Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono le principali modifiche apportate dal Regolamento UE 2025/2006 al Regolamento UE 2023/1670 sulla progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2006 corregge e modifica il precedente Regolamento UE 2023/1670, che stabilisce i requisiti di ecodesign per smartphone, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet. Le modifiche principali riguardano quattro aspetti: innanzitutto, esclude dalla normativa i dispositivi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla Direttiva 2014/34/UE. In secondo luogo, corregge un errore relativo ai tempi di consegna dei pezzi di ricambio, chiarendo che l'obbligo di fornitura deve essere coerente con il periodo complessivo di disponibilità (non superiore a 7 anni). In terzo luogo, elimina le duplicazioni nei requisiti di smontaggio del gruppo display, che era erroneamente incluso in due sezioni distinte. Infine, sopprime l'articolo 6 del Regolamento 2023/1670 poiché le disposizioni sulla prevenzione dell'elusione sono ora disciplinate esaustivamente dall'articolo 40 del Regolamento UE 2024/1781. Il regolamento si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Regulation (EU) 2025/2006 of 18 December 2025 correcting and amending Regulation (EU) 2023/1670 laying down ecodesign requirements for smartphones, mobile phones other than smartphones, cordless phones and slate tablets pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2006
23.12.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2025
che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione
(
2
)
stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet.
(2)
La direttiva 2014/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
introduce requisiti di progettazione specifici per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet disciplinati da tale direttiva dovrebbero pertanto essere esentati dal regolamento (UE) 2023/1670.
(3)
L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 prevede che una serie di pezzi di ricambio sia messa a disposizione di riparatori professionisti o utenti finali e stabilisce due diversi termini massimi di consegna di tali pezzi di ricambio: cinque giorni lavorativi nei primi cinque anni e dieci giorni lavorativi nei due anni restanti. La durata dell'obbligo di fornire pezzi di ricambio può tuttavia essere superiore a sette anni. È pertanto necessario correggere tale errore. Dato che l'errore riguarda tutti i prodotti oggetto del regolamento, la stessa correzione deve essere effettuata per ciascun gruppo di prodotti nelle parti da A a D, sezione 1.1, punto 3), del suddetto allegato.
(4)
L'allegato II del regolamento (UE) 2023/1670 stabilisce requisiti per lo smontaggio diversi per varie parti del prodotto. Vi è un errore riguardante i requisiti per la sostituzione del gruppo display, che è stato erroneamente incluso in due sezioni distinte dei requisiti. A fini di chiarezza e coerenza è necessario correggere tale errore nelle parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), di tale allegato. Lo stesso vale per la parte C, sezione 2.1, punto 5), in cui il gruppo di visualizzazione è incluso nelle lettere a) e c); la lettera c) deve pertanto essere soppressa.
(5)
L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1670 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso.
(6)
È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1670.
(7)
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 giugno 2025 al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la data di applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile a norma del regolamento (UE) 2023/1670.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1670 è così modificato:
(1)
all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE.»;
(2)
l'articolo 6 è soppresso;
(3)
all'articolo 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.».
Articolo 2
Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (
GU L 214 del 31.8.2023, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1670/oj
).
(
3
)
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (
GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (
GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj
).
ALLEGATO
Gli allegati II e IV del regolamento (UE) 2023/1670 sono così rettificati:
A.
L'allegato II è così rettificato:
(1)
nella parte A, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a)
al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i)
nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii)
nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»;
(b)
al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i)
gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii)
il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii)
il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv)
il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;
(2)
nella parte B, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a)
al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i)
nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii)
nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;»;
(b)
al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i)
gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii)
il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii)
il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv)
il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;
(3)
nella parte C, la sezione 2.1 è così rettificata:
(a)
al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i)
nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii)
nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;»;
(b)
al punto 5), la lettera c) è soppressa;
(4)
nella parte D, la sezione 1.1 è così rettificata:
(a)
al punto 3), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:
i)
nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
ii)
nei restanti anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.»;
(b)
al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie e del gruppo display, soddisfi i seguenti criteri:
i)
gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
ii)
il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;
iii)
il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;
iv)
il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.»;
B
L'allegato IV è così rettificato:
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2006/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/2006 modifica le specifiche di ecodesign per dispositivi mobili e tablet secondo la Direttiva 2009/125/CE, disciplinando obblighi di disponibilità dei pezzi di ricambio, requisiti di smontaggio e riparabilità. Produttori, importatori e mandatari devono rispettare i criteri di consegna entro 5-10 giorni lavorativi e garantire la sostituibilità delle parti secondo standard di sostenibilità e economia circolare, con riferimento anche alle disposizioni anti-elusione del Regolamento 2024/1781.
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