Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 della Commissione, del 21 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite Vrbovečka pera (STG)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 sulla registrazione di "Vrbovečka pera" come specialità tradizionale garantita?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 della Commissione europea, del 21 giugno 2024, registra ufficialmente il nome "Vrbovečka pera" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG). La registrazione riguarda un prodotto agroalimentare tradizionale croato e si applica a livello dell'Unione europea, proteggendo il nome e garantendo che solo i produttori che rispettano le caratteristiche tradizionali possono utilizzarlo. Il regolamento è stato adottato perché la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nessuno Stato membro ha presentato opposizione motivata entro i termini previsti. In pratica, questo significa che i produttori di pere Vrbovečka potranno utilizzare la denominazione STG sui loro prodotti, beneficiando della protezione legale a livello europeo e della garanzia di autenticità e tradizionalità riconosciuta dall'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 della Commissione, del 21 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Vrbovečka pera (STG)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1807 of 21 June 2024 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (Vrbovečka pera (TSG))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1807
28.6.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1807 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Vrbovečka pera» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione e pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.
(2)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vrbovečka pera» come specialità tradizionale garantita presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vrbovečka pera» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vrbovečka pera» (STG) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/1647, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1647/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1807/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2024/1807 si inserisce nel quadro delle specialità tradizionali garantite (STG) e della protezione delle indicazioni geografiche, disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1143 che ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla registrazione STG, sulla procedura di opposizione e sulla commercializzazione di prodotti con denominazione protetta a livello comunitario.
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