Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2002/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2002 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

Pubblicato: 06/10/2025 In vigore dal: 06/10/2025 Documento ufficiale

Qual è il limite massimo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio nella zona ICCAT a partire dal 2026?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2025/2002 modifica la normativa europea sulla pesca dei tonnidi nell'Atlantico, recependo una decisione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). La norma si applica a tutti gli Stati membri dell'UE che operano nella zona di competenza ICCAT e riguarda direttamente i proprietari e gli armatori di pescherecci che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD - Fish Aggregating Devices). A partire dal 1° gennaio 2026, il numero massimo di FAD con boe operative consentiti per ogni peschereccio viene ridotto da 300 a 288 unità. Questa limitazione rappresenta una misura di conservazione ambientale volta a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e la salvaguardia degli ecosistemi marini. Per le imprese di pesca, la norma ha implicazioni dirette sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulla gestione operativa della flotta, richiedendo adeguamenti organizzativi e potenzialmente impattando sulla redditività delle operazioni di pesca.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/2002 della Commissione, del 6 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2002 of 6 October 2025 amending Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council as regards the number of fish aggregating devices permitted in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2002 12.12.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2002 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 ( 1 ) in particolare l’articolo 73, paragrafo 1, lettera i), considerando quanto segue: (1) L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio ( 2 ) . (2) L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l’Unione. (3) Dall’adozione del regolamento (UE) 2017/2107 l’ICCAT ha adottato, nella sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-01 ( 3 ) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. La raccomandazione ICCAT 24-01 contiene una disposizione che riduce il numero di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio da 300 a 288 a partire dal 1 o gennaio 2026. (4) È opportuno recepire tale misura nel diritto dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2107 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2017/2107 L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal seguente: «4.   Dal 1 o gennaio 2026 gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj . ( 2 ) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 ( GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj ). ( 3 ) Raccomandazione ICCAT 24-01 ( https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-01-e.pdf ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2002/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il regolamento riguarda la gestione della pesca nella zona ICCAT, disciplinando i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e le misure di conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Armatori e imprese ittiche devono conformarsi ai limiti di utilizzo dei FAD per mantenere la sostenibilità delle risorse alieutiche e rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione internazionale sulla conservazione dei tonnidi.

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