Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1992/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1992 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/07/2024 In vigore dal: 16/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono i criteri di classificazione doganale per i capi di abbigliamento con funzione di sostegno del corpo secondo il Regolamento UE 2024/1992?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1992 della Commissione, del 16 luglio 2024, fornisce indicazioni vincolanti sulla classificazione nella nomenclatura combinata di specifici capi di abbigliamento che presentano caratteristiche di sostegno del corpo. In particolare, il regolamento classifica due tipologie di capi aderenti (corsetti e simili articoli di sostegno) nel codice NC 6212 90 00, escludendoli dalle categorie ordinarie di abbigliamento come magliette, bluse e gilè. La classificazione si basa sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sulla nota 2 a) del capitolo 61, che esclude dal capitolo stesso gli articoli destinati ad assicurare un sostegno del corpo. Il criterio discriminante è che questi capi, grazie alla combinazione di materiali elastici, pannelli rigidi, sistemi di chiusura multipli (cerniere e ganci) e fasce elastiche regolabili, sono concepiti primariamente per raddrizzare la schiena e sostenere la postura, non per il semplice abbigliamento. Questa classificazione ha rilevanza doganale e tariffaria per importatori e commercianti di abbigliamento tecnico e ortopedico.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1992 della Commissione, del 16 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1992 of 16 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1992 18.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1992 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) 1. Capo aderente che ricopre la parte superiore del corpo, composto da tre tipi diversi di materiale tessile a maglia di fibre sintetiche o artificiali. Consiste in un tessuto principale e diversi pannelli ad esso cuciti: — il tessuto principale (85 % poliestere e 15 % elastan, jersey semplice, maglia rasata), e — i pannelli rigidi (100 % poliestere, tessuto interlock), e — i pannelli di rete (92 % poliestere e 8 % elastan, stoffa a maglia di catena). Il capo presenta uno scollo rotondo, maniche corte aderenti e sulla parte posteriore presenta un orlo cucito sul bordo inferiore che incorpora una fascia elastica relativamente rigida avente una larghezza approssimativa di 2,5 cm. La parte anteriore presenta due pannelli orizzontali rigidi cuciti al tessuto principale sul quarto inferiore del capo. La larghezza di tali pannelli corrisponde alla lunghezza del sistema di chiusura a ganci e occhielli. La parte posteriore è composta da un pannello rigido che si estende verticalmente lungo la colonna vertebrale per allargarsi verso destra e sinistra sulle spalle, affiancato dai pannelli verticali di rete e dal tessuto principale. Il capo presenta un’apertura frontale completa chiusa con una cerniera con inoltre un sistema di chiusura a ganci e occhielli sull’ultimo quarto della parte anteriore, sotto la cerniera. Il capo è concepito in modo da contribuire a raddrizzare la schiena sostenendo la postura eretta di chi lo indossa. (Cfr. immagini sub 1.) ( *1 ) 6212 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) del capitolo 61, della nota 1 del capitolo 62, della nota 1 b) del capitolo 90 e del testo dei codici NC 6212 e 6212 90 00 . La classificazione nella voce 9021 come apparecchio di ortopedia è esclusa ai sensi della nota 1 b) del capitolo 90, in quanto il capo è un articolo di sostegno di materiale tessile il cui effetto sull’organo da sostenere, come ad es. raddrizzare la schiena, deriva esclusivamente dall’elasticità dell’articolo. Le diverse elasticità dei vari pannelli (anche i pannelli rigidi posseggono una certa elasticità poiché sono a maglia) creano l’effetto di sostegno del corpo. La classificazione nel codice NC 6106 20 00 come camicetta, blusa e blusa-camicetta, a maglia, per donna o ragazza e nel codice NC 6109 90 20 come T-shirt e canottiera (maglietta), a maglia, è esclusa, in quanto il capo presenta innanzitutto le caratteristiche degli articoli destinati ad assicurare un sostegno del corpo (il doppio sistema di chiusura con cerniera e ganci e occhielli, gli effetti derivati dalla combinazione dei pannelli rigidi a maglia lungo la colonna vertebrale e sulle spalle con pannelli più elastici nonché la tensione sulla postura di chi lo indossa creata dalle diverse elasticità). Il capo è concepito per contribuire a raddrizzare la schiena sostenendo la postura eretta di chi lo indossa. Di conseguenza l’articolo è concepito come articolo destinato ad assicurare un sostegno (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 6212 ) ed è pertanto escluso dal capitolo 61 ai sensi della nota 2 a) di detto capitolo. L’articolo va pertanto classificato nel codice 6212 90 00 della NC fra gli altri articoli. 