Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1875 della Commissione, del 1o luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette Twente (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1875 e quali sono gli effetti della registrazione di "Twente" come denominazione d'origine protetta?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1875 della Commissione, del 1° luglio 2024, registra il nome "Twente" come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione è il risultato di una procedura amministrativa avviata dai Paesi Bassi, durante la quale la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessun soggetto ha presentato dichiarazioni di opposizione ritenute ammissibili. La registrazione come DOP conferisce protezione legale al nome "Twente" in tutti gli Stati membri dell'UE, impedendo l'uso non autorizzato del termine per prodotti che non rispettano le specifiche tecniche e geografiche stabilite nel disciplinare di produzione. Questo regolamento si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e rappresenta un atto amministrativo direttamente applicabile e obbligatorio in ciascuno Stato membro, senza necessità di ulteriori procedure di ratifica nazionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1875 della Commissione, del 1o luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Twente (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1875 of 1 July 2024 registering a name in the register of protected designation of origin and protected geographical indications (Twente(PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1875
8.7.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1875 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Twente» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 99, paragrafo1,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all'articolo 90, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali articoli restano applicabili alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
prima del 13 maggio 2024.
(2)
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione come denominazione d'origine protetta (DOP) del nome «Twente» trasmessa dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(3)
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4)
A norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117
(
4
)
, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica alle decisioni relative alle domande di registrazione ricevute dalla Commissione dopo il 7 dicembre 2021 per le quali la Commissione non ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata ritenuta ammissibile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Twente» (DOP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
luglio 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L 2024/1143 del 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1458, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1458/oj
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1875/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La registrazione di denominazioni d'origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) è disciplinata dal Regolamento UE 1308/2013 e dal nuovo Regolamento UE 2024/1143, che stabiliscono i criteri di protezione dei nomi geografici e la procedura di opposizione. Operatori commerciali, produttori e distributori devono conoscere le norme sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti DOP, nonché le sanzioni per uso abusivo di denominazioni protette. Consulenti aziendali e esperti di diritto agroalimentare consultano questi regolamenti per questioni di conformità normativa, registrazione di marchi collettivi e protezione della proprietà intellettuale nel settore agricolo.
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