che l’andamento delle vendite dei piselli gialli in Cina era il risultato di sviluppi esterni determinati dal mercato, piuttosto che di un’eventuale forma di intervento pubblico sostanziale; e che l’approccio della Commissione in questo caso viola il principio della certezza del diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (46) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui la Commissione non ha accertato l’esistenza di un intervento pubblico sui prezzi dei piselli gialli canadesi in linea con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la Commissione ha ricordato di non essere tenuta ad accertare tale intervento pubblico. In linea con i propri obblighi giuridici previsti dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni significative in Cina nel regolamento provvisorio (sezione 3.2.1). Qualora sia accertata la presenza di tali distorsioni in un paese interessato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, i costi sul mercato interno possono essere utilizzati « solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate ». La Commissione ha constatato che le sanzioni dell’Unione sulle importazioni di piselli gialli dalla Russia hanno gravemente alterato la configurazione degli scambi e l’andamento dei prezzi dei piselli gialli in Cina, provocandone la distorsione. Il gruppo Shuangta invece non ha fornito alcun elemento di prova in grado di modificare tale conclusione o di consentire in altro modo alla Commissione di accertare positivamente che i costi in questione erano esenti da distorsioni. (47) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha confermato che, data la situazione specifica del mercato cinese dei piselli gialli causata dalle importazioni russe a prezzi inferiori ai normali prezzi di mercato, avente un effetto di depressione sul prezzo dei piselli gialli in Cina, i prezzi all’importazione dei piselli gialli in Cina da tutte le altre origini non possono essere considerati esenti da distorsioni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, non è stato opportuno utilizzare il prezzo di acquisto dei piselli gialli comunicato dai produttori esportatori inseriti nel campione ai fini della costruzione del valore normale. Le argomentazioni relative all’utilizzo dei prezzi di acquisto effettivi per i piselli importati sono state pertanto respinte. (48) A seguito di tali risultanze, l’argomentazione di Shuangta secondo cui il fatto che il prezzo di acquisto dei piselli gialli acquistati da operatori commerciali nazionali fosse più elevato rispetto a quello delle sue importazioni di piselli gialli, di cui al considerando 23, era un elemento di prova dell’assenza di distorsioni dei prezzi dei piselli gialli sul mercato interno è stata respinta. (49) In quarto luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che il volume delle importazioni di piselli gialli in Brasile durante il periodo dell’inchiesta sarebbe stato molto ridotto rispetto agli acquisti effettuati dal gruppo Shuangta stesso. Pertanto, il prezzo di acquisto del gruppo Shuangta rispecchierebbe molto meglio le condizioni dei grandi acquirenti e dovrebbe essere utilizzato come fonte per il prezzo di riferimento dei piselli gialli. (50) Come spiegato ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione in Cina di piselli gialli da tutte le altre origini non possano essere considerati esenti da distorsioni e che il prezzo di acquisto dei piselli gialli indicato dai produttori esportatori inseriti nel campione non potesse essere utilizzato per costruire il valore normale. L’argomentazione secondo cui il volume delle importazioni di piselli gialli in Brasile durante il periodo dell’inchiesta è limitato rispetto agli acquisti del gruppo Shuangta non dimostra che i prezzi all’importazione in Brasile siano non rappresentativi o inattendibili. L’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui i suoi prezzi di acquisto dovrebbero essere utilizzati come fonte per il prezzo di riferimento dei piselli gialli è stata pertanto respinta. (51) Il gruppo Sanjia ha appoggiato l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui la Commissione non aveva analizzato altri elementi che avrebbero potuto incidere sui prezzi all’importazione di piselli gialli in Cina e ha suggerito che i prezzi più bassi sul mercato cinese potrebbero essere causati dal forte potere contrattuale derivante dall’elevata domanda. A tal fine, il gruppo Sanjia ha sottolineato che i prezzi all’importazione in Cina erano inferiori ai prezzi internazionali anche prima che i piselli gialli russi iniziassero a entrare nel mercato cinese. Infine, il gruppo Sanjia ha sottolineato che i prezzi dei piselli gialli canadesi in Cina erano comparabili ai prezzi in altri mercati, contraddicendo la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi delle esportazioni canadesi in Cina sarebbero depressi. (52) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha contestato la decisione della Commissione di non accettare i prezzi di acquisto comunicati dal gruppo e ha sostenuto che tale decisione era in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Il gruppo Shuangta ha affermato che la Commissione non aveva spiegato in che modo l’articolo 2, paragrafo 6 bis , relativo ai prezzi e ai costi sul mercato interno fosse stato esteso ai fattori produttivi importati e ha sostenuto che il criterio giuridico applicato nel caso di specie era in contrasto con quello adottato nel caso antidumping relativo alle importazioni di pneumatici dalla Cina («caso sugli pneumatici») ( 10 ) . (53) La Commissione osserva innanzitutto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base riguarda il rifiuto di «prezzi e costi sul mercato interno del paese esportatore» nei casi di distorsioni significative. In tali casi i costi sul mercato interno possono essere utilizzati «solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni». Il prezzo dei piselli sostenuto dai produttori esportatori cinesi è un «costo sul mercato interno» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), indipendentemente dall’origine dei piselli. (54) La Commissione ha osservato che ciascun caso deve essere valutato nel merito e che le circostanze specifiche delle due inchieste erano diverse. Nel caso degli pneumatici, la questione era se le importazioni russe di gomma e di altre materie prime incidessero sui prezzi generali all’importazione di tali materie prime in Turchia, che in quel caso specifico è stata presa in considerazione come possibile paese rappresentativo. Da tale analisi non sono emersi elementi di prova sufficienti a indicare che i prezzi delle importazioni originarie della Russia stessero incidendo su tutti gli altri prezzi all’importazione in Turchia, tanto da escludere la scelta della Turchia come paese rappresentativo. In effetti, nel caso degli pneumatici si è constatato che, nonostante la presenza di importazioni russe sul mercato turco, i prezzi medi all’importazione erano simili ai prezzi all’importazione sui mercati non interessati dalle importazioni russe. Nel caso di specie, la Commissione ha presentato gli opportuni elementi di prova che dimostrano l’effetto dell’ingresso massiccio di piselli gialli originari della Russia sui prezzi all’importazione in Cina. Tali elementi di prova dimostrano inoltre che i prezzi all’importazione in Cina erano inferiori ai prezzi all’importazione in paesi non interessati dalle importazioni russe di piselli gialli. Dato che gli elementi di prova sostanziali e le conseguenti risultanze in entrambi i casi erano chiaramente diversi, l’argomentazione è stata respinta. (55) Per quanto riguarda le argomentazioni del gruppo Sanjia sugli elementi che incidono sui prezzi all’importazione dei piselli gialli in Cina, la Commissione ha ricordato le risultanze di cui al considerando 47, secondo cui i prezzi all’importazione in Cina si sono sganciati dall’andamento generale dei prezzi internazionali quando i piselli gialli russi hanno invaso il mercato cinese. La Commissione ha pertanto ritenuto che le argomentazioni sollevate dal gruppo Sanjia non mettessero in discussione la conclusione secondo cui le importazioni di piselli gialli russi avevano un effetto depressivo sui prezzi dei piselli gialli in Cina. Il gruppo Sanjia non ha fornito alcun elemento di prova in relazione all’effetto del potere contrattuale in Cina. Tale punto dell’argomentazione è stato considerato non suffragato da elementi di prova. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. (56) Il gruppo Sanjia ha inoltre sostenuto che il prezzo di riferimento basato sui prezzi all’importazione dei piselli gialli in Brasile, come stabilito nella nota, potrebbe essere distorto, dato che era notevolmente superiore ai prezzi medi all’importazione a livello mondiale, e ha chiesto alla Commissione di esaminare l’eventuale necessità di adeguamenti. (57) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Sanjia secondo cui i prezzi all’importazione dei piselli gialli in Brasile erano notevolmente superiori ai prezzi internazionali e potrebbero dover essere adeguati per garantire l’accuratezza, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione, come indicato nella nota e nel regolamento provvisorio, fossero comunque in linea con i prezzi internazionali nei mercati in cui la presenza di importazioni di piselli gialli russi era marginale o nulla. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (58) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Sanjia ha ribadito che i prezzi all’importazione di piselli gialli in Brasile non erano rappresentativi di prezzi internazionali esenti da distorsioni e che il valore di riferimento risultante si discostava da prezzi di riferimento internazionali equi. Sanjia ha sostenuto che, dato che una differenza di prezzo del 17 % era stata sufficiente per considerare i prezzi all’importazione in Cina disaccoppiati dal mercato internazionale, con riferimento alle risultanze di cui al considerando 32, anche i prezzi all’importazione in Brasile, che erano superiori del 37 % rispetto ai prezzi all’importazione a livello mondiale di piselli gialli, esclusi quelli di origine russa, dovrebbero essere considerati disaccoppiati e pertanto non rappresentativi. (59) Il prezzo di riferimento indicato nella nota è un prezzo dazio corrisposto, composto dal prezzo all’importazione dei piselli gialli in Brasile, maggiorato dei dazi all’importazione applicabili, pertanto il confronto effettuato dal gruppo Sanjia era basato su ipotesi errate. In ogni caso, come spiegato al considerando 33, ciò che impedisce alla Commissione di considerare esenti da distorsioni i prezzi all’importazione in Cina di piselli gialli di qualsiasi origine è il fatto che essi siano stati soggetti a pressioni al ribasso esercitate dall’afflusso massiccio di piselli gialli russi a seguito dell’istituzione dei dazi nell’Unione, che ha praticamente chiuso il mercato dell’Unione ai piselli gialli russi, non solo il fatto che i prezzi siano bassi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (60) Infine il denunciante ha affermato che la maggiorazione di prezzo del 57 % applicata dalla Commissione al valore di riferimento per i piselli biologici, di cui ai considerando da 203 a 208 del regolamento provvisorio, non sarebbe rappresentativa della differenza di prezzo tra piselli convenzionali e biologici e ha fornito informazioni pubblicamente disponibili indicanti che il prezzo dei piselli gialli biologici era superiore di almeno il 150 % rispetto al prezzo dei piselli gialli convenzionali, sostenendo che la maggiorazione del 57 % sottostimava notevolmente i prezzi dei piselli gialli biologici, determinando una sottostima del valore normale costruito. (61) Per quanto riguarda il valore di riferimento per i piselli gialli biologici, la Commissione ha osservato che le informazioni fornite dal denunciante in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si riferivano a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta, o si sovrapponevano solo parzialmente a tale periodo, e riguardavano esclusivamente ai piselli gialli canadesi. Tali informazioni non potevano pertanto inficiare le risultanze della Commissione a tale riguardo e la Commissione ha pertanto confermato che, sulla base delle informazioni disponibili, la maggiorazione di prezzo del 57 % per i piselli biologici stabilita nelle conclusioni provvisorie fosse congrua e appropriata. