Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1835/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso

Pubblicato: 27/06/2024 In vigore dal: 27/06/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure tariffarie introdotte dal Regolamento UE 2024/1835 nei confronti della Bielorussia e della Russia?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1835 introduce misure tariffarie restrittive su determinati prodotti agricoli (cereali, semi oleosi e prodotti derivati) provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, escludendoli dai contingenti tariffari preferenziali applicati agli altri paesi terzi. Le modifiche riguardano tre regolamenti di esecuzione precedenti e si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024. L'obiettivo è impedire che questi prodotti continuino ad accedere al mercato dell'UE alle stesse condizioni favorevoli riservate ad altre origini non preferenziali, evitando al contempo il rischio di deviazione dei flussi commerciali attraverso la Bielorussia, data la stretta integrazione economica e politica con la Russia. In pratica, gli importatori di cereali, frumento, orzo, mais e altri prodotti elencati provenienti da questi paesi non potranno beneficiare dei contingenti tariffari agevolati, ma dovranno applicare le aliquote della tariffa doganale comune. Il regolamento modifica anche i tassi di conversione del riso e introduce l'obbligo per la Commissione di pubblicare online gli elementi utilizzati per il calcolo dei dazi all'importazione, garantendo maggiore trasparenza agli operatori.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1835 of 27 June 2024 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761, (EU) 2020/1988 and (EU) 2023/2834 as regards tariff measures for certain agricultural products originating in or exported directly or indirectly from Belarus and Russia, and as regards the conversion rates for rice

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1835 28.6.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1835 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2024 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione ( 3 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»). (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ( 4 ) stabilisce le modalità di importazione nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo. (4) A norma del regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio ( 5 ) sono state introdotte misure tariffarie per impedire che taluni prodotti agricoli (cereali, semi oleosi e prodotti derivati) provenienti dalla Russia continuino ad avere accesso al mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate agli stessi prodotti di altre origini non preferenziali. (5) Le stesse misure tariffarie dovrebbero essere contemporaneamente adottate nei confronti della Bielorussia al fine di evitare che, qualora i dazi dell'Unione sulle importazioni di merci pertinenti da tale paese rimangano invariati, le importazioni nell'Unione dalla Russia siano dirottate attraverso la Bielorussia, dati i suoi stretti legami politici ed economici con la Russia. (6) È opportuno tenere conto di tali misure tariffarie nei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834. (7) Oltre ai codici NC supplementari per il riso introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione ( 6 ) , è opportuno fissare i tassi di conversione corrispondenti per tali codici NC. (8) Tra la fissazione di due dazi all'importazione, la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per tali calcoli, onde assicurare ai portatori di interessi la trasparenza nel calcolare i dazi all'importazione dei cereali, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a suo carico. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834. (10) Il regolamento (UE) 2024/1652 entra in vigore il 1° luglio 2024. Al fine di garantire la gestione efficace e l'applicazione tempestiva delle misure tariffarie relative ai prodotti agricoli interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi a decorrere dal 1 o luglio 2024. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 e 09.4133, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente: « Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito». 2) nella tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4125, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente: « Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti». Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nelle tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 e 09.0070, il testo della casella «Origine» è sostituito dal seguente: « Origine Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito». Articolo 3 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato: 1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente: Riso semigreggio Riso lavorato Riso a grani tondi 1 0,775 Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 0,69 Altro riso 1 0,7325 3.   Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente: Riso lavorato Riso semilavorato Riso a grani tondi 1 1,065 Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 1,072 Altro riso 1 1,06849 »; 2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga alle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero destinato alla semina), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, diminuito del prezzo cif all'importazione determinato conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio all'importazione, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti derivati dai cereali originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia soggetti all'applicazione delle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.» ; 3) all'articolo 16, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di tale dazio all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Tra la fissazione di due dazi, la Commissione pubblica sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per il calcolo.». Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo ( GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1998/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1835/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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