Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1889 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Osmaniye Yer Fıstığı (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1889 e quali sono le implicazioni per i produttori di pistacchio?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1889 della Commissione europea, del 3 luglio 2024, registra ufficialmente il nome "Osmaniye Yer Fıstığı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Questo significa che solo i pistacchi coltivati nella regione di Osmaniye in Turchia possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. La registrazione è avvenuta secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda turca è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Per i produttori di pistacchio della regione di Osmaniye, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo significativo nel mercato europeo, consentendo loro di commercializzare il prodotto con una certificazione di qualità riconosciuta a livello comunitario. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1889 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Osmaniye Yer Fıstığı (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1889 of 3 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Osmaniye Yer Fıstığı (PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1889
10.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1889 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Osmaniye Yer Fıstığı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Osmaniye Yer Fıstığı» come denominazione di origine protetta presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Osmaniye Yer Fıstığı» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Osmaniye Yer Fıstığı» (DOP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1714, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1714/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1889/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1889 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare, disciplinando i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti agricoli. Importatori, distributori e commercianti che operano nel settore alimentare devono conoscere le regole sulla DOP (Denominazione di Origine Protetta) per evitare violazioni di marchi geografici protetti e contraffazioni. La normativa si applica anche a chi commercializza prodotti agroalimentari nell'UE, richiedendo conformità alle specifiche di origine e tracciabilità previste dai disciplinari di produzione.
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