Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1951/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/11/2021 In vigore dal: 10/11/2021 Documento ufficiale

Qual è la nuova soglia delle concessioni stabilita dal Regolamento UE 2021/1951 e da quando si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione modifica la Directive 2014/23/UE aumentando la soglia delle concessioni da 5.350.000 EUR a 5.382.000 EUR. Questa modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e riguarda tutti gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici negli Stati membri dell'UE e dello SEE. L'aumento della soglia è stato necessario per allineare la normativa europea agli obblighi derivanti dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), che prevede soglie espresse in diritti speciali di prelievo. La revisione delle soglie avviene ogni due anni, come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE, per garantire la corrispondenza tra gli importi nazionali e quelli internazionali. Per le aziende e i professionisti del settore, questa modifica è rilevante poiché determina quando una concessione deve essere sottoposta alle procedure di trasparenza e concorrenza previste dalla normativa europea, influenzando la programmazione degli appalti e le modalità di aggiudicazione.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1951 of 10 November 2021 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for concessions (Text with EEA relevance)

Testo normativo

11.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 398/21 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2014/115/UE ( 2 ) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( 3 ) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell’accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva. (3) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2022. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2 .

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