Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1998 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la classificazione doganale del ripartitore ottico passivo secondo il Regolamento UE 2024/1998 e quali sono i criteri applicati?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1998 della Commissione europea, entrato in vigore il 23 luglio 2024, stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica un articolo denominato "ripartitore ottico passivo" (optical splitter) con il codice NC 9013 80 40, identificandolo come dispositivo ottico per telecomunicazioni. Questo articolo, costituito da una scatola di plastica con una porta di ingresso e 32 porte di uscita, contiene cavi di fibre ottiche e una guida d'onda ottica che ripartisce i segnali ottici in entrata in 32 segnali identici senza richiedere alcun sistema elettrico o elettronico. La classificazione è determinata applicando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e considerando che il dispositivo non effettua modulazione, trasmissione, ricezione o conversione di segnali, escludendo così altre possibili categorie tariffarie come quella dei dispositivi di comunicazione (voce 8517) o dei cavi di fibre ottiche (voce 8544).
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1998 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1998 of 16 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1998
23.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1998 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Un articolo (cosiddetto ripartitore ottico passivo) a forma di scatola di plastica, avente dimensioni approssimative di 377 × 176 × 40 mm, munito di una porta di ingresso e 32 porte di uscita. Esso contiene cavi di fibre ottiche, connettori di tipo SC/APC e in un alloggiamento una guida d’onda ottica con un chip ripartitore e un rivestimento di materiale a basso indice di rifrazione.
L’articolo è progettato per essere utilizzato in una rete ottica passiva (PON) per ripartire i segnali ottici a esso trasferiti mediante cavi ottici. Si tratta di un elemento ottico passivo che funziona senza sistema elettrico o elettronico che ripartisce il segnale ottico in entrata in 32 segnali di uscita identici.
Il principio di funzionamento dell’articolo è basato sulla differenza nell’indice di rifrazione fra il nucleo e lo strato di rivestimento, che corrisponde alla tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit).
(Cfr. immagine)
(
*1
)
9013 80 40
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 m) della sezione XVI e del testo dei codici NC 9013 , 9013 80 e 9013 80 40 .
La classificazione nella voce 8517 come altro apparecchio per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo, è esclusa poiché l’articolo è progettato solo per ripartire i segnali ottici a esso trasferiti attraverso cavi ottici. Non è effettuata alcuna modulazione o trasmissione, né ricezione o conversione ai sensi della voce 8517 .
Poiché l’articolo contiene una guida d’onda, la presenza della quale non è consentita nell’ambito d’applicazione della voce 8544 , la classificazione come cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, è esclusa anch’essa (cfr. anche NESA della voce 8544 , punto 8).
Di conseguenza l’articolo è considerato un dispositivo ottico ai sensi del capitolo 90.
L’articolo va quindi classificato nel codice NC 9013 80 40 come ripartitore ottico passivo, non contenente elementi elettrici o elettronici, per telecomunicazioni.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1998/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1998 è lo strumento di riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori logistici che devono determinare i codici NC corretti per il calcolo dei dazi doganali e delle imposte sui consumi. Professionisti del settore doganale e commercialisti consultano questo regolamento per questioni relative a dispositivi ottici, telecomunicazioni, regole di origine e tariffe preferenziali, nonché per le informazioni tariffarie vincolanti (BTI) che rimangono valide per tre mesi dalla data di entrata in vigore in caso di non conformità.
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