Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1821/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1821 della Commissione del 18 ottobre 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Pubblicato: 18/10/2021 In vigore dal: 18/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che deve soddisfare un nuovo produttore esportatore cinese per ottenere un'aliquota doganale ridotta sulle ceramiche da tavola?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1821 stabilisce le condizioni per cui un nuovo produttore esportatore cinese di oggetti in ceramica per il servizio da tavola e da cucina può beneficiare di un'aliquota doganale antidumping ridotta del 17,9% anziché quella nazionale del 36,1%. Il nuovo produttore deve soddisfare tre requisiti cumulativi: non aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo di inchiesta iniziale (2011), non essere collegato a nessuno dei produttori già soggetti a misure antidumping, e aver effettivamente esportato nell'UE o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi dopo il periodo di inchiesta. La norma si applica alle società cinesi che desiderano accedere al mercato europeo della ceramica da tavola, evitando i dazi punitivi applicati ai produttori storici. Nel caso specifico, la società Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. ha dimostrato di soddisfare tutti e tre i requisiti: era stata costituita nel 2016 (dopo il periodo di inchiesta), non aveva legami con produttori sanzionati, e aveva già esportato in Francia nel 2019-2020 con documentazione comprovante.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1821 della Commissione del 18 ottobre 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1821 of 18 October 2021 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198

Testo normativo

19.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1821 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2021 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») ( 1 ) , visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 2 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («il regolamento iniziale») ( 3 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione. (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione ( 4 ) . (4) Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % ( 5 ) sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. (6) Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame; b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (7) La società Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. («Taichang» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Qichacha ( 6 ) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni pubbliche disponibili su Internet. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha formulato osservazioni che sono state prese in considerazione. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (11) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, la Commissione ha constatato che il richiedente non esisteva come società nel periodo in questione. Lo statuto societario e la licenza commerciale di Taichang risalgono al marzo 2016. Il richiedente non può quindi aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta e soddisfa pertanto detta condizione. (12) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che Taichang non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Secondo Qichacha, il principale azionista di Taichang, Zhou Jianxiang, non possiede né detiene azioni di nessuna società che si occupa della produzione, della lavorazione, della vendita o dell’acquisto del prodotto in esame, all’infuori di Taichang. Le restanti azioni della società sono di proprietà della società collegata Liling Taichang Carton Factory («Taichang Carton»), il cui unico azionista è anche Zhou Jianxiang. (13) Taichang Carton, istituita nel gennaio 2014, ossia dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, ha partecipato alla lavorazione del prodotto in esame per società terze fino al marzo 2017. Nel marzo 2017 Taichang Carton ha trasferito al richiedente gli impianti di produzione pertinenti come conferimento di capitale in qualità di azionista. Successivamente Taichang Carton ha cessato le proprie attività. La Commissione non ha riscontrato alcun legame, quale definito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 7 ) . Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (14) Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha constatato che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel 2019 e nel 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato fatture, polizze di carico e ricevute di pagamento per tre ordini effettuati da una società in Francia. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione. (15) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (16) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. (17) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (18) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione: Società Codice aggiuntivo TARIC Liling Taichang Ceramics Co., Ltd. C685 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 . ( 3 ) GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 . ( 4 ) GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139 . ( 5 ) Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2019/2131, le aliquote individuali oscillano tra il 13,1 % e il 18,3 %. ( 6 ) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina. ( 7 ) L’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ) (codice doganale dell’UE) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente.

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