2. Capo aderente che ricopre la parte superiore del corpo, composto da due tipi diversi di tessuto a maglia di fibre sintetiche o artificiali: la parte anteriore del capo è di tessuto felpato (tipo di stoffa riccia, 83 % poliestere e 17 % elastan) e la parte posteriore del capo è di tessuto a rete (100 % nylon). Il capo presenta uno scollo rotondo. Non è munito di maniche e presenta un’apertura frontale completa con chiusura a cerniera. Nella parte anteriore inferiore vi è inoltre un sistema di chiusura a ganci e occhielli sotto la cerniera. Nel terzo inferiore dei pannelli anteriori vi è un doppio strato di tessuto (il secondo strato di tessuto è cucito all’interno). Su ciascun lato del capo alla base dei pannelli frontali è cucita una fascia elastica avente una larghezza di circa 10 cm e una lunghezza di circa 10 cm. Queste due fasce elastiche servono a stringere la parte inferiore del capo e possono essere fissate e regolate sui pannelli frontali per mezzo di una chiusura di tipo velcro. Sulla parte posteriore del capo sono cucite tre pezze di tipo velcro, ciascuna avente dimensioni approssimative di 5 cm di larghezza e 9 cm di lunghezza. Due di queste pezze si trovano al di sopra delle scapole e la terza è situata appena sotto la metà della schiena, in corrispondenza della colonna vertebrale. Le pezze consentono di fissare le due fasce elastiche sull’esterno del capo. Le due fasce elastiche (100 % poliestere, larghe circa 8 cm e lunghe circa 45 cm) sono presentate con il capo e possono essere fissate alle pezze posizionate sopra le spalle e alla pezza che figura al centro della schiena. Vanno estese diagonalmente dalle spalle fino ai lati del capo all’altezza della vita, dove possono essere regolate, ossia strette quanto serve e fissate al materiale anteriore. Sull’interno del capo ciascuna delle due fasce elastiche (larghe circa 5 cm e lunghe circa 30 cm), di plastica cellulare, è cucita sul lato corto a una delle pezze poste sulle spalle. Ciascuna di tali fasce elastiche si estende dalla spalle sul torace di ciascun pannello frontale, al quale è cucita dal lato corto alla parte interna del pannello frontale. Le fasce elastiche sono fissate mediante tre occhielli di materiale tessile cuciti sulla parte interna di ciascun pannello frontale del capo. Nella parte posteriore interna del capo è cucita lungo il bordo inferiore una fascia (di plastica cellulare, avente una larghezza di circa 3,5 cm). Il capo è concepito in modo da contribuire a raddrizzare la schiena sostenendo la postura eretta di chi lo indossa. (Cfr. immagini sub 2.) ( *1 ) 6212 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 a) del capitolo 61, della nota 1 del capitolo 62, della nota 1 b) del capitolo 90 e del testo dei codici NC 6212 e 6212 90 00 . La classificazione nella voce 9021 come apparecchio di ortopedia è esclusa ai sensi della nota 1 b) del capitolo 90, in quanto il capo è un articolo di sostegno di materiale tessile il cui effetto sull’organo da sostenere, come ad es. raddrizzare la schiena, deriva esclusivamente dall’elasticità dell’articolo. Le fasce elastiche regolabili creano l’effetto di sostegno del corpo. La classificazione nel codice NC 6109 90 20 come T-shirt e canottiera (maglietta), a maglia, o nel codice NC 6110 30 99 come gilè e manufatti simili per donna o ragazza è anch’essa esclusa, in quanto il capo presenta principalmente le caratteristiche degli articoli destinati ad assicurare un sostegno (il doppio sistema di chiusura con cerniera e gancetti con occhielli, gli effetti derivati dalla tensione esercitata sulla schiena di chi lo indossa creata dalle due fasce elastiche regolabili che si estendono diagonalmente dalle spalle fino alla vita nonché dalla tensione sulla schiena esercitata dalle fasce elastiche all’interno del capo). Il capo è concepito per contribuire a raddrizzare la schiena sostenendo la postura eretta di chi lo indossa. Di conseguenza l’articolo è concepito come articolo destinato ad assicurare un sostegno (cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 6212 ) ed è pertanto escluso dal capitolo 61 ai sensi della nota 2 a) di detto capitolo. L’articolo va pertanto classificato nel codice 6212 90 00 della NC fra gli altri articoli. 1. Tre tessuti diversi: i tre tessuti al microscopio: 2. Le due fasce elastiche cucite alla parte posteriore: parte anteriore (rovescio): parte posteriore (rovescio): ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1992/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/1992 è essenziale per chi opera nel commercio di abbigliamento tecnico e articoli di sostegno, in quanto definisce la corretta classificazione doganale secondo la nomenclatura combinata, influenzando dazi doganali e IVA. Importatori, spedizionieri e consulenti doganali devono consultarlo per corsetti, busti e capi simili, distinguendo tra abbigliamento ordinario (capitolo 61-62) e articoli di sostegno (voce 6212), escludendo inoltre la classificazione come dispositivi medici (capitolo 90) quando mancano caratteristiche di apparecchio ortopedico vero e proprio.

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