Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione del 25 ottobre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 sulla registrazione della "Fertőd vidéki sárgarépa"?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione europea, pubblicato il 3 novembre 2021, registra il nome "Fertőd vidéki sárgarépa" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato originario della regione di Fertőd in Ungheria, specificamente una varietà di carota. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda ungherese è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. L'IGP garantisce che il prodotto possieda caratteristiche specifiche legate alla sua origine geografica e che la produzione, trasformazione o elaborazione avvenga nell'area geografica delimitata. Per le aziende che commercializzano questo prodotto, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome e un valore aggiunto per la commercializzazione, poiché certifica l'origine e la qualità secondo standard europei riconosciuti.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione del 25 ottobre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1899 of 25 October 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Fertőd vidéki sárgarépa’ (PGI))
Testo normativo
3.11.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 387/77
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1899 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Fertőd vidéki sárgarépa
»
(IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Fertőd vidéki sárgarépa» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Fertőd vidéki sárgarépa» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 283 del 15.7.2021, pag. 12
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1899 si applica alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercianti di prodotti agroalimentari devono conoscere le regole sulla registrazione, la protezione del marchio geografico, i diritti esclusivi di utilizzo del nome e le sanzioni per contraffazione o uso improprio della denominazione protetta.
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