Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1891 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Bingöl Balı (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1891 e quali sono le implicazioni per i produttori di miele?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1891 della Commissione europea, del 3 luglio 2024, registra ufficialmente il nome "Bingöl Balı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Questo significa che il miele prodotto nella regione di Bingöl in Turchia acquisisce una protezione legale a livello europeo, garantendo che solo il miele proveniente da quella specifica area geografica possa utilizzare questa denominazione. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, poiché la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per il periodo di opposizione e nessuno ha presentato ricorsi. Per i produttori turchi di Bingöl Balı, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo significativo nel mercato europeo, poiché garantisce l'autenticità e la qualità del prodotto secondo standard specifici. Per i commercianti e i distributori europei, la DOP assicura che il prodotto acquistato è genuino e proveniente dalla zona protetta, tutelando anche i consumatori da possibili contraffazioni o imitazioni.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1891 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bingöl Balı (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1891 of 3 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bingöl Balı (PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1891
10.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1891 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bingöl Balı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bingöl Balı» come denominazione di origine protetta presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bingöl Balı» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bingöl Balı» (DOP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1989, 12.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1989/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1891/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1891 riguarda la registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni di origine protetta (DOP) secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche, i diritti esclusivi di utilizzo del marchio geografico e le sanzioni per contraffazione. La DOP "Bingöl Balı" rappresenta un caso di protezione geografica nel settore apistico, rilevante per chi opera nel commercio di miele e prodotti derivati nell'Unione europea.
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