Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1811/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1811 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 23/10/2019 In vigore dal: 23/10/2019 Documento ufficiale

Qual è la procedura di classificazione doganale stabilita dal Regolamento UE 2019/1811 e come si applica alle merci nella nomenclatura combinata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2019/1811 della Commissione europea del 23 ottobre 2019 fornisce disposizioni vincolanti per la corretta classificazione di determinate merci all'interno della nomenclatura combinata, garantendo un'applicazione uniforme delle regole tariffarie in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. La normativa si applica a operatori commerciali, importatori, esportatori e autorità doganali che devono determinare il codice NC (nomenclatura combinata) corretto per specifici prodotti al fine di applicare i dazi doganali appropriati e le misure commerciali. In pratica, il regolamento stabilisce che le merci descritte nell'allegato devono essere classificate secondo il codice NC indicato, seguendo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e le motivazioni tecniche fornite. Un aspetto rilevante riguarda le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) già rilasciate: quelle non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo una transizione ordinata per gli operatori economici.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1811 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1811 of 23 October 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

30.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1811 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019 Per la Commissione A nome del president Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Macchina semovente autobilanciante ad alimentazione elettrica (cosiddetto «robot di telepresenza»). È costituita dai seguenti componenti, contenuti in un unico alloggiamento con due ruote montate su un asse: — accelerometro e giroscopio; — motore elettrico; — modulo Bluetooth; — batteria ricaricabile. L’articolo è dotato di un connettore di alimentazione per ricaricare la batteria, di un indicatore luminoso di stato e di un braccio telescopico verticale con un meccanismo motorizzato di controllo dell’altezza. Il braccio è munito di un supporto rimovibile per computer tablet («tablet») nella parte superiore. Il supporto presenta una porta USB per ricaricare il tablet. L’articolo può essere controllato da remoto solo mediante un dispositivo compatibile (tablet ecc.) dotato di funzioni di comunicazione senza fili tramite Bluetooth. L’articolo è utilizzato per trasportare e sollevare o abbassare il tablet, nonché per fornirgli energia elettrica. Cfr. immagine (*). 8428 90 90 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8428, 8428 90 e 8428 90 90 . L’articolo si limita a spostare il tablet e a fornirgli energia elettrica; non consente al tablet di eseguire operazioni diverse da quelle a cui è destinato. Non rende dunque il tablet atto a un particolare lavoro, non gli conferisce possibilità supplementari né lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. sentenza del 16 giugno 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punto 29, e note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8473, secondo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8473 come accessorio destinato esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472. La classificazione alle voci 8479 o 8543 è esclusa poiché l’articolo svolge varie funzioni proprie delle macchine di cui alle voci del capitolo 84 o 85 (sezione XVI), quali il sollevamento e la movimentazione (trasporto e sollevamento o abbassamento di un tablet), la fornitura di corrente a un dispositivo e la comunicazione tramite il protocollo Bluetooth. In virtù della nota 3 della sezione XVI, l’apparecchio deve essere classificato nella voce attinente alla sua funzione principale. L’articolo è progettato per trasportare e sollevare o abbassare un tablet e, di conseguenza, questa è la sua funzione principale ai sensi della nota 3 della sezione XVI. Le altre funzioni sono accessorie. L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 8428 90 90 come altra macchina o apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione. ( *1 ) (*) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento UE 2019/1811 è lo strumento di riferimento per la classificazione doganale, la nomenclatura combinata e i codici NC. Operatori doganali, commercialisti e consulenti tariffari lo consultano per questioni relative a dazi doganali, informazioni tariffarie vincolanti (ITB), regole di interpretazione della nomenclatura e corretta classificazione delle merci secondo il Codice doganale dell'Unione.

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