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione presentata a tale riguardo. Piselli puliti (biologici e convenzionali) (62) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha espresso preoccupazione in merito alla natura riservata dei valori di riferimento per i piselli puliti e i piselli biologici puliti, sostenendo che ciò gli ha impedito di valutare in modo significativo gli adeguamenti effettuati per raggiungere tali valori di riferimento. (63) Il valore di riferimento per i piselli puliti è stato applicato solo nel caso del gruppo Shuangta e sulla base di dati riservati specifici della società sull’approvvigionamento delle sue materie prime che non potevano essere divulgati. Per costruire il valore di riferimento per i piselli puliti (biologici e convenzionali), la Commissione ha utilizzato i valori di riferimento corrispondenti per i piselli gialli o i piselli gialli biologici, se del caso, e lo ha adeguato aggiungendo i costi esenti da distorsioni dell’operazione di vaglio. A tal fine la Commissione ha aggiunto al valore dei piselli gialli il costo esente da distorsioni del lavoro e dell’energia, nonché le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i margini di profitto del produttore che produce un prodotto simile nel paese rappresentativo, individuati durante l’inchiesta. (64) Il gruppo Shuangta ha contestato il livello delle SGAV e dei margini di profitto utilizzato per costruire il valore di riferimento per i piselli puliti. Tali argomentazioni sono state sintetizzate e trattate nei considerando da 98 a 100. (65) In assenza di altre osservazioni relative al valore di riferimento dei piselli gialli e dei piselli gialli biologici, si confermano i considerando da 203 a 218 del regolamento provvisorio. Agenti antischiuma (66) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 219 a 224 del regolamento provvisorio. Fibra di piselli (67) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha ribadito che la fibra di piselli doveva essere trattata come un coprodotto delle proteine di piselli e non come un sottoprodotto, sostenendo che l’inclusione della fibra di piselli nell’elenco dei sottoprodotti ridurrebbe artificialmente il costo di produzione delle proteine di piselli. (68) Come spiegato nei considerando da 225 a 227 del regolamento provvisorio, l’inclusione della «fibra di piselli» nei sottoprodotti era basata sulle informazioni fornite dai produttori esportatori nella loro risposta al questionario. I sottoprodotti comunicati tuttavia non sempre presentano denominazioni o descrizioni tecniche coerenti e ampiamente utilizzate a tutti i livelli. Pertanto, in questo caso specifico, i produttori esportatori avevano indicato la «fibra di piselli» come sottoprodotto nella loro risposta, mentre dall’inchiesta è emerso che le caratteristiche di tale sottoprodotto corrispondevano in realtà ai residui di piselli, classificati con il codice SA a sei cifre 230250 «Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di legumi». Pertanto, nella presente inchiesta la «fibra di piselli» inizialmente comunicata è stata trattata come un sottoprodotto, residui di piselli, e l’argomentazione presentata a tale riguardo è stata respinta. (69) In assenza di altre osservazioni riguardanti la fibra di piselli, si confermano i considerando da 225 a 227 del regolamento provvisorio. Sottoprodotti (70) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha contestato la classificazione come sottoprodotti dei piselli di scarsa qualità e dei mezzi piselli scartati durante il processo di vaglio e ha sostenuto che, anche se scartati, questi erano identici ai piselli puliti e pertanto dovrebbero essere soggetti allo stesso prezzo di riferimento o, per lo meno, al valore di riferimento per i piselli gialli non puliti. La società ha fatto riferimento ai propri documenti contabili, dai quali risultava che il costo unitario dei piselli non idonei (interi e spezzati) era solo leggermente inferiore al prezzo medio di acquisto dei piselli idonei. (71) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui i piselli scartati durante il processo di vaglio dovrebbero essere soggetti allo stesso valore di riferimento di quelli utilizzati nel successivo processo di produzione delle proteine di piselli, la Commissione ha osservato che dall’inchiesta è emerso che la società stessa trattava i sottoprodotti dei piselli gialli (interi e spezzati) come piselli di scarsa qualità che non erano ulteriormente trasformati in proteine di piselli, e pertanto tale argomentazione è stata respinta. (72) Inoltre, l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui nei suoi documenti contabili interni il costo unitario dei piselli non idonei era solo leggermente inferiore al prezzo di acquisto dei piselli idonei è ritenuta irrilevante, data la presenza di distorsioni significative, come specificato ai considerando da 78 a 175 e da 212 a 218 del regolamento provvisorio e come confermato nella fase definitiva al considerando 65, che rendeva inattendibili i costi in Cina. (73) Il denunciante ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni in merito alla classificazione dei sottoprodotti. (74) Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti dei denuncianti sulla classificazione dei sottoprodotti, la Commissione ha ritenuto che, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, tutti i sottoprodotti comunicati dai produttori esportatori potessero essere classificati come residui di piselli indipendentemente dalla loro forma fisica (polvere, crusche, gusci, piselli frantumati ecc.). (75) In assenza di altre osservazioni in merito al valore di riferimento per i sottoprodotti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 228 a 230 del regolamento provvisorio. (76) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha ribadito le proprie argomentazioni riguardanti i sottoprodotti, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già addotti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio e ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la propria valutazione a tale riguardo. La valutazione della Commissione è rimasta invariata e le argomentazioni sono state respinte. Altri fattori produttivi (lavoro (manodopera), energia elettrica, gas naturale, vapore e acqua) (77) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 231 a 238 del regolamento provvisorio. 3.2.4.2. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (78) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 239 a 247 del regolamento provvisorio. Calcolo (79) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda la determinazione del suo margine di dumping, sostenendo che ciò garantirebbe alla società il pieno esercizio dei suoi diritti procedurali, come la richiesta di intervento del consigliere-auditore. (80) Con lettera del 9 febbraio 2026, prima della divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha informato il gruppo Shuangta della possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Successivamente il gruppo Shuangta ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, rilevando che per rispondere adeguatamente alle asserzioni della Commissione era necessario disporre di una copia della relazione relativa alla missione. Il consigliere-auditore ha raccomandato al servizio di i) divulgare tempestivamente, secondo la sua prassi abituale, la relazione relativa alla missione e ii) offrire al gruppo Shuangta l’opportunità di presentare ulteriori osservazioni, anche sulla base della relazione relativa alla missione, nell’ambito di un’audizione con il servizio. Non appena la relazione è stata completata, il servizio ha seguito le raccomandazioni e ha fornito la relazione relativa alla missione il 19 febbraio 2026. In seguito alle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha fornito ulteriori informazioni che in precedenza erano state erroneamente omesse, chiarendo l’applicazione dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, e ha concesso al gruppo Shuangta un periodo di tempo supplementare per presentare osservazioni al riguardo. (81) La Commissione ritiene pertanto che in nessun momento dell’inchiesta alla società sia stato impedito di esercitare il proprio diritto procedurale e le argomentazioni formulate al riguardo sono state respinte. (82) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha ribadito l’argomentazione secondo cui la Commissione non ha indicato chiaramente se sia stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base. (83) Il gruppo Shuangta ha inoltre ribadito che la Commissione non ha neppure specificato il motivo per cui è stato utilizzato l’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito il gruppo Shuangta ha sostenuto che l’articolo 18 del regolamento di base non poteva essere utilizzato come base giuridica per modificare le ripartizioni dei costi tradizionalmente utilizzate, sostenendo che l’unica base giuridica per modificare le ripartizioni dei costi sarebbe l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che, poiché il problema riscontrato era meramente legato alla determinazione della proprietà dei piselli ma non alla quantità e al valore dei piselli puliti utilizzati nel processo di produzione, il metodo di ripartizione dei costi in quanto tale non ne era influenzato e pertanto non avrebbe potuto essere soggetto all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Infine, secondo il gruppo Shuangta, il ricorso all’articolo 18 del regolamento di base in relazione all’impossibilità da parte della Commissione di verificare il trasferimento della proprietà dei piselli gialli dovrebbe applicarsi solo agli acquisti di piselli gialli trasferiti alla società collegata per essere sottoposti a un’ulteriore trasformazione, in quanto gli altri canali non erano interessati. (84) La Commissione ha ritenuto che risultasse evidente, non solo dai considerando da 254 a 258 del regolamento provvisorio ma anche dalla divulgazione specifica delle informazioni, che « essa si era basata in parte sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base ». Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (85) La Commissione ribadisce inoltre di non essere stata in grado di tracciare la proprietà delle materie prime acquistate, ossia i piselli gialli. La Commissione non ha pertanto potuto verificare né il volume di piselli gialli venduti o trasferiti alla società di trasformazione collegata né se vi fosse stato un trasferimento di proprietà di piselli gialli da Shuangta alla società di trasformazione collegata. Di conseguenza Shuangta non è stata in grado di fornire alcun elemento di prova che confermasse che la società di trasformazione collegata aveva il diritto di rivendere il prodotto trasformato (piselli puliti) a Shuangta a un prezzo che coprisse i costi delle materie prime e un corrispettivo per la trasformazione. (86) Poiché la Commissione non è stata in grado di verificare il trasferimento di proprietà dei piselli gialli né a che titolo la società di trasformazione collegata fosse entrata in possesso di tali materie prime, non è stato possibile verificare il valore delle materie prime né dei piselli puliti. La Commissione ha pertanto applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le sue conclusioni sulla prima fase verificabile del processo di produzione, ossia l’ulteriore trasformazione dei piselli puliti. A tal fine la Commissione ha fatto ricorso al volume della materia prima, ossia i piselli puliti, utilizzata per la produzione di proteine di piselli. (87) L’inchiesta ha inoltre dimostrato che, ai fini dell’attribuzione dei piselli gialli ai costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, il gruppo Shuangta ha utilizzato un criterio di ripartizione basato sul valore dei piselli puliti. Come già spiegato nei considerando da 256 a 258 del regolamento provvisorio, nella divulgazione specifica delle informazioni e nei considerando da 85 a 86, la Commissione ha potuto basarsi solo sulle quantità di piselli puliti. In assenza di valori affidabili nella formula di ripartizione, la Commissione ha analizzato i dati disponibili e ha fatto ricorso a un metodo alternativo. Alla luce di tali considerazioni, e per i motivi di cui ai considerando da 84 a 86, la Commissione ha respinto il metodo di ripartizione dei costi del gruppo Shuangta e ha invece utilizzato i dati disponibili. Le tesi al riguardo sono state pertanto respinte. (88) Per quanto riguarda l’argomentazione del gruppo Shuangta secondo cui l’applicazione dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base dovrebbe applicarsi solo ai piselli gialli acquistati da Shuangta e successivamente trasferiti alla sua società di trasformazione collegata, la Commissione ha osservato che la società di trasformazione collegata riceveva piselli gialli sia da Shuangta (a titolo non noto) sia da operatori commerciali nazionali e che pertanto non vi era una chiara separazione tra questi due prodotti. Il gruppo Shuangta non è stato in grado di presentare alcun elemento di prova che consentisse alla Commissione di collegare chiaramente i piselli gialli acquistati da operatori commerciali nazionali alle successive vendite di piselli puliti dalla società di trasformazione collegata a Shuangta. Non è stato pertanto possibile individuare e verificare i valori di ciascuno di questi prodotti e la Commissione ha pertanto ritenuto inattendibile il valore di tutti i piselli puliti dichiarato dalla società. (89) Le argomentazioni del gruppo Shuangta relative all’applicazione ingiustificata dell’articolo 18 sono state pertanto respinte. (90) Il gruppo Shuangta ha altresì sostenuto che il rifiuto del metodo storico di ripartizione dei costi della società non era giustificato e violava l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Shuangta ha ribadito le argomentazioni presentate prima della divulgazione provvisoria delle informazioni. Il gruppo ha inoltre affermato che il suo metodo di ripartizione tradizionalmente utilizzato era stato verificato dalla Commissione, così come tutti i dati necessari relativi alla quantità di piselli puliti utilizzati per la produzione di proteine di piselli. Pertanto, non sarebbe stato opportuno modificare il metodo di ripartizione tradizionalmente utilizzato. Il gruppo Shuangta ha inoltre affermato che, prima della lettera della Commissione del 9 febbraio 2026, con cui informava la società del potenziale ricorso all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione non aveva contestato il metodo di ripartizione dei costi né richiesto ulteriori informazioni al riguardo. (91) La Commissione ha fornito risultanze e motivazioni in merito al rifiuto del metodo di ripartizione dei costi utilizzato dalla società non solo nella sua lettera del 9 febbraio 2026, ma anche nei considerando da 252 a 257 del regolamento provvisorio e in un documento di divulgazione delle informazioni specifico e riservato più dettagliato, come descritto nei considerando da 79 a 80. La Commissione ha pertanto ritenuto di aver preservato tutti i diritti procedurali del gruppo Shuangta a norma del regolamento di base e di aver informato la società in modo tempestivo ed esaustivo in merito al possibile utilizzo dei dati disponibili. