Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1850/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

Pubblicato: 04/07/2024 In vigore dal: 04/07/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/1850 sulla protezione della denominazione di origine "Huile d'Olive Téboursouk" nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, concede protezione nell'Unione europea alla denominazione di origine "زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk" (olio di oliva tunisino), precedentemente registrata nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo l'Atto di Ginevra. La protezione si applica all'intero territorio dell'Unione e sostituisce i regimi nazionali di protezione negli Stati membri che sono parti dell'Accordo di Lisbona, garantendo continuità della tutela già concessa a livello nazionale. Il regolamento è stato adottato dopo la valutazione della Commissione rispetto alle condizioni stabilite dalla normativa UE, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per eventuali opposizioni (nessuna ricevuta), e il parere favorevole del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli. La denominazione identifica specificamente un olio di oliva prodotto nella regione di Téboursouk in Tunisia, e la protezione garantisce che solo i produttori autorizzati possono utilizzare questa denominazione nel mercato dell'Unione, tutelando così i consumatori e i produttori legittimi da imitazioni e frodi commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1850 of 4 July 2024 granting protection in the Union to the Appellation of Origin زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1850 5.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1850 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2024 che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 27 settembre 2023 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», richiesto dalla Tunisia, è ormai iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra. (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) perché possano essere presentate eventuali opposizioni. (4) A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «تين دجبة‘زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» rispetto alle condizioni stabilite in tale articolo, comprese le informazioni supplementari richieste a tal fine alla Tunisia per quanto riguarda le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, e ha concluso che sono soddisfatte. (5) Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk». (6) Dal momento che la denominazione di origine «تينزيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» è stata registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, è necessario precisare la portata della protezione concessa dal presente regolamento, nonché le conseguenze e le condizioni della protezione nei sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell'Unione. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «olio di oliva». Articolo 2 La protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. È garantita la continuità della protezione nazionale concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj ). ( 2 ) GU C, C/2023/430, 20.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/430/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1850/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/1850 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel contesto dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, disciplinando come le registrazioni internazionali acquisiscono protezione nell'Unione europea. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere questa normativa per rispettare i diritti di proprietà intellettuale sulle denominazioni protette, evitare violazioni e comprendere le conseguenze legali dell'uso non autorizzato di indicazioni geografiche protette nel mercato UE.

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