Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1877 della Commissione, del 1o luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cochinillo de Segovia (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1877 riguardo al "Cochinillo de Segovia"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1877 della Commissione europea, del 1° luglio 2024, registra ufficialmente il nome "Cochinillo de Segovia" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione si applica al prodotto alimentare spagnolo "Cochinillo de Segovia" (maialino da latte di Segovia), garantendo la protezione del nome a livello europeo e impedendo l'uso improprio da parte di produttori non autorizzati. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni; poiché nessuna opposizione è stata notificata entro i termini previsti, la registrazione è stata automaticamente approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, garantendo protezione legale al prodotto e ai produttori autorizzati nella regione di Segovia.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1877 della Commissione, del 1o luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cochinillo de Segovia] (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1877 of 1 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cochinillo de Segovia (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1877
8.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1877 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cochinillo de Segovia»] (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cochinillo de Segovia» come indicazione geografica protetta presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cochinillo de Segovia» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cochinillo de Segovia» (IGP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1438, 8.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1438/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1877/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1877 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal nuovo regolamento (UE) 2024/1143. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le implicazioni fiscali e commerciali della protezione geografica, incluse le agevolazioni per i produttori certificati, la tracciabilità obbligatoria e le norme sulla commercializzazione dei prodotti con IGP.
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