Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Paški sir (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 riguardo alla registrazione del "Paški sir" e quali sono le implicazioni per i produttori?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione europea, pubblicato il 15 novembre 2019, registra il nome "Paški sir" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il formaggio "Paški sir", prodotto in Croazia, riceve una protezione legale a livello europeo che garantisce l'autenticità e l'origine geografica del prodotto. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. Il prodotto è classificato nella categoria "Formaggi" (classe 1.3) secondo l'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Per i produttori e i commercianti, questa protezione DOP rappresenta un valore aggiunto significativo: consente di commercializzare il prodotto con una garanzia di qualità e provenienza riconosciuta in tutta l'UE, proteggendo il nome da imitazioni e utilizzi impropri. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Paški sir (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1940 of 15 November 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Paški sir (PDO)
Testo normativo
25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 303/25
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1940 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paški sir» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Paški sir» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Paški sir» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Paški sir» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3., Formaggi, dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 225 del 5.7.2019, pag. 33
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/1940 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, esportatori e operatori commerciali devono conoscere le regole sulla registrazione DOP/IGP, i diritti esclusivi di utilizzo del nome protetto e i vincoli sulla produzione geografica e sui disciplinari di produzione. Questo regolamento si inserisce nel quadro normativo della qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'UE, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.
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