Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1887 della Commissione, del 2 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Espárrago verde de Guadalajara (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1887 e quali sono gli effetti della registrazione dell'Espárrago verde de Guadalajara come IGP?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1887 della Commissione europea, del 2 luglio 2024, registra ufficialmente il nome "Espárrago verde de Guadalajara" nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell'Unione europea. Questa registrazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal Regolamento UE n. 1151/2012, poiché la domanda era stata presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima della data di abrogazione di tale regolamento (13 maggio 2024). La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di terzi, come previsto dall'articolo 51 del regolamento di base. Con questa iscrizione, il prodotto "Espárrago verde de Guadalajara" acquisisce protezione a livello europeo, il che significa che solo i produttori della regione di Guadalajara, in Spagna, potranno utilizzare questa denominazione secondo le specifiche tecniche approvate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1887 della Commissione, del 2 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Espárrago verde de Guadalajara (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1887 of 2 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Espárrago verde de Guadalajara (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1887
5.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1887 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Espárrago verde de Guadalajara» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Espárrago verde de Guadalajara» come indicazione geografica protetta presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Espárrago verde de Guadalajara» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Espárrago verde de Guadalajara» (IGP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1990, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1990/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1887/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1887 riguarda le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinati dal Regolamento UE n. 1151/2012 e dal nuovo Regolamento UE 2024/1143. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche, sulla registrazione nel registro europeo e sulle procedure di opposizione per tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei prodotti a denominazione protetta.
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