Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gailtaler Speck» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1721 riguardo alla modifica del disciplinare del "Gailtaler Speck"?
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Il Regolamento di esecuzione UE 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, approva una modifica non minore del disciplinare relativo all'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Gailtaler Speck", un prodotto agroalimentare austriaco. La modifica era stata richiesta dall'Austria e, poiché non rientra nelle modifiche minori, è stata sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire eventuali opposizioni da parte di terzi. Nessuna dichiarazione di opposizione è stata presentata entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento UE 1151/2012, pertanto la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, vincolando produttori e commercianti che operano nel settore delle indicazioni geografiche protette.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1721 of 12 November 2018 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Gailtaler Speck’ (PGI)]
Testo normativo
15.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 287/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1721 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2018
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Gailtaler Speck», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
relativa alla denominazione «Gailtaler Speck» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Olio d'oliva extra vergine Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt) (
GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 4
).
(
3
)
GU C 195 del 7.6.2018, pag. 47
.
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Il Regolamento UE 2018/1721 riguarda le modifiche ai disciplinari delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), disciplinate dal Regolamento UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, consorzi di tutela e produttori devono conoscere le procedure di modifica dei disciplinari, le opposizioni e i termini di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per garantire conformità alle norme sulla protezione geografica dei prodotti.
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