Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono le conseguenze dell'identificazione di influenza aviaria ad alta patogenicità in Australia per le importazioni di prodotti a base di pollame nell'Unione europea?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 modifica le condizioni di importazione dei prodotti avicoli dall'Australia a seguito della conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N7 rilevato il 31 luglio 2020 nello stato del Victoria. Prima di questa data, l'Australia era considerata indenne da HPAI e poteva esportare liberamente prodotti a base di pollame verso l'UE senza restrizioni. Con l'identificazione del virus, il paese ha perso lo status di indennità e le autorità veterinarie australiane non possono più certificare le partite destinate all'importazione o al transito nell'Unione. La normativa fissa il 31 luglio 2020 come "data di chiusura", ossia il momento a partire dal quale l'Australia non può più essere considerata indenne dalla malattia. Questo significa che tutti i prodotti avicoli australiani ottenuti dopo tale data non possono essere importati nell'UE fino a quando il paese non recupererà lo status di indennità e non sarà fissata una "data di apertura" per la ripresa delle importazioni. La misura garantisce la sicurezza sanitaria dei consumatori europei e protegge il patrimonio avicolo dell'Unione dal rischio di introduzione del virus.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione del 23 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1752 of 23 November 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Australia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)
Testo normativo
24.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 394/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1752 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(
1
)
, in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, e punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
(
2
)
, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione
(
3
)
definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.
(2)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)
L’Australia figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.
(4)
Il 31 luglio 2020 l’Australia ha confermato all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di HPAI del sottotipo H7N7 in un’azienda avicola di Lethbridge, nello stato del Victoria. A causa di tale focolaio confermato di HPAI, l’Australia non può più essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie australiane non sono in grado di certificare le partite di prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione.
(5)
La voce relativa all’Australia nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno indicare nel medesimo allegato la data a partire dalla quale tale paese terzo non poteva più essere considerato indenne da HPAI. Ciò garantisce anche che, nel momento in cui l’Australia torni ad essere definitivamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, l’introduzione nell’Unione delle partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non sia consentita.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
.
(
2
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (
GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1
).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all’Australia è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianzadell’influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazionecontro l’influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (
6
)
Modelli
Garanzie supplementari
Data di chiusura (
1
)
Data di apertura (
2
)
1
2
3
4
5
6
6 A
6B
7
8
9
«AU – Australia
AU-0
L’intero paese
SPF
EP, E
S4
BPP, DOC, HEP, SRP, LT20
31.7.2020
S0, ST0»
BPR
I
DOR
II
HER
III
POU
VI
RAT
VII
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Il Regolamento (UE) 2020/1752 disciplina le importazioni di pollame e prodotti avicoli in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), modificando l'elenco dei paesi terzi autorizzati secondo il Regolamento (CE) n. 798/2008. Gli operatori del settore agroalimentare e le autorità sanitarie veterinarie devono applicare le condizioni di certificazione veterinaria, le date di chiusura e apertura, e i requisiti di sorveglianza epidemiologica per garantire il rispetto delle norme di polizia sanitaria previste dalla Direttiva 2002/99/CE e dalla Direttiva 2009/158/CE.
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