Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1770/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione

Pubblicato: 26/11/2020 In vigore dal: 26/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono le piante da impianto che devono obbligatoriamente riportare il codice di tracciabilità nel passaporto delle piante secondo il Regolamento UE 2020/1770?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 stabilisce un elenco di specie vegetali per le quali non è possibile usufruire dell'esenzione dall'obbligo di tracciabilità nei passaporti delle piante durante gli spostamenti nel territorio dell'Unione europea. Questa normativa si applica agli operatori professionali che commercializzano piante da impianto (escluse le sementi) e riguarda specificamente otto generi e specie: Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis e Solanum tuberosum. L'obbligo di tracciabilità è stato introdotto perché queste piante presentano un rischio maggiore di essere infestate o infettate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, e sono state frequentemente intercettate nel mercato interno con tali infestazioni. In pratica, chiunque sposti queste piante all'interno dell'UE deve includere un codice di tracciabilità univoco nel passaporto della pianta, indipendentemente dal fatto che si tratti di piante pronte per la vendita al consumatore finale. Il regolamento è entrato in vigore il 27 novembre 2020 ma si applica a decorrere dal 31 dicembre 2021, fornendo agli operatori un periodo di adeguamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1770 of 26 November 2020 on types and species of plants for planting not exempted from the traceability code requirement for plant passports under Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Directive 92/105/EEC

Testo normativo

27.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 398/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1770 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 83, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce norme riguardanti il contenuto e il formato del passaporto delle piante richiesto per lo spostamento nel territorio dell’Unione, nonché per l’introduzione e lo spostamento in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. (2) Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene un codice di tracciabilità che non è richiesto per alcune piante da impianto pronte per la vendita all’utilizzatore finale. La Commissione elabora un elenco di tipi e specie di piante da impianto ai quali non si applica tale eccezione. (3) Determinate piante da impianto sono soggette alle misure dell’Unione contro specifici organismi nocivi adottate a norma dell’articolo 28 o dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Alcune di queste piante da impianto, in particolare quelle per le quali è nota la maggiore probabilità di essere infestate o infettate da tali organismi nocivi specifici o che sono state intercettate nel mercato interno perché infestate o infettate da tali organismi nocivi specifici, possono contribuire alla diffusione di tali organismi nocivi all’interno dell’Unione, aumentando così le possibilità che tali organismi nocivi provochino effetti negativi gravi e a lungo termine su tali piante da impianto. (4) Alcune piante da impianto originarie dell’Unione sono soggette a prescrizioni particolari specificate in relazione ad alcuni organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) . Tali piante da impianto possono contribuire alla diffusione di tali organismi nocivi all’interno dell’Unione, aumentando così le possibilità che tali organismi nocivi provochino effetti negativi gravi e a lungo termine su tali piante da impianto. (5) Alcune di queste piante da impianto sono state intercettate mentre venivano spostate all’interno dell’Unione perché ospitavano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. (6) È pertanto opportuno imporre un codice di tracciabilità per tutti i casi di passaporti delle piante rilasciati per tali piante da impianto, al fine di migliorare la tempestiva tracciabilità di queste ultime. (7) Il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione ( 3 ) e il presente regolamento stabiliscono una serie di nuove norme riguardanti l’uso e il contenuto dei passaporti delle piante. Per tale motivo la direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 4 ) diventa obsoleta e dovrebbe essere abrogata. (8) Affinché gli operatori professionali e le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi a tali prescrizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2021. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tipi e specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante L’esenzione dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applica ai tipi e alle specie di piante da impianto elencati nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Abrogazione della direttiva 92/105/CEE La direttiva 92/105/CEE è abrogata. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta ( GU L 331 del 14.12.2017, pag. 44 ). ( 4 ) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione ( GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22 ). ALLEGATO Tipi e specie di piante da impianto non esentati dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante Piante da impianto, eccetto le sementi, di: — Citrus — Coffea — Lavandula dentata L. — Nerium oleander L. — Olea europea L. — Polygala myrtifolia L. — Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb — Solanum tuberosum L.

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Il Regolamento UE 2020/1770 è il riferimento normativo per la tracciabilità delle piante da impianto, codice di tracciabilità obbligatorio, passaporto delle piante, organismi nocivi da quarantena, protezione fitosanitaria e movimentazione intra-UE. Operatori del settore florovivaistico, importatori ed esportatori di piante devono consultarlo per conformarsi agli obblighi di rintracciabilità, soprattutto per Citrus, Olea europea e Solanum tuberosum, in relazione alle misure di protezione fitosanitaria previste dal Regolamento (UE) 2016/2031.

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