Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1816/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1816 della Commissione del 12 ottobre 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 12/10/2021 In vigore dal: 12/10/2021 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un olio di palma parzialmente idrogenato con additivi alimentari secondo il Regolamento UE 2021/1816?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2021/1816 della Commissione europea del 12 ottobre 2021 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Questo regolamento si applica a operatori commerciali, importatori ed esportatori che devono dichiarare le merci alle autorità doganali e determinare i dazi applicabili. Nel caso specifico illustrato nell'allegato, un prodotto costituito da olio di palma deodorizzato, raffinato e parzialmente idrogenato, arricchito con emulsionanti (tristearato di sorbitano), lecitina, tocoferoli e acido citrico, deve essere classificato nel codice NC 1517 90 99 (altre preparazioni commestibili di grasso vegetale) e non nel codice 1516 (grassi e oli vegetali parzialmente idrogenati). La motivazione è che l'aggiunta di questi additivi alimentari fa perdere al prodotto il carattere essenziale di un semplice olio parzialmente idrogenato, trasformandolo in una preparazione più complessa. Le aziende che commercializzano tali prodotti devono utilizzare la corretta classificazione per evitare contestazioni doganali e applicare le aliquote tariffarie appropriate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1816 della Commissione del 12 ottobre 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1816 of 12 October 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

18.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1816 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2021 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Prodotto sotto forma di massa bianca solida, omogenea, costituita da olio di palma deodorizzato, sbiancato, raffinato, parzialmente idrogenato, con l’aggiunta di piccole quantità di tristearato di sorbitano (E 492), lecitina (E 322), tocoferoli misti (E 306) e acido citrico (E 330). Il prodotto è confezionato in sacchi da 20 kg; è utilizzato nell’industria alimentare (ad esempio come sostituto del burro di cacao laurico). 1517 90 99 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1517 , 1517 90 e 1517 90 99 . La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto l’olio di palma è ulteriormente preparato aggiungendo emulsionanti e acido citrico e ha pertanto perso il carattere essenziale di un olio di palma parzialmente idrogenato della voce 1516 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1516 , ultimo paragrafo, seconda frase). Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1517 90 99 come altra preparazione commestibile di un grasso vegetale.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1816/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La nomenclatura combinata e i codici NC sono strumenti fondamentali per la classificazione doganale delle merci negli scambi commerciali UE. Importatori ed esportatori devono consultare il Regolamento UE 2021/1816 e le regole generali di interpretazione della nomenclatura per determinare correttamente il codice tariffario, evitando errori nella dichiarazione doganale e nelle informazioni tariffarie vincolanti (BTI). La corretta classificazione incide direttamente sui dazi doganali, sulle misure di politica commerciale e sulla conformità normativa.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →