Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le modifiche alle soglie degli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza introdotte dal Regolamento Delegato UE 2019/1830?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 modifica la Direttiva 2009/81/CE riducendo le soglie di valore degli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza, allineandole agli standard internazionali dell'Accordo sugli Appalti Pubblici dell'OMC. In particolare, la soglia per gli appalti di forniture e servizi scende da 443.000 EUR a 428.000 EUR, mentre quella per i lavori diminuisce da 5.548.000 EUR a 5.350.000 EUR. Queste modifiche si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo coerenza con le revisioni biennali delle soglie previste dalla Direttiva 2014/25/UE. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020, rappresentando uno strumento di armonizzazione normativa tra il diritto UE e gli impegni internazionali in materia di trasparenza negli appalti pubblici.
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Riferimento normativo
Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1830 of 30 October 2019 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts (Text with EEA relevance)
Testo normativo
31.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 279/29
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/115/UE
(
2
)
il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(
3
)
(«l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
(3)
Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
(1)
alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
(2)
alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76
.
(
2
)
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1
).
(
3
)
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2
.
(
4
)
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243
).
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Il Regolamento 2019/1830 è il riferimento principale per chi opera negli appalti pubblici nel settore difesa e sicurezza, in particolare per soglie di appalti, procedure di aggiudicazione e conformità all'Accordo OMC sugli appalti pubblici. Stazioni appaltanti, enti aggiudicatori e consulenti in materia di procurement lo consultano per verificare l'applicabilità delle procedure di gara, la trasparenza negli affidamenti e l'allineamento normativo tra direttive europee e obblighi internazionali.
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