Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 della Commissione del 20 novembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucola della Piana del Sele» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 sulla "Rucola della Piana del Sele"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 della Commissione europea del 20 novembre 2020 registra il nome "Rucola della Piana del Sele" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda i produttori e i commercianti di rucola provenienti dalla Piana del Sele (in Campania) che intendono utilizzare questa denominazione protetta per i loro prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati. La norma prevede che solo i produttori che rispettano i disciplinari di produzione specifici per questa zona geografica possono utilizzare l'etichetta IGP "Rucola della Piana del Sele", garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Per le aziende agricole e i commercianti del settore, questa protezione rappresenta un valore aggiunto sul mercato, poiché consente di differenziare il prodotto e di applicare prezzi premium, ma comporta anche l'obbligo di rispettare rigidi standard qualitativi e di tracciabilità.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1767 della Commissione del 20 novembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rucola della Piana del Sele» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1767 of 20 November 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Rucola della Piana del Sele’ (PGI)
Testo normativo
27.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 398/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1767 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Rucola della Piana del Sele» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52
(
1
)
, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Rucola della Piana del Sele» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Rucola della Piana del Sele» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Rucola della Piana del Sele» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 254 del 3.8.2020, pag. 17
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/1767 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, rappresentando uno strumento di tutela della qualità e della provenienza dei prodotti agricoli. Produttori e operatori del settore agroalimentare devono conoscere i disciplinari di produzione, i requisiti di tracciabilità e le norme sulla commercializzazione per operare legittimamente con marchi geografici protetti.
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