Regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
Cosa prevede il Regolamento UE 2024/1726 riguardo al contingente tariffario per l'avena ucraina?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, reintroduce un contingente tariffario per l'avena importata dall'Ucraina nell'Unione europea. Questo provvedimento si applica in seguito al raggiungimento dei volumi cumulativi di importazione di avena dal 1° gennaio 2024, che hanno toccato la media aritmetica dei volumi storici registrati nel periodo luglio-dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023, attivando così la clausola di salvaguardia automatica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1392.
Il contingente tariffario, identificato con il numero d'ordine 09.6703, era stato sospeso per permettere l'importazione senza dazi doganali di prodotti ucraini. Ora viene reintrodotto a partire dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2024, e successivamente dal 1° gennaio 2025. Questa misura riguarda direttamente gli importatori, i commercianti di cereali e le aziende che operano nel settore agroalimentare, in particolare coloro che gestiscono la logistica e la commercializzazione dell'avena ucraina.
In pratica, le importazioni di avena dall'Ucraina torneranno a essere soggette al contingente tariffario, il che significa che oltre una certa quantità annuale sarà applicato un dazio doganale. Le quantità importate durante il 2024 vengono conteggiate nella gestione del contingente fino al 31 dicembre 2024, garantendo continuità amministrativa. Il regolamento rimane in vigore fino al 5 giugno 2025, allineandosi alla scadenza del regime temporaneo di liberalizzazione commerciale con l'Ucraina.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2024/1726 della Commissione, del 18 giugno 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
EN: Commission Regulation (EU) 2024/1726 of 18 June 2024 on the introduction of tariff quota for oats resulting from Regulation (EU) 2024/1392 of the European Parliament and of the Council on temporary trade-liberalisation measures supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the Union and Ukraine
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1726
19.6.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/1726 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2024
relativo all'introduzione di un contingente tariffario per l'avena a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(
1
)
, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b),
dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno confermato il sostegno dell'UE all'Ucraina rinnovando per un altro anno le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392 ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
(2)
L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di un prodotto avvenute dal 1
o
gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni di tale prodotto registrati nel periodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
(3)
I volumi cumulativi delle importazioni di avena dal 1
o
gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è inferiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Tale contingente tariffario sospeso, recante il numero d'ordine 09.6703, dovrebbe essere pertanto reintrodotto a partire da ora e fino al 31 dicembre 2024. Lo stesso contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703 dovrebbe essere introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.
(4)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo importato durante l'anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione nella gestione di tale contingente tariffario fino al 31 dicembre 2024.
(5)
Per poter agire nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(6)
Poiché il regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6703, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica fino al 5 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1726/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1726 è lo strumento normativo che disciplina i contingenti tariffari, le misure di salvaguardia commerciale e le concessioni tariffarie per i prodotti ucraini. Operatori doganali, importatori e consulenti commerciali lo consultano per comprendere dazi doganali, regime tariffario preferenziale, accordo di associazione UE-Ucraina e gestione dei contingenti tariffari nel commercio internazionale.
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