Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Telemea de Sibiu (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 riguardo alla registrazione di "Telemea de Sibiu"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 della Commissione europea del 9 ottobre 2019 registra il nome "Telemea de Sibiu" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, classificato come formaggio (classe 1.3 dell'allegato XI), può essere commercializzato con questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'origine geografica e le caratteristiche qualitative associate. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Romania e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per le aziende produttrici romene di questo formaggio, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale che consente di utilizzare la denominazione "Telemea de Sibiu" esclusivamente per i prodotti conformi alle specifiche tecniche, prevenendo imitazioni e contraffazioni nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Telemea de Sibiu (IGP)
EN: Commission implementing regulation (EU) 2019/1725 of 9 October 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Telemea de Sibiu (PGI)
Testo normativo
16.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 263/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1725 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Telemea de Sibiu» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Telemea de Sibiu» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Telemea de Sibiu» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Telemea de Sibiu» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019
Per la Commissione
a nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 203 del 17.6.2019, pag. 7
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/1725 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore food & beverage consultano questa normativa per comprendere i diritti di esclusiva sulla commercializzazione, i vincoli territoriali di produzione e le procedure di registrazione presso il registro ufficiale dell'Unione europea.
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