Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le nuove soglie degli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza a partire dal 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1950 modifica la direttiva 2009/81/CE aggiornando le soglie degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, allineandole agli standard internazionali dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. La normativa si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano nel settore della difesa e della sicurezza quando procedono all'aggiudicazione di appalti di forniture, servizi e lavori. In pratica, il regolamento aumenta due soglie fondamentali: la soglia per gli appalti di forniture e servizi passa da 428.000 EUR a 431.000 EUR, mentre la soglia per gli appalti di lavori passa da 5.350.000 EUR a 5.382.000 EUR. Questi nuovi importi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e determinano quando scattano gli obblighi di trasparenza, pubblicità e procedure competitive negli appalti pubblici del settore difesa-sicurezza.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1950 of 10 November 2021 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts (Text with EEA relevance)
Testo normativo
11.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 398/19
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/115/UE
(
2
)
il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(
3
)
concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
(3)
Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
(4)
A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1
o
gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2022.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1)
alla lettera a), «428 000 EUR» è sostituito da «431 000 EUR»;
2)
alla lettera b), «5 350 000 EUR» è sostituito da «5 382 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76
.
(
2
)
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1
).
(
3
)
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2
.
(
4
)
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243
).
(
5
)
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (
GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1
).
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Il Regolamento 2021/1950 è lo strumento di riferimento per le soglie degli appalti pubblici in difesa e sicurezza, direttamente collegato all'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e alla direttiva 2014/25/UE. Stazioni appaltanti, enti aggiudicatori e fornitori devono conoscere queste soglie per determinare l'applicabilità delle procedure di gara, la pubblicità internazionale e il rispetto degli obblighi di trasparenza negli appalti di forniture, servizi e lavori nel settore della difesa.
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