Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1952/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/11/2021 In vigore dal: 10/11/2021 Documento ufficiale

Quali sono le nuove soglie degli appalti pubblici stabilite dal Regolamento UE 2021/1952 a partire dal 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione europea del 10 novembre 2021 modifica le soglie degli appalti pubblici previste dalla direttiva 2014/24/UE, allineandole agli importi stabiliti dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le nuove soglie entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 e riguardano tutti gli Stati membri dell'UE, nonché i paesi dello Spazio economico europeo.

Le modifiche principali riguardano tre categorie di appalti: gli appalti di lavori passano da 5.350.000 EUR a 5.382.000 EUR; gli appalti di forniture e servizi passano da 139.000 EUR a 140.000 EUR; i concorsi di progettazione passano da 214.000 EUR a 215.000 EUR. Queste soglie rappresentano il valore minimo al di sopra del quale le amministrazioni aggiudicatrici devono applicare le procedure di gara pubbliche previste dalla normativa europea, garantendo trasparenza e concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.

Il regolamento si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici (enti pubblici, società pubbliche e organismi di diritto pubblico) che devono rispettare le procedure di gara quando il valore dell'appalto raggiunge o supera le soglie indicate. La revisione biennale delle soglie è prevista dalla direttiva stessa per adeguarle all'inflazione e alle variazioni economiche, garantendo che i criteri di applicazione della normativa rimangono coerenti nel tempo.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1952 of 10 November 2021 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests (Text with EEA relevance)

Testo normativo

11.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 398/23 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2014/115/UE ( 2 ) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( 3 ) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva. (3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2022. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»; b) alla lettera b), «139 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»; c) alla lettera c), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR»; 2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR»; b) alla lettera b), «214 000 EUR» è sostituito da «215 000 EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65 . ( 2 ) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2 .

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Il Regolamento UE 2021/1952 è il riferimento normativo per le soglie degli appalti pubblici, direttiva 2014/24/UE e Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. Responsabili di gara, enti pubblici e consulenti in materia di appalti lo consultano per determinare quando applicare le procedure di gara trasparenti, per appalti di lavori, forniture, servizi e concorsi di progettazione.

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