Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione del 12 luglio 2022 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Fino a quando i fornitori di crowdfunding autorizzati secondo il diritto nazionale possono continuare a operare senza adeguarsi al nuovo regolamento UE?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/1988 estende il periodo transitorio per i fornitori di servizi di crowdfunding già operativi. Originariamente, questi fornitori autorizzati secondo il diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 avevano tempo fino al 10 novembre 2022 per adeguarsi al nuovo regime del Regolamento (UE) 2020/1503. Con questo regolamento delegato, la Commissione europea ha prorogato tale termine di ulteriori 12 mesi, portandolo al 10 novembre 2023.
La proroga è stata necessaria per evitare perturbazioni significative nei mercati nazionali del crowdfunding. Diverse autorità competenti non riuscivano a completare le procedure di autorizzazione entro la scadenza originaria, e le piattaforme di crowdfunding avevano difficoltà ad adeguarsi tempestivamente al nuovo quadro normativo più completo. La decisione si basa su una valutazione della Commissione che ha considerato anche il parere tecnico dell'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
In pratica, le piattaforme di crowdfunding che operano secondo il diritto nazionale possono continuare le loro attività fino al 10 novembre 2023 senza dover ottenere l'autorizzazione secondo il nuovo regime europeo. Questo consente loro di completare i processi di adeguamento e alle autorità competenti di gestire le domande di autorizzazione in modo ordinato. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e si applica retroattivamente dall'11 novembre 2022.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione del 12 luglio 2022 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1988 of 12 July 2022 extending the transitional period for continuing to provide crowdfunding services in accordance with national law as referred to in Article 48(1) of Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
21.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 273/3
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1988 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2022
che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937
(
1
)
, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente a tale diritto nazionale fino al 10 novembre 2022. Il periodo transitorio è stato introdotto per concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding già operativi tempo sufficiente per adeguare le loro attività commerciali al nuovo regime giuridico e chiedere un’autorizzazione ai fini dello stesso, e alle autorità competenti tempo sufficiente per raccogliere una quantità di informazioni e risorse che basti a garantire una transizione senza perturbazioni del mercato.
(2)
L’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 impone alla Commissione di effettuare una valutazione in merito all’applicazione del suddetto regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all’impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può estendere il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento per una volta per un periodo di 12 mesi.
(3)
A seguito della valutazione, che teneva conto della consulenza tecnica elaborata dall’ESMA e ricevuta il 19 maggio 2022, la Commissione ha concluso che la proroga di 12 mesi del periodo transitorio è necessaria per evitare perturbazioni nei grandi mercati nazionali del crowdfunding. Le perturbazioni sarebbero causate dall’impossibilità per determinate autorità competenti di completare le procedure di autorizzazione entro il 10 novembre 2022, e dall’impossibilità per le piattaforme di crowdfunding che operano conformemente al diritto nazionale di adeguarsi in tempo utile a un quadro più completo.
(4)
A causa dell’elevato rischio di perturbazioni del mercato è pertanto opportuno estendere di 12 mesi, fino al 10 novembre 2023, il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 per concedere alle piattaforme di crowdfunding che operano a norma del diritto nazionale e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime.
(5)
Affinché l’attuale periodo transitorio possa essere prorogato prima della scadenza o non appena possibile dopo tale scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile entro l’11 novembre 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 è prorogato fino al 10 novembre 2023.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento si applica dall’11 novembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1
.
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Il Regolamento delegato (UE) 2022/1988 riguarda il periodo transitorio per i fornitori europei di servizi di crowdfunding, disciplinati dal Regolamento (UE) 2020/1503, e interessa chi opera nel finanziamento alternativo e nelle piattaforme di raccolta fondi. Professionisti del settore fintech e consulenti normativi consultano questa normativa per comprendere i termini di adeguamento, l'autorizzazione secondo il diritto nazionale, e le scadenze per la conformità al nuovo regime europeo di crowdfunding.
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