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (92) Il gruppo Shuangta ha altresì sostenuto che l’asserzione della Commissione secondo cui il suo metodo di ripartizione dava luogo a un’elevata redditività del prodotto in esame e all’attribuzione delle perdite alla linea di produzione principale era in contraddizione con i dati forniti dal gruppo Shuangta in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Le risultanze della Commissione si basavano sulle informazioni fornite dalla società durante la visita di verifica. La Commissione ha pertanto preso in considerazione tutti gli elementi di prova e le informazioni disponibili durante l’inchiesta e ha concluso su tale base che il metodo di ripartizione dei costi utilizzato dalla società doveva essere respinto. Le informazioni fornite in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni non potevano più essere verificate. Le risultanze della Commissione a tale riguardo sono state pertanto confermate e le argomentazioni del gruppo Shuangta sulla sostituzione del metodo di ripartizione dei costi sono state respinte. (93) Il gruppo Shuangta ha sostenuto che la Commissione, qualora dovesse applicare il metodo di ripartizione alternativo, dovrebbe basare il calcolo del rapporto tra le proteine di piselli e la produzione totale di tutti i prodotti sul fatturato del 2024 e del 2025, in quanto sono gli anni che coincidono con il periodo dell’inchiesta. In alternativa, qualora si tenga conto degli anni che non rientrano nel periodo dell’inchiesta, la società ha affermato che si dovrebbe prendere in considerazione l’intero periodo compreso tra il 2021 e il 2025. (94) La Commissione ha tuttavia utilizzato i dati del 2023 e del 2024 poiché al momento della verifica erano disponibili i bilanci sottoposti a revisione e tali dati sono stati pertanto ritenuti i più appropriati. I dati relativi agli anni 2024 e 2025 sono stati presentati solo in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e non hanno più potuto essere verificati. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (95) Il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che le SGAV e i profitti dovrebbero essere applicati alla costruzione del valore di riferimento per i piselli puliti solo nei casi in cui i piselli gialli siano stati trasformati dalla società di trasformazione collegata. In particolare, il gruppo Shuangta ha sostenuto che, poiché l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base riguardava solo la proprietà dei piselli gialli trasferiti alla società di trasformazione collegata, nella costruzione del valore di riferimento per i piselli puliti la Commissione non dovrebbe aggiungere le SGAV e i profitti per le attività di trasformazione svolte dal gruppo Shuangta stesso senza il coinvolgimento della società di trasformazione collegata. (96) La Commissione ha ricordato di non essere stata in grado di verificare il trasferimento della proprietà dei piselli gialli tra le società collegate e quindi di non aver potuto confermare il volume di piselli gialli rimasti presso Shuangta, da un lato, e il volume di piselli gialli trasferiti alla società di trasformazione collegata, dall’altro. La Commissione ha pertanto basato le sue risultanze sul volume di piselli puliti utilizzati in generale come fattore produttivo per la produzione del prodotto in esame. Per questo motivo l’argomentazione è stata respinta. (97) Inoltre, il gruppo Shuangta non ha dichiarato alcun costo del lavoro relativo alle attività di trasformazione svolte dal gruppo ( 11 ) . Ciò risulta dai dati riservati dettagliati sui costi forniti durante l’inchiesta e verificati durante la verifica in loco. Durante la visita di verifica, la società ha confermato che il costo dei dipendenti per questa attività era coperto dalla società di trasformazione collegata ( 12 ) . La costruzione del valore di riferimento per i piselli puliti aggiungendo le SGAV e i profitti era pertanto giustificata e l’argomentazione è stata respinta. (98) Infine, il gruppo Shuangta ha contestato una serie di errori di calcolo aventi un presunto impatto sulle SGAV utilizzate nella costruzione del valore di riferimento per i piselli puliti e sul valore dei sottoprodotti, nonché un parziale doppio conteggio dei materiali di consumo. (99) In primo luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che, in ogni caso, le SGAV e i profitti utilizzati per costruire il valore di riferimento per i piselli puliti erano troppo elevati, considerando le limitate funzioni di trasformazione svolte dalla società di trasformazione collegata. Il gruppo Shuangta ha sostenuto che le SGAV e i profitti di Caramuru Alimentos S.A., il produttore di proteine di soia nel paese rappresentativo ( 13 ) , utilizzati per la costruzione del valore di riferimento, non erano rappresentativi per una società di trasformazione, che effettua semplicemente il vaglio dei piselli, e ha suggerito di utilizzare non più del 6,89 %. (100) Il vaglio e la pulitura della principale materia prima (piselli gialli) e l’ulteriore trasformazione dei piselli puliti in proteine di piselli fanno parte dello stesso processo produttivo. La Commissione ha pertanto constatato che le SGAV e i profitti di un produttore integrato sono appropriati per l’intero processo, compresa l’attività di vaglio. Poiché le SGAV e i profitti dei produttori di proteine di soia appartengono allo stesso settore industriale cui appartiene il trasformatore collegato, l’uso delle SGAV e dei profitti della società nel paese rappresentativo è stato considerato appropriato per costruire il valore di riferimento per i piselli puliti, in quanto rifletteva i costi sostenuti dalle società che operano nello stesso settore. Inoltre, il gruppo Shuangta non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle argomentazioni formulate, né ha individuato alcuna società nel paese rappresentativo che si occupasse esclusivamente dei processi di vaglio e che disponesse di dati finanziari prontamente disponibili. Tutte le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. (101) In secondo luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che i sottoprodotti delle proteine di piselli biologici, dopo la modifica del metodo di ripartizione, risultavano sottostimati. Secondo il gruppo, poiché la quantità di piselli puliti attribuita al prodotto in esame è aumentata, tale aumento dovrebbe trovare riscontro nei sottoprodotti. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha applicato il volume medio di produzione di sottoprodotti per unità di materia prima, piselli biologici, utilizzato per la ripartizione del consumo di sottoprodotti. (102) In terzo luogo, il gruppo Shuangta ha sostenuto che, poiché la Commissione ha calcolato il consumo sulla base del consumo medio per chilogrammo del prodotto finito, non era necessario conteggiare le proteine di piselli riutilizzate come fattore produttivo per alcuni degli altri prodotti finiti in esame. La società ha sostenuto che una parte dei materiali di consumo dovrebbe pertanto essere esclusa dal valore totale dei materiali di consumo. (103) La Commissione ha osservato che i valori oggetto di doppio conteggio contestati non erano inclusi nei materiali indicati tra i materiali di consumo. Inoltre, i volumi di proteine di piselli riutilizzate per la produzione sono stati detratti dal volume totale dei prodotti finiti. La Commissione non è stata pertanto in grado di individuare volumi conteggiati due volte sulla base dei dati forniti dalla società e l’argomentazione è stata respinta. (104) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha ribadito la sua posizione in merito alla modifica del metodo di ripartizione al fine di stabilire il consumo dei fattori produttivi. Il gruppo Shuangta ha affermato che dai documenti finali di divulgazione delle informazioni risultava che la Commissione considerava l’articolo 18, e non l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la base giuridica per respingere il metodo di ripartizione tradizionalmente utilizzato dal gruppo Shuangta. Secondo il gruppo Shuangta, l’articolo 18 del regolamento di base non giustifica tuttavia il rifiuto del metodo tradizionalmente utilizzato dalla società. Il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che non era stato indicato chiaramente quali fossero le informazioni necessarie mancanti che hanno impedito alla Commissione di applicare il metodo utilizzato dalla società per ripartire il consumo dei fattori produttivi. Il gruppo Shuangta ha altresì affermato di aver fornito ampie prove documentali in merito ai trasferimenti di proprietà dei piselli gialli alla società collegata. Inoltre, secondo il gruppo Shuangta, la Commissione stessa ha confermato di disporre di tutti i dati necessari, che potevano essere utilizzati, e di potersi basare sui volumi di piselli puliti acquistati. Infine, il gruppo Shuangta ha affermato che il rifiuto del metodo di ripartizione della società da parte della Commissione non era basato sulla mancanza delle informazioni necessarie, bensì sul disaccordo con tale metodo, ritenuto tale da produrre risultati irragionevoli. Secondo il gruppo Shuangta, il rifiuto del metodo di ripartizione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 18. (105) La Commissione ha già esaminato tutte le argomentazioni di cui sopra nei considerando da 252 a 258 del regolamento provvisorio, nonché nel documento provvisorio specifico di divulgazione delle informazioni e ulteriormente nei considerando da 82 a 97 di cui sopra e nel documento finale specifico di divulgazione delle informazioni. Il gruppo Shuangta non ha fornito alcuna nuova argomentazione a sostegno delle sue argomentazioni, pertanto la Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni. (106) In particolare, come già spiegato ai considerando da 83 a 87, la tracciabilità della proprietà di piselli gialli e dei piselli puliti da essi ottenuti (compreso il prezzo pagato) non era verificabile e di conseguenza non è stato possibile verificare il valore corrispondente. Poiché la società ha basato il criterio di ripartizione sul valore dei piselli puliti, tali informazioni sono state ritenute necessarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione si è pertanto basata sui volumi di piselli puliti utilizzati per la produzione dei prodotti che potevano essere verificati. Le presunte ampie prove documentali del gruppo Shuangta non contenevano alcuna prova che confermasse il trasferimento della proprietà dei piselli gialli, aspetto già trattato al considerando 257 del regolamento provvisorio e in dettaglio al punto 9 del documento provvisorio specifico di divulgazione delle informazioni. Analogamente, il gruppo Shuangta non ha fornito ulteriori elementi di prova che contraddicano tali risultanze. L’argomentazione secondo cui il gruppo avrebbe fornito ampie prove documentali a dimostrazione del trasferimento della proprietà di piselli gialli è pertanto respinta. (107) Infine, come già indicato ai considerando da 257 a 258 del regolamento provvisorio e in dettaglio al punto 12 del documento provvisorio specifico di divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ritenuto che il metodo di ripartizione dei costi utilizzato dalla società si basasse su dati che non potevano essere verificati ed è stato pertanto considerato inattendibile. In ogni caso, la modifica del metodo di ripartizione era giustificata anche dal fatto che il metodo utilizzato dalla società portava a risultati finanziari non rappresentativi, come spiegato al considerando 92 e al punto 2 del documento finale specifico di divulgazione delle informazioni. (108) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Shuangta ha inoltre sostenuto che, anche qualora la Commissione si fosse legittimamente avvalsa dei dati disponibili, avrebbe dovuto utilizzare tali dati esclusivamente per colmare la lacuna individuata nelle informazioni ottenute dalla società e non per sostituire il metodo di ripartizione dei costi o i criteri specifici utilizzati, andando oltre l’ambito delle informazioni mancanti. (109) La Commissione ha sostituito le informazioni necessarie con i dati a sua disposizione, forniti principalmente dalla società stessa (volume di piselli puliti, fatturato) e altri dati disponibili, come la metodologia di ripartizione dei costi ampiamente utilizzata nel settore, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (110) Alla luce di tali considerazioni, e in assenza di nuove argomentazioni o nuovi elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, le argomentazioni a riguardo sono state respinte. 3.3. Prezzo all’esportazione (111) In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all’esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 260 e 261 del regolamento provvisorio. 3.4. Confronto (112) In assenza di osservazioni in merito alla sezione 3.4 riguardante il confronto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 262 a 267 del regolamento provvisorio. 3.5. Margini di dumping (113) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato la riduzione del margine di dumping rispetto alla comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Alla luce delle risultanze della Commissione secondo cui il metodo di ripartizione dei costi di Shuangta non era affidabile, il denunciante ha espresso preoccupazioni in merito alla revisione al ribasso del margine di Shuangta e ha esortato la Commissione a riconsiderarlo. (114) Come indicato al considerando 403 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rivisto il margine di dumping del gruppo Shuangta sulla base di osservazioni ricevute in merito a specifici errori di calcolo in seguito alla comunicazione preventiva che sono state ritenute fondate. Poiché il calcolo è stato rivisto sulla base di dati riservati, non è stato possibile divulgare tali informazioni a tutte le parti interessate. L’argomentazione del denunciante è stata pertanto respinta. (115) Sulla base di quanto precede, il margine di dumping definitivo per il gruppo Shuangta è stato rivisto. Di conseguenza, è stato rivisto anche il margine di dumping applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina (produttori esportatori che non hanno collaborato), in quanto è stato fissato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato. Su tale base i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF ( cost, insurance and freight , ossia: costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping (%) Gruppo Sanjia 40,5 Gruppo Shuangta 67,1 Altre società che hanno collaborato 40,5 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,1 (116) In assenza di altre osservazioni riguardanti margini di dumping, si confermano i restanti considerando da 268 a 274 del regolamento provvisorio. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (117) In assenza di osservazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione pertinenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 275 e 276 del regolamento provvisorio. 4.2. Consumo dell’Unione (118) La CFNA ha affermato di non aver potuto presentare osservazioni significative sul volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dell’inchiesta, in quanto la Commissione non ha divulgato le modalità di calcolo di tale volume. (119) La Commissione ha divulgato tutte le informazioni relative alle modalità con cui aveva stabilito il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina per tutti gli anni del periodo in esame, compreso il periodo dell’inchiesta. Ai considerando 278 e 280 del regolamento provvisorio si spiega che la Commissione ha chiesto specificamente al denunciante di fornire tali dati nella sua risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici e che il denunciante ha utilizzato lo stesso metodo utilizzato nella denuncia anche per il periodo dell’inchiesta. Nelle tabelle 2 e 12 del regolamento provvisorio, contenenti i dati relativi al consumo e alle importazioni da paesi terzi, è altresì chiaramente indicato che i dati provenivano dalle risposte verificate al questionario sugli indicatori macroeconomici. La versione consultabile della risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici, che comprendeva una sezione che spiegava la metodologia, era a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico. (120) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto l’argomentazione. (121) La CFNA ha altresì sostenuto che la determinazione del consumo dell’Unione da parte della Commissione, e di conseguenza delle quote di mercato, era errata a causa di alcune carenze nella determinazione del volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina. Ciò avrebbe a sua volta un impatto diretto sull’intera determinazione del pregiudizio. (122) In concreto, la CFNA ha espresso disaccordo con la decisione della Commissione di utilizzare i dati forniti dal denunciante. Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti, la CFNA ha affermato che la metodologia utilizzata dal denunciante per selezionare gli Stati statunitensi in cui sarebbero situati gli impianti di produzione di proteine di piselli e per poi presumere che tutte le esportazioni da tali Stati verso l’UE, rientranti in determinati codici tariffari, consistessero in proteine di piselli, non era stata suffragata da prove. Per quanto riguarda altri paesi terzi, la CFNA ha ritenuto che il denunciante non abbia fornito elementi di prova in merito ai paesi in cui sono prodotte proteine di piselli e al motivo per escludere l’Argentina. La CFNA ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva respinto il metodo utilizzato nella denuncia per stimare il volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione sulla base delle percentuali tratte dall’inchiesta antidumping statunitense del 2024 sulle proteine di piselli e quindi non poteva accettare lo stesso metodo per determinare le importazioni dal Canada, dall’Australia e dall’India. (123) La Commissione ha spiegato al considerando 278 del regolamento provvisorio che tutti i codici NC con i quali le proteine di piselli erano classificate per fini doganali nell’Unione comprendevano anche altri prodotti, per cui non erano disponibili statistiche sulle importazioni riguardanti specificamente il prodotto oggetto dell’inchiesta; fatto questo che la CNFA stessa ha ammesso nelle sue osservazioni in merito all’apertura, come spiegato al considerando 10 del regolamento provvisorio, anche per quanto riguardava le importazioni dalla RPC. (124) Per questo motivo, e dato che le informazioni raccolte dalle autorità doganali degli Stati membri a seguito della specifica richiesta di assistenza della Commissione non erano sufficientemente granulari, la Commissione, in assenza di altre informazioni, ha stabilito il volume delle importazioni da altri paesi terzi nell’Unione sulla base dei dati forniti dal denunciante, come illustrato al considerando 284 del regolamento provvisorio. (125) Per la determinazione del volume delle importazioni dalla Cina la Commissione disponeva invece di altri dati, vale a dire i dati forniti dalla CFNA stessa, che hanno potuto essere sottoposti a controllo incrociato con altre informazioni raccolte nell’inchiesta, come i moduli di campionamento e le informazioni verificate fornite dai produttori esportatori, come spiegato al considerando 282 del regolamento provvisorio. (126) Nel corso dell’inchiesta, e a differenza del denunciante, né la CFNA né altre parti interessate hanno fornito alcun metodo per stabilire i volumi e i prezzi delle importazioni nell’Unione da paesi diversi dalla RPC. Né la CFNA né alcuna altra parte interessata ha fornito elementi di prova concreti o dati che potessero mettere in discussione il fatto che i dati utilizzati dalla Commissione fossero i migliori disponibili per determinare i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi. (127) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha ribadito le argomentazioni di cui ai considerando 121 e 122, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell’inchiesta, non aveva basato la propria determinazione su elementi di prova positivi derivanti da un esame obiettivo, ma si era basata su stime speculative trasferendo poi alle parti interessate l’onere per fornire un metodo per confutarle. Ha infine sostenuto che, se la Commissione era giunta alla conclusione che le importazioni cinesi fornite dal denunciante erano sovrastimate, la stessa considerazione avrebbe dovuto valere per le importazioni da paesi terzi. (128) Come spiegato ai considerando da 123 a 126, la Commissione ha basato la sua determinazione sui migliori elementi di prova disponibili per la presente inchiesta. Ciò è avvenuto dopo un esame obiettivo di tutte le informazioni disponibili e dopo aver raccolto informazioni da altre fonti, quali le autorità doganali degli Stati membri. Nessuna parte interessata, compresa la CFNA, ha fornito elementi di prova che potessero mettere in discussione la conclusione di cui al considerando 126. (129) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto l’argomentazione. (130) In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 277 a 286 del regolamento provvisorio. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (131) Il denunciante ha affermato che il metodo per determinare il volume delle importazioni di proteine di piselli dalla Cina ha sottostimato il volume effettivo delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo in esame. Ha sostenuto che vi era il rischio che il volume non comprendesse le importazioni dai produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato all’inchiesta e che non sono rappresentati dalla CFNA, o le importazioni effettuate tramite operatori commerciali cinesi. Ha inoltre fatto riferimento a diverse fonti indipendenti del mercato e dell’industria che indicano volumi di importazione notevolmente più elevati. Il denunciante ha inoltre affermato che il modesto volume delle importazioni cinesi nel 2024 e nel periodo dell’inchiesta risultava sconcertante, alla luce dell’istituzione, nel 2024, di dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di proteine di piselli cinesi da parte degli Stati Uniti e del Canada, che rendeva altamente probabile che una quota consistente di tali volumi destinati all’America settentrionale fosse stata reindirizzata verso l’Unione. (132) Come spiegato al considerando 282 del regolamento provvisorio e al considerando 125 di cui sopra, anche se i dati della CFNA potrebbero non includere tutte le importazioni, la Commissione ha potuto effettuare un controllo incrociato con altre informazioni raccolte nell’ambito dell’inchiesta, comprese le informazioni verificate in loco, come i volumi esportati dai due produttori esportatori inseriti nel campione, e ha constatato che le due serie di dati erano coerenti. Tali dati costituivano pertanto i dati più accurati disponibili ai fini della determinazione del volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione. (133) L’argomentazione del denunciante non conteneva alcun elemento di prova che potesse mettere in discussione la determinazione del volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione effettuata dalla Commissione. Il denunciante non ha fornito alcun elemento di prova relativo a esportazioni di altri produttori esportatori o operatori commerciali cinesi. Anche l’affermazione secondo cui i volumi sarebbero aumentati a seguito dell’istituzione, nel 2024, di dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di proteine di piselli cinesi da parte degli Stati Uniti e del Canada non era suffragata da elementi di prova, trattandosi di una semplice supposizione. (134) Delle tre fonti indipendenti del mercato e dell’industria a cui ha fatto riferimento il denunciante, le cui relazioni ed elementi di prova sono stati messi a disposizione esclusivamente della Commissione per motivi di riservatezza, due non hanno fornito alcuna metodologia o spiegazione del modo in cui sono giunte alla cifra finale né hanno citato le proprie fonti. La terza ha precisato i dati utilizzati per giungere a una cifra approssimativa, ma non ha citato alcuna fonte né fornito tali dati. Nessuna delle tre ha fornito informazioni per gli anni 2022 e 2023. Due hanno fornito stime per l’anno 2024, una notevolmente diversa dall’altra, mentre l’altra non ha nemmeno indicato il periodo considerato per la stima. (135) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto l’argomentazione. (136) La CFNA ha sostenuto che, se si prende in considerazione l’intero periodo in esame, le importazioni dalla Cina nell’Unione non hanno registrato un aumento costante e significativo né in termini assoluti né in rapporto al consumo. Secondo la CFNA, l’aumento del 2023, considerato isolatamente, non poteva essere descritto come un aumento significativo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. La CFNA ha ribadito tale argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, senza però presentare nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. (137) Huel ha sostenuto che non vi è stato alcun aumento significativo delle importazioni dalla Cina nell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha osservato che il volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione era stato in netto calo dal 2023 e ha spiegato che non era sufficiente basarsi esclusivamente su un confronto tra dati dell’inizio e della fine del periodo e che occorre tenere in debita considerazione anche le tendenze intermedie. Ha inoltre osservato che l’aumento complessivo del 23 % delle importazioni cinesi deve essere messo in relazione con l’aumento del consumo dell’Unione, pari a circa il 27 %, registrato nello stesso periodo. (138) La Commissione ha analizzato l’andamento delle importazioni dalla Cina nei considerando da 287 a 290 del regolamento provvisorio. L’analisi ha riguardato l’intero periodo in esame, sia in termini di volume che di quota di mercato, e ha descritto in modo esauriente le tendenze in tutto il periodo in esame. Le importazioni di proteine di piselli dalla Cina sono aumentate complessivamente del 23 % nel periodo in esame. Nonostante la diminuzione a partire dal 2023, il confronto tra gli altri anni e il 2022 mostrerebbe aumenti più elevati, ossia del 121 % nel 2023 e del 77 % nel 2024. Si è pertanto registrato un aumento significativo delle importazioni in termini assoluti. In termini di quota di mercato, considerando tale aumento dei volumi rispetto al consumo, l’analisi della Commissione ha evidenziato che, sebbene dal 2022 al periodo dell’inchiesta abbia registrato una riduzione, rispetto al 2022 la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 58 % nel 2023 e del 32 % nel 2024. Per tali anni si sono quindi registrati aumenti significativi rispetto al consumo. (139) Inoltre l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che occorre esaminare se le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione, per poi stabilire i fattori da esaminare in merito agli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi praticati sul mercato interno e precisa che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Ne consegue che non è necessario che le importazioni aumentino sia in termini assoluti che relativi in tutti gli anni del periodo in esame e che la determinazione del pregiudizio non possa essere rimessa in discussione sulla base di questo solo fattore. Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto le asserzioni riportate. (140) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 287 a 290 del regolamento provvisorio. 4.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (141) La CFNA ha sostenuto che l’analisi della Commissione relativa agli effetti sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping presentava incongruenze e mancanza di chiarezza. Concretamente, non era chiaro alla CFNA se il margine di undercutting superiore al 35 % e l’underselling superiore a un intervallo di valori compreso tra il 70 % e il 130 % stabiliti nella fase provvisoria si riferissero allo stesso confronto con i prezzi di vendita effettivi dell’Unione né come fosse possibile conciliare le due serie di dati, dal momento che, secondo quanto affermato, gli esportatori inseriti nel campione rappresentavano oltre il 70 % di tutte le importazioni cinesi e pertanto, secondo la Commissione, erano rappresentativi dei prezzi. La CFNA ha chiesto una spiegazione alla Commissione e ha sostenuto che, in assenza di tale spiegazione, le parti interessate non sarebbero in grado di verificare la correttezza dei calcoli dell’undercutting e dell’eliminazione del pregiudizio. (142) Il regolamento provvisorio, ai considerando 294 e 295, ha chiarito che ai fini del calcolo dell’undercutting i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sono stati confrontati, per tipo di prodotto, con i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Ai considerando 296 e 297 il regolamento provvisorio fa riferimento alla sezione 6.1, in cui si spiega che ai fini della determinazione dell’underselling sono stati confrontati, per tipo di prodotto, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione con il prezzo non pregiudizievole dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, e che quest’ultimo era basato sul costo di produzione di tali produttori dell’Unione più il profitto di riferimento, non sul prezzo di vendita dell’industria dell’Unione. (143) La conclusione della Commissione relativa al fatto che i produttori esportatori inseriti nel campione rappresentavano oltre il 70 % di tutte le importazioni dalla Cina nell’Unione in qualsiasi anno del periodo in esame non era collegata specificamente all’undercutting o al margine di pregiudizio, bensì alla determinazione dei prezzi all’importazione cinesi, come spiegato al considerando 291 del regolamento provvisorio. In ogni caso, dato che rappresentavano anche oltre il 70 % del volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, il livello di undercutting e di eliminazione del pregiudizio di questi due produttori poteva essere considerato rappresentativo per tutti i prezzi all’importazione dalla Cina. (144) Infine, tali calcoli si basavano su dati verificati, a livello di tipo di prodotto, sia dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sia dei produttori esportatori inseriti nel campione. I calcoli sono stati comunicati a tali parti, e nessuna di esse ha contestato la loro correttezza o dichiarato di non poterli comprendere. (145) Su tale base, la Commissione ha confermato che non vi era alcuna incoerenza o mancanza di chiarezza nel regolamento provvisorio. (146) La CFNA ha sostenuto che la risultanza della Commissione relativa all’undercutting dei prezzi non era conforme agli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e neppure alle pertinenti relazioni dell’organo di conciliazione dell’OMC ( 14 ) , in quanto era limitata al periodo dell’inchiesta. (147) La Commissione ha osservato che né gli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping né l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base richiedono un’analisi dell’undercutting a livello di tipo di prodotto per tutti gli anni del periodo in esame e che le risultanze delle decisioni dell’OMC richiamate dalla CFNA riguardavano situazioni diverse che non erano applicabili al caso di specie. In ogni caso, la determinazione della Commissione è stata pienamente conforme a entrambe le decisioni. (148) Nella sua relazione WT/DS454/AB/R Cina — HP-SSST (Giappone/UE) , l’organo d’appello non ha stabilito che l’undercutting a livello di tipo di prodotto debba essere determinato per tutti gli anni del periodo in esame. Ha invece stabilito che l’articolo 3.2 dell’accordo antidumping richiedeva una valutazione dinamica dell’andamento e delle tendenze dei prezzi considerando il rapporto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e quelli dei prodotti simili sul mercato interno nel corso del periodo dell’inchiesta. (149) Nella risoluzione della controversia WT/DS578/R Morocco — Definitive AD measures on school exercise books , il panel ha esaminato una situazione fattuale diversa, in cui in alcuni anni del periodo in esame il prezzo delle importazioni era superiore a quello del prodotto nazionale e l’autorità incaricata dell’inchiesta non aveva tenuto conto dell’andamento dei prezzi, concentrandosi esclusivamente sul confronto tra un unico prezzo costruito del prodotto nazionale e il prezzo del prodotto importato ( 15 ) . (150) A differenza dei casi oggetto di tali controversie, e in conformità al regolamento di base e all’accordo antidumping, l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione nella presente inchiesta non si è basata su un «prezzo costruito» e la Commissione ha effettuato un esame completo delle tendenze dei prezzi durante tutto il periodo in esame. La Commissione ha stabilito l’undercutting per il periodo dell’inchiesta a livello di tipo di prodotto ai considerando 294 e 295 del regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre esaminato le tendenze e le interazioni tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’importazione nel periodo in esame al considerando 296 del regolamento provvisorio. Dall’esame è emerso che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è stato inferiore al prezzo di vendita dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante tutto il periodo in esame. Tale analisi e tale conclusione erano pienamente conformi al regolamento di base, all’accordo antidumping dell’OMC, nonché alle decisioni cui la CFNA ha fatto riferimento. (151) Per questi motivi la Commissione ha respinto l’argomentazione. (152) La CFNA ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato in misura sufficiente la depressione o la contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dell’articolo 3.2 dell’accordo antidumping. Concretamente, essa ha affermato che la Commissione ha desunto la depressione e la contrazione dei prezzi dall’analisi dei prezzi all’importazione, dei prezzi praticati sul mercato interno e del costo di produzione dell’industria dell’Unione e non ha risposto a domande fondamentali, quali l’entità della presunta diminuzione o del mancato aumento dei prezzi a causa dei prezzi all’importazione cinesi, nonché se, e in che misura, i prezzi dell’Unione si siano mossi in linea con i costi dell’Unione, piuttosto che con i prezzi all’importazione cinesi. La CFNA ha inoltre affermato che la Commissione non ha accertato, sulla base di elementi di prova positivi, l’esistenza di un sensibile undercutting dei prezzi, né di una notevole depressione o contrazione dei prezzi a causa dalle importazioni cinesi nel corso dell’intero periodo in esame. (153) A sostegno di tale argomentazione, la CFNA ha affermato che l’andamento dei prezzi dell’Unione nel periodo in esame è stato determinato principalmente dai costi di produzione e dal consumo dell’Unione, non dai prezzi delle importazioni cinesi. Secondo la CFNA, ciò era confermato dal fatto che i prezzi di vendita dell’Unione hanno seguito andamenti simili al costo di produzione e al consumo dell’Unione. (154) In primo luogo, la Commissione ha osservato che né l’articolo 3.2 dell’accordo antidumping né l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base richiedono una quantificazione della depressione o della contrazione dei prezzi. (155) In secondo luogo, le risultanze della Commissione in merito all’undercutting, alla depressione e alla contrazione dei prezzi si sono basate su elementi di prova positivi, in particolare sui dati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e dei produttori esportatori inseriti nel campione, per tutti gli anni del periodo in esame e a livello di tipo di prodotto per il periodo dell’inchiesta, che sono stati verificati in loco. Il margine di undercutting medio ponderato riscontrato dalla Commissione era superiore al 35 % e i livelli di eliminazione del pregiudizio erano compresi tra il 70 % e il 130 %, laddove il prezzo medio delle importazioni dalla Cina nell’Unione era notevolmente inferiore al prezzo di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione. Nessuna parte interessata ha contestato tali dati. Alla luce delle risultanze dell’inchiesta, l’affermazione della CFNA secondo cui non sarebbe stata accertata l’esistenza di un «sensibile» undercutting dei prezzi, né di una «notevole» depressione o contrazione dei prezzi era chiaramente errata. (156) Infine, come spiegato nella sezione 4 relativa al pregiudizio e nella sezione 5 relativa al nesso di causalità del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha stabilito che le importazioni cinesi sono state significative in termini di volume durante tutto il periodo in esame, che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina è stato inferiore tanto al prezzo di vendita quanto al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante tutto il periodo in esame, che i prezzi dell’Unione e la redditività dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuiti nel periodo in esame e che le importazioni da altri paesi terzi sono state di entità molto inferiore rispetto alle importazioni cinesi e sono state effettuate a prezzi notevolmente più elevati rispetto alle importazioni dalla Cina. Né la CFNA né le altre parti interessate hanno fornito alcuna prova atta a dimostrare che la determinazione di tali indicatori da parte della Commissione fosse errata, né che esistessero fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina che avrebbero costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i propri prezzi al di sotto del costo di produzione. (157) L’argomentazione della CFNA secondo cui l’andamento dei prezzi dell’Unione nel periodo in esame è stato determinato principalmente dai costi di produzione e dal consumo dell’Unione e non dai prezzi delle importazioni cinesi era priva di fondamento. Se i prezzi dell’Unione fossero stati determinati principalmente dai costi di produzione dell’industria dell’Unione, quest’ultima avrebbe fissato prezzi superiori a tali costi consentendo una redditività sostenibile. (158) Ne consegue che sono state le importazioni dalla Cina a deprimere i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e a impedire aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati; in effetti, in assenza delle importazioni oggetto di dumping, nessun altro fattore avrebbe potuto impedire all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi a livelli redditizi. L’inchiesta ha pertanto accertato positivamente che è stato il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a causare la depressione e la contrazione dei prezzi. (159) Su tale base la Commissione ha respinto le argomentazioni. (160) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 291 a 297 del regolamento provvisorio. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione (161) Nessuna parte interessata ha contestato gli indicatori stabiliti dalla Commissione nel regolamento provvisorio in quanto tali. Le argomentazioni della CNFA in merito al volume delle importazioni da paesi terzi e quelle del denunciante in merito al volume delle importazioni dalla Cina, che avrebbero potuto mettere in discussione la determinazione delle quote di mercato, sono state respinte rispettivamente ai considerando da 123 a 125 e ai considerando 132 e 133. La Commissione ha pertanto confermato i considerando da 298 a 328 del regolamento provvisorio. 4.6. Conclusioni sul pregiudizio (162) La CFNA e Huel hanno affermato che una capacità produttiva stabile non dimostrava di per sé un pregiudizio notevole. (163) La CFNA ha sostenuto che i dati sull’occupazione e sulla produttività non possono essere letti come una prova del pregiudizio, ma piuttosto come una situazione in cui i produttori dell’Unione mantengono la propria forza lavoro in previsione della crescita futura in un mercato in continua espansione. Huel ha affermato che un’industria che sta espandendo la propria forza lavoro, in un periodo di contrazione della domanda, non può essere descritta come un’industria che sta subendo un pregiudizio notevole. (164) La CFNA ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio notevole in quanto, tenendo conto del fatto che il consumo dell’Unione è aumentato del 27 % nel corso dell’intero periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato su base annua e l’industria dell’Unione ha perso solo il 3 % della quota di mercato nel periodo in esame, in coincidenza con l’aumento della quota di mercato di paesi terzi diversi dalla Cina. Huel ha spiegato che, secondo il Tribunale nella causa Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd ( 16 ) , il limitato calo della quota di mercato registrato dall’industria dell’Unione non è sufficiente a dimostrare che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta. (165) La CFNA ha sostenuto che la Commissione non ha valutato l’impatto del costo del lavoro sulla situazione e sui prezzi dell’industria dell’Unione. (166) La CFNA ha osservato che il miglioramento del flusso di cassa netto registrato nel corso dell’intero periodo in esame non costituiva un indicatore di pregiudizio notevole subito dall’industria. Huel ha rilevato che tali dati dimostrano che l’industria dell’Unione sarà così in grado di aumentare i propri investimenti futuri. (167) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha affermato che la Commissione aveva attribuito un peso eccessivo agli indicatori negativi, ignorando o sottovalutando nel contempo gli indicatori positivi che contraddicevano la sua risultanza sul pregiudizio notevole. In concreto, la CFNA ha nuovamente sottolineato l’aumento del volume delle vendite dell’Unione, le quote di mercato dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame, nonostante la diminuzione registrata, la stabilità della capacità produttiva e dell’occupazione, l’andamento della produttività e il miglioramento del flusso di cassa. Ha affermato che questi indicatori positivi esaminati congiuntamente rivelerebbero una situazione in cui l’industria, pur dovendo far fronte alla concorrenza, è rimasta solida e fondamentalmente sana durante tutto il periodo in esame. (168) In conformità all’articolo 3 del regolamento di base, le conclusioni della Commissione in merito al pregiudizio, di cui al considerando 332 del regolamento provvisorio, si sono basate su una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, senza che tali fattori, singolarmente o combinati, abbiano costituito necessariamente una base di giudizio determinante. Su tale base la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole sia in termini di volume che sul piano finanziario per i motivi illustrati ai considerando da 329 a 331 del regolamento provvisorio. Nessuna delle argomentazioni relative al regolamento provvisorio o successive alla divulgazione definitiva delle informazioni ha potuto mettere in discussione tali risultanze e, di conseguenza, la conclusione della Commissione sul pregiudizio. Da tali considerando del regolamento provvisorio emerge chiaramente che la Commissione non ha concluso che l’industria dell’Unione stesse subendo un pregiudizio notevole solo perché aveva perso il 3 % della quota di mercato, né che tale calo fosse di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio notevole, né che i costi del lavoro, una capacità produttiva stabile o l’andamento del flusso di cassa, dell’occupazione o della produttività, considerati singolarmente, dimostrassero o meno l’esistenza di un pregiudizio notevole. La valutazione effettuata dalla Commissione di tutti i fattori economici pertinenti ha chiaramente messo in luce un’industria che aveva perso quote di mercato sul proprio mercato interno in crescita, nonostante l’aumento delle vendite in termini di volume, e che aveva ridotto in modo significativo i propri prezzi di vendita, arrivando a registrare perdite. Da tali risultanze è emerso un quadro chiaramente pregiudizievole. Mentre l’analisi della Commissione si basava su una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria, le argomentazioni della CFNA e di Huel hanno ignorato fatti fondamentali per la determinazione del pregiudizio, quali la riduzione dei prezzi e la redditività dell’industria dell’Unione. (169) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto le asserzioni riportate. (170) Huel ha sostenuto che il regolamento provvisorio ha illustrato in modo errato l’andamento del consumo dell’Unione durante il periodo in esame perché, dopo la crescita iniziale, il consumo dell’Unione è diminuito. Huel ha sostenuto che, anche per quanto riguarda il periodo iniziale di crescita, la Commissione non ha esaminato adeguatamente i motivi per cui l’industria dell’Unione non avrebbe approfittato appieno della crescita, in quanto non ha preso in considerazione alcuni fattori, che Huel ha però fornito alla Commissione solo in via riservata. (171) I considerando 285 e 286 del regolamento provvisorio hanno illustrato correttamente l’andamento del consumo nel periodo in esame. Per quanto riguarda i motivi per cui l’industria dell’Unione non ha approfittato appieno della crescita, come spiegato al considerando 329 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha stabilito che nel periodo in esame, nonostante un aumento del 27 % della domanda, l’industria dell’Unione ha registrato un calo della produzione e della capacità produttiva, l’occupazione e la capacità sono rimaste costanti e le vendite sul mercato dell’Unione sono aumentate, ma secondo un ritmo più lento rispetto al consumo. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita, passando dal 59 % nel 2022 al 56 % nel periodo dell’inchiesta. Nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova che contestassero tali dati, motivo per cui la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare pienamente della crescita del consumo. (172) Per quanto riguarda i fattori addotti da Huel che spiegherebbero il motivo per cui l’industria dell’Unione ha perso vendite e quote di mercato, Huel non ha fornito alcun riassunto non riservato di tali informazioni, come richiesto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione non ne ha pertanto tenuto conto. (173) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto l’argomentazione. (174) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 329 a 332 del regolamento provvisorio. 5. NESSO DI CAUSALITÀ 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (175) La CFNA e Huel hanno sostenuto che l’analisi della Commissione di cui al regolamento provvisorio si basava essenzialmente su una semplice conferma del peggioramento degli indicatori dell’Unione e sulla presenza delle importazioni cinesi, senza dimostrare che queste ultime costituissero la motivazione alla base di tali andamenti negativi. Le parti hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non hanno registrato un aumento costante e significativo e non hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione e che la lieve perdita di quota di mercato registrata dall’industria dell’Unione coincide con un aumento della quota di mercato delle importazioni da paesi diversi dalla Cina. Hanno inoltre sostenuto che le tendenze negative di alcuni indicatori si sono protratte o si sono addirittura aggravate in un momento in cui i volumi delle importazioni cinesi e le quote di mercato erano in calo o quando l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione si era deteriorato, e che alcuni di essi erano già bassi prima che le importazioni cinesi iniziassero ad aumentare. (176) La CFNA ha affermato che i prezzi di vendita dell’Unione non erano collegati ai prezzi delle importazioni cinesi, ma piuttosto ai costi di produzione e al consumo dell’Unione. La CFNA ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito una valutazione separata dei fattori che incidono sui prezzi, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (177) Huel ha rilevato che il calo dei prezzi di vendita delle proteine di piselli dell’Unione a partire dal 2023 è in linea con la corrispondente riduzione dei costi nello stesso periodo. (178) La CFNA ha sostenuto che il deterioramento del margine di profitto dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta non poteva essere attribuito alle importazioni cinesi, in quanto non vi era alcuna correlazione tra la fluttuazione della redditività e il volume delle importazioni. Sia la CFNA che Huel hanno sostenuto che il margine di profitto dell’industria dell’Unione era già basso prima dell’aumento delle importazioni cinesi nel 2023 e che la sua diminuzione è stata causata dal deterioramento dell’andamento delle esportazioni accompagnato da un forte aumento dei costi di produzione. (179) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha ribadito le argomentazioni di cui ai considerando da 175 a 178, senza però presentare nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. Si è limitata a ribadire che, in termini di volume, se fossero state la causa del pregiudizio, le importazioni cinesi avrebbero dovuto acquisire una quota di mercato duratura a scapito dell’industria dell’Unione e che, in termini di prezzi, non sussisteva una correlazione negativa costante tra i prezzi cinesi e i prezzi dell’Unione tale da suggerire che le importazioni cinesi avessero impedito gli aumenti dei prezzi dell’Unione. (180) La CFNA ha inoltre affermato che la Commissione non ha accertato, sulla base di elementi di prova positivi, l’esistenza di un sensibile undercutting dei prezzi, né di una notevole depressione o contrazione dei prezzi a causa dalle importazioni cinesi nel corso dell’intero periodo in esame. (181) Le argomentazioni relative all’undercutting, alla depressione e alla contrazione dei prezzi sono state respinte nei considerando da 154 a 159. (182) Gli stessi considerando, così come il considerando 337 del regolamento provvisorio, spiegano i motivi per cui, alla luce dei fatti, la Commissione ha ritenuto che l’unica spiegazione del deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, compreso il calo dei prezzi dell’Unione sul mercato dell’Unione a livelli inferiori ai costi di produzione e la conseguente evoluzione della sua redditività, passata da livelli già bassi all’inizio del periodo in esame a valori negativi a partire dal 2023, fosse la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova di altri fattori che avrebbero potuto costringere l’industria dell’Unione a ridurre i propri prezzi a livelli simili. (183) Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui alcuni indicatori mostravano un andamento negativo in un momento in cui i volumi delle importazioni cinesi e le quote di mercato erano in calo o in cui l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione si era deteriorato, e che alcuni di essi erano già bassi prima che le importazioni cinesi iniziassero ad aumentare, la Commissione ha spiegato al considerando 338 del regolamento provvisorio che la quota significativa di importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi bassi di dumping ha causato un pregiudizio all’industria dell’Unione in tutti gli anni del periodo in esame. Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso al considerando 348 del regolamento provvisorio che esso ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ma non ha attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping. Tali importazioni hanno guadagnato quote di mercato nell’Unione a scapito dell’industria dell’Unione all’inizio del periodo in esame e hanno costretto l’industria dell’Unione ad abbassare i suoi prezzi nell’Unione durante l’intero il periodo in esame, portandola in una situazione deficitaria. Tali conclusioni erano basate interamente sugli elementi di prova raccolti nell’inchiesta. (184) Concretamente, in ogni anno del periodo in esame le importazioni cinesi oggetto di dumping sono state significative in termini di volume, il prezzo medio al quale sono entrate nell’Unione è stato inferiore sia al prezzo di vendita che al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione e le importazioni da altri paesi terzi sono state di entità molto inferiore rispetto alle importazioni cinesi ed effettuate a prezzi notevolmente più elevati rispetto a quelli delle importazioni dalla Cina. (185) Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono state la causa della perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 2022 al 2024 e della sua situazione finanziaria insostenibile sul mercato dell’Unione, che si è deteriorata nel periodo in esame. In assenza delle importazioni oggetto di dumping a tali prezzi, non ci sarebbero stati motivi perché l’industria dell’Unione perdesse quote di mercato o vendesse con un basso margine di profitto o in perdita sul mercato dell’Unione. Né la CFNA né Huel hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare il contrario. (186) Per quanto riguarda l’evoluzione delle quote di mercato delle importazioni dalla Cina e dell’industria dell’Unione, l’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha recuperato parte della propria quota di mercato nel periodo dell’inchiesta, ma ha anche stabilito che dal 2022 al 2024 il volume delle importazioni dalla Cina nell’Unione è aumentato del 77 %, superando notevolmente tanto l’aumento del 34 % del consumo quanto l’aumento del 13 % delle vendite dell’Unione registrati nello stesso periodo. In tale periodo l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto di dumping è andato a scapito dell’industria dell’Unione. Dal 2022 al 2023 all’aumento della quota di mercato della Cina dal 30,5 % al 48,3 % è infatti corrisposto un calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 58,5 % al 43,8 %, e un andamento analogo si è verificato dal 2023 al 2024, quando la quota di mercato della Cina è diminuita, pur rimanendo superiore di 10 punti percentuali rispetto al 2022. (187) Inoltre, le conclusioni della Commissione sull’effetto delle importazioni oggetto di dumping non si basavano sugli effetti in termini di volume considerati isolatamente, bensì sugli effetti in termini di volume e di prezzo e sul rapporto tra i due fattori. L’evoluzione parallela e opposta delle quote di mercato della Cina e dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione ha di fatto rafforzato la conclusione secondo cui le importazioni oggetto di dumping sono state l’unica causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. A causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l’industria dell’Unione non è stata in grado di realizzare profitti sostenibili per tutto il periodo in esame e, al fine di evitare di perdere un’ulteriore quota mercato, ha dovuto ridurre i propri prezzi al di sotto del proprio costo di produzione e vendere in perdita dal 2023 fino alla fine del periodo dell’inchiesta. (188) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto le asserzioni riportate. (189) La CFNA ha affermato che il calo degli investimenti si è verificato principalmente tra il 2022 e il 2023, in un periodo in cui le importazioni cinesi erano in aumento, ma in cui l’industria dell’Unione ha dovuto anche far fronte un aumento eccezionale dei costi e un forte calo delle esportazioni. Il calo è proseguito dal 2023 al periodo dell’inchiesta, anche se i volumi delle importazioni cinesi e le relative quote di mercato erano in calo, il che suggerisce che le decisioni di investimento sono state determinate principalmente da vincoli finanziari interni e da valutazioni dei rischi, non dalle importazioni cinesi. La CFNA ha sostenuto che l’utile sul capitale investito era già negativo all’inizio del periodo in esame, evidenziando un problema strutturale di lunga data dell’industria dell’Unione piuttosto che un fenomeno nuovo causato dalle importazioni cinesi. La CFNA ha inoltre sostenuto che il quadro contrastante dell’industria dell’Unione per quanto riguarda la capacità di ottenere capitale dimostra che le difficoltà derivano principalmente dalla posizione finanziaria storica e dalle strategie commerciali delle singole società. (190) Nessuna di queste argomentazioni era suffragata da elementi di prova. Per questi motivi la Commissione le ha respinte. (191) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 334 a 338 del regolamento provvisorio. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (192) La CFNA e Huel hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in quanto il loro volume era inferiore a quello delle importazioni dalla Cina. Essi hanno sostenuto che alla perdita complessiva di quota di mercato dell’industria dell’Unione corrisponde l’aumento complessivo delle importazioni da paesi diversi dalla Cina. Huel ha indicato specificamente le importazioni dagli Stati Uniti come la ragione principale della perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione. (193) Tali argomentazioni si basavano su un confronto tra i dati dell’inizio e della fine del periodo, ponendo tutto l’accento sul fatto che nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita dal 59 % al 56 %, mentre quella dei paesi terzi diversi dalla Cina è aumentata dall’11 % al 14 %. Tale argomentazione non teneva conto dell’evoluzione delle importazioni da paesi terzi nel corso degli anni, né dei relativi quantitativi e prezzi, e non metteva tali fattori in relazione con altri. Tale approccio è in contrasto con l’analisi della Commissione di cui ai considerando da 341 a 343 del regolamento provvisorio, da cui è emerso che le importazioni da paesi terzi erano di entità molto inferiore in termini di volume rispetto alle importazioni cinesi ed erano state effettuate a prezzi che non avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Lo stesso varrebbe anche per le importazioni dagli Stati Uniti considerate singolarmente. Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto l’argomentazione. (194) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 339 a 343 del regolamento provvisorio. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (195) La CFNA e Huel hanno affermato che la Commissione non ha attribuito un peso sufficiente all’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione come causa di pregiudizio. La CFNA ha ritenuto che la Commissione non abbia condotto un’analisi separata e obiettiva di tale contributo e Huel ha rilevato che la Commissione non ha spiegato perché le implicazioni negative del calo delle esportazioni da parte dell’industria dell’Unione non siano sufficienti ad attenuare il nesso di causalità. La CFNA ha affermato che il calo delle esportazioni registrato nel 2023 è uno dei principali fattori alla base del calo della produzione, del minore utilizzo degli impianti, dell’aumento delle scorte e della minore redditività. (196) La CFNA ha inoltre sostenuto, più in generale, che il calo della produzione dell’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi, alla luce del forte aumento dei costi di produzione, del calo significativo delle esportazioni e della chiusura inspiegabile di un sito di produzione tra il 2022 e il 2023, nonché del fatto che tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Cina nell’Unione sono diminuite. (197) La Commissione ha riconosciuto che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha contribuito al pregiudizio subito da quest’ultima industria. Tuttavia, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo, la Commissione ha constatato che tale fattore non ha attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina, come spiegato al considerando 348 del regolamento provvisorio. (198) Il regolamento provvisorio ha evidenziato che il calo della produzione o l’aumento delle scorte non potevano essere attribuiti esclusivamente all’andamento delle esportazioni. Infatti, come risulta dalle tabelle 3, 5 e 10 del regolamento provvisorio, il calo maggiore della produzione (–17 %) e l’aumento maggiore delle scorte (+ 19 %) si sono verificati tra il 2022 e il 2023, l’anno in cui le importazioni cinesi hanno registrato l’incremento più marcato (+ 121 %). Dopo il 2023 le importazioni cinesi sono diminuite su base annua, pur rimanendo a livelli sempre significativi e superiori a quelli del 2022 in termini di volume, e il livello della produzione e delle scorte dell’industria dell’Unione è rimasto a livelli simili a quelli del 2023. La correlazione tra il livello delle importazioni e la produzione e le scorte dell’industria dell’Unione è risultata evidente durante tutto il periodo in esame. Pertanto, anche le importazioni cinesi hanno contribuito a determinare tali sviluppi, tra cui la chiusura di un sito di produzione tra il 2022 e il 2023, che è stata una conseguenza del calo della produzione piuttosto che una causa. La CFNA non ha fornito alcun elemento di prova che dimostrasse il contrario, ma si è limitata ad affermare, in generale, che l’andamento delle esportazioni era uno dei principali fattori alla base di tali sviluppi. (199) Inoltre, la situazione finanziaria pregiudizievole dell’industria dell’Unione era dovuta agli effetti sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, che non erano collegati all’andamento delle esportazioni. Per i motivi illustrati ai considerando 156, 158 e 184, le importazioni cinesi sono state l’unico motivo per cui l’industria dell’Unione ha dovuto vendere proteine di piselli con un basso margine di profitto o in perdita sul mercato dell’Unione. (200) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha ribadito le argomentazioni di cui ai considerando 195 e 196, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. La CFNA ha altresì sostenuto che la conclusione della Commissione di cui al considerando 199 non è suffragata da elementi di prova e che la Commissione non ha spiegato in che modo riconciliava tale risultanza con il riconoscimento del fatto che l’andamento delle esportazioni ha contribuito al pregiudizio. (201) La conclusione di cui al considerando 199 si basava interamente sui dati raccolti nel corso dell’inchiesta relativi alla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione esclusivamente sul mercato dell’Unione, sulla base di dati verificati, quali i prezzi di vendita e la redditività di tale industria esclusivamente sul mercato dell’Unione, che non riguardavano l’andamento dell’industria dell’Unione nei suoi mercati di esportazione. (202) Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto le asserzioni riportate. (203) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 344 a 348 del regolamento provvisorio. 5.2.3. Andamento del consumo (204) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 349 del regolamento provvisorio. 5.2.4. Andamento del costo di produzione dovuto agli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia. (205) La CFNA e Huel hanno contestato la conclusione secondo cui gli aumenti del costo dell’energia e dei piselli non potevano aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Le parti hanno sostenuto che la Commissione ha omesso di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli di tali fattori dai presunti effetti delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. La CFNA ha altresì sostenuto che l’affermazione della Commissione secondo cui, in assenza della pressione notevole sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping durante l’intero periodo in esame, l’industria dell’Unione avrebbe potuto trasferire tali aumenti dei costi sui propri acquirenti era speculativa e non basata su elementi di prova positivi. (206) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando 205, senza tuttavia addurre nuove argomentazioni o elementi di prova oltre a quelli già forniti nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. (207) L’argomentazione relativa agli aumenti del costo dell’energia e dei piselli era già stata presentata dalla CFNA all’apertura dell’inchiesta ed è stata trattata nei considerando da 350 a 352 del regolamento provvisorio. Né Huel né la CNFA hanno fornito nuovi elementi di prova tali da modificare le conclusioni di cui a tali considerando. Inoltre, per i motivi illustrati ai considerando 156, 158 e 184, le importazioni cinesi sono state l’unico motivo per cui l’industria dell’Unione ha dovuto vendere proteine di piselli con un basso margine di profitto o in perdita sul mercato dell’Unione. Di fatto nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova in merito a un fattore diverso dalle importazioni cinesi che avrebbe impedito all’industria dell’Unione di trasferire tali aumenti dei costi sui propri acquirenti. Per questi motivi la Commissione ha respinto l’argomentazione. (208) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 350 a 352 del regolamento provvisorio. 5.2.5. Altri fattori (209) Huel ha sostenuto che le perdite subite dall’industria dell’Unione sono attribuibili alla sua mancanza strutturale di competitività e ai fattori che Huel ha fornito alla Commissione solo in via riservata, come spiegato al considerando 170, piuttosto che all’impatto delle importazioni dalla Cina e che tale mancanza di competitività dell’industria dell’Unione era uno dei fattori noti che la Commissione è tenuta a valutare a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. (210) L’affermazione relativa alla mancanza di competitività era una semplice affermazione di carattere generale non suffragata da alcun elemento di prova. Per quanto riguarda gli altri fattori, condivisi solo con la Commissione e non inseriti nel fascicolo pubblico, l’argomentazione basata su di essi è già stata respinta per i motivi di cui ai considerando 171e 172. Per questi motivi la Commissione ha respinto le argomentazioni. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (211) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CFNA ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione nell’inchiesta sulle proteine di soia originarie della Cina ( 17 ) . La CFNA ha affermato che la Commissione ha chiuso tale procedimento dopo aver constatato che un aumento del costo della principale materia prima, accompagnato da un calo dell’8 % della domanda, era sufficiente a interrompere il nesso di causalità, laddove nella presente inchiesta gli aumenti dei costi sono stati ancora più drastici e, nonostante la crescita della domanda, l’industria dell’Unione ha dovuto affrontare un contemporaneo crollo del proprio mercato di esportazione. Secondo la CFNA, la Commissione dovrebbe trarre le stesse conclusioni nel caso di specie, vale a dire che gli aumenti dei costi e altri fattori, anziché le importazioni oggetto di dumping, sono stati la causa delle difficoltà dell’industria dell’Unione. (212) La Commissione ha ricordato in primo luogo che ciascun caso deve essere valutato nel merito. Tuttavia, i fatti accertati nell’inchiesta relativa alle proteine di soia erano diversi da quelli accertati nella presente inchiesta. Nell’inchiesta relativa alle proteine di soia la situazione dell’industria dell’Unione non era caratterizzata da un pregiudizio notevole, mentre una contrazione della domanda e la volatilità del mercato dei semi di soia sono state individuate come fattori all’origine del pregiudizio ( 18 ) . Per contro, la presente inchiesta ha accertato un pregiudizio notevole e non è stato riscontrato che la domanda sul mercato dell’Unione, aumentata del 27 %, o il costo di produzione dell’industria dell’Unione, che, come illustrato ai considerando da 350 a 352 del regolamento provvisorio, pur avendo subito fluttuazioni è complessivamente diminuito, abbiano causato alcun pregiudizio. L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato esaminato nella sezione 5.2.2. (213) In assenza di ulteriori osservazioni sul nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 353 e 355 del regolamento provvisorio. 6. LIVELLO DELLE MISURE (214) Il denunciante ha affermato che la Commissione dovrebbe valutare se sia opportuno eliminare la regola del dazio inferiore in considerazione delle distorsioni relative alle materie prime che incidono sul prodotto in esame. (215) Dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario affrontare tale aspetto. (216) Il denunciante ha inoltre affermato che il livello dei dazi antidumping era stato fissato nel regolamento provvisorio a un livello notevolmente inferiore al margine di pregiudizio, avvertendo che i dazi potrebbero pertanto essere insufficienti per eliminare completamente gli effetti pregiudizievoli causati dalle importazioni oggetto di dumping. (217) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato. Analogamente, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (218) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 356 e 357 del regolamento provvisorio. 6.1. Margine di pregiudizio (219) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 358 a 370 del regolamento provvisorio. (220) In seguito alle modifiche dei margini di dumping illustrate ai considerando da 113 a 116, i margini di dumping e di pregiudizio definitivi sono i seguenti: Paese Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Repubblica popolare cinese Gruppo Sanjia 40,5 81,9 Gruppo Shuangta 67,1 130,8 Altre società che hanno collaborato 40,5 81,9 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,1 130,8 6.2. Conclusioni sul livello delle misure (221) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base: Paese Società Dazio antidumping definitivo Repubblica popolare cinese Gruppo Sanjia 40,5  % Gruppo Shuangta 67,1  % Altre società che hanno collaborato 40,5  % Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,1  % 7. INTERESSE DELL’UNIONE 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (222) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 373 a 377 del regolamento provvisorio. 7.2. Interesse dei fornitori a monte (223) Il 2 luglio 2026 la Federazione francese dei produttori di semi oleosi e di colture proteiche («FOP») si è registrata come parte interessata e ha sostenuto l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di proteine di piselli dalla Cina. La FOP ha affermato che l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping di proteine di piselli dalla Cina ha inciso negativamente sull’intera catena del valore delle proteine di piselli nell’Unione esercitando una pressione al ribasso sui prezzi delle colture e compromettendo la redditività degli agricoltori. La FOP ha inoltre sostenuto che lo sviluppo della produzione vegetale europea è essenziale per garantire un reddito equo ai produttori, sostenere gli obiettivi ambientali dell’UE, garantire l’approvvigionamento di materie prime locali, tracciabili e di alta qualità alle catene del valore a valle e ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di proteine. (224) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 378 a 380 del regolamento provvisorio. 7.3. Interesse degli importatori indipendenti (225) In seguito alla comunicazione preventiva delle risultanze provvisorie a norma dell’articolo 19 bis del regolamento di base, un importatore indipendente del prodotto oggetto dell’inchiesta si è registrato come parte interessata. La società si è dichiarata disposta a presentare dati alla Commissione ed è stata pertanto invitata a compilare il questionario pertinente. Non è tuttavia pervenuta alcuna risposta. (226) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 381 a 384 del regolamento provvisorio. 7.4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori (227) Come indicato al considerando 7, il 13 maggio 2026 Huel ha risposto al questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nonostante ciò sia avvenuto in una fase avanzata del procedimento, la Commissione ha analizzato la risposta al questionario e ha chiesto ulteriori informazioni. (228) Secondo le informazioni fornite, Huel utilizza proteine di piselli come materia prima per la produzione di alcuni dei suoi prodotti. Nel periodo dell’inchiesta le proteine di piselli rappresentavano l’[1-4] % del costo totale di produzione di tali prodotti, che a sua volta generava il [15-25] % del fatturato complessivo della società. Pertanto, l’impatto dei dazi antidumping su tale utilizzatore sarebbe molto limitato, in quanto le proteine di piselli non rappresentano una quota significativa dei suoi costi. (229) Il 13 luglio 2026 KremsChem Austria GmbH, un utilizzatore di proteine di piselli, si è registrato come parte interessata nell’inchiesta e si è dichiarato contrario alle misure, spiegando i motivi solo alla Commissione nell’ambito della sua richiesta di essere considerato parte interessata e senza fornire una versione non riservata. Il 7 agosto 2026 la società ha chiesto un’esenzione dai dazi antidumping per gli isolati di proteine di piselli provenienti dalla Cina utilizzati nella ricerca industriale e nella produzione di resine a base biologica, sostenendo che non esistevano alternative tecnicamente equivalenti nell’Unione o altrove. La società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua argomentazione e tutte le sue osservazioni sono pervenute oltre i termini regolamentari. Su tale base la Commissione ha respinto le sue osservazioni. (230) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 385 a 388 del regolamento provvisorio, secondo cui l’istituzione delle misure non inciderebbe in modo sproporzionato sugli utilizzatori. 7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (231) Il denunciante ha sostenuto la conclusione della Commissione secondo cui l’istituzione di misure era nell’interesse dell’Unione. Ha espresso il parere che siano necessarie solide misure antidumping per preservare una base di approvvigionamento resiliente e diversificata all’interno dell’Unione. (232) La CFNA ha sostenuto che le conclusioni del regolamento provvisorio, alla luce dell’assenza di collaborazione da parte degli importatori o degli utilizzatori, non si basavano su elementi di prova positivi e non costituivano una reale ponderazione degli interessi, come richiesto dall’articolo 21 del regolamento di base, non essendo possibile concludere con chiarezza che l’effetto complessivo delle misure sarebbe stato positivo per l’economia dell’Unione nel suo complesso. La CFNA ha osservato che l’istituzione di dazi antidumping elevati su un ingrediente a monte ampiamente utilizzato aumenterebbe necessariamente i costi e/o ridurrebbe i margini nella catena del valore a valle, anche se l’impatto sul carrello della spesa dei singoli consumatori sarebbe modesto in termini assoluti. Huel ha ritenuto che l’interesse degli utilizzatori e dei consumatori avesse un peso determinante contro l’istituzione di misure antidumping definitive, tra l’altro per gli stessi motivi forniti solo in via riservata alla Commissione di cui al considerando 170. (233) Come indicato ai considerando 381 e 385 del regolamento provvisorio, gli utilizzatori e gli importatori non hanno collaborato all’inchiesta nella fase provvisoria. Nella fase definitiva dell’inchiesta, solo un utilizzatore ha presentato informazioni. Su tale base la Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure non inciderebbe in modo sproporzionato sugli utilizzatori, come spiegato ai considerando da 227a 230. Di conseguenza la conclusione secondo cui dall’inchiesta non è emerso che le misure avrebbero effetti negativi sproporzionati sugli importatori e sugli utilizzatori, mentre sarebbero nell’interesse dei fornitori e certamente dell’industria dell’Unione, rimane valida. Né la CFNA né Huel hanno fornito elementi di prova tali da mettere in discussione tali conclusioni. Per quanto riguarda le motivazioni fornite da Huel in via riservata, per l’interesse dell’Unione valgono gli stessi motivi che hanno portato a respingere quelle relative al pregiudizio e al nesso di causalità, di cui ai considerando 171 e 172. Su tale base la Commissione ha respinto le argomentazioni. (234) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 389 a 391 del regolamento provvisorio. 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 8.1. Misure definitive (235) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (236) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Paese Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Dazio antidumping definitivo (%) Repubblica popolare cinese Gruppo Sanjia 40,5 81,9 40,5 Gruppo Shuangta 67,1 130,8 67,1 Altre società che hanno collaborato 40,5 81,9 40,5 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,1 130,8 67,1 (237) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (238) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ( 19 ) . La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (239) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». (240) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (241) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. (242) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. (243) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori (244) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. 8.3. Riscossione retroattiva (245) Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. (246) Durante la fase definitiva dell’inchiesta, la Commissione ha esaminato i dati raccolti nell’ambito della registrazione per valutare se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi. (247) Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Il volume medio mensile delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta è stato pari a 954 tonnellate, mentre il volume medio mensile delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (settembre 2025 - marzo 2026) è stato di 826 tonnellate ( 20 ) . Il volume medio mensile delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura della presente inchiesta e l’intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (settembre 2025 - aprile 2026) è stato di 795 tonnellate ( 21 ) . Di conseguenza la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi definitivi non erano soddisfatte. 9. DISPOSIZIONI FINALI (248) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (249) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l’altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico [compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)], anche testurizzate, attualmente classificate con i codici NC e TARIC seguenti e con i codici addizionali TARIC di cui al paragrafo 2 e all’allegato del presente regolamento: ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71), ex 2106 90 92 (codice TARIC 2106 90 92 75), ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10), ex 2309 10 11 , ex 2309 10 13 , ex 2309 10 15 , ex 2309 10 19 , ex 2309 10 31 , ex 2309 10 33 , ex 2309 10 39 , ex 2309 10 51 , ex 2309 10 53 , ex 2309 10 59 , ex 2309 10 70 , ex 2309 10 90 , ex 2309 90 10 ed ex 2309 90 20 , ex 2309 90 31 (codici TARIC 2309 90 31 12, 2309 90 31 14, 2309 90 31 17, 2309 90 31 19, 2309 90 31 30, 2309 90 31 81 e 2309 90 31 91), ex 2309 90 33 , ex 2309 90 35 , ex 2309 90 39 , ex 2309 90 41 , ex 2309 90 43 , ex 2309 90 49 , ex 2309 90 51 , ex 2309 90 53 , ex 2309 90 59 , ex 2309 90 70 ed ex 2309 90 91 , ex 2309 90 96 (codici TARIC 2309 90 96 31, 2309 90 96 39, 2309 90 96 91 e 2309 90 96 95) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese gruppo Sanjia: — Jiujiang Tiantai Food Co., Ltd. — Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd 40,5  % 88BQ Yantai Shuangta Food Co. Ltd. 67,1  % 88BR Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 40,5  % Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 67,1  % 88ZZ 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di proteine di piselli venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. Articolo 3 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1 o luglio 2024 al 30 giugno 2025); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176, 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2025/4850, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4850/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/2144, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2144/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2026/916, 28.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/916/oj ). ( 5 ) Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd., Yantai T.Full Biotech Co., Ltd., Yantai Shuangta Food Co, Ltd., Shandong Hua-Thai Foodproducts Co., Ltd., Shandong Jindu Talin Foods Co., Ltd., Zhaoyuan Xiriben Food Stuff Co., Ltd, Shandong Furun Biotechnology Co., Ltd, Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd., Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd., Hengyuan Biotechnology Co., Ltd. e le sue società collegate Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd e Jianyuan International Co., Ltd. ( 6 ) Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj ). ( 7 ) Dato che i dazi sono entrati in vigore a metà marzo, il confronto è stato effettuato tra i primi due mesi dell’anno in assenza dell’effetto delle misure (gennaio e febbraio 2025) e i mesi successivi all’istituzione delle misure (da aprile a dicembre 2025). Il calo dei volumi tra questi due periodi è stato del 25,4 %. ( 8 ) Andamento dei prezzi internazionali: evoluzione semestrale dei prezzi delle importazioni da qualsiasi origine verso tutte le destinazioni (esclusa la Cina). ( 9 ) Mercati con una quota pari o inferiore al 10 % di importazioni russe. ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1540 della Commissione, del 6 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autobus o autocarri, con un indice di carico inferiore o uguale a 121 («pneumatici»), originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2026/1540, 7.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1540/oj ). ( 11 ) Informazioni contenute nell’allegato VE-23 della verifica. ( 12 ) Informazioni contenute nella relazione relativa alla missione, punto 4.3.1 «Ripartizione dei costi«. ( 13 ) Cfr. il considerando 194 del regolamento provvisorio. ( 14 ) In concreto, CFNA ha fatto riferimento alle relazioni dell’organo d’appello, China – HP-SSST (Giappone/UE) , punti 5.160 e 5.161 ( https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/454ABR.pdf&Open=True ) e alla relazione del panel nella controversia Morocco — Definitive AD Measures on Exercise Books (Tunisia) , punti 7.217 e 7.222 ( https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/578R.pdf&Open=True ). ( 15 ) Relazione del panel, Morocco – Definitive AD Measures on Exercise Books (Tunisia) , punti 7.214 e 7.220 ( https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/578R.pdf&Open=True ). ( 16 ) Causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contro Consiglio dell’Unione europea, del 2014, ECLI:EU:T:2014:35, punto 61, disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62009TJ0528 . ( 17 ) Decisione 2012/343/UE della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/343/oj ). ( 18 ) Decisione 2012/343/UE della Commissione, considerando 139 e da 147 a 167. ( 19 ) Email: TRADE-TDI-REQUESTS@ec.europa.eu , Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio. Indicare nella richiesta il numero del presente regolamento e il numero del caso (AD737). ( 20 ) Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. ( 21 ) Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. ( 22 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ALLEGATO Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Anhui Wanshen Biotechnology Co., Ltd. 88BS Gruppo Jianyuan: — HENGYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD., — JIANYUAN INTERNATIONAL CO., LTD. 88BT Linyi Yuwang Vegetable Protein Co., Ltd. 88BU SHANDONG FURUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD 88BV SHANDONG HUA-THAI FOODPRODUCTS CO., LTD. 88BW Shandong Jindu Talin Foods Co., Ltd. 88BX YANTAI T. FULL BIOTECH CO., LTD. 88BY Yosin Biotechnology (Yantai) Co., Ltd. 88BZ ZHAOYUAN XIRIBEN FOOD STUFF CO., LTD 88CA ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2101/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Regolamento UE 2118/2026
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Regolamento UE 2107/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2107 della Commissione, del 22 settembre 20…
Regolamento UE 2089/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2089 della Commissione, del 18 settembre 20…
Regolamento UE 2088/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 della Commissione, del 18 settembre 20…

Altre normative del 2026

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Altri Regolamento UE

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