Regolamento (UE) 2024/1719 della Commissione, del 20 giugno 2024, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterin
Qual è l'oggetto del Regolamento UE 2024/1719 e perché è stato adottato?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1719 è un atto correttivo della Commissione europea adottato il 20 giugno 2024, che interviene esclusivamente sulla versione in lingua spagnola del Regolamento UE 142/2011. L'intervento riguarda una omissione tecnica riscontrata nell'Allegato XIV, Capo II, Sezione 9, lettera e), relativa alle condizioni per l'importazione di determinati grassi fusi di origine animale. Questo regolamento si applica agli operatori che importano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, disciplinando i controlli veterinari alle frontiere dell'Unione europea. La correzione è stata necessaria perché l'errore nella versione spagnola incideva sulla sostanza della disposizione normativa, creando potenziali incongruenze nell'applicazione della norma nei paesi di lingua spagnola. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, sebbene la correzione riguardi solo il testo spagnolo.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2024/1719 della Commissione, del 20 giugno 2024, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
EN: Commission Regulation (EU) 2024/1719 of 20 June 2024 correcting the Spanish language version of Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1719
21.6.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/1719 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2024
che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
(
1
)
, in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
La versione in lingua spagnola del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
(
2
)
presenta un’omissione nell’allegato XIV, capo II, sezione 9, lettera e), per quanto riguarda le condizioni per l’importazione di determinati grassi fusi. L’errore incide sulla sostanza della disposizione.
(2)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua spagnola del regolamento (UE) n. 142/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 142/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (
GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1719/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1719 è rilevante per chi opera nel settore dei sottoprodotti di origine animale, disciplinando le norme sanitarie e i controlli veterinari alle frontiere secondo il Regolamento CE 1069/2009. Importatori, operatori del settore zootecnico e consulenti normativi devono conoscere le disposizioni su grassi fusi, prodotti derivati e esenzioni dai controlli veterinari per garantire la conformità alle normative UE sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità dei materiali di origine animale.
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