Regolamento (UE) 2024/1999 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di contingenti tariffari per le semole a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
Quali sono le modalità di gestione del contingente tariffario per le semole ucraine introdotto dal Regolamento UE 2024/1999 e quali requisiti devono rispettare gli importatori?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1999 della Commissione, entrato in vigore il 22 luglio 2024, reintroduce e disciplina i contingenti tariffari per le semole provenienti dall'Ucraina in seguito alle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi. Il contingente sospeso numero 09.6707 è stato reintrodotto fino al 31 dicembre 2024, mentre a partire dal 1° gennaio 2025 è stato istituito un nuovo contingente (numero 09.6729) di 8.603.430 kg, valido fino al 5 giugno 2025, con dazio doganale pari a zero euro. La gestione del contingente avviene secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, seguendo le regole stabilite dal Regolamento di esecuzione UE 2015/2447. Per beneficiare dell'importazione a dazio zero, i produttori e gli importatori devono garantire che le semole rispettino le norme di origine previste dal Protocollo I dell'Accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, presentando la relativa prova di origine con la dichiarazione doganale.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2024/1999 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di contingenti tariffari per le semole a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
EN: Commission Regulation (EU) 2024/1999 of 19 July 2024 on the introduction and management of tariff-rate quotas for groats resulting from Regulation (EU) 2024/1392 of the European Parliament and of the Council on temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the Union and Ukraine
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1999
22.7.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/1999 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2024
relativo all'introduzione e alla gestione di contingenti tariffari per le semole a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(
1
)
, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b),
dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
(2)
L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti avvenute dal 1
o
gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
(3)
I volumi cumulativi delle importazioni di semole dal 1
o
gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è superiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Il contingente tariffario sospeso recante il numero d'ordine 09.6707 dovrebbe essere pertanto reintrodotto fino al 31 dicembre 2024 e un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica dovrebbe essere introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.
(4)
Il contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere gestito sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica delle semole conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
2
)
.
(5)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo importato durante l'anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6707 fino al 31 dicembre 2024.
(6)
Per poter agire nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(7)
Poiché il regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6707, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il contingente tariffario stabilito nell'allegato è introdotto a partire dal 1° gennaio 2025 a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392 e si applica entro i limiti quantitativi fissati in tale allegato per quanto riguarda i prodotti in esso elencati.
Articolo 3
Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica delle semole, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Per beneficiare del contingente tariffario stabilito nell'allegato, i prodotti devono essere conformi alle norme di origine dei prodotti di cui al protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica fino al 5 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj
).
ALLEGATO
Numero d’ordine
09.6729
Descrizione del prodotto
Semole, agglomerati in forma di pellets, cereali ecc.
Codici NC
ex 1103 19 20
1103192010
1103 19 90
1103 20 90
1104 19 10
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 29 04
1104 29 05
1104 29 08
ex 1104 29 17
1104291790
ex 1104 29 30
1104293090
1104 29 51
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 89
1104 30
Origine
Ucraina
Quantitativo
8 603 430 kg
Periodo contingentale
1
o
gennaio 2025 - 5 giugno 2025
Sottoperiodi contingentali
Non pertinente
Prova di Origine
Sì. Richiesta di trattamento preferenziale a norma del protocollo I dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1999/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1999 disciplina i contingenti tariffari, le quote di importazione e i dazi doganali applicabili alle semole ucraine. Gli operatori del commercio estero, gli spedizionieri doganali e gli importatori devono conoscere le regole sulla gestione first-come-first-served dei contingenti, i codici NC applicabili (ex 1103 19 20, 1104 19 10, 1104 29 04 e altri), i requisiti di origine preferenziale e le modalità di dichiarazione doganale secondo il Codice doganale dell'Unione.
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