Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1872/2019

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 07/11/2019 In vigore dal: 07/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per l'importazione di carni di pollame dal Giappone nell'Unione europea secondo il Regolamento 2019/1872?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1872 modifica le regole per l'importazione di prodotti a base di pollame dal Giappone nell'Unione europea. Prima di questo regolamento, il Giappone era autorizzato solo per l'esportazione di uova e ovoprodotti, ma non di carni di pollame. La modifica è stata resa possibile perché il Giappone ha superato il periodo di dodici mesi richiesto dalla normativa per essere considerato indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), dopo un focolaio del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018. La Commissione europea ha inoltre effettuato un audit favorevole in Giappone per verificare i controlli sanitari sulle carni di pollame destinate all'esportazione. Con questo regolamento, il Giappone viene inserito nella lista dei paesi terzi da cui è consentita l'importazione e il transito di carni di pollame nell'Unione, a condizione che rispetti i certificati veterinari e le condizioni specifiche indicate nella tabella allegata.

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Riferimento normativo

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1872 of 7 November 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union (Text with EEA relevance)

Testo normativo

8.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289/47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1872 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) Il Giappone figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tutto il suo territorio. (4) Il Giappone ha chiesto anche l’autorizzazione ai fini dell’importazione e del transito nell’Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato, con esito favorevole, un audit in Giappone per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all’esportazione nell’Unione. A causa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018, il paese non ha tuttavia potuto soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 per essere considerato indenne da tale malattia e quindi le importazioni del prodotto in questione non sono state autorizzate. (5) Sono ormai trascorsi più di dodici mesi da quando la presenza dell’HPAI è stata rilevata nel territorio del Giappone e ora il paese può essere considerato indenne da tale malattia conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Data l’attuale situazione epidemiologica è quindi opportuno modificare la voce relativa al Giappone figurante nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l’importazione e il transito nell’Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo. (6) L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente: Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) Modelli Garanzie supplementari Data di chiusura (1) Data di apertura (2) 1 2 3 4 5 6 6 A 6B 7 8 9 «JP — Giappone JP-0 L’intero paese EP, E POU»

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Il Regolamento 2019/1872 disciplina l'importazione di pollame e prodotti a base di pollame, stabilendo i requisiti di certificazione veterinaria, le condizioni di sorveglianza dell'influenza aviaria e le garanzie sanitarie. Operatori del settore agroalimentare, importatori e esportatori devono consultare questa normativa per verificare l'idoneità dei paesi terzi e i documenti necessari per il transito e l'importazione di carni di pollame, uova e ovoprodotti nell'Unione europea.

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