Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 e cosa corregge?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 è un atto correttivo della Commissione europea del 22 ottobre 2021 che rettifica esclusivamente la versione in lingua francese del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66. Si tratta di una correzione tecnica e linguistica, non sostanziale, che non modifica il contenuto normativo ma elimina errori di traduzione presenti nel testo francese. Gli errori riguardavano specificamente l'articolo 1, paragrafo 1 (relativo ai controlli ufficiali nei siti degli operatori professionali) e l'articolo 1, paragrafo 4, prima frase (relativo ai controlli fisici delle autorità competenti). Il regolamento base (2019/66) stabilisce le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alle norme dell'Unione sulla protezione dagli organismi nocivi per le piante. Questa correzione si è resa necessaria per garantire l'uniformità e la chiarezza della normativa in tutte le versioni linguistiche, evitando interpretazioni difformi tra gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1865 of 22 October 2021 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) 2019/66 on rules on uniform practical arrangements for the performance of official controls on plants, plant products and other objects in order to verify compliance with Union rules on protective measures against pests of plants applicable to those goods
Testo normativo
25.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 377/32
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1865 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2021
che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
(
1
)
, in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione
(
2
)
contiene un errore all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i controlli ufficiali che le autorità competenti devono effettuare nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali, e all’articolo 1, paragrafo 4, prima frase, per quanto riguarda i controlli fisici che devono essere effettuati dalle autorità competenti.
(2)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci (
GU L 15 del 17.1.2019, pag. 1
).
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Il Regolamento 2021/1865 corregge errori di traduzione nel Regolamento 2019/66, che disciplina i controlli ufficiali su piante e prodotti vegetali secondo la normativa fitosanitaria dell'Unione europea. Gli operatori professionali, le autorità competenti e gli importatori di merci vegetali devono fare riferimento a questa normativa per comprendere le modalità uniformi di controllo e verifica della conformità alle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante (fitofarmaci, quarantena, certificati fitosanitari).
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