Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1891/2021

Regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 26/10/2021 In vigore dal: 26/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2021/1891 alle norme sulle importazioni di sottoprodotti di origine animale nell'Unione?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1891 modifica gli allegati XIV e XV del Regolamento UE 142/2011, che disciplina le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. La normativa introduce tre principali innovazioni: innanzitutto, autorizza l'importazione di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati dai paesi terzi elencati nell'allegato XIII del Regolamento di esecuzione UE 2021/404, ossia quelli da cui è consentito l'ingresso di carni fresche di ungulati, garantendo così un livello elevato di controlli ufficiali e tutela della salute. In secondo luogo, allinea i requisiti sanitari per i sottoprodotti di origine animale non trasformati con quelli delle carni fresche, permettendo ai paesi terzi indenni da afta epizootica senza vaccinazione di importare tali sottoprodotti senza il periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione. Infine, rettifica la formulazione dei modelli di certificati sanitari per grassi fusi di categoria 3, chiarendo che non è prescritta la marcatura con marcatore chimico per questi prodotti. La normativa prevede un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022 per consentire l'adeguamento operativo degli operatori del settore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2021/1891 of 26 October 2021 amending Annexes XIV and XV to Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports into and transit through the Union of animal by-products and derived products (Text with EEA relevance)

Testo normativo

29.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 384/84 REGOLAMENTO (UE) 2021/1891 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ( 1 ) , in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, lettere a), b), e d), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. (2) In particolare, l’allegato XIV, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni specifiche applicabili all’importazione e al transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Tali partite sono tenute a rispettare, tra l’altro, le norme di cui alla sezione 1, tabella 2, di tale capo. (3) Più nello specifico, la tabella 2, riga 14, stabilisce tra l’altro l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi, comprese le partite di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati, materiali di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettera n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Alcuni Stati membri hanno chiesto la modifica della tabella 2, riga 14, al fine di includervi un elenco di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Non esiste un elenco di paesi terzi autorizzati a importare nell’Unione prodotti di animali da pelliccia, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati. A seguito di una valutazione della richiesta da parte degli Stati membri, è opportuno includere nella tabella 2, riga 14, un elenco di paesi terzi da cui possono essere importate nell’Unione pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Poiché i paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati offrono un livello elevato di controlli ufficiali e di tutela della salute pubblica e degli animali, è opportuno autorizzare le importazioni da tali paesi terzi di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. (5) Oltre a ciò, l’allegato XV, capo 3(F) e capo 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione o il transito attraverso di essa di sottoprodotti di origine animale destinati rispettivamente alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali. Tali modelli di certificati sanitari prevedono, tra l’altro, l’obbligo che gli animali da cui derivano i sottoprodotti di origine animale siano rimasti in un’unica azienda per 40 giorni prima della macellazione. Da un punto di vista della salute degli animali, un periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione garantisce la sicurezza dei sottoprodotti di origine animale non trasformati al momento dell’importazione nell’Unione. L’indennità da afta epizootica senza praticare vaccinazioni è lo status zoosanitario più favorevole, conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e i paesi terzi con tale status zoosanitario sono autorizzati ad importare e a far transitare nell’Unione partite di carni fresche senza tale periodo di permanenza di 40 giorni purché rispettino tutte le altre prescrizioni di polizia sanitaria. Alcuni paesi terzi indenni da afta epizootica senza praticare vaccinazioni hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzati ad importare nell’Unione sottoprodotti di origine animale non trasformati senza il periodo di permanenza di 40 giorni prima della macellazione. Le condizioni di salute degli animali per le importazioni di sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere allineate con le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione. (6) I modelli di certificati sanitari per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all’allegato XV, capo 3(F), del regolamento (UE) n. 142/2011 e per i sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali, di cui all’allegato XV, capo 8, di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. (7) Inoltre l’allegato VIII, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede che i prodotti derivati da materiali di categoria 1 o 2 siano marcati in modo permanente con un marcatore chimico per impedirne l’ingresso nella catena degli alimenti per animali e per garantire i controlli ufficiali su tali alimenti. La marcatura con un marcatore chimico non è prescritta per i grassi fusi di categoria 3. È pertanto necessario rettificare la formulazione errata del modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 10(B), del medesimo regolamento per quanto riguarda le importazioni di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito nell’Unione. (8) È opportuno modificare di conseguenza l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. (9) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale le merci interessate dalle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 142/2011 dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere ammesse all’importazione e al transito nell’Unione, a condizione che dette merci siano conformi alle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022, le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario debitamente compilato e firmato conformemente all’appropriato modello di certificato sanitario di cui all’allegato XV, capo 3(F), capo 8 e capo 10(B), del regolamento (UE) n. 142/2011, nella versione applicabile prima delle modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento, continuano a essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione, a condizione che tali certificati sanitari siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ). ALLEGATO Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1. all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, colonna «Elenchi dei paesi terzi», è aggiunta la seguente lettera d): «d) Nel caso di pelliccia destinata alla fabbricazione di prodotti derivati: paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( *1 ) in provenienza dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati. ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ).»;" 2. l’allegato XV è così modificato: a) il capo 3(F) è sostituito dal seguente: «CAPO 3(F) Certificato sanitario Per la spedizione/il transito ( 2 ) nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale ( 3 ) destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia »; b) il capo 8 è sostituito dal seguente: «CAPO 8 Certificato sanitario Per la spedizione o il transito ( 2 ) nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ( 2 ) »; c) il capo 10(B) è sostituito dal seguente: «CAPO 10(B) Certificato sanitario Per la spedizione o il transito ( 2 ) nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali ». ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ).»;»

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1891/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2021/1891 è il riferimento normativo per importatori e operatori del settore zootecnico che gestiscono sottoprodotti di origine animale, pellicce e grassi fusi destinati a usi esterni alla catena alimentare. Commercialisti e consulenti che assistono aziende nel commercio internazionale di questi prodotti devono conoscere i requisiti di conformità sanitaria, i paesi terzi autorizzati secondo l'allegato XIII del Regolamento 2021/404, e le modalità di certificazione veterinaria per evitare blocchi doganali e sanzioni amministrative.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →