Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 della Commissione, del 12 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 riguardo alla registrazione di "Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 della Commissione europea, del 12 luglio 2024, registra il nome "Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou" (Fava di Amorgos) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto si applica ai produttori e commercianti di questo prodotto agricolo greco, garantendo la protezione del nome a livello comunitario. La registrazione è avvenuta secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la domanda era stata ricevuta e pubblicata prima del 13 maggio 2024, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143. Nessuna dichiarazione di opposizione è stata presentata durante il periodo di consultazione pubblica, pertanto la registrazione è stata automaticamente approvata. In pratica, solo i produttori della regione di Amorgos (Grecia) potranno utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto, beneficiando della protezione legale contro imitazioni e utilizzi fraudolenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1985 della Commissione, del 12 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1985 of 12 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1985
19.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1985 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» come indicazione geografica protetta presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou» (IGP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/2471, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2471/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1985/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/1985 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), istituti giuridici fondamentali per la protezione dei prodotti agroalimentari nell'Unione europea. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla registrazione, l'utilizzo autorizzato del marchio geografico e le sanzioni per contraffazione, nonché gli obblighi di tracciabilità e certificazione dei prodotti a IGP.
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