Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione del 10 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vänerlöjrom» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 riguardo alla registrazione di "Vänerlöjrom"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione europea, pubblicato il 10 novembre 2021, registra il nome "Vänerlöjrom" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto della classe 1.7, ovvero pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, presentato dalla Svezia come domanda di registrazione. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini stabiliti. In pratica, questo significa che solo i produttori ubicati nella zona geografica di origine svedese possono utilizzare il nome "Vänerlöjrom" per commercializzare il loro prodotto, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità legata all'origine geografica. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2004 della Commissione del 10 novembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vänerlöjrom» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2004 of 10 November 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Vänerlöjrom’ (PDO))
Testo normativo
17.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 407/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«
Vänerlöjrom
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vänerlöjrom» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vänerlöjrom» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vänerlöjrom» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 288 del 19.7.2021, pag. 15
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/2004 riguarda la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e aziende agroalimentari devono conoscere le regole sulla registrazione, l'opposizione e l'uso esclusivo dei nomi protetti per evitare violazioni della proprietà intellettuale geografica e garantire la conformità normativa nei mercati UE.
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