Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Ragusano (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del Ragusano DOP e quale procedura è stata seguita per la loro approvazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 approva una modifica non minore al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Ragusano", un formaggio siciliano registrato dal 1996. La modifica è stata richiesta dall'Italia e, poiché classificata come "non minore" secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, ha seguito una procedura pubblica di trasparenza con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni. Nessuna dichiarazione di opposizione è stata presentata entro i termini previsti, pertanto la Commissione europea ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Le modifiche al disciplinare riguardano aspetti tecnici, produttivi o commerciali del formaggio Ragusano che devono rispettare standard qualitativi europei per mantenere la protezione della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1785 della Commissione del 18 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ragusano (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1785 of 18 October 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Ragusano (PDO))
Testo normativo
25.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 272/136
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1785 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Ragusano
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa alla denominazione «Ragusano» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1
o
luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
GU C 216 del 27.6.2019, pag. 17
.
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Il Regolamento (UE) 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, incluse le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Produttori, consorzi di tutela e operatori del settore agroalimentare devono conformarsi ai disciplinari registrati, che possono essere modificati seguendo procedure di opposizione europea. La protezione della DOP garantisce autenticità e tracciabilità del prodotto nel mercato unico europeo.
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