Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1882/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva

Pubblicato: 08/11/2019 In vigore dal: 08/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per accedere agli aiuti all'ammasso privato di olio di oliva secondo il Regolamento UE 2019/1882?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione europea del 8 novembre 2019 istituisce un sistema di gare per l'erogazione di aiuti destinati all'ammasso privato di oli di oliva vergini. La misura si applica a tre categorie di prodotto: olio di oliva extra vergine, olio di oliva vergine e olio di oliva lampante, ed è rivolta agli operatori economici dei settori oleicoli di Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia. Il regolamento prevede quattro periodi di presentazione delle offerte (novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020), durante i quali ciascun operatore può presentare una sola offerta per categoria di prodotto per sottoperiodo, con una quantità minima di 50 tonnellate. Gli oli devono rimanere all'ammasso per un periodo minimo di 180 giorni, durante il quale non possono essere commercializzati, al fine di ridurre l'offerta sul mercato e stabilizzare i prezzi. La cauzione richiesta è fissata a 50 EUR per tonnellata, e le offerte sono ammissibili sia per prodotti sfusi che per prodotti già giacenti in ammasso.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell’8 novembre 2019 recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1882 of 8 November 2019 opening tendering procedures for the amount of aid for private storage of olive oil

Testo normativo

11.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 290/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1882 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2019 recante apertura di gare per l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 20, primo comma, lettere m) e o), considerando quanto segue: (1) I prezzi degli oli di oliva vergini sui mercati spagnolo, greco e portoghese sono rimasti costantemente bassi e vicini alle soglie di riferimento di cui all’articolo 1 bis , paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ( 2 ) per diversi mesi. (2) La prospettiva di un altro buon raccolto nell’Unione, l’accumulo di stock e le attuali incertezze nel commercio estero creano uno squilibrio tra l’offerta e la domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi degli oli di oliva vergini e causa una grave perturbazione su ampie parti del mercato dell’Unione. (3) La Spagna è il più importante produttore di olio di oliva dell’Unione ed esercita un’influenza predominante sui prezzi. Pertanto, gli stock eccezionalmente elevati nel paese rischiano di prolungare e di esacerbare ulteriormente la grave perturbazione del mercato dell’Unione per gli oli di oliva vergini. (4) Al fine di ridurre l’attuale squilibrio tra domanda e offerta e di attenuare le difficili condizioni di mercato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di oli di oliva vergini. (5) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ( 3 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ( 4 ) , che stabiliscono norme comuni per l’attuazione di un regime di ammasso privato, dovrebbero applicarsi agli aiuti all’ammasso privato di oli di oliva vergini. (6) L’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato mediante gara così da consentire un sistema operativo flessibile. A tal fine è opportuno prevedere diversi sottoperiodi per la presentazione delle offerte. (7) Per consentire ai diversi operatori di beneficiare della misura, ciascun operatore dovrebbe presentare una sola offerta per categoria di olio di oliva vergine per ogni sottoperiodo. (8) Affinché gli aiuti all’ammasso privato siano efficaci e abbiano un impatto reale sul mercato, è opportuno concedere l’aiuto per gli oli di oliva vergini sfusi. Considerato che generalmente nel settore oleicolo i prodotti giacciono all’ammasso, è opportuno che siano ammesse offerte anche per gli oli di oliva vergini già all’ammasso. (9) Le quantità di oli di oliva vergini che beneficiano di aiuti all’ammasso privato non dovrebbero essere commercializzate durante un periodo minimo di ammasso così da determinare un effetto reale sull’equilibrio tra domanda e offerta dell’anno in corso. Tele periodo minimo dovrebbe essere fissato a 180 giorni. (10) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa è opportuno che le offerte siano ammissibili soltanto per quantitativi non inferiori a 50 tonnellate. (11) Per evitare un calo incontrollato dei prezzi, reagire rapidamente alle difficili condizioni del mercato e assicurare una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (12) Il Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   In conformità all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aperta una gara distinta per l’aiuto all’ammasso privato per ciascuna delle seguenti categorie di oli di oliva vergini definite all’allegato VII, parte VIII, punto 1, del medesimo regolamento: a) olio di oliva extra vergine; b) olio di oliva vergine; c) olio di oliva lampante. 2.   Si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Articolo 2 1.   Le offerte sono presentate nei seguenti sottoperiodi, ciascuno dei quali scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles): a) dal 21 novembre 2019 al 26 novembre 2019; b) dal 12 dicembre 2019 al 17 dicembre 2019; c) dal 22 gennaio 2020 al 27 gennaio 2020; d) dal 20 febbraio 2020 al 25 febbraio 2020. Se l’ultimo giorno del sottoperiodo coincide con un giorno festivo, la scadenza è alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente. 2.   Per ogni sottoperiodo gli operatori presentano una sola offerta per ciascuno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. 3.   La quantità minima di ogni offerta è di 50 tonnellate. 4.   L’importo della cauzione di cui all’articolo 40, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è di 50 EUR per tonnellata. 5.   L’aiuto è concesso per i prodotti sfusi di cui all’articolo 1, paragrafo 1. 6.   Le offerte possono essere presentate per prodotti già all’ammasso. 7.   Le offerte possono essere presentate esclusivamente in Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo e Slovenia. Articolo 3 Entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del giorno successivo all’ultimo giorno di ciascun sottoperiodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili. Articolo 4 I contratti per l’aiuto all’ammasso privato coprono un periodo di ammasso di 180 giorni. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ( GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato ( GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato ( GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71 ).

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Il Regolamento UE 2019/1882 disciplina gli aiuti all'ammasso privato nel settore oleicolo, rappresentando uno strumento di intervento nel mercato agricolo comune per contrastare squilibri tra domanda e offerta. Operatori economici, produttori e commercianti di olio di oliva devono conoscere i requisiti di ammissibilità, i periodi di presentazione delle gare, i vincoli di giacenza minima e le modalità di cauzione per accedere a questa forma di sostegno comunitario